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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere pronunciando sulla richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, ha emesso la seguente
ORDINANZA
1.L'istanza è fondata.
2.Osserva il Collegio che, sotto il profilo del fumus, la sentenza di primo grado appare ictu oculi non aver adeguatamente valutato le questioni giuridiche sollevate dall'appellante (e segnatamente l'accertamento del diritto vantato dall'odierna parte appellata/originaria attrice ed il suo titolo) che andranno più meditatamente scrutinate dal Collegio in sede di esame del merito.
Sussiste pertanto una ragionevole alta probabilità di accoglimento dell'appello e di mutamento della decisione.
3.Pertanto :
(a) tenendo conto dell'evidenza del fumus della invocata tutela ,
(b) considerando ai fini della concessione della sospensiva è sufficiente la ricorrenza anche di uno solo dei due presupposti,
(c) operando una valutazione comparativa della posizione delle parti, va ritenuta la sussistenza dei gravi e fondati motivi per l'accoglimento dell'indicata istanza di sospensione.
P.Q.M.
Sospende l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Si comunichi.
Ancona, 8 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
_____________________________
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere pronunciando sulla richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, ha emesso la seguente
ORDINANZA
1.L'istanza è fondata.
2.Osserva il Collegio che, sotto il profilo del fumus, la sentenza di primo grado appare ictu oculi non aver adeguatamente valutato le questioni giuridiche sollevate dall'appellante (e segnatamente l'accertamento del diritto vantato dall'odierna parte appellata/originaria attrice ed il suo titolo) che andranno più meditatamente scrutinate dal Collegio in sede di esame del merito.
Sussiste pertanto una ragionevole alta probabilità di accoglimento dell'appello e di mutamento della decisione.
3.Pertanto :
(a) tenendo conto dell'evidenza del fumus della invocata tutela ,
(b) considerando ai fini della concessione della sospensiva è sufficiente la ricorrenza anche di uno solo dei due presupposti,
(c) operando una valutazione comparativa della posizione delle parti, va ritenuta la sussistenza dei gravi e fondati motivi per l'accoglimento dell'indicata istanza di sospensione.
P.Q.M.
Sospende l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Si comunichi.
Ancona, 8 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
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