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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1627/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1007/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 02549300651
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3574/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 12/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0021329904 REGISTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 6/2/2025 l'Agenzia delle Entrate di Salerno depositava atto di appello della sentenza n.3574/7/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, sez.6, in data 10/6/2024, dep. il 12/8/2024 di accoglimento, con vittoria di spese, del ricorso proposto da Resistente_1 srl avverso cartella di pagamento n.100202300213229904000 per imposta di registro anno 2021 dell'importo di Euro 98.203,39.
Nell'impugnata sentenza la Corte di primo grado ha ritenuto infondate le eccezioni di inesistenza della notifica dell'atto impugnato compiuta a mezzo PEC proveniente da un indirizzo non censito nei registri pubblici, di vizio motivazionale della cartella di pagamento avente invece contenuto vincolato come da modelli approvati dal Ministero delle Finanze, di nullità dell'atto per carenza di sottoscrizione per la genericità dell'eccezione; invece ha ritenuto fondato il rilievo della mancanza di notifica dell'atto presupposto, di cui Agenzia delle
Entrate ha fornito tardivamente (soltanto in data 4/6/24) la prova in violazione dei termini di cui all'art. 32 co.
1 d.lgs. 546/92 con inutilizzabilità dell'atto prodotto ed affermazione di un vizio procedutale causativo della nullità della cartella impugnata.
L'Ufficio appellante rileva che soltanto in data 4/6/24 aveva avuto contezza della mancata acquisizione al fascicolo elettronico della prova della regolare notifica dell'atto presupposto, e ad ogni modo anche la sua tardiva produzione non ne esclude l'automatica acquisizione al fascicolo d'ufficio né ne impedisce l'utilizzabilità nel giudizio di secondo grado;
dimostrata la notifica dell'atto presupposto, il ricorso originario andrebbe respinto con riforma della sentenza di primo grado.
Si costituisce la società contribuente lamentando la genericità dell'atto di appello, e riguardo alla tardività della produzione in primo grado, essa non era recuperabile in appello stante il nuovo testo dell'art. 58 d.lgs.
546/92 che ha previsto la non producibilità in appello “salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. In subordine rileva l'infondatezza delle eccezioni mosse dall'ufficio e ribadisce le censure sollevate in primo grado.
Non si costituisce in giudizio l'agente di riscossione.
Nelle memorie depositate in prossimità di udienza l'appellato ribadisce la tardività della documentazione prodotta in primo grado e la sua non utilizzabilità in appello se non sia stata prodotta in secondo grado.
All'udienza del 18 febbraio 2026, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
La disciplina applicabile nel previgente testo dell'art. 58 d.lgs. 546/92, trattandosi di giudizio instaurato prima del 4/1/2024, non ostava alla produzione di documenti in appello;
e non precludeva l'utilizzabilità degli atti, ancorché tardivamente prodotti in primo grado. Tanto è efficacemente affermato in giurisprudenza di legittimità, e di recente ribadito in ord. n. 25577/2025: ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), nel processo tributario
è ammessa la produzione, in grado d'appello, di nuovi documenti (ancorché preesistenti al giudizio di primo grado), essendo utilizzabili, in tale grado, anche quelli tardivamente prodotti nel primo, tenuto conto che i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo in quello d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senza possibilità di ritiro per le parti, sicché la documentazione negli stessi contenuta è automaticamente e ritualmente acquisita al giudizio di impugnazione. Ed ancora, con sent. 9635/2024, era stato ritenuto che i documenti irritualmente prodotti in primo grado possono essere acquisiti nel grado di appello ed esaminati per la decisione se la parte si costituisce tempestivamente e provvede al rinnovo del deposito degli stessi secondo le formalità di legge, mentre tale acquisizione resta preclusa se rimane intimata la parte che ha tardivamente ed irritualmente prodotto in primo grado i documenti, benché la controparte abbia interloquito sugli stessi.
Ciò posto, si apprezza la utilizzabilità nel presente grado di giudizio della documentazione tardivamente prodotta in primo grado;
trattasi della notifica dell'atto presupposto -avviso di rettifica e liquidazione TFQ
2021 1T011795 000 005 A 001-, come riportato nella missiva pec del 2/3/2023 proveniente da Agenzia
Entrate e diretto alla Resistente_1.
Riguardo alle altre doglianze espresse nel ricorso introduttivo, si osserva che l'appellato non esplicita specifiche censure alle argomentazioni esposte del giudice di primo grado riguardo alla motivazione dell'atto impugnato (cartella di pagamento dal contenuto vincolato e comunque idoneo ad illustrare la fonte dell'imposizione, l'organo emittente, il procedimento di iscrizione a ruolo, l'importo dovuto e le avvertenze di rito) ed alla lamentata mancanza di firma del funzionario (trattandosi di eccezione generica e non riscontrabile dalla diretta riconducibilità dell'atto ai canoni di redazione meccanografica della cartella di pagamento con indicazione del responsabile del procedimento e della provenienza dall'Agente di riscossione). Riguardo alla missiva PEC spedita da un indirizzo non inserito negli elenchi ufficiali dei pubblici registri della PA, si rammenti l'orientamento giurisprudenziale oramai costante nel ritenere l'insussistenza di profili di inesistenza dell'atto e la mancanza di dimostrazione di pregiudizio difensivo (arg. tratti da Cass.
SU 15979/22, 16719/25, 6015/23, 12050/25, 11597725, 24718/25).
Segue all'accoglimento dell'appello, la conferma della impugnata cartella di pagamento.
Le spese sono compensate in ragione del comportamento processuale dell'Agenzia delle Entrate che, ancorché vittoriosa all'esito della lite, ha dato causa all'ulteriore sviluppo del contenzioso in appello.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Compensa le spese di lite.
Salerno, 18 febbraio 2026.
Il giudice rel. dr. Attilio Franco Orio
il Presidente, dr. Gabriele Di Maio
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1007/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 02549300651
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3574/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 12/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0021329904 REGISTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 6/2/2025 l'Agenzia delle Entrate di Salerno depositava atto di appello della sentenza n.3574/7/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, sez.6, in data 10/6/2024, dep. il 12/8/2024 di accoglimento, con vittoria di spese, del ricorso proposto da Resistente_1 srl avverso cartella di pagamento n.100202300213229904000 per imposta di registro anno 2021 dell'importo di Euro 98.203,39.
Nell'impugnata sentenza la Corte di primo grado ha ritenuto infondate le eccezioni di inesistenza della notifica dell'atto impugnato compiuta a mezzo PEC proveniente da un indirizzo non censito nei registri pubblici, di vizio motivazionale della cartella di pagamento avente invece contenuto vincolato come da modelli approvati dal Ministero delle Finanze, di nullità dell'atto per carenza di sottoscrizione per la genericità dell'eccezione; invece ha ritenuto fondato il rilievo della mancanza di notifica dell'atto presupposto, di cui Agenzia delle
Entrate ha fornito tardivamente (soltanto in data 4/6/24) la prova in violazione dei termini di cui all'art. 32 co.
1 d.lgs. 546/92 con inutilizzabilità dell'atto prodotto ed affermazione di un vizio procedutale causativo della nullità della cartella impugnata.
L'Ufficio appellante rileva che soltanto in data 4/6/24 aveva avuto contezza della mancata acquisizione al fascicolo elettronico della prova della regolare notifica dell'atto presupposto, e ad ogni modo anche la sua tardiva produzione non ne esclude l'automatica acquisizione al fascicolo d'ufficio né ne impedisce l'utilizzabilità nel giudizio di secondo grado;
dimostrata la notifica dell'atto presupposto, il ricorso originario andrebbe respinto con riforma della sentenza di primo grado.
Si costituisce la società contribuente lamentando la genericità dell'atto di appello, e riguardo alla tardività della produzione in primo grado, essa non era recuperabile in appello stante il nuovo testo dell'art. 58 d.lgs.
546/92 che ha previsto la non producibilità in appello “salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. In subordine rileva l'infondatezza delle eccezioni mosse dall'ufficio e ribadisce le censure sollevate in primo grado.
Non si costituisce in giudizio l'agente di riscossione.
Nelle memorie depositate in prossimità di udienza l'appellato ribadisce la tardività della documentazione prodotta in primo grado e la sua non utilizzabilità in appello se non sia stata prodotta in secondo grado.
All'udienza del 18 febbraio 2026, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
La disciplina applicabile nel previgente testo dell'art. 58 d.lgs. 546/92, trattandosi di giudizio instaurato prima del 4/1/2024, non ostava alla produzione di documenti in appello;
e non precludeva l'utilizzabilità degli atti, ancorché tardivamente prodotti in primo grado. Tanto è efficacemente affermato in giurisprudenza di legittimità, e di recente ribadito in ord. n. 25577/2025: ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), nel processo tributario
è ammessa la produzione, in grado d'appello, di nuovi documenti (ancorché preesistenti al giudizio di primo grado), essendo utilizzabili, in tale grado, anche quelli tardivamente prodotti nel primo, tenuto conto che i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo in quello d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senza possibilità di ritiro per le parti, sicché la documentazione negli stessi contenuta è automaticamente e ritualmente acquisita al giudizio di impugnazione. Ed ancora, con sent. 9635/2024, era stato ritenuto che i documenti irritualmente prodotti in primo grado possono essere acquisiti nel grado di appello ed esaminati per la decisione se la parte si costituisce tempestivamente e provvede al rinnovo del deposito degli stessi secondo le formalità di legge, mentre tale acquisizione resta preclusa se rimane intimata la parte che ha tardivamente ed irritualmente prodotto in primo grado i documenti, benché la controparte abbia interloquito sugli stessi.
Ciò posto, si apprezza la utilizzabilità nel presente grado di giudizio della documentazione tardivamente prodotta in primo grado;
trattasi della notifica dell'atto presupposto -avviso di rettifica e liquidazione TFQ
2021 1T011795 000 005 A 001-, come riportato nella missiva pec del 2/3/2023 proveniente da Agenzia
Entrate e diretto alla Resistente_1.
Riguardo alle altre doglianze espresse nel ricorso introduttivo, si osserva che l'appellato non esplicita specifiche censure alle argomentazioni esposte del giudice di primo grado riguardo alla motivazione dell'atto impugnato (cartella di pagamento dal contenuto vincolato e comunque idoneo ad illustrare la fonte dell'imposizione, l'organo emittente, il procedimento di iscrizione a ruolo, l'importo dovuto e le avvertenze di rito) ed alla lamentata mancanza di firma del funzionario (trattandosi di eccezione generica e non riscontrabile dalla diretta riconducibilità dell'atto ai canoni di redazione meccanografica della cartella di pagamento con indicazione del responsabile del procedimento e della provenienza dall'Agente di riscossione). Riguardo alla missiva PEC spedita da un indirizzo non inserito negli elenchi ufficiali dei pubblici registri della PA, si rammenti l'orientamento giurisprudenziale oramai costante nel ritenere l'insussistenza di profili di inesistenza dell'atto e la mancanza di dimostrazione di pregiudizio difensivo (arg. tratti da Cass.
SU 15979/22, 16719/25, 6015/23, 12050/25, 11597725, 24718/25).
Segue all'accoglimento dell'appello, la conferma della impugnata cartella di pagamento.
Le spese sono compensate in ragione del comportamento processuale dell'Agenzia delle Entrate che, ancorché vittoriosa all'esito della lite, ha dato causa all'ulteriore sviluppo del contenzioso in appello.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Compensa le spese di lite.
Salerno, 18 febbraio 2026.
Il giudice rel. dr. Attilio Franco Orio
il Presidente, dr. Gabriele Di Maio