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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/06/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 1459/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1459/2025 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 19/03/2025 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. PICCOLI CRISTINA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17.6.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: “In ogni caso, ex art. 473 bis. 22 c.p.c., IV comma, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 10.07.1998 e registrato il successivo 31.12.1998 nel Comune distrettuale di Medina (Repubblica del Senegal), tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 Controparte_1
NEL MERITO: sulle condizioni del divorzio:
1) Le parti siano dichiarate economicamente autosufficienti e in grado di provvedere al proprio mantenimento, pertanto, nulla è dovuto quale assegno divorziale.
1 In caso di opposizione rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni consentita riserva di produrre, dedurre all'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti.”
Per parte resistente: -
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di Parte_1 CP_1
, con cui allegava di aver contratto matrimonio il 10.7.1998, relazione da cui nascevano
[...]
i figli (l'1.9.2004) e (il 31.12.1999), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
Allegava:
- che la separazione tra le parti veniva omologata il 9.4.2019 dall'intestato Tribunale;
- essersi da allora protratta ininterrottamente la separazione;
- essere entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
Chiedeva pronunciarsi il divorzio, senza altra statuizione.
− All'udienza del 17.6.2025 il Giudice dichiarava la contumacia del resistente e procedeva all'audizione della parte comparsa.
All'esito, tratteneva la causa in decisione ex art. 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c. riservandosi di riferire al Collegio.
***
Sulla domanda di divorzio
- Preliminarmente, considerati gli elementi di internazionalità della controversia, va dato atto che sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla stessa ex Regolamento UE n. 2019/1111 considerato che l'ultima residenza abituale dei coniugi era in Italia, ove ancora risiedono entrambi (docc. 4 e 5 ricorrente).
- La legge sostanziale applicabile al divorzio, ex art. 8 Reg. UE n. 1259/2010 (che ex art. 2 L. 218/1995 prevale sull'art. 31 di tale legge), in assenza di diversa scelta delle parti, è quella italiana vista l'ultima residenza abituale dei coniugi.
- Ciò premesso, i coniugi risultano essersi separati con decreto di omologa n. cronol. 7710/2019 del
9.4.2019 del Tribunale di Treviso (doc. 2 e 3 ricorrente).
- Parte resistente è rimasta contumace, non v'è dunque contestazione sul perdurare della separazione: ciò comprova il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione
2 - Sussistono pertanto i requisiti di cui agli artt. 1 e 3, comma 2, lett. b), della legge n. 898/1970.
- Non v'è materia di soccombenza, atteso che non vi è resistenza e lo scioglimento del vincolo necessita di intervento autoritativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1459 /2025 R.G.:
− dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi (nata a [...] Parte_1
(Senegal) il 18.8.1977) e (nato a [...] il [...]), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio il 10.7.1998, atto registrato il 31.12.1998 al n. 97, Registro dell'anno 1998 della
Città di Bakar, Comune distrettuale di Medina, Ufficio anagrafe secondario;
− nulla sulle spese.
Così deciso in Treviso nella Camera di Consiglio del 17/06/2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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