CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 437/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
AR NG, IU
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10740/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Forio - Casa Municipale 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500003670000 IMU
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500003670000 TASI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21920/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti concludono come da rispettivi scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500003670000, notificata il
04.04.2025, per n. 4 cartelle e n. 5 accertamenti IMU Tasi dal 2008 al 2017.
Motivi di ricorso: motociclo cointestato;
manca l'intimazione e il sollecito;
ripete cartella annullata;
cartelle e accertamenti mai notificati.
Agenzia Entrate IS eccepisce la carenza di legittimazione passiva per gli atti prodromici;
nel merito trattasi di inizio azione esecutiva per cui non necessita di atti precedenti.
Il Comune di Forio si oppone sostenendo che le cartelle e gli accertamenti sono tutti regolarmente notificati e non impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la comunicazione preventiva di fermo amministrativo è un atto impugnabile solo nel caso in cui con esso si
è venuti a conoscenza , per la prima volta, dei crediti richiesti.
Nel caso di specie si evince che gli atti prodromici, n. 4 cartelle e n. 5 accertamenti IMU Tasi dal 2008 al
2017, risultano tutti regolarmente notificati al diretto interessato ed alla figlia . L'accertamento 2014 risulta impugnato e deciso con Sentenza n. 1692/2021 di questa Corte.
Alla luce di quanto detto, la Corte, verificato che l'atto impugnato non è il primo con cui la parte ricorrente viene a conoscenza dei crediti richiesti e ritenuti assorbiti tutti i motivi di impugnativa, dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in solido a favore delle parti resistenti, di euro 500,00, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti costituite di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
AR NG, IU
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10740/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Forio - Casa Municipale 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500003670000 IMU
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500003670000 TASI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21920/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti concludono come da rispettivi scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500003670000, notificata il
04.04.2025, per n. 4 cartelle e n. 5 accertamenti IMU Tasi dal 2008 al 2017.
Motivi di ricorso: motociclo cointestato;
manca l'intimazione e il sollecito;
ripete cartella annullata;
cartelle e accertamenti mai notificati.
Agenzia Entrate IS eccepisce la carenza di legittimazione passiva per gli atti prodromici;
nel merito trattasi di inizio azione esecutiva per cui non necessita di atti precedenti.
Il Comune di Forio si oppone sostenendo che le cartelle e gli accertamenti sono tutti regolarmente notificati e non impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la comunicazione preventiva di fermo amministrativo è un atto impugnabile solo nel caso in cui con esso si
è venuti a conoscenza , per la prima volta, dei crediti richiesti.
Nel caso di specie si evince che gli atti prodromici, n. 4 cartelle e n. 5 accertamenti IMU Tasi dal 2008 al
2017, risultano tutti regolarmente notificati al diretto interessato ed alla figlia . L'accertamento 2014 risulta impugnato e deciso con Sentenza n. 1692/2021 di questa Corte.
Alla luce di quanto detto, la Corte, verificato che l'atto impugnato non è il primo con cui la parte ricorrente viene a conoscenza dei crediti richiesti e ritenuti assorbiti tutti i motivi di impugnativa, dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in solido a favore delle parti resistenti, di euro 500,00, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti costituite di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti.