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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/12/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
RA IA, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza 17/12/2025, lette le note depositate dall'avv. SA MA nell'interesse di e dall'avv. TOSI Parte_1
PAOLO nell'interesse di , ritenuta la causa matura per la decisione, ha CP_1 pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2277/2023 R.G., promossa
DA
, (CF. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SA MA
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. TOSI PAOLO e dall'avv. UBERTI P.IVA_1
ANDREA
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 15.07.2023, ha chiesto di “accertare, Parte_1 ritenere e dichiarare l'invalidità/nullità del lodo arbitrale emesso in data 29/06/2023 per violazione dell'art. 808 ter c.p.c., n. 5” ovvero per mancato rispetto del principio del contraddittorio in quanto: “a) Non è stato mai regolarmente notificato alla lavoratrice il verbale di costituzione del Collegio
Arbitrale del 30/05/2023 ove erano stabiliti procedure, forme e termini per la costituzione delle parti, circostanza che non permetteva alla lavoratrice di costituirsi tempestivamente nel termine assegnato;
b) Non veniva accordata la remissione in termini richiesta dal sottoscritto procuratore nell'interesse della sig.ra
costituitasi tardivamente, impedendo alla stessa il deposito di documentazione Parte_1 necessaria;
c) Non veniva accordato alla lavoratrice il richiesto termine per note conclusive al fine di poter
1 replicare alla costituzione di controparte e rassegnare le proprie conclusioni;
d) Veniva impedito alla lavoratrice di prendere visione della memoria di costituzione della controparte e relativi allegati”. con memoria depositata in data 24.4.2024, ha contestato la Controparte_1 fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
La causa, transita sul ruolo dello scrivente magistrato, è stata discussa sulla base delle conclusioni formulate dalle parti con le note di trattazione scritta.
Si premette, in punto di diritto, che l'art. 7, comma 6, della Legge n. 300/70 prevede la facoltà per il lavoratore cui sia stata applicata una sanzione disciplinare di promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, una procedura conciliativo-arbitrale.
Si tratta, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, di un arbitrato irrituale di talché il conseguenziale lodo è annullabile dal giudice del lavoro nei casi previsti dall'art. 808 ter del codice di rito ovvero: 1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
5) se non
è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.
Ora, con riguardo al principio del contraddittorio, la Corte di Cassazione, sin con la sentenza n. 941/1961, ha avuto modo di chiarire la sua portata nell'ambito della disciplina dell'arbitrato irrituale, precisando che “le norme del codice di procedura civile dettate per l'arbitrato rituale non sono applicabili all'arbitrato libero o irrituale, che è un istituto di diritto sostanziale riconducibile, in relazione alla sua intima essenza, nello schema negoziale del mandato, il cui contenuto specifico consiste nell'incarico, conferito a comuni mandatari, di regolare la controversia in via di composizione amichevole e transattiva, mentre l'arbitrato rituale importa l'attribuzione agli arbitri, per volontà di legge che diviene operante in dipendenza della electio delle parti, di poteri decisori che si esprimono in un pronuncia destinata a tenere luogo della sentenza emessa dal giudice ordinario”.
È stato, poi, recentemente affermato che “Nell'arbitrato libero o irrituale, dunque la violazione del principio del contraddittorio non rileva come vizio del procedimento, ma come violazione del contratto di mandato, e può rilevare esclusivamente ai fini dell'impugnazione ex art. 1429 c.c., ossia come errore degli arbitri che abbia inficiato la volontà contrattuale dai medesimi espressa;
ne consegue che la parte che impugna il lodo deve dimostrare in concreto l'errore nell'apprezzamento della realtà nel quale gli arbitri sarebbero incorsi, mentre il solo fatto di non essere stata ascoltata, di non aver ricevuto copia della memoria prodotta dalla controparte o di non aver potuto produrre a sua volta una replica non implica di per sè un
2 vizio della volontà degli arbitri (Cass. 15353/2004; Cass. 17636/2007)” (cfr. Cass. civ. n.
19281/2021).
Nella specie - premesso che le deduzioni attoree attinenti alla mancata conoscenza da parte della ricorrente del verbale di costituzione del collegio arbitrale del 30.5.2023 cozzano con le risultanze processuali e, precisamente, con la lettura della mail del 16.6.2023 con la quale l'avv. Marzio Salvi, “in nome e per conto della sig.ra ”, ha rappresentato Parte_1 di essere in attesa di una “nuova” notifica del verbale di costituzione del nuovo Collegio con assegnazione dei “nuovi termini” per produzione memorie, con ciò confermando di avere avuto contezza del precedente verbale, e osservato, comunque, che l'attività assertiva e deduttiva della ricorrente, con efficacia eventualmente sanante, è stata garantita in occasione dell'audizione del 29.6.2023, nel corso della quale non risulta che sia stata avanzata richiesta di accesso alla documentazione prodotta da controparte - si evidenzia come l'odierna parte opponente non ha allegato e provato in che misura la mancata possibilità di depositare documentazione ovvero la mancata assegnazione di note conclusive abbiano potuto incidere sull'esito della decisione finale.
Pertanto, alla luce di tali assorbenti considerazioni, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. RG 2277/2023, rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese di lite che liquida Parte_1 in € 2.906,00, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 18/12/2025
IL GIUDICE
RA IA
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. RA IA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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