Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n°3114/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n°3114 del Ruolo Generali Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto appello avverso sentenza monocratica in tema di appalto, vertente
T R A
, (c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Casandrino (NA), alla Via Alcide De Gasperi n°14, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Migliarotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Via dei Mille n°16, giusta procura alle liti prodotta in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente;
APPELLANTE
C O N T R O di , (C.F. e Partita iva ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., , domiciliato per CP_2 la carica presso la sede legale della società in Casandrino (NA), alla Via Marinaro n°32, elettivamente domiciliato in Casandrino (NA), alla Via Borsellino n°100, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Cirillo e Maria Lanna, che la rappresentano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'originale della comparsa di costituzione e difesa in appello con appello incidentale;
APPELLATA
1
A V V E R S O
La sentenza n°4191/2019 emessa dal G.O.T. presso il Tribunale di Napoli, IVa Sez. Civ., in data 5.4.19, depositata in data 18/04/19, con cui l'adito giudice così provvedeva: “1) Condanna a Parte_1 corrispondere a di , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rapp.te p.t., la complessiva somma di € 186.721,90 oltre interessi dalla domanda;
2) Compensa tra le parti le spese di lite e di c.t.u.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 23/10/2009 la società conveniva in Controparte_1 giudizio per sentirlo condannare al pagamento della Parte_1 somma di €. 340.272,00 oltre IVA, dovutale quale saldo del prezzo pattuito nel contratto di appalto sottoscritto in data 24.11.2004. Premetteva in fatto l'attrice: che in data 24.11.2004 il le aveva conferito incarico Parte_1 di effettuare lavori di restauro, ridistribuzione degli spazi interni e recupero abitativo del sottotetto della porzione del fabbricato di sua proprietà in Casandrino (NA), alla via De Gasperi n°14; che successivamente le parti avevano pattuito l'esecuzione di ulteriori lavori al fabbricato, elencati nel computo metrico redatto in data 27.03.2008 dall'ing. , quantificati in complessivi €. 415.272,00; che il Persona_1 pagamento del saldo del prezzo pattuito doveva essere corrisposto entro il trentesimo giorno dalla consegna dei lavori;
che i lavori venivano completati a regola d'arte nel luglio 2007; che il convenuto aveva versato solo l'acconto di € 75.000,00.
Costituitosi, il , nel chiedere il rigetto della domanda, deduceva: Parte_1 di aver corrisposto all'attrice la maggior somma di €. 200.000,00 quale corrispettivo dei lavori oggetto di causa;
che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e non era mai stato effettuato il collaudo degli stessi;
che il contratto di appalto del 24.11.2004 prevedeva unicamente la realizzazione di opere strutturali in cemento armato e non i lavori indicati nell'atto di citazione.
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Instauratosi il contraddittorio, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., depositate le memorie relative, erano ammesse e raccolte le articolate prove orali, interrogatorio formale deferito al convenuto e prova per testi diretta e contraria;
quindi, era disposta C.T.U. volta ad accertare e descrivere le opere eseguite, la consistenza delle stesse, la loro esecuzione a regola d'arte o meno, gli eventuali danni derivati dai vizi se del caso riscontrati, la sussistenza o meno dei titoli autorizzativi che ne avrebbero permesso la realizzazione. Svolta allora la indagine peritale e depositata in atti la relazione che ne racchiudeva gli esiti, tra cui i costi degli interventi posti in essere dall'appaltatrice, ammontanti complessivamente ad €. 302.045,61, e quelli concernenti le opere realizzate in assenza di titoli abilitativi, ragguagliati ad €. 79.771,17, ed ancora quelli rapportati alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, per €. 653,88, ordinata la riconvocazione dell'ausiliario a chiarimenti e seguita ad essi la relazione integrativa sui rilievi avanzati dalle parti, la causa era infine rinviata per precisazione delle conclusioni e definita, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., come da dispositivo in epigrafe.
La sentenza era appellata dal convenuto sulla scorta di tre Parte_1 motivi di impugnazione: con il primo deduceva erroneità della pronuncia nella parte in cui aveva escluso la rilevanza delle ulteriori opere realizzate in assenza di titolo edilizio, recependo le errate indicazioni della C.T.U., che aveva ignorato i rilievi mossi nel procedere, in evasione del mandato, alla identificazione e quantificazione delle opere realizzate in assenza di titoli abilitativi, riconoscendo all'attrice anche il corrispettivo delle opere per le quali l'ausiliario aveva rilevato l'assenza di autorizzazione comunale, come quella concernente la realizzazione dell'impianto di immissione in fogna degli scarichi del fabbricato;
con il secondo lamentava omessa pronuncia sul reclamato riconoscimento dei danni subiti da essi appellanti e, conseguentemente, sulla mancata detrazione degli importi attribuiti all'attrice, avendone il C.T.U., sempre nel fornire riscontro al mandato, accertato l'ammontare nella risibile misura di €. 600,00, contestata in corso di causa, tanto che lo stesso
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ausiliario, richiamato a chiarimenti volti ad assodare la sussistenza dei vizi lamentati da parte convenuta precisando, in ipotesi di positivo riscontro, l'incidenza degli stessi sulla possibilità di utilizzo o di fruizione dell'immobile oggetto di appalto, specificando altresì gli interventi necessari all'eliminazione dei pregiudizi e al ripristino delle condizioni di fruizione dell'immobile, determinando analiticamente i costi relativi, non aveva dato risposta al quesito limitandosi esclusivamente alla effettuazione di numerosi rilievi fotografici;
con il terzo denunciava infine erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva ritenuto raggiunta la prova sui pagamenti rappresentati ed eseguiti da esso già convenuto, come dimostrati dal testimoniale raccolto, a torto ritenuto inattendibile in assenza di contestualizzazione delle asserite dazioni. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto: In via istruttoria disponga una CTU: 1) per quantificare l'ammontare delle ulteriori opere realizzate in assenza di titoli abilitativi;
2) per quantificare l'ammontare dei danni arrecati dalla e l'ammontare delle opere per la loro eliminazione;
Nel Controparte_1 merito: 3) dichiarare non dovute le somme relative a tutte quelle ulteriori opere realizzate in assenza di titoli edilizi;
4) dichiarare non dovute tutte le somme occorrenti alla eliminazione dei danni – scaturiti dalla - cattiva esecuzione delle opere indicate dal CTU nel suo elaborato fotografico;
5) dichiarare non dovute le somme per le quali sono stati eseguiti pagamenti in contanti …”.
Nel costituirsi l'appellata impresa resisteva al gravame, infondato in fatto e in diritto, e ne invocava la reiezione;
proponeva nel contempo appello incidentale con cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, si fosse riconosciuto il proprio diritto al corrispettivo per quella parte delle opere realizzate in ordine alle quali la pronuncia giudiziale lo aveva negato avendole ritenute abusive perché eseguite in mancanza di qualsiasi titolo autorizzativo, essendosi comunque, in ipotesi contraria, verificato un indebito arricchimento della controparte che avrebbe dato diritto, ex artt. 2041 e 2042 c.c., alla ripetizione del loro costo. Così precisava le sue conclusioni: “1) Rigettare integralmente l'atto di appello proposto da
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perché infondato sia in fatto che in diritto, prescritto e Parte_1 non provato e per l'effetto confermare la Sentenza n. 4191/2019 pubblicata il 18-04-2019 emessa dal Tribunale di Napoli IV Sezione Civile relativa al Giudizio R.G. n. 85417/2009 nella parte non impugnata con l'appello incidentale;
2) Accogliere integralmente l'appello incidentale proposto e per lo effetto condannare l'appellante Sig. Parte_1 al pagamento nei confronti della di della Controparte_1 CP_2 somma di € 79.771,17 oltre iva per i lavori eseguiti non riconosciuti nella Sentenza n. 4191/2019 del Tribunale di Napoli con gli interessi legali e svalutazione dal luglio 2007 data di ultimazione e consegna dei lavori;
3) In subordine, come richiesto con lo spiegato appello incidentale, nella denegata ipotesi di non accoglimento della richiesta di pagamento dei lavori eseguiti non riconosciuti nella Sentenza n. 4191/2019 del Tribunale di Napoli per mancanza di qualsivoglia autorizzazione, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c. condanni il committente a titolo di indebito Parte_1 arricchimento al pagamento nei confronti della Controparte_3
della somma € 79.771,17 oltre iva con gli interessi legali e
[...] svalutazione dal luglio 2007 data di ultimazione e consegna dei lavori;
4) In ogni caso condannare l'appellante, Sig. , al Parte_1 pagamento di spese ed onorari del presente giudizio di appello e del giudizio di primo grado, oltre al rimborso delle spese generali come da D.M. 55\2014, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo ex art. 93 c.p.c. in ragione del 50% ciascuno;
5) Condannare altresì il Sig. all'intero Parte_1 pagamento delle spese ed onorari di CTU svolta nel giudizio di primo grado”.
Riprodottosi il contraddittorio in appello la Corte, acquisito all'incarto il fascicolo d'ufficio di primo grado, rinviava senz'altro la causa per precisazione delle conclusioni e sulle stesse, sostituita all'udienza la trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari, concessi ai contendenti i termini di rito per il deposito di conclusionali ed eventuali repliche, riservava la decisione.
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L'appello principale non è fondato e non merita pertanto accoglimento.
La preliminare eccezione di sua inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., applicabili ratione temporis, è superabile. Con l'atto di impugnazione sono, infatti, sufficientemente individuate le parti della sentenza soggetta a censura e sono esposti con adeguata specificità i motivi articolati a sostegno del gravame, indicando le circostanze da cui sarebbe derivata la violazione di legge e la rilevanza da esse assunta ai fini della decisione impugnata. Va precisato al riguardo che “l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, n. 21336, Giustizia Civile Massimario 2017, rv 645703-01). In altri termini, “il requisito della specificità dei motivi di cui al riformato art. 342 c.p.c. deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo tale da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né la rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, né tantomeno la formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la decisione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chieda l'accoglimento della stessa secondo la prospettazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni” (Corte appello
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Roma, sez. III, 09/08/2017, n. 5348, Redazione Giuffrè 2018). Per il resto, “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, ed in conformità degli indirizzi giurisprudenziali consolidati, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (Corte appello Bari, 18/02/2013, Foro it. 2013, 3, 969). Questo vuol dire che “la mancanza di una ragionevole probabilità che l'appello sia accolto va ravvisata nelle ipotesi in cui appaia evidente già prima facie che l'impugnazione non presenta neppure una possibilità di accoglimento, come nel caso in cui il giudice di primo grado abbia correttamente accolto l'eccezione di prescrizione e non risulti ammissibile in sede di gravame la produzione di documenti volti a provare l'intervenuta interruzione o sospensione della stessa” (Corte appello Milano, 14/02/2013, Foro it. 2013, 9, 2630). Perciò, la “… non ragionevole probabilità di accoglimento” dell'appello … va intesa in termini restrittivi, nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito)” (Corte appello Reggio Calabria, 20/12/2013, Redazione Giuffrè 2013).
Nel merito l'assunto della difesa del postulante l'abusività di Parte_1 opere ulteriori, oggetto di appalto, per le quali iniquamente non sarebbe stato escluso il diritto dell'appaltatrice al corrispettivo risulta privo di spessore. In sostanza, la aveva eseguito lavori per il Controparte_1 rifacimento dell'impianto fognario all'interno del cortile del fabbricato sito in Casandrino, alla Via De Gasperi n°14, le cui tubazioni per lo scarico delle acque confluivano in un pozzetto che era già presente nel cortile all'interno del fabbricato e già collegato al sistema fognario comunale. In altre parole, la non aveva eseguito nessun Controparte_1 lavoro di allacciamento alla rete fognaria comunale ma solo lavori di rifacimento del sistema fognario già esistente, come risultava anche dalla relazione di C.T.U. eseguita nel corso del giudizio di primo grado
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ove, (a pagina 14, in risposta al quesito n°3), si riferiva di rifacimento del sistema fognario. Si trattava dunque, e si tratta, di lavori non soggetti ad autorizzazione del come stabilisce il Testo Unico CP_4 sull'Edilizia, D.P.R. n°380/2001, attraverso il quale lo Stato detta le linee guida e le prescrizioni a carattere generale del settore;
detta normativa, all'art. 6, puntualmente stabilisce che la manutenzione straordinaria riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. Pertanto, nel caso in cui le opere da realizzare consistono in nuovi allacciamenti o rifacimento di fognature esistenti con modifiche del percorso e/o delle caratteristiche preesistenti, (modifiche del percorso, modifiche del dimensionamento delle tubazioni e dei pozzetti etc.), si tratterà di interventi ricadenti in quanto tali nell'ambito della manutenzione straordinaria, interventi per la cui realizzazione occorrerà, e basterà, presentare la domanda c.d. C.I.L.A., (comunicazione inizio lavori asseverata), o S.C.I.A., e non vi sarà bisogno del rilascio dal Comune di alcuna autorizzazione, permesso di costruire o concessione edilizia. D'altronde, nella richiamata relazione peritale d'ufficio, (c.f.r. in fasc. uff. i° grado), in risposta al quesito n°3, con cui il Giudice chiedeva al C.T.U. “se per gli ulteriori lavori – fosse - sufficiente il Permesso Di Costruire N°102 del 13-07-2005 rilasciato dal Comune di Casandrino, prodotto nel … fascicolo di parte del Parte_2
(V. All. n.2), o se fossero necessari ulteriori permessi e/o certificazioni”, l'ausiliario aveva così risposto: “il convenuto sig. ha Parte_1 richiesto ed ottenuto dal Comune di Casandrino permessi a costruire, come sopra riportati, con i quali si concedeva di operare sul corpo di fabbrica prospiciente la Via De Gasperi, in particolare la demolizione di vecchie murature e solai, il consolidamento delle strutture esistenti e la diversa distribuzione degli ambienti interni”. In riferimento alle opere poste all'interno del palazzo il C.T.U. aveva precisato: “Nello specifico per quanto attiene ai lavori di demolizione e di rimozione di coperture, nonché di diversa distribuzione interna, questi vengono assoggettati alla redazione da parte di un tecnico abilitato di una Denuncia di Inizio Attività. Sempre nella risposta al quesito n°3 lo stesso C.T.U. aveva
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chiarito che i lavori relativi all'impianto fognario consistevano nel
“rifacimento del sistema fognario messo in opera dalla ditta ”. CP_1
Al quesito n°4, - “indichi analiticamente le opere rispetto alle quali fossero necessari ulteriori permessi e/o certificati nonché il valore degli stessi”, ancora il prefato C.T.U. aveva così risposto: “Sulla base di quanto sopra descritto, le opere per le quali risultano necessari i permessi ulteriori rispetto a quelli in possesso del convenuto sig.
[...]
, e riportate nel computo metrico allegato alla presente, Pt_1 ammontano ad €. 79.771,17”. Sempre nella risposta al quesito n°3 aveva specificato: “La responsabilità della richiesta di permessi o concessioni ricade in testa al committente, che nel caso specifico coincide con il proprietario dell'immobile in questione sig. Parte_1
”. Appare evidente come il perito d'ufficio si fosse riferito nel suo
[...] elaborato a tutti i lavori eseguiti dalla come Controparte_1 commissionati dal , gravando su quest'ultimo l'onere della Parte_1 richiesta dei relativi permessi o delle relative concessioni.
In definitiva, per i lavori che non avrebbero abbisognato del permesso di costruire, quantificati dal C.T.U. in €. 79.771,17, lavori tra i quali si sarebbero dovuti intendere compresi anche quelli realizzabili su eventuale permesso di immissione in fogna, doveva essere onere del committente presentare apposita S.C.I.A., atto intrinsecamente diverso rispetto alla Concessione edilizia o Permesso di costruire, essendo la prima atto del privato e non provvedimento concessorio della pubblica amministrazione, atto dalla cui mancanza non può derivare certo la nullità del contratto, essendo la stessa vizio patologico insuscettibile di estensione analogica al di fuori dei casi tassativamente previsti. Sull'intrinseca diversità tra atti dovuti dal privato e casistica provvedimentale era intervenuta perspicuamente la giustizia amministrativa, (Consiglio di Stato, sez. VI, 04/01/2016, n°10, Rivista Giuridica dell'Edilizia 2016, 1-2, 118, richiamata anche dalla difesa di parte appellata), sottolineando come nei casi di opere soggette a D.I.A./S.C.I.A. la mancanza dell'apposita denuncia/segnalazione legittimasse la P.A. ad emettere un semplice provvedimento
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sanzionatorio pecuniario a carico del soggetto commissionante i lavori e non un provvedimento demolitorio, come nei casi di mancanza dell'apposita concessione edilizia. D'altro canto, lo stesso dato normativo, (art. 19 della l. n°241/1990), delinea la S.C.I.A. come atto dell'interessato, ovvero del soggetto commissionante i lavori, soggetto della cui inerzia non potrebbe certo rispondere l'appaltatore. Conseguentemente, l'assenza di un simile atto, indotta dalla colpevole ed ingiustificata omissione di attività gravante sul committente, non avrebbe potuto comportare, e difatti non comporta, alcuna nullità contrattuale riverberantesi sulla efficacia dell'appalto concluso, alla pari di quanto sarebbe scaturito, e scaturirebbe, dalla mancanza di concessione o permesso di costruire. Questo vuol dire che resta inalterato ed integro il diritto dell'appaltatore, nella fattispecie della
[...]
al corrispettivo dovutole anche per quelle opere a torto CP_1 ritenute realizzate in assoluta assenza di titolo autorizzativo, e quindi nel vizio più grave determinante la nullità o inesistenza dell'appalto stesso, (c.f.r. sul punto Cassazione civile, sez. II, 11/02/2022, n°4527, Guida al diritto 2022, 14: “Il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ai sensi degli articoli 1346 e 1418 del Cc, avendo un oggetto illecito per violazione delle norme imperative in materia urbanistica, con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'articolo 1423 del Cc.”, essendo del tutto irrilevante anche l'eventuale rilascio di titoli in sanatoria, che giammai potrebbero sanare retroattivamente tale nullità; Cass. n°7961/2016 ed altre conf.).
Con riferimento ai lamentati vizi delle opere va rilevato innanzitutto che le numerose fotografie allegate alla relazione di C.T.U. documentano i lavori eseguiti dall'attrice e non i rappresentati pregiudizi, di cui non è stata data alcuna prova nel corso del giudizio di primo grado. L'ausiliario del resto, in risposta all'apposito quesito del mandato, - “Verifichi la sussistenza di vizi lamentati da parte convenuta (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pp.3-4), chiarendo in esito positivo, l'incidenza
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degli stessi sulla possibilità di utilizzo o fruizione dell'immobile oggetto dell'appalto, specificando altresì le opere necessarie per l'eliminazione dei predetti danni e il ripristino delle condizioni di normale fruizione dell'immobile, quantificandone analiticamente i costi” - aveva relazionato in maniera esaustiva rilevando la presenza di soli vizi marginali, non incidenti sulla qualità delle opere realizzate dalla CP_1
e facilmente riconducibili alla normale usura e degrado
[...] dell'immobile, pure interessato dagli interventi in questione, considerato, altresì, che le operazioni peritali erano state iniziate dopo ben otto anni dalla consegna dei lavori. Infatti, - (alla pagina 16 della Relazione di Consulenza tecnica), - in risposta al riportato quesito, era stata quantificata in €. 653,88 la spesa per l'eliminazione dei suddetti vizi, cifra alquanto irrisoria rispetto al valore dei lavori eseguiti dall'attrice Ed ancora lo stesso C.T.U., sempre con Controparte_1 riguardo ai vizi lamentati dal convenuto, odierno appellante, così si era espresso: “Per quanto attiene alle infiltrazioni dai tetti di copertura, oltre al distacco della guaina presente sulla copertura del torrino scale, i disegni errati sulle ringhiere e la qualità scadente dei materiali per la realizzazione del corpo scale, lo scrivente nel corso delle operazioni peritali non ha riscontrato tali vizi, se non in relazione allo stato di manutenzione dell'immobile”. Non a caso dalle risultanze istruttorie, ivi compresa l'espletata C.T.U., era risultata provata la realizzazione nell'immobile de quo di sette appartamenti, tutti abitati, di cui uno proprio dal con la sua famiglia, essendo stati gli altri da lui Parte_1 concessi in locazione;
inutile dire che se gli appartamenti avessero presentato i difetti lamentati nemmeno sarebbero stati in condizioni tali da poter essere abitati. Peraltro, ultimati i lavori nel luglio del 2007 e consegnate le opere al committente, questi le aveva accettate senza riserva e senza rilevare alcun difetto o difformità, eccepiti solo con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, depositata in data 25 Febbraio 2010, e quindi ben oltre il termine di decadenza di 60 giorni all'uopo previsto dall'art. 1667, comma 2, c.c.. Nessuna domanda riconvenzionale veniva avanzata in merito ad eventuali danni causati da vizi di fabbricazione, azione che sarebbe stata
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improponibile essendone restato ampiamente prescritto il diritto ai sensi dell'art. 1667, comma 3, c.c., prevedente un termine di anni due dalla consegna dell'opera, abbondantemente spirato al momento della costituzione del nel giudizio di primo grado. Parte_1
L'appellante si è ancora doluto del ritenuto, mancato raggiungimento della prova dell'asserita corresponsione pro manibus dell'importo di €. 200.000,00, circostanza che il testimoniale raccolto avrebbe adeguatamente attestato. In verità, l'esame delle dichiarazioni rese dai testi indicati da parte convenuta nel giudizio di primo grado non offre elementi che consentano di condividere l'assunto impugnatorio. Il primo teste, (escusso all'udienza del 13-11-2012, , coniugata con Tes_1 il convenuto abitante in Casandrino, alla Via De Gasperi n°14), confermava il fatto che il marito aveva conferito un primo incarico per la realizzazione dei lavori a grezzo e che, dopo la ultimazione di tali lavori, aveva conferito un secondo incarico alla con cui aveva Controparte_1 commissionato altri lavori per la realizzazione e finitura di singoli appartamenti;
confermava poi unicamente l'avvenuto pagamento da parte del coniuge della somma di €. 75.000,00 per acconto sui lavori commissionati con il secondo incarico, così come esposto nell'atto di citazione. Il secondo, (escusso all'udienza dell'8-10-2014, Geom.
), riferiva di essersi occupato della progettazione dei Controparte_5 lavori riguardante la parte strutturale così come indicato nel permesso di costruire, asserendo: “preciso di non essere in grado di riferire se oggetto del contratto di appalto furono ulteriori opere di completamento”; sul capo 1 delle memorie istruttorie depositate il 3-12- 2010 da parte convenuta, - “Vero è che, il Sig. Parte_1 commissionava alla società lavori strutturali, relativi Controparte_1 all'immobile di sua proprietà sito in via De Gasperi n.14, Casandrino (NA)”, - rispondeva: “è vero”; sugli altri capi riguardanti l'esistenza di presunti vizi e il preteso pagamento in contanti di €. 200.000,00, oltre l'acconto versato di €. 75.000,00, rispondeva: “non sono in grado di riferire”; sui capi 4) e 5), analogamente, rappresentava di nulla sapere precisando di non essersi mai recato sul luogo dove erano stati eseguiti
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i lavori. Questo il tenore della narrazione, assolutamente vacua e priva di riscontri fattuali confortanti quanto già dedotto ed eccepito dall'appellante. Per converso, hanno ricevuto suffragio le evenienze già esposte dall'attrice in citazione e cioè: che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte con la fornitura di tutto il materiale occorrente e consegnati nel luglio del 2007 al convenuto che li aveva accettati senza Parte_1 alcuna riserva o eccezione e senza rilevare alcun difetto;
che per gli stessi era stato pagato dal convenuto solo un acconto di €. 75.000,00. Inoltre, come emerso anche dalla espletata C.T.U., la stessa contabilità allegata agli atti di parte attrice, valutata in contraddittorio tra le parti in occasione degli accessi peritali ai luoghi, aveva convalidato la lista delle lavorazioni in essa presenti. Infine, assodato era rimasto, malgrado i solleciti rivolti al , il mancato versamento del saldo dovuto per Parte_1
i lavori commissionati.
L'appellata nel proporre appello incidentale in ordine al Controparte_1 mancato riconoscimento del suo diritto al correspettivo anche per la realizzazione di quelle opere che sarebbero state ritenute abusive perché sprovviste di titoli abilitativi, ha denotato, seppure in via subordinata, come sarebbero in ogni caso ricorsi i presupposti onde ravvisare un arricchimento senza causa del committente ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c.. Questo perché la S. C., pronunciandosi al riguardo, ha avuto modo di chiarire: “L'esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido non può pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subita, di ottenere quanto avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace, perché l'esigenza restitutoria che fonda l'istituto comunque non può neutralizzare sostanzialmente l'invalidità originaria o sopravvenuta di quel rapporto. Non a caso, infatti, nell'articolo 2042 del Cc è prospettato un indennizzo del pregiudizio per riparare lo squilibrio seguito all'ingiustificato spostamento patrimoniale, laddove nell'art. 2043 Cc è previsto il risarcimento del danno ingiusto e, cioè, l'integrale reintegrazione della situazione patrimoniale alteratasi per effetto di un'illecita ingerenza. …” (Cassazione civile, sez. II, 22/06/2022,
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n°20102, Guida al diritto 2022, 34). In tale ottica perciò “l'azione generale di arricchimento, ex articolo 2041 del Cc, può essere proposta dall'appaltatore che non abbia ricevuto il corrispettivo pattuito a causa della nullità del contratto di appalto avente a oggetto la realizzazione di un'opera senza la prescritta autorizzazione edilizia. Non può, infatti, escludersi la locupletazione del committente in ragione della precarietà del suo diritto dominicale sull'immobile abusivamente costruito, dovendosi tener conto dell'impiego che egli ne abbia eventualmente fatto nonostante quella precarietà e delle utilità economiche così ricavatene. Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto la domanda di indennizzo per indebito arricchimento, presentata da una impresa edile, in relazione all'esecuzione di alcune opere ulteriori rispetto a quelle oggetto di un contratto d'appalto, dichiarato poi nullo per violazione di norme imperative” (Tribunale Pordenone, 13/08/2020, n°439, Guida al diritto 2021, 14; sulla stessa scia Tribunale Milano, sez. V, 24/01/2019, n°762, Redazione Giuffrè 2020: “In tema di azione d'indebito arricchimento cd. indiretto, l'indennità spettante all'appaltatore di un contratto di appalto va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale da lui subita, e corrisponde quindi, in concreto, ai costi effettivamente affrontati per la costruzione, non potendovi rientrare l'utile d'impresa né ogni altra posta volta a garantire quanto l'appaltatore stesso si riprometteva di ricavare dall'esecuzione di un valido contratto di appalto. È onere quindi della parte attrice allegare e documentare l'ammontare dei costi effettivamente affrontati per eseguire l'appalto, per dimostrare ai fini dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. di avere subito una diminuzione patrimoniale che ecceda gli acconti già riscossi come corrispettivo dell'appalto”). La commisurazione delle spettanze dell'appaltatore secondo i criteri e termini divisati presuppone tuttavia la nullità, anche solo parziale, del contratto di appalto in presenza dell'assoluta illegittimità di quanto realizzato in sua esecuzione, quella nullità da escludere invece nel caso giudicato per le sopra illustrate ragioni. In accoglimento, perciò, dell'appello incidentale va riformata quella parte della sentenza impugnata che, sull'errato presupposto della nullità parziale dell'appalto per l'abusività degli interventi praticati, ha negato il
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diritto dell'appellata impresa al corrispettivo per l'importo complessivo di €. 79.771,17, al cui pagamento l'appellante va invece condannato. Sulla somma spettano gli interessi legali dalla domanda, come sulla sorta che il giudice a quo aveva riconosciuto dovuta. Diversamente, non compete alcuna rivalutazione trattandosi di obbligazione di valuta. “Sono
– infatti - pecuniari non solo i debiti consistenti in una somma di danaro quantificata, ma anche quelli in cui l'obbligazione sia una somma determinabile in base a criteri di computo precostituiti sin dal momento della nascita dell'obbligazione stessa. Tali debiti, in quanto obbligazioni di valuta, sono soggetti al principio nominalistico e come tali non sono soggetti a rivalutazione automatica, posto che la rivalutazione monetaria può essere riconosciuta solo se il creditore dimostri il maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, danno non compensato dagli interessi legali di cui all'art. 1224, primo comma, c.c., rimanendo comunque esclusa la possibilità del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi compensativi” (Corte appello Messina, sez. I, 06/10/2021, n°434, Redazione Giuffrè 2021; v. anche, ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 23/02/2022, n°5965, Guida al diritto 2022, 13: “Il creditore di una obbligazione di valuta che voglia ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria deve domandare il risarcimento da maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile e non può limitarsi a chiedere la condanna del debitore al pagamento di capitale e rivalutazione, non essendo questa ultima conseguenza automatica del ritardato pagamento delle obbligazioni di valuta”; per il resto, con riferimento alla richiesta della maggiorazione per l'I.V.A., va detto che “in tema di rimborso … il richiedente, quale soggetto rilevante ai fini dell'IVA, …, è tenuto a dimostrare, con idonea documentazione, di avere, a sua volta, assolto all'imposta, …, in difetto della quale il credito deve essere disconosciuto, non derivando alcuna definitività da quanto indicato in dichiarazione” (Cassazione civile, sez. trib., 01/08/2024, n°21656, Giustizia Civile Massimario 2024, rv 671930 - 01).
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Le spese del doppio grado, dovendosi quelle del primo, pure investite nel loro disposto governo dalla impugnazione incintale, rivedere anche d'ufficio in forza dell'accoglimento di quest'ultima, - (c.f.r. Cassazione civile, sez. III, 21/06/2024, n°17222: “In caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può modificare la decisione sulle spese processuali di primo grado senza un motivo specifico di impugnazione, invece, se riforma interamente o parzialmente la sentenza impugnata, è tenuto a regolare nuovamente le spese processuali, anche d'ufficio, in base all'esito complessivo del contenzioso, poiché la riforma della sentenza del primo giudice comporta la caducazione della parte della sentenza che ha deciso sulle spese”), - seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con attribuzione ai procuratori anticipatari.
A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da nei confronti della in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., con citazione notificata a mezzo p.e.c. in data 26.6.19, così provvede:
1°) Rigetta l'appello principale;
1°) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale e per l'effetto, riformata in parte qua la impugnata sentenza, condanna l'appellante al
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pagamento in favore dell'appellata società della somma di €. 79.771,17, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3°) Condanna, inoltre, l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese del doppio grado, liquidate, giusta D.M. n°147/22, quelle del primo in complessivi €. 12.500,00 e quelle del secondo, d'ufficio in mancanza di nota, in complessivi €. 6.200,00, il tutto per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione ai difensori anticipatari;
4°) Pone le spese di C.T.U. del primo grado, (liquidate in €. 3.510,00), a carico esclusivo dell'appellante;
5°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento dell'appellante alla contribuzione ulteriore come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13.2.25.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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