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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/07/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. FLORA
SCELZA, lette le note scritte depositate telematicamente dalle parti, ha pronunciato all'udienza del 3-7-2025, tenuta in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 3170/2022
TRA
(21-1-1984), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Parte_1
Matilde Bidetti, Luisa Gobbi e Emilia Recchi, e con le stesse elettivamente domiciliato in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 103
Ricorrente
E
in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Oliva, e con la stessa CP_1 elettivamente domiciliato in Nola, Strada Statale 7bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15-6-2022 presso il Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del Lavoro, chiedeva al Giudice adito di condannare Parte_1
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente la somma CP_1 di € 1131,89 a titolo di TFR a carico del Fondo di Garanzia, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito (31/01/2017) sino a quella dell'effettivo pagamento.
In data 22-8-2024 si costituiva l' deducendo che la somma richiesta in ricorso era CP_1 stata corrisposta al ricorrente in data 9-8-2024. Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con le note scritte depositate telematicamente, parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese CP_1 processuali, in quanto il pagamento dell'assegno era intervenuto dopo il deposito del ricorso.
Con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna del 3-7-2025, lette le note depositate telematicamente dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice pronunciava la presente sentenza.
Osserva il Giudicante che la documentazione versata in atti dalle parti dimostra che il ricorrente ha ottenuto il bene della vita richiesto con la proposizione della domanda giudiziale.
Essendo quindi venuto meno l'interesse delle parti ad avere una pronuncia di merito, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Tuttavia, è da rilevare che il pagamento è intervenuto soltanto dopo il deposito del ricorso giudiziale.
Deve dunque condannarsi l' , virtualmente soccombente, al pagamento delle spese CP_1 processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2000,00, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti del ricorrente, antistatari.
Nola, 3-7-2025
Il G. L.
Dott. Flora Scelza
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. FLORA
SCELZA, lette le note scritte depositate telematicamente dalle parti, ha pronunciato all'udienza del 3-7-2025, tenuta in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 3170/2022
TRA
(21-1-1984), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Parte_1
Matilde Bidetti, Luisa Gobbi e Emilia Recchi, e con le stesse elettivamente domiciliato in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 103
Ricorrente
E
in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Oliva, e con la stessa CP_1 elettivamente domiciliato in Nola, Strada Statale 7bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15-6-2022 presso il Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del Lavoro, chiedeva al Giudice adito di condannare Parte_1
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente la somma CP_1 di € 1131,89 a titolo di TFR a carico del Fondo di Garanzia, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito (31/01/2017) sino a quella dell'effettivo pagamento.
In data 22-8-2024 si costituiva l' deducendo che la somma richiesta in ricorso era CP_1 stata corrisposta al ricorrente in data 9-8-2024. Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con le note scritte depositate telematicamente, parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese CP_1 processuali, in quanto il pagamento dell'assegno era intervenuto dopo il deposito del ricorso.
Con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna del 3-7-2025, lette le note depositate telematicamente dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice pronunciava la presente sentenza.
Osserva il Giudicante che la documentazione versata in atti dalle parti dimostra che il ricorrente ha ottenuto il bene della vita richiesto con la proposizione della domanda giudiziale.
Essendo quindi venuto meno l'interesse delle parti ad avere una pronuncia di merito, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Tuttavia, è da rilevare che il pagamento è intervenuto soltanto dopo il deposito del ricorso giudiziale.
Deve dunque condannarsi l' , virtualmente soccombente, al pagamento delle spese CP_1 processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2000,00, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti del ricorrente, antistatari.
Nola, 3-7-2025
Il G. L.
Dott. Flora Scelza