Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia e il Peru', concluso a Lima il 17 marzo 1964.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia e il Peru', concluso a Lima il 17 marzo 1964.