Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 437
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Impugnazione per vizi propri del preavviso di fermo amministrativo

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo sia impugnabile solo se costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza dei crediti richiesti. Nel caso di specie, gli atti prodromici (cartelle e accertamenti) risultano regolarmente notificati e uno degli accertamenti era già stato impugnato e deciso con precedente sentenza. Pertanto, il preavviso di fermo amministrativo non rappresenta il primo atto di conoscenza dei crediti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 437
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 437
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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