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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/12/2025, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa IA M. CU, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7013/2024 R.G. Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenuta ex art. 127 ter
c.p.c. e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Costa, giusta procura speciale alle liti in Parte_1 atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto – Avv.ta Francesca Banchetti, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.7.2024, – all'esito dell'accertamento tecnico Parte_1 preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere i benefici di cui all'indennità di accompagnamento e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando con varie argomentazioni le conclusioni rassegnate dal dott.ssa , quale C.T.U. Persona_1 nominato nella pregressa fase di A.T.P.O. (n.r.g. 11570/2023) ed invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, che il sig. per le gravi patologie di cui è affetto è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/1980 e n. 508/1988;…”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Rinnovate le operazioni peritali, per il tramite di altro C.T.U., all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti e per le ragioni di seguito precisati.
pagina 1 di 3 2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Sempre in limine, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, l'indennità di accompagnamento è concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite Commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato
“...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento
...”.
Come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte, poi, “ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità” (ex plurimis, Cass. Sez. Lav.
n. 20825/2014).
2.3. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, altresì, meritevoli di condivisione.
Orbene, il dott. quale ausiliario officiato nel presente giudizio di opposizione, visitato Persona_2
l'assistibile e scrutinata la documentazione sanitaria versata in atti, ha riferito quanto segue: “Il paziente è affetto da “Demenza di verosimile origine mista degenerativa/vascolare con disturbi del comportamento, Ateromasia carotidea, bronchite cronica, cardiopatia ipertensiva, diabete mellito tipo 2”. Il periziando risulta allo stato attuale totalmente incapace di adempiere alle azioni della vita quotidiana per il grave declino cognitivo di cui è portatore. Dalla disamina della documentazione in atti tale condizione era certamente già presente nel novembre del 2022 data di prescrizione del farmaco
Memantina specifico per il controllo della demenza di entità medio-grave. La condizione è ulteriormente peggiorata nel tempo, come peraltro accade normalmente in casi simili trattandosi di patologia degenerativa, come evidenziabile dalla certificazione redatta dal Dott. in data 21/12/2023 che attestava “Demenza di verosimile origine degenerativa con Persona_3 disturbi del comportamento… dipendenza nelle ADL e nelle IADL avendo necessità di assistenza nelle attività quotidiane”.
Per quanto sopra è possibile riconoscere all'istante il beneficio dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal
21/12/2023 data della visita in cui è stato certificato per la prima volta il peggioramento cognitivo con perdita delle ADL e
IADL. CONCLUSIONI E RISPOSTE AI QUESITI Sulla base dei dati anamnestici, della documentazione agli atti
e dei rilievi clinici emersi dalla nostra visita medica si può concludere che il sig. è affetta da “Demenza di Parte_1 pagina 2 di 3 verosimile origine mista degenerativa/vascolare con disturbi del comportamento, Ateromasia carotidea, bronchite cronica, cardiopatia ipertensiva, diabete mellito tipo 2”. Tale quadro patologico determina, allo stato attuale, la necessità di assistenza continua in quanto non autonomo per il grave deterioramento cognitivo: è, pertanto, meritevole di concessione del beneficio dell'accompagnamento a decorrere dal 21/12/2023 data della visita in cui è stato certificato per la prima volta il peggioramento cognitivo con perdita delle ADL e IADL.”.
2.4. Conclusivamente, il C.T.U. ha ritenuto non in grado di compiere gli atti della vita Parte_1 quotidiana e bisognevole di assistenza continua dal 21.12.2023.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve chiararsi che è in possesso del requisito sanitario per Parte_1 godere dell'indennità di accompagnamento dal 21.12.2023.
3. Le spese di lite – comprese quelle della fase di A.T.P.O. – vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., avuto riguardo all'insorgenza del requisito sanitario in epoca successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa (24.2.2023).
Si configura, pertanto, una situazione processuale qualificabile come soccombenza parziale sul piano temporale, poiché “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass. Sez.
Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese di c.t.u. (prima e seconda fase) liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste definitivamente a carico dell' ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e per l'effetto dichiara che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario utile per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 21.12.2023;
b) compensa integralmente le spese di lite, comprese quelle della fase di A.T.P.O.;
c) pone le spese di c.t.u. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro
IA M. CU pagina 3 di 3
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa IA M. CU, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7013/2024 R.G. Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenuta ex art. 127 ter
c.p.c. e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Costa, giusta procura speciale alle liti in Parte_1 atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto – Avv.ta Francesca Banchetti, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.7.2024, – all'esito dell'accertamento tecnico Parte_1 preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere i benefici di cui all'indennità di accompagnamento e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando con varie argomentazioni le conclusioni rassegnate dal dott.ssa , quale C.T.U. Persona_1 nominato nella pregressa fase di A.T.P.O. (n.r.g. 11570/2023) ed invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, che il sig. per le gravi patologie di cui è affetto è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/1980 e n. 508/1988;…”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Rinnovate le operazioni peritali, per il tramite di altro C.T.U., all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti e per le ragioni di seguito precisati.
pagina 1 di 3 2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Sempre in limine, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, l'indennità di accompagnamento è concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite Commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato
“...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento
...”.
Come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte, poi, “ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità” (ex plurimis, Cass. Sez. Lav.
n. 20825/2014).
2.3. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, altresì, meritevoli di condivisione.
Orbene, il dott. quale ausiliario officiato nel presente giudizio di opposizione, visitato Persona_2
l'assistibile e scrutinata la documentazione sanitaria versata in atti, ha riferito quanto segue: “Il paziente è affetto da “Demenza di verosimile origine mista degenerativa/vascolare con disturbi del comportamento, Ateromasia carotidea, bronchite cronica, cardiopatia ipertensiva, diabete mellito tipo 2”. Il periziando risulta allo stato attuale totalmente incapace di adempiere alle azioni della vita quotidiana per il grave declino cognitivo di cui è portatore. Dalla disamina della documentazione in atti tale condizione era certamente già presente nel novembre del 2022 data di prescrizione del farmaco
Memantina specifico per il controllo della demenza di entità medio-grave. La condizione è ulteriormente peggiorata nel tempo, come peraltro accade normalmente in casi simili trattandosi di patologia degenerativa, come evidenziabile dalla certificazione redatta dal Dott. in data 21/12/2023 che attestava “Demenza di verosimile origine degenerativa con Persona_3 disturbi del comportamento… dipendenza nelle ADL e nelle IADL avendo necessità di assistenza nelle attività quotidiane”.
Per quanto sopra è possibile riconoscere all'istante il beneficio dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal
21/12/2023 data della visita in cui è stato certificato per la prima volta il peggioramento cognitivo con perdita delle ADL e
IADL. CONCLUSIONI E RISPOSTE AI QUESITI Sulla base dei dati anamnestici, della documentazione agli atti
e dei rilievi clinici emersi dalla nostra visita medica si può concludere che il sig. è affetta da “Demenza di Parte_1 pagina 2 di 3 verosimile origine mista degenerativa/vascolare con disturbi del comportamento, Ateromasia carotidea, bronchite cronica, cardiopatia ipertensiva, diabete mellito tipo 2”. Tale quadro patologico determina, allo stato attuale, la necessità di assistenza continua in quanto non autonomo per il grave deterioramento cognitivo: è, pertanto, meritevole di concessione del beneficio dell'accompagnamento a decorrere dal 21/12/2023 data della visita in cui è stato certificato per la prima volta il peggioramento cognitivo con perdita delle ADL e IADL.”.
2.4. Conclusivamente, il C.T.U. ha ritenuto non in grado di compiere gli atti della vita Parte_1 quotidiana e bisognevole di assistenza continua dal 21.12.2023.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve chiararsi che è in possesso del requisito sanitario per Parte_1 godere dell'indennità di accompagnamento dal 21.12.2023.
3. Le spese di lite – comprese quelle della fase di A.T.P.O. – vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., avuto riguardo all'insorgenza del requisito sanitario in epoca successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa (24.2.2023).
Si configura, pertanto, una situazione processuale qualificabile come soccombenza parziale sul piano temporale, poiché “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass. Sez.
Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese di c.t.u. (prima e seconda fase) liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste definitivamente a carico dell' ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e per l'effetto dichiara che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario utile per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 21.12.2023;
b) compensa integralmente le spese di lite, comprese quelle della fase di A.T.P.O.;
c) pone le spese di c.t.u. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro
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