Ordinanza cautelare 20 luglio 2023
Sentenza 14 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/03/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02280/2025REG.PROV.COLL.
N. 05516/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5516 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Vizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria n. 141/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La -OMISSIS-, di cui amministratore unico (e socio al 75%) è il sig. -OMISSIS-, esercita l’attività di riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli a -OMISSIS- (RC).
La Società è stata attinta da interdittiva antimafia con provvedimento emanato dalla Prefettura di Reggio Calabria e notificato il 6 giugno 2023.
2. – Il giudizio di permeabilità mafiosa della -OMISSIS-. svolto dall’Autorità prefettizia si è fondato su una pluralità di elementi indiziari tra i quali spicca il coinvolgimento del titolare nella veste di indagato nel procedimento denominato “ -OMISSIS- ” per concorso in rivelazione di segreti d’ufficio, aggravato dalla circostanza del metodo mafioso (art. 416- bis. 1 c.p.) unitamente ad una precedente condanna con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, divenuta irrevocabile il 29 giugno 2005, per associazione per delinquere continuata in concorso, frode informatica continuata in concorso, intercettazione illecita di comunicazione informatiche o telematiche continuata in concorso, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico continuato in concorso, detenzione abusiva di codici per l’accesso a sistemi informatici o telematici continuata in concorso e ricettazione continuata in concorso alla reclusione di un anno. Inoltre, il -OMISSIS-sarebbe stato sottoposto agli arresti domiciliari dai Carabinieri di Vibo Valentia in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere all’esito dell’operazione di polizia denominata “ -OMISSIS- ”, ma successivamente assolto per non aver commesso il fatto. Infine, egli risulta esser stato controllato in epoca prossima all’adozione dell’interdittiva - e in più circostanze - con soggetti controindicati e segnalati per reati, anche di stampo mafioso, mentre il suo contesto familiare si connoterebbe per la presenza di plurimi soggetti con gravi pregiudizi di polizia (padre, sorella e cugino).
3. – Incardinato il giudizio di primo grado, la ricorrente ha criticato la prognosi di permeabilità criminosa formulata a carico della Società, allegando che gli elementi di fatto posti a base dell’interdittiva fossero erronei, incompleti e/o travisati nella loro pretesa univocità e convergenza indiziaria e ha dipoi denunciato l’istruttoria deficitaria posto che, quanto agli altri precedenti penali, l’unica condanna penale riportata nel 2005 sarebbe troppo datata nel tempo per considerarla rilevante ai fini interdittivi, mentre anche dal procedimento penale “ -OMISSIS- ” egli sarebbe stato prosciolto.
Nelle more del giudizio di merito, è sopravvenuto il decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria del 30 maggio 2023, disposto sulla richiesta del P.M. del 7 novembre 2022, relativamente alla posizione del -OMISSIS-nell’ambito del procedimento “ -OMISSIS- ”.
4. – Il TAR per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria ha, da un lato, dichiarato l’inammissibilità di un nuovo motivo formulato dalla società ricorrente nel corpo della memoria conclusionale, non previamente notificata alle Amministrazioni - motivo incentrato sulla sostanziale elusione del contraddittorio di cui all’art. 92, co. 2- bis, d.lgs. n. 159/2011, dall’altro, pur dando atto del decreto di archiviazione sopravvenuto, ha opinato che il disconoscimento dell’intraneità all’associazione mafiosa da parte dell’amministratore unico della Società non ne eliderebbe la condizione di contiguità con soggetti tuttora imputati per lo stesso reato aggravato dall’agevolazione mafiosa ( in primis , il commercialista -OMISSIS- che teneva i contatti con -OMISSIS-) e di cui -OMISSIS-non ha mai disconosciuto né la vicinanza né la stima professionale né più semplicemente il rapporto di amicizia. Nel concludere per la legittimità dell’informativa prefettizia, il primo giudice ha posto l’enfasi su una lettura sintetica e globale, e non già parcellizzata e atomistica, degli altri indizi sintomatici tra cui figurano le frequentazioni anche recenti con soggetti controindicati e la posizione controindicata del dipendente -OMISSIS-.
5. – La Società è insorta in appello affidando l’impugnazione a due motivi portanti di censura.
5.1. – Con la prima doglianza, l’appellante contesta l’erroneità della sentenza per la declaratoria di inammissibilità del motivo ritenuto “nuovo” e, in riproposizione della censura non esaminata nella sentenza di primo grado ex art. 101, c. 2, c.p.a., insiste per la violazione dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 scaturente dalla sostanziale elusione del contraddittorio procedimentale per omesso esame delle deduzioni di parte ricorrente: il gravato provvedimento sarebbe viziato nella misura in cui omette del tutto di confrontarsi con i significativi argomenti difensivi compendiati nelle memorie depositate e nel verbale di audizione del sig. -OMISSIS-, resi a seguito della notifica del c.d. “preavviso di interdittiva”.
5.2. – L’appellante denuncia dipoi l’erroneità della sentenza appellata per il mancato accoglimento del ricorso di primo grado per violazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, eccesso e/o sviamento di potere sotto il profilo del difetto, incompletezza, illogicità e, comunque, incongruità della motivazione: le valutazioni prefettizie avrebbero radicalmente pretermesso la ben anteriore richiesta motivata di archiviazione del P.M., accolta poi con il pedissequo decreto intervenuto a ridosso dell’emanazione dell’informativa; inoltre, l’intero compendio indiziario farebbe perno, in buona sostanza, su una conversazione intercettata nel 2012 di contenuto ritenuto compromettente perché sintomatica di una familiarità con le dinamiche della malavita organizzata. Viene specificamente stigmatizzata “ una eccessiva dilatazione del campo di applicazione del ragionamento inferenziale, che pare renderlo particolarmente labile ” così come mancherebbe “ una credibile e concreta attualizzazione e contestualizzazione del giudizio prognostico di presunta condizionabilità dell’impresa appellante ”. Osserva da ultimo l’appellante che “ padre, sorella, cognato e cugino del sig. -OMISSIS-sono tutti soggetti incensurati, estranei a contesti malavitosi a connotazione mafiosa e, peraltro, nessuno di costoro è un familiare convivente o riveste alcuna posizione lavorativa all’interno della -OMISSIS-Service s.r.l. ”.
6. – Nello scambio di memorie difensive ex art. 73 c.p.a. la difesa erariale ha depositato il proprio scritto difensivo alle ore 23,22 del 23 dicembre 2024; l’appellante ne ha eccepito l’inammissibilità per tardività in considerazione del superamento del termine delle ore 12,00.
7. – La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 23 gennaio 2025 e successivamente incamerata per la decisione.
8. – Il Collegio deve preliminarmente disporre lo stralcio della memoria prodotta dalla difesa erariale in accoglimento dell’eccezione di tardività spiccata dall’appellante: consta, infatti, per tabulas il superamento della soglia oraria delle ore 12,00 dell’ultimo giorno utile ai sensi di quanto previsto dall’ultimo periodo dell’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, essendo il deposito avvenuto effettivamente alle ore 23,22 del 23 dicembre 2024. Non può che discenderne l’inammissibilità e l’inutilizzabilità della memoria in ossequio al conforme orientamento della Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2024, n. 6607).
9. – Venendo allo scrutinio di merito del gravame, non può trovare l’adesione del Collegio il primo motivo di censura teso a riproporre l’asserita elusione del contraddittorio ex art. 92, co. 2- bis, d.lgs. n. 159/2011, e recisamente dichiarato inammissibile in prime cure.
9.1. – Dalla piana disamina dell’atto introduttivo del giudizio si apprezza che i due motivi di censura ivi articolati si imperniavano sulla critica “sostanziale” alle conclusioni raggiunte dall’Amministrazione in ordine ai vari elementi costituenti il quadro indiziario posto a base dell’interdittiva, senza coinvolgere neanche incidentalmente il modus procedendi seguito dalla Prefettura dopo la comunicazione del c.d. preavviso di interdittiva ai sensi dell’articolo 92, co. 2- bis , del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
In aggiunta, valga osservare che il motivo è da ritenersi, comunque, infondato essendo agevolmente appurabile per tabulas che la Prefettura ha puntualmente dato conto delle controdeduzioni di parte appellante, non giudicandole dirimenti a fini liberatori con apparato motivazionale congruo e analitico.
10. – Anche il secondo motivo di appello non coglie nel segno.
10.1. – La disamina deve prendere le mosse dalle sopravvenienze salienti che sarebbero state ignorate dall’Autorità prefettizia: l’appellante pone in particolare l’accento sul decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria il 30 maggio 2023 che ha aderito alla prospettazione del pubblico ministero, formulata nella richiesta di archiviazione e imperniata sulla ritenuta infondatezza della notizia di reato a carico degli indagati non sottoposti a misure cautelari come l’odierno appellante.
A tal proposito, merita rimarcare, in termini generali, che per consolidata giurisprudenza di questa Sezione la valutazione prefettizia mantiene una sua autonomia rispetto all’eventuale assoluzione in sede penale – a cui in questa sede si ritiene di affiancare, pur con i dovuti distinguo processuali del caso, l’archiviazione all’esito delle indagini preliminari -, sicché gli elementi posti a base dell’informativa, oltre a potere essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali, possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 ottobre 2023, n. 8738; id., n. 57 del 2022 e n. 4293 del 2021). Nel caso di specie, poi, la richiesta di archiviazione è stata chiaramente formulata in termini dubitativi non ravvisando la ricorrenza di elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio “ atteso che nei loro confronti le indagini non hanno permesso di dimostrare che gli stessi siano attualmente inseriti nella cosca ovvero che si siano resi responsabili di reati tesi al favoreggiamento della compagine criminale ”.
Nel solco di tale autonomia di giudizio della Prefettura rispetto al giudice penale, riconducibile alla diversità di funzione degli istituti – l’interdittiva assolve ad una funzione di prevenzione sociale e di anticipazione di tutela, la responsabilità penale risponde ad una funzione pienamente punitiva, sia pur secondo il finalismo rieducativo di matrice costituzionale – e alla correlata diversa regula iuris di formazione del convincimento di fronte al compendio probatorio o indiziario (il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio spiccatamente garantista di matrice penalistica deve cedere il passo all’altrettanto noto criterio civilistico della “probabilità cruciale”), non pare censurabile che la Prefettura abbia comunque valutato il coinvolgimento del -OMISSIS-dell’indagine “ -OMISSIS- ” apprezzando ai fini antimafia la sintomaticità delle condotte attribuite al -OMISSIS-stesso.
10.2. – Né a miglior sorte può condurre la difforme valutazione rassegnata dal giudice della prevenzione in sede di imposizione del controllo giudiziario, avvenuta con decreto 30 agosto 2023, che pone alla base dell’accoglimento dell’istanza di controllo la sostanziale occasionalità del rischio infiltrativo previa disamina critica di tutti gli elementi indiziari raccolti a sistema dalla Prefettura. E’ infatti ben noto l’orientamento della Sezione che ha costantemente ritenuto che i presupposti delle misure del controllo giudiziario e della interdittiva non sono coincidenti, né vi è alcun automatismo di implicazioni valutative tra lo scrutinio svolto, rispettivamente, dall'amministrazione e dal giudice penale; la prima esprime un giudizio “statico” o “retrospettivo” su un fenomeno infiltrativo già compiutosi; il secondo effettua una “prognosi” sulla capacità dell’impresa di emendarsi e di reinserirsi nel circuito dell’economia legale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 febbraio 2023, n. 1725).
11. – Chiariti tali aspetti, giova porre l’accento sugli elementi più significativi del compendio indiziario sul quale la Prefettura poggia il proprio giudizio prognostico sul rischio infiltrativo.
11.1. – Viene in rilievo in primo luogo la conversazione con il commercialista -OMISSIS-, captata grazie ad una intercettazione ambientale: ancorché gli elementi info-investigativi raccolti non siano stati ritenuti bastevoli a sostenere l’esercizio dell’azione penale, non può, di contro, denegarsi che il tenore complessivo della conversazione e le circostanze di spazio e di tempo – tra cui non da ultima la richiesta di disattivare l’utenza telefonica mobile - denotino una innegabile familiarità con dinamiche avulse dal circuito della legalità e più affini agli ambienti del malaffare.
Del resto, il -OMISSIS-non ha agito in tale contesto da soggetto incensurato, avendo già riportato una precedente condanna, seppur risalente al 2005, alla reclusione di un anno per associazione per delinquere continuata in concorso, frode informatica continuata in concorso, intercettazione illecita di comunicazione informatiche o telematiche continuata in concorso, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico continuato in concorso, detenzione abusiva di codici per l’accesso a sistemi informatici o telematici continuata in concorso e ricettazione continuata in concorso.
11.2. – Il quadro indiziario si arricchisce, poi, ulteriormente di un’innumerevole trafila di contatti e frequentazioni con soggetti controindicati che riportano corpose segnalazioni di polizia per delitti contro la persona, contro il patrimonio e l’ordine pubblico. Il tentativo della difesa dell’appellante di far leva sull’incensuratezza dei frequentanti e dei conoscenti non risulta risolutivo attesa la numerosità delle segnalazioni e la varietà dei profili di controindicazione: basti soffermarsi su due profili più attenzionati come l’amico -OMISSIS- e il collaboratore -OMISSIS- -OMISSIS-. Sul Lucchetta consta in atti una annotazione di polizia giudiziaria che riporta le copiose segnalazioni di polizia risultanti sulla banca dati SDI a far data dal 1999 sino a tempi più recenti per un’ampia gamma di condotte antigiuridiche – pur non sfociate mai in accertamento penale – unitamente alle sue frequentazioni con altri soggetti attinti da elementi di controindicazione.
Mutatis mutandis , sul conto del collaboratore -OMISSIS- le informative investigative evidenziano la sussistenza di segnalazioni in banca dati, tra l’altro, per favoreggiamento per permanenza di clandestino o irregolare (anno 2010) e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (2017) oltre ad essere stato controllato in compagnia di soggetto già avvisato orale, segnalato in banca dati, dal 1994 al 2016, per reati contro l’amministrazione della giustizia, porto abusivo o detenzione di munizioni, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione, associazione di tipo mafioso, estorsione, rapina, usura, riciclaggio, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e associazione per delinquere.
Il Collegio è ben avveduto che si tratti solo di segnalazioni di polizia non sfocianti in alcun esito penale, tuttavia il ragionamento svolto dall’Autorità prefettizia ai fini antimafia è di indole squisitamente inferenziale tale per cui debba risalirsi da un compendio di indizi, pur privi di significatività penale – il che non dovrebbe stupire stante la ridetta funzione di prevenzione sociale dell’istituto in esame – ad una prognosi di rischio infiltrativo a carico della compagine aziendale o societaria. Al riguardo, preme rammentare l’indirizzo della Suprema Corte, elaborato in via generale con riferimento alle misure di prevenzione di qualsivoglia genere, secondo cui ai fini della loro adozione possono essere utilizzati elementi di fatto indiziari tratti da indagini di polizia o da procedimenti penali, anche se non si siano conclusi con una condanna (cfr. Cass. pen., sez. V, 10 maggio 2018, n. 20826).
11.3. – Considerazioni della medesima indole possono essere svolte con riguardo al contesto parentale di riferimento, visto che i profili del padre, della sorella e del cugino attenzionati dall’Autorità prefettizia sono senza dubbio incensurati, tuttavia scontano pregiudizi di polizia per reati associativi, contro il patrimonio e contro la fede pubblica. Giova rimarcare che, a differenza di altre fattispecie di sillogismo indiziario, l’elemento parentale non gioca un ruolo determinante nell’apprezzamento della condizionabilità mafiosa della odierna prevenuta, bensì concorre ad integrare e corroborare un quadro indiziario di per sé già variegato e sufficientemente solido.
12. – Dalla disamina appena svolta si ha modo di suffragare l’attendibilità degli elementi fattuali rivelatori del pericolo infiltrativo potendosi così saggiare la tenuta logica-argomentativa del sillogismo inferenziale sviluppato dalla Prefettura, che appare esente da vizi logici di abnormità o irragionevolezza: le conversazioni captate con le intercettazioni ambientali, la storia criminale più risalente del -OMISSIS-unitamente ai contatti e alle frequentazioni intessute nel tempo con soggetti contigui ai circuiti dell’illegalità, anche di matrice organizzata, oltre all’estrazione familiare con svariate ombre correlate a non trascurabili segnalazioni di polizia, giustificano la prognosi prefettizia sfavorevole di potenziale permeabilità della compagine aziendale ai condizionamenti della malavita organizzata secondo il consueto canone del “ più probabile che non ”.
13. – In conclusione, l’impugnata sentenza si profila immune dai vizi denunciati e l’appello deve essere conclusivamente respinto.
14. – Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.