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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3186/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3186/2023 promossa da: , nata a Parte_1
Guarulhos/SP (Brasile) in data 18.03.1986; , nata a [...]/SP Controparte_1
(Brasile) in data 28.07.2002; , nata a [...]/SP (Brasile) in Controparte_2 data 30.05.1988.
Tutte rappresentate e difese, nel presente giudizio, dall'Avvocato Antonella Castellone (C.F.
; PEC: FAX: C.F._1 Email_1
081/18920963), come da procure notarili in atti, autenticate e tradotte, nonché munite di apostille, ed elettivamente domiciliate presso lo studio sito in Villaricca (NA),Viale della Vittoria I traversa n. 2.
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 11.12.2023 e ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_3 cittadine italiane iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
[...]
denominato anche o nato a [...] il giorno Per_1 Persona_2 Persona_3
27.10.1892, da e (cfr. doc. in atti n. 2). Persona_4 Persona_5
In data 06.06.1914, l'avo italiano contraeva matrimonio a São Carlos/SP (Brasile) con la Sig.ra
(cfr. doc. in atti n. 4) e dalla loro unione coniugale nasceva a São Carlos/SP Parte_2
(Brasile), in data 19.03.1915, il loro figlio (cfr. doc. in atti n. 5). Persona_6
Il Sig. denominato anche o decedeva senza aver Persona_1 Persona_2 Persona_3 mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 3).
In data 19.04.1941, il Sig. contraeva matrimonio con la signora Persona_6 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro unione nascevano due figli: il 24.01.1944,
[...] Persona_7
(cfr. doc. in atti n. 7); il 14.04.1963, (cfr. doc. in atti n. 8). Persona_8
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
- con riferimento alla discendenza di : Persona_7
In data 29.06.1985, il signor contraeva matrimonio con la Signora Persona_9 Parte_4
(cfr. doc. in atti n. 9). Da tale matrimonio nascevano a Guarulhos/SP (Brasile) due
[...] figlie, ovvero: il 18.03.1986, (cfr. doc. in atti n. 10); il 30.05.1988, Parte_1 [...]
(cfr. doc. in atti n. 11), entrambe ricorrenti in questo giudizio; Controparte_2
- con riferimento alla discendenza di : Persona_8 in data 28.03.2002, il Sig. contraeva matrimonio con la Signora Persona_8
(cfr. doc. in atti n. 12). Dall'unione matrimoniale nasceva a Parte_5
Guarulhos/SP (Brasile), il giorno 28.07.2002, (cfr. doc. in atti n. 13), Controparte_1 attuale ricorrente nel presente giudizio.
Conseguentemente, le ricorrenti chiedevano di ordinare al ed al Controparte_3 Controparte_4
e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative
[...] iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
17.12.2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
2 Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 19.12.2024, in assenza della parte convenuta, il difensore delle ricorrenti impugnava e contestava la comparsa avversaria, si riportava alla memoria depositata, nonché al ricorso introduttivo, insistendo nelle conclusioni in esso rassegnate, con vittoria di spese e competenze.
Dunque, il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_3 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della
Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione
3 competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Orbene, si osserva che le ricorrenti, quali dirette discendenti dell'avo italiano, affermano di aver regolarmente adito la Pubblica Amministrazione competente – il Consolato Generale d'Italia a San
Paolo – inviando la relativa istanza tramite e-mail, conformemente alle istruzioni fornite dal medesimo Consolato. Esse lamentano, tuttavia, di non aver ricevuto alcun riscontro in merito, né un'accettazione formale, né una convocazione per l'istruttoria, né tantomeno l'inserimento nella cosiddetta “lista d'attesa” (fila de espera), dalla quale poter evincere una data certa per la trattazione della propria istanza.
Tuttavia, dall'analisi dell'allegato n. 14, risulta unicamente la trasmissione di alcune e-mail distinte, inviate dalle ricorrenti in data 26 gennaio 2022. Da tale documentazione, però, non emerge in alcun modo la prova che le stesse abbiano effettivamente avviato la procedura amministrativa dinanzi al
. In particolare, non è allegato per ciascuna ricorrente il modulo di Parte_6 richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, ai sensi della Legge n. 91 del
5 febbraio 1992, né si evince che tale modulo, ove anche inviato, sia stato debitamente compilato in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa applicabile.
La documentazione allegata, infatti, appare lacunosa e in parte illeggibile, precludendo così ogni valutazione circa l'effettiva presentazione di una domanda valida e formalmente corretta. Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, non può ritenersi dimostrata la prova dell'effettiva presentazione della domanda amministrativa da parte delle ricorrenti, con conseguente difetto di un presupposto essenziale per il riconoscimento della pretesa avanzata.
La circostanza per cui sia stata omessa, nel caso di specie, la presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa, quindi, assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione.
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002):
“L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso
4 all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che le ricorrenti, non avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantano alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità
a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dalle ricorrenti, secondo cui i tempi di attesa per l'evasione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte del a San Paolo sarebbero particolarmente lunghi. Tale affermazione, infatti, Parte_6 non risulta adeguatamente comprovata.
5 In particolare, le ricorrenti, nel ricorso depositato in data 11 dicembre 2023, hanno sostenuto che, sulla base di una comunicazione pubblicata sul sito istituzionale del , le convocazioni per Parte_6 il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis sarebbero ferme all'analisi delle istanze risalenti al 2011.
Con riferimento all'allegato n. 15, si rileva, invece, che le ricorrenti hanno depositato una schermata del 18 dicembre 2024, dalla quale risulta che le convocazioni sono attualmente concentrate sulle istanze risalenti agli anni 2016/2017, con un progressivo avanzamento nell'esame delle domande presentate in precedenza. Nello specifico, si legge che l'apertura del calendario per i richiedenti degli anni 2016/2017 potrà avvenire solo dopo la conclusione dell'analisi delle istanze del 2015, e che gli interessati potranno confermare il proprio interesse alla prosecuzione del procedimento attraverso il portale @Prenotami successivamente al 5 maggio 2024.
Alla luce di tali risultanze documentali, emerge che tra il dicembre 2023 e il dicembre 2024 il ha completato l'esame delle domande relative al periodo 2011-2015, avviandosi verso la Parte_6 trattazione delle istanze del biennio 2016/2017. Tale circostanza non preclude, pertanto, l'ipotesi che le domande eventualmente presentate dalle ricorrenti nel 2022 – ove queste fossero state dimostrate valide e regolarmente inoltrate – potessero essere trattate in tempi ragionevoli.
Ne consegue che non è stata fornita prova certa né dell'effettiva presentazione della domanda amministrativa né del mancato rispetto dei termini previsti dalla legge per l'evasione delle istanze
(730 giorni). La dedotta irragionevolezza dei tempi di attesa risulta, dunque, priva di fondamento probatorio, non essendo stata fornita alcuna specifica allegazione né dimostrazione di una situazione di inerzia da parte dell'Amministrazione tale da giustificare l'azione giurisdizionale.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente all'assenza di specifica allegazione e dimostrazione circa i tempi di attesa del procedimento amministrativo, impedisce di ritenere che i termini di legge siano stati superati o che sussista una violazione del principio di ragionevole durata del procedimento. Ne consegue che, in assenza di una domanda validamente proposta e in difetto di prova circa un interesse concreto ed attuale delle ricorrenti a proporre ricorso, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il ricorrente deve rifondere al resistente CP_3 la somma di € 1.453 per onorari oltre IVA, CPA (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex d.m. 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva, da liquidarsi rispettivamente in 851
e 602 €), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase CP_3 decisionale, per cui si ritiene adeguata l'applicazione dei valori minimi dei parametri delle cause di valore compreso fra 26.001 e 52.000 €.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453, oltre
IVA, CPA (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 18.01.2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3186/2023 promossa da: , nata a Parte_1
Guarulhos/SP (Brasile) in data 18.03.1986; , nata a [...]/SP Controparte_1
(Brasile) in data 28.07.2002; , nata a [...]/SP (Brasile) in Controparte_2 data 30.05.1988.
Tutte rappresentate e difese, nel presente giudizio, dall'Avvocato Antonella Castellone (C.F.
; PEC: FAX: C.F._1 Email_1
081/18920963), come da procure notarili in atti, autenticate e tradotte, nonché munite di apostille, ed elettivamente domiciliate presso lo studio sito in Villaricca (NA),Viale della Vittoria I traversa n. 2.
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 11.12.2023 e ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_3 cittadine italiane iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
[...]
denominato anche o nato a [...] il giorno Per_1 Persona_2 Persona_3
27.10.1892, da e (cfr. doc. in atti n. 2). Persona_4 Persona_5
In data 06.06.1914, l'avo italiano contraeva matrimonio a São Carlos/SP (Brasile) con la Sig.ra
(cfr. doc. in atti n. 4) e dalla loro unione coniugale nasceva a São Carlos/SP Parte_2
(Brasile), in data 19.03.1915, il loro figlio (cfr. doc. in atti n. 5). Persona_6
Il Sig. denominato anche o decedeva senza aver Persona_1 Persona_2 Persona_3 mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 3).
In data 19.04.1941, il Sig. contraeva matrimonio con la signora Persona_6 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro unione nascevano due figli: il 24.01.1944,
[...] Persona_7
(cfr. doc. in atti n. 7); il 14.04.1963, (cfr. doc. in atti n. 8). Persona_8
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
- con riferimento alla discendenza di : Persona_7
In data 29.06.1985, il signor contraeva matrimonio con la Signora Persona_9 Parte_4
(cfr. doc. in atti n. 9). Da tale matrimonio nascevano a Guarulhos/SP (Brasile) due
[...] figlie, ovvero: il 18.03.1986, (cfr. doc. in atti n. 10); il 30.05.1988, Parte_1 [...]
(cfr. doc. in atti n. 11), entrambe ricorrenti in questo giudizio; Controparte_2
- con riferimento alla discendenza di : Persona_8 in data 28.03.2002, il Sig. contraeva matrimonio con la Signora Persona_8
(cfr. doc. in atti n. 12). Dall'unione matrimoniale nasceva a Parte_5
Guarulhos/SP (Brasile), il giorno 28.07.2002, (cfr. doc. in atti n. 13), Controparte_1 attuale ricorrente nel presente giudizio.
Conseguentemente, le ricorrenti chiedevano di ordinare al ed al Controparte_3 Controparte_4
e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative
[...] iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
17.12.2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
2 Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 19.12.2024, in assenza della parte convenuta, il difensore delle ricorrenti impugnava e contestava la comparsa avversaria, si riportava alla memoria depositata, nonché al ricorso introduttivo, insistendo nelle conclusioni in esso rassegnate, con vittoria di spese e competenze.
Dunque, il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_3 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della
Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione
3 competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Orbene, si osserva che le ricorrenti, quali dirette discendenti dell'avo italiano, affermano di aver regolarmente adito la Pubblica Amministrazione competente – il Consolato Generale d'Italia a San
Paolo – inviando la relativa istanza tramite e-mail, conformemente alle istruzioni fornite dal medesimo Consolato. Esse lamentano, tuttavia, di non aver ricevuto alcun riscontro in merito, né un'accettazione formale, né una convocazione per l'istruttoria, né tantomeno l'inserimento nella cosiddetta “lista d'attesa” (fila de espera), dalla quale poter evincere una data certa per la trattazione della propria istanza.
Tuttavia, dall'analisi dell'allegato n. 14, risulta unicamente la trasmissione di alcune e-mail distinte, inviate dalle ricorrenti in data 26 gennaio 2022. Da tale documentazione, però, non emerge in alcun modo la prova che le stesse abbiano effettivamente avviato la procedura amministrativa dinanzi al
. In particolare, non è allegato per ciascuna ricorrente il modulo di Parte_6 richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, ai sensi della Legge n. 91 del
5 febbraio 1992, né si evince che tale modulo, ove anche inviato, sia stato debitamente compilato in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa applicabile.
La documentazione allegata, infatti, appare lacunosa e in parte illeggibile, precludendo così ogni valutazione circa l'effettiva presentazione di una domanda valida e formalmente corretta. Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, non può ritenersi dimostrata la prova dell'effettiva presentazione della domanda amministrativa da parte delle ricorrenti, con conseguente difetto di un presupposto essenziale per il riconoscimento della pretesa avanzata.
La circostanza per cui sia stata omessa, nel caso di specie, la presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa, quindi, assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione.
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002):
“L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso
4 all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che le ricorrenti, non avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantano alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità
a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dalle ricorrenti, secondo cui i tempi di attesa per l'evasione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte del a San Paolo sarebbero particolarmente lunghi. Tale affermazione, infatti, Parte_6 non risulta adeguatamente comprovata.
5 In particolare, le ricorrenti, nel ricorso depositato in data 11 dicembre 2023, hanno sostenuto che, sulla base di una comunicazione pubblicata sul sito istituzionale del , le convocazioni per Parte_6 il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis sarebbero ferme all'analisi delle istanze risalenti al 2011.
Con riferimento all'allegato n. 15, si rileva, invece, che le ricorrenti hanno depositato una schermata del 18 dicembre 2024, dalla quale risulta che le convocazioni sono attualmente concentrate sulle istanze risalenti agli anni 2016/2017, con un progressivo avanzamento nell'esame delle domande presentate in precedenza. Nello specifico, si legge che l'apertura del calendario per i richiedenti degli anni 2016/2017 potrà avvenire solo dopo la conclusione dell'analisi delle istanze del 2015, e che gli interessati potranno confermare il proprio interesse alla prosecuzione del procedimento attraverso il portale @Prenotami successivamente al 5 maggio 2024.
Alla luce di tali risultanze documentali, emerge che tra il dicembre 2023 e il dicembre 2024 il ha completato l'esame delle domande relative al periodo 2011-2015, avviandosi verso la Parte_6 trattazione delle istanze del biennio 2016/2017. Tale circostanza non preclude, pertanto, l'ipotesi che le domande eventualmente presentate dalle ricorrenti nel 2022 – ove queste fossero state dimostrate valide e regolarmente inoltrate – potessero essere trattate in tempi ragionevoli.
Ne consegue che non è stata fornita prova certa né dell'effettiva presentazione della domanda amministrativa né del mancato rispetto dei termini previsti dalla legge per l'evasione delle istanze
(730 giorni). La dedotta irragionevolezza dei tempi di attesa risulta, dunque, priva di fondamento probatorio, non essendo stata fornita alcuna specifica allegazione né dimostrazione di una situazione di inerzia da parte dell'Amministrazione tale da giustificare l'azione giurisdizionale.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente all'assenza di specifica allegazione e dimostrazione circa i tempi di attesa del procedimento amministrativo, impedisce di ritenere che i termini di legge siano stati superati o che sussista una violazione del principio di ragionevole durata del procedimento. Ne consegue che, in assenza di una domanda validamente proposta e in difetto di prova circa un interesse concreto ed attuale delle ricorrenti a proporre ricorso, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il ricorrente deve rifondere al resistente CP_3 la somma di € 1.453 per onorari oltre IVA, CPA (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex d.m. 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva, da liquidarsi rispettivamente in 851
e 602 €), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase CP_3 decisionale, per cui si ritiene adeguata l'applicazione dei valori minimi dei parametri delle cause di valore compreso fra 26.001 e 52.000 €.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453, oltre
IVA, CPA (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 18.01.2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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