Articolo 18 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Articolo 17Articolo 19
Versione
8 novembre 1970
Art. 18. (Assenze retribuite)

Il medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per trenta giorni continuativi l'anno, da determinarsi in relazione alle esigenze del servizio sanitario dell'istituto; per particolari esigenze, puo' essergli concesso di frazionare in piu' periodi la predetta assenza.
Egli, in caso di infermita', puo' essere autorizzato a non prestare la propria opera per la durata massima di mesi 2. L'assenza e' autorizzata dal procuratore generale presso la corte d'appello competente per territorio, su motivato rapporto del direttore dell'istituto o servizio; la sussistenza dell'infermita' che impedisce il regolare disimpegno dell'incarico viene accertata, se del caso, in base al giudizio di un medico scelto dal detto procuratore generale.
Durante le assenze di cui ai precedenti commi, il medico incaricato conserva il normale trattamento economico.
Entrata in vigore il 8 novembre 1970
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