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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/12/2024, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2243/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2243/2024 v.g., promossa da:
nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. CAVALIERE ALESSANDRO
e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. SCHIAVONE RINO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/10/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 03/10/1999 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in SPOLTORE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 03.12.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03.12.2024); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
a) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e si daranno reciproca comunicazione dei loro indirizzi anche in caso di variazione;
b) i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi affinché possano conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
c) il sig. tenuto conto delle proprie capacità reddituali, provvederà Parte_1
a corrispondere al coniuge, ovvero direttamente ai figli maggiorenni, e Per_1
, allo stato non ancora economicamente indipendenti, la complessiva somma Per_2 di € 770,00 mensili (€ 385,00 per ciascun figlio); a metà le spese straordinarie giusta protocollo del CNF in materia siccome condiviso dal Tribunale di Pescara;
l'assegno di mantenimento cesserà allorquando i figli avranno raggiunto l'indipendenza economica che verrà comunicata dalla madre ovvero direttamente dai figli;
le somme per il mantenimento dei figli dovranno essere corrisposte alla sig.ra CP_1
(ovvero direttamente ai figli in via diretta), entro il 16 (sedici) di ogni mese al quale si riferisce, mediante bonifico bancario sul conto corrente sulla carta PostePay
Evolution intestata alla medesima sig.ra (IBAN CP_1
[...]);
d) I coniugi si impegnano reciprocamente alla cura dei figli;
pagina 3 di 6 e) la casa coniugale di proprietà del sig. rimarrà assegnata alla Parte_1
moglie che ivi vivrà insieme ai figli e fintanto che gli stessi non Per_1 Per_2 raggiungeranno l'indipendenza economica;
di conseguenza, una volta che costoro saranno indipendenti economicamente, l'immobile sito in via Lungomare G.
Matteotti n. 5 sarà restituito al legittimo proprietario che ne riprenderà il possesso, con facoltà per i figli, laddove questi lo vorranno, di abitare insieme al padre nell'abitazione di sua proprietà;
f) Il Sig. , per ciò che concerne il mobilio (cucina, sala), acquistato Parte_1
per il 50% dalla tenuto conto della vetustà, liquiderà alla moglie, al CP_1 momento della restituzione dell'appartamento di cui al punto e), si impegna a versare a beneficio del coniuge una somma che andrà quantificata al momento del rilascio, mentre la camera da letto, acquistata dalla e dalla madre di quest'ultima CP_1 verrà trattenuta dalla moglie, unitamente a tutte le suppellettili e componenti d'arredo che la stessa andrà ad individuare. La somma che si andrà a determinare dovrà tenere anche conto del fatto che circa 10 anni dopo il matrimonio la signora ha CP_1 finanziato metà dei lavori di ristrutturazione effettuati all'interno dell'unità abitativa e quindi dovrà ricomprendere tali esborsi;
g) la sig.ra con la firma del presente atto si impegna ad effettuare Controparte_1
le volture di tutte le utenze, a proprio nome, che avverranno entro e non oltre giorni
60 dalla sottoscrizione del presente atto;
h) la comunione legale tra i coniugi cesserà con la sottoscrizione del presente ricorso consensuale di separazione;
i) in merito alle somme di danaro derivanti dai buoni fruttiferi postali (circa €
35.200,00) cointestati ai coniugi , il sig. rinuncia Persona_3 Parte_1 espressamente alla propria metà (pari ad € 17.600,00) di talché le parti concordano sin da ora che la somma di € 7.600,00 di pertinenza del sig. sarà Parte_1 attribuita in favore dei figli e in parti uguali, mentre l'attribuzione Per_1 Per_2
pagina 4 di 6 della residua rimanente somma di € 10.000,00 - sempre di pertinenza del sig. Pt_1
– sarà attribuita al coniuge e disciplinata in sede di ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La signora potrà svincolare autonomamente Controparte_1
tali somme, una volta ottenuto il provvedimento di omologa della separazione
All'uopo il Sig. si impegna, dopo l'omologazione della separazione, a togliere Pt_1
il proprio nome e la propria firma dal conto dove risulta depositata la somma sopra indicata al fine di agevolarne il prelievo;
j) la vettura Lancia Y tg. BT778DD in uso alla figlia ma intestata ancora al Per_1
sig. dovrà essere intestata, come pure la copertura RCA, alla figlia Parte_1
per motivi di economicità concernente il premio assicurativo, entro un mese Per_1
dal provvedimento di omologa delle presenti condizioni, e le spese per il passaggio di proprietà del veicolo saranno a carico del sig. Parte_1
k) le parti espressamente si prestano il consenso, ora per allora, al rilascio di tutti quei documenti per i quali, amministrativamente, sia richiesto l'assenso o il consenso di uno dei coniugi e si impegnano, come già detto sopra, a comunicarsi le eventuali variazioni di domicilio e/o residenza e nel contempo i ricorrenti si autorizzano sin d'ora reciprocamente ad espatriare;
l) le spese e competenze legali relative al presente giudizio di separazione personale dei coniugi restano interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPOLTORE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03.12.2024);
pagina 5 di 6 Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 06.12.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2243/2024 v.g., promossa da:
nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. CAVALIERE ALESSANDRO
e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. SCHIAVONE RINO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/10/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 03/10/1999 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in SPOLTORE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 03.12.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03.12.2024); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
a) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e si daranno reciproca comunicazione dei loro indirizzi anche in caso di variazione;
b) i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi affinché possano conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
c) il sig. tenuto conto delle proprie capacità reddituali, provvederà Parte_1
a corrispondere al coniuge, ovvero direttamente ai figli maggiorenni, e Per_1
, allo stato non ancora economicamente indipendenti, la complessiva somma Per_2 di € 770,00 mensili (€ 385,00 per ciascun figlio); a metà le spese straordinarie giusta protocollo del CNF in materia siccome condiviso dal Tribunale di Pescara;
l'assegno di mantenimento cesserà allorquando i figli avranno raggiunto l'indipendenza economica che verrà comunicata dalla madre ovvero direttamente dai figli;
le somme per il mantenimento dei figli dovranno essere corrisposte alla sig.ra CP_1
(ovvero direttamente ai figli in via diretta), entro il 16 (sedici) di ogni mese al quale si riferisce, mediante bonifico bancario sul conto corrente sulla carta PostePay
Evolution intestata alla medesima sig.ra (IBAN CP_1
[...]);
d) I coniugi si impegnano reciprocamente alla cura dei figli;
pagina 3 di 6 e) la casa coniugale di proprietà del sig. rimarrà assegnata alla Parte_1
moglie che ivi vivrà insieme ai figli e fintanto che gli stessi non Per_1 Per_2 raggiungeranno l'indipendenza economica;
di conseguenza, una volta che costoro saranno indipendenti economicamente, l'immobile sito in via Lungomare G.
Matteotti n. 5 sarà restituito al legittimo proprietario che ne riprenderà il possesso, con facoltà per i figli, laddove questi lo vorranno, di abitare insieme al padre nell'abitazione di sua proprietà;
f) Il Sig. , per ciò che concerne il mobilio (cucina, sala), acquistato Parte_1
per il 50% dalla tenuto conto della vetustà, liquiderà alla moglie, al CP_1 momento della restituzione dell'appartamento di cui al punto e), si impegna a versare a beneficio del coniuge una somma che andrà quantificata al momento del rilascio, mentre la camera da letto, acquistata dalla e dalla madre di quest'ultima CP_1 verrà trattenuta dalla moglie, unitamente a tutte le suppellettili e componenti d'arredo che la stessa andrà ad individuare. La somma che si andrà a determinare dovrà tenere anche conto del fatto che circa 10 anni dopo il matrimonio la signora ha CP_1 finanziato metà dei lavori di ristrutturazione effettuati all'interno dell'unità abitativa e quindi dovrà ricomprendere tali esborsi;
g) la sig.ra con la firma del presente atto si impegna ad effettuare Controparte_1
le volture di tutte le utenze, a proprio nome, che avverranno entro e non oltre giorni
60 dalla sottoscrizione del presente atto;
h) la comunione legale tra i coniugi cesserà con la sottoscrizione del presente ricorso consensuale di separazione;
i) in merito alle somme di danaro derivanti dai buoni fruttiferi postali (circa €
35.200,00) cointestati ai coniugi , il sig. rinuncia Persona_3 Parte_1 espressamente alla propria metà (pari ad € 17.600,00) di talché le parti concordano sin da ora che la somma di € 7.600,00 di pertinenza del sig. sarà Parte_1 attribuita in favore dei figli e in parti uguali, mentre l'attribuzione Per_1 Per_2
pagina 4 di 6 della residua rimanente somma di € 10.000,00 - sempre di pertinenza del sig. Pt_1
– sarà attribuita al coniuge e disciplinata in sede di ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La signora potrà svincolare autonomamente Controparte_1
tali somme, una volta ottenuto il provvedimento di omologa della separazione
All'uopo il Sig. si impegna, dopo l'omologazione della separazione, a togliere Pt_1
il proprio nome e la propria firma dal conto dove risulta depositata la somma sopra indicata al fine di agevolarne il prelievo;
j) la vettura Lancia Y tg. BT778DD in uso alla figlia ma intestata ancora al Per_1
sig. dovrà essere intestata, come pure la copertura RCA, alla figlia Parte_1
per motivi di economicità concernente il premio assicurativo, entro un mese Per_1
dal provvedimento di omologa delle presenti condizioni, e le spese per il passaggio di proprietà del veicolo saranno a carico del sig. Parte_1
k) le parti espressamente si prestano il consenso, ora per allora, al rilascio di tutti quei documenti per i quali, amministrativamente, sia richiesto l'assenso o il consenso di uno dei coniugi e si impegnano, come già detto sopra, a comunicarsi le eventuali variazioni di domicilio e/o residenza e nel contempo i ricorrenti si autorizzano sin d'ora reciprocamente ad espatriare;
l) le spese e competenze legali relative al presente giudizio di separazione personale dei coniugi restano interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPOLTORE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03.12.2024);
pagina 5 di 6 Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 06.12.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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