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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 1005/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente - relatrice
2) dott. Rigoletti Maria Gabriella Consigliere
3) dott.ssa Roberto Rivello Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1005/2022 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...] il 23 maggio Parte_1 C.F._1
1964, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Guido Celoni del foro di Torino, PEC presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, corso Email_1
Francia n. 92
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Alberto Griva del foro di Torino, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Email_2
Torino, via Giovanni Botero n. 16
- APPELLATA -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20 luglio 2022, ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 2745/2022, pubblicata in data 22 giugno 2022 dal
Tribunale di Torino, in composizione monocratica, e non notificata, con cui il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“rigetta la domanda di accertamento della nullità del testamento olografo di nata a [...]
NA il 2.8.68, deceduta in NA il 27.9.2018, testamento del 31/03/2018 pubblicato con atto del notaio del 14/12/2018, rep. N. 7842/5185; Per_2 dichiara la revoca ex art. 682 c. c. del testamento olografo di datato 20/05/2010, pubblicato Persona_1 con atto del notaio del 5.4.2019 rep.79167/45991, ad opera del successivo testamento olografo della Per_3 medesima datato 31/03/2018, pubblicato con atto del notaio del 14/12/2018, rep. N. Persona_1 Per_2
7842/5185 e, per l'effetto, dichiara che la successione di nata a [...] il [...], deceduta in NA il 27.9.2018, Persona_1
è regolata dal testamento del 31/03/2018 pubblicato con atto del notaio del 14/12/2018, rep. N. Per_2
7842/5185 e che è unica erede di e, per l'effetto, Controparte_2 Persona_1 riconosce la qualità di erede in capo a sui seguenti beni caduti in successione: Controparte_2
- 50 % del saldo del conto corrente n. 1000/00000800693 presso Intesa Sanpaolo, filiale n. 00471 (doc. 7 attrice) pari alla somma di €.27,96;
- 50 % del saldo del c/c n. 20041139 presso Unicredit, agenzia di NA, pari alla somma di € 437,89
(doc. 8 attrice);
- 50 % dell'autoveicolo modello Fiat Panda, targato DD729WZ;
- 50% dell'immobile sito in NA (TO), via Trinità n. 7/4, distinto a locale catasto al foglio 16, part.
985, sub. 8;
- 1/6 dell'immobile sito in NA, via Amateis n. 5 (già via Cavour n. 666), distinto a locale catasto al foglio 1, part. 360, sub. 1 e 59 (doc.6 attrice);
- 1/6 dell'immobile sito in Riace (RC), Contrada Pipedo censito a locale catasto al fg. 19, part. 265 sub.
12 (doc.6 attrice). condanna a restituire a : Parte_1 Controparte_2
- €.465,85 oltre interessi dalla data della domanda giudiziale;
rigetta la domanda di restituzione delle somme proposta dall'attrice nei confronti del convenuto in relazione alla scrittura prodotta;
condanna a rimborsare a le spese di giudizio che liquida in €. Parte_1 Controparte_2
11.303 per onorari oltre esposti oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA. pone definitivamente a carico di le spese di CTU”. Parte_1
si è costituita in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 Controparte_1
c.p.c..
All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
2 Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza n. 2745/2022 del Tribunale di Torino, respinta ogni diversa eccezione o domanda, ed assunti i mezzi di prova richiesti, accogliere le seguenti conclusioni:
a) Accertare che il documento pubblicato a mezzo notaio al rep./racc. 7842/5185 in Persona_4 data 14/12/2018 non può qualificarsi come testamento per carenza dei requisiti formali e sostanziali;
b) In subordine alla domanda precedente, accertare che il predetto “testamento” pubblica - to a mezzo notaio al rep./racc. 7842/5185 in data 14/12/2018 non è stato integralmente vergato Persona_4 dalla de cuius e, quindi, che è nullo per carenza della olografia prescritta dall'art. 602 cod. civ.;
c) Accertare che è unico erede di che era nata il [...] a [...]_1
NA e che ivi è deceduta il 27 settembre 2018, in forza di testamento olografo 20 maggio 2010, pubblicato dal notaio di Carmagnola al rep./racc. 79167/45991 in data 5 aprile 2019 Persona_5
e registrato a Torino 3 Atti Pubblici il 16 aprile 2019 al n. 7222;
d) In subordine, accertare che, in forza del citato testamento, è erede dei beni non Parte_1 indicati nel “testamento” pubblicato a mezzo notaio al rep./racc. 7842/5185 in data Persona_4
14/12/2018;
e) In subordine, rigettare la domanda di riduzione per carenza di ricostruzione dell'intero patrimonio della de cuius;
f) Ai sensi degli artt. 1241 e 1243 cod. civ., dichiarare la compensazione dei rispettivi debiti tra le parti per le quantità corrispondenti;
g) Ordinare al Direttore pro tempore dell'Ufficio provinciale di Torino territorio la cancellazione, a spese dell'attrice cod. fisc. , delle trascrizioni Parte_2 C.F._2 dell'atto introduttivo del presente giudizio effettuate contro cod. fisc. Parte_1
, sulle unità immobiliari site in NA e distinte al catasto fabbricati Foglio C.F._1
16, part. 985, sub. 8, cat. A/3 e Foglio 1, part. 360, sub. 1, cat. C/6 e Foglio 1, part. 360, sub. 59, cat.
A/2;
h) Ordinare al Direttore pro tempore dell'Ufficio la Controparte_3 cancellazione, a spese dell'attrice , cod. fisc. , delle Parte_2 C.F._2 trascrizioni dell'atto introduttivo del presente giudizio effettuate contro cod. Parte_1 fisc. , sulle unità immobiliari site in Riace e distinte al catasto fabbricati C.F._1
Foglio 19, part. 265, sub. 12, cat. A/2.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e con restituzione di quanto versato nelle more.
Con richiesta di distrazione a favore del difensore antistatario delle spese del secondo grado”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, adversis rejectis,
- previo ove occorra l'esperimento degli incombenti istruttori di cui alle richieste formulate in primo grado da nella memoria 10/3/2020, CP_2 CP_2
- IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da , per Parte_1 insussistenza dei contenuti stabiliti dall'art. 342 c.p.c.;
- NEL MERITO:
- IN PRINCIPALITÀ, respingere integralmente l'appello proposto da , perché infondato Parte_1 in fatto ed in diritto;
- IN VIA SUBORDINATA, per la denegata e non creduta ipotesi in cui, in riforma dell'impugnata sentenza, non ritenesse valido ed efficace il testamento olografo di datato 31/03/2018 e ritenesse invece Persona_1 valido ed efficace il testamento olografo di datato 20/05/2010, disporre - per le causali di cui Persona_1 in premessa sub IV di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, previa determinazione
3 della porzione disponibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 556 cod. civ. - la riduzione del testamento olografo di datato 20/05/2010 e, per l'effetto, dichiarare tenuto e così condannare Persona_1 Parte_1
alla restituzione in favore di , ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
[...] Controparte_2 artt. 538 e 556 cod. civ., di quanto eccedente la predetta porzione disponibile, nella complessiva misura accertanda e liquidanda in corso di giudizio, con interessi di Legge maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo, interessi su interessi dalla data della domanda e rivalutazione monetaria.
Con il favore delle spese di lite, oltre IVA e CPA e spese generali forfetizzate, come per legge, per entrambi
i gradi del giudizio, con distrazione delle stesse in favore del legale antistatario”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL RICORSO
Con atto di citazione notificato in data 9 agosto 2019, ha agito in Controparte_1
giudizio avverso allegando quanto segue: Parte_1
- che, in data 27 settembre 2018, era deceduta in NA (TO), , nata il 2 Persona_1
agosto 1968, non coniugata e senza figli;
- di essere l'unica ascendente in vita della de cuius;
- che sorella della deceduta è , madre di e;
Persona_6 CP_4 Persona_7
- che, con testamento olografo del 31 marzo 2018, aveva così disposto: Persona_1
“31/3/2018 il 50% VIA TRINITA casa 20.000 tutto il TFR 20.000 e la parte Per_8 Per_7
di eredità e il resto a Mamma a cond che vengano usati esclusiv ' x la sua propria assistenza e non vengano ceduti a nessuno. 5.000 € DO (+5000 se si impegnerà a mettermi sempre 1 rosa bianca fresca e vera.) P.S. Il notaio dovrà Persona_1
verificare che le mie volontà vengano esaudite”;
- che i tre legatari ( , e ) avevano rinunciato ai CP_5 Persona_7 Controparte_6
rispettivi legati con atto notarile del 1° luglio 2019, previa autorizzazione, per la minorenne , del Giudice tutelare;
Persona_7
- di non essere riuscita, in data 9 luglio 2019, a depositare, sul relativo sistema informatico, la dichiarazione di successione della figlia, posto che essa risultava già
essere stata presentata da altri soggetti;
4 - di aver quindi scoperto, in sede di ispezione ipotecaria in ordine all'immobile sito in
NA, via Trinità n. 7/4, di cui la de cuius era proprietaria al 50% (il restante 50%
era di proprietà del convenuto), che aveva già trascritto atto di Parte_1
accettazione di eredità con la seguente annotazione: “Il testamento olografo della defunta OR è stato redatto in data 20 maggio 2010 ed è del Persona_1
seguente tenore letterale: “testamento la sottoscritta nata a [...] il Persona_1
02/08/1968 e residente a [...]4 dichiaro che in caso della mia morte
nomino mio unico erede il sig. nato a [...] il [...] e Parte_1
residente a [...]4. NA 20/05/2010 ; Persona_1
- di aver saldato, nel maggio 2013, un debito contratto dalla figlia e da Parte_1
con il sig. versando l'importo di € 12.911,42, come da
[...] CP_7
ricognizione di debito di cui al doc. 5, nonché di aver contribuito, con la somma di €
500,00, al pagamento delle spese legali del convenuto in relazione ad un procedimento penale.
Su tali basi, l'attrice aveva chiesto, in via principale, di accertare e dichiarare la revoca, ex art. 682 c.c., del testamento datato 20 maggio 2010 ad opera del successivo testamento datato
31 marzo 2018, di accertare e dichiarare, quindi, la sua qualità di erede unica e, per l'effetto,
di condannare il convenuto alla restituzione in suo favore dei beni ereditari da egli illegittimamente posseduti, con ordine al conservatore di curare i relativi adempimenti, nonché di condannare il convenuto al pagamento in suo favore di € 6.955,71, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, aveva chiesto di disporre la riduzione del testamento olografo di datato 20 maggio 2010 e, per l'effetto, di condannare Persona_1
alla restituzione in suo favore, ai sensi del combinato disposto degli artt. Parte_1
538 e 556 c.c., di quanto eccedente la porzione disponibile, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda Parte_1
proposta dalla controparte, disconoscendo la ricognizione di debito prodotta dall'attrice e spiegando altresì domanda riconvenzionale volta ad accertare la carenza dei requisiti formali e sostanziali del testamento del 31 marzo 2018, ovvero, in subordine la sua nullità per carenza
5 di olografia, di escludere, per indegnità, l'attrice dalla successione, di accertare la sua qualità di erede unico, di dichiarare non dovuta la somma di cui al presunto riconoscimento di debito, di dichiarare l'eventuale compensazione tra i crediti/debiti reciproci.
In particolare, il convenuto ha dedotto:
- che l'attrice non aveva comunque provato il grado di parentela con la de cuius;
- che la de cuius aveva mantenuto, negli ultimi anni della sua vita, la residenza e gli effetti personali presso l'abitazione in comproprietà;
- di non aver mai sottoscritto la dichiarazione ricognitiva di debito, peraltro priva di data e della prova dei pagamenti, e di non avervi mai apposto alcuna condizione sospensiva.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha respinto la domanda di accertamento della nullità del testamento del 2018, avendo la C.T.U.
grafologica esperita confermato, con valutazione di certezza tecnica, che la scheda testamentaria è stata effettivamente sottoscritta da , nonché ritenuto, seppur Persona_1
con il grado di probabilità tecnica, a causa della scarsità delle scritture di comparazione, che anche il contenuto dell'atto fosse stato redatto dalla mano della Per_1
Il primo Giudice ha, peraltro, ritenuto che le risultanze peritali fossero coerenti con la situazione di vita della testatrice e con la volontà della stessa di voler beneficiare i parenti più stretti ed il a cui era legata sentimentalmente negli ultimi anni della sua CP_6
vita, non già il , che avrebbe egli stesso ammesso di non aver più convissuto, Pt_1
nel periodo della redazione del testamento e del decesso, con la de cuius.
Il Tribunale ha poi accolto l'eccezione di nullità del testamento del 2010, rilevando come la consulente abbia escluso, con grado di certezza tecnica, che la sottoscrizione dell'atto provenisse dalla mano di , mentre, con basso grado di confidenza Persona_1
tecnica, che il contenuto fosse stato scritto dalla de cuius.
Il Giudice di prime cure ha, infine, rigettato la domanda relativa all'indegnità dell'attrice per difetto degli elementi costitutivi di cui all'art. 463 n. 6 c.c., riconosciuto la qualità di erede in capo a condannato il convenuto alla restituzione Controparte_1
dei beni ereditari in suo possesso, escludendo la restituzione dell'autoveicolo FIAT Panda,
6 targato DD729WZ, e del 50% dell'immobile sito in NA, via Trinità n. 7/4 e dei mobili in esso contenuti e respinto la domanda di restituzione somme proposta dall'attrice.
In punto spese, il Tribunale ha condannato il convenuto alla refusione integrale delle spese, pari ad € 11.303,00, oltre esposti, rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, in favore dell'attrice, attesa la sua soccombenza rispetto alla maggior parte delle domande e a quelle di maggior valore, nonché al pagamento delle spese di C.T.U..
ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole Parte_1
di essere riformata nella parte in cui ha accertato la validità del testamento del 2018 e in quella in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità del testamento del 2010, articolando, al riguardo, due motivi di gravame.
2. OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE
L'appellata ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c., essendo l'atto privo dell'indicazione delle parti della sentenza ritenute erronee, nonché delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal
Giudice di prime cure.
Sostiene, in particolare, l'appellata che, con il gravame proposto, avrebbe Pt_1
formulato dei motivi di natura tecnica, che il consulente di parte, e non lui stesso, avrebbe tuttalpiù potuto sollevare in sede di osservazioni alla bozza di C.T.U. o, al più tardi, nell'udienza successiva al deposito della relazione finale, ma non nel presente grado di appello.
Osserva ancora che il gravame avrebbe quantomeno dovuto Controparte_1
contenere una riproposizione delle istanze istruttorie e non limitarsi a dichiarare, nella parte delle conclusioni dedicata ai “mezzi di prova”, di depositare i documenti già contenuti nel fascicolo di primo grado.
Con il primo motivo di gravame, articolato in tre sotto-censure, l'Appellante censura la sentenza gravata laddove ha ritenuto valido il testamento del 2018, così respingendo i rilievi da lui dedotti secondo cui l'atto sarebbe stato redatto da più mani, costituirebbe una mera bozza di testamento e non conterrebbe la reale disposizione di tutti i beni appartenenti alla de
cuius.
7 Al punto 1.1), sostiene che il primo Giudice, benché richiestogli Parte_1
esplicitamente nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., avrebbe erroneamente omesso di disporre se il testamento fosse stato redatto da una pluralità di soggetti, circostanza questa che, per l'impugnante, sarebbe confermata dalla mancanza, nel testo, di una grafia uniforme, nonché dalle interpolazioni (data e parte del testo) che sarebbero state inserite in un momento successivo rispetto all'originaria redazione.
Sostiene ancora l'appellante che il Tribunale avrebbe altresì omesso di rilevare che, negli ultimi anni della sua vita, avesse ancora un legame sentimentale forte con Persona_1
stante la residenza in comune e la presenza in detta abitazione degli Parte_1
effetti personali della de cuius e che, in realtà, lo stretto legame familiare intravisto dal primo
Giudice tra la defunta e la madre, i nipoti e il sarebbe in realtà smentito dalla CP_6
rinuncia, da parte dei legatari, dei beni a loro assegnati.
Al punto 1.2), l'Appellante ritiene che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare la mera natura di bozza del testamento del 2018, posto che lo stesso presenta un testo disordinato e che non consente una lettura continuativa da sinistra a destra e dall'alto in basso;
è scritto a matita e con abbreviature stenografiche;
è scritto sul foglietto di un bloc-notes; non contiene la parola “lascio” o altra simile tale da identificare l'effettiva volontà della testatrice.
Al punto 1.3), impugna l'assunto del Tribunale secondo cui Parte_1
l'espressione “il resto a mamma” implica la volontà della testatrice di disporre dell'intero suo patrimonio.
Sostiene l'Appellante che la succitata espressione lascerebbe, tuttalpiù, presumere che tutto quanto disposto nelle righe precedenti non dovrebbe essere attribuito alla madre e, quindi, né
la quota della casa, né il TFR.
Con il secondo motivo di gravame, censura la sentenza impugnata Parte_1
nella parte in cui ha ritenuto, con riferimento al testamento del 2010, che la falsità della sottoscrizione, espressa con il massimo grado di confidenza tecnica, è elemento sufficiente per accertare la nullità dell'atto.
Rileva l'Appellante che la “certezza tecnica” con il quale si sarebbe espresso il perito contrasterebbe con i limiti probatori della consulenza grafologica evidenziati dalla
8 giurisprudenza di legittimità, la quale richiede che il giudicante valuti, unitamente alle risultanze probatorie, anche tutti gli altri elementi concreti sottoposti al suo esame e, quindi,
nel caso di specie, anche le censure mosse dal alla C.T.U., in particolare, Pt_1
l'insufficienza delle scritture di comparazione e l'irrilevanza della “modalità lenta e pedissequa” della sottoscrizione per giungere ad un giudizio di falsità del testamento.
La certezza tecnica, per l'Appellante, potrebbe tuttalpiù derivare dal numero di coincidenze grafiche tra il testo in verifica e quello delle scritture comparative, ma non dal numero in sé
delle scritture di comparazione.
Analogamente, l'accertato “tratto più lento e impacciato” della sottoscrizione della scheda rispetto a quello delle scritture di comparazione, secondo l'appellante, non sarebbe idoneo a condurre ad un giudizio di falsità dell'atto, posto che, nel caso di specie, si può giustificare
“dal fatto che la de cuius stava concludendo la scrittura del proprio testamento e, quindi stava pensando alla propria morte a soli 41 anni di età”, a differenza invece delle sottoscrizioni contenute negli scritti comparativi dell'atto di compravendita e di mutuo,
stipulati in occasione di un evento lieto e dinanzi ad un notaio, per cui, come da comune esperienza, effettuate con una certa velocità.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata è infondata.
L'atto di citazione in appello rispetta i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., in quanto indica esattamente le parti della decisione di cui si chiede la riforma, nonché le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal Giudice di primo grado.
L'appellante ha contrapposto alle argomentazioni svolte nella sentenza gravata motivi chiari e precisi, diretti a incrinare il fondamento logico delle motivazioni addotte dal
Tribunale e rivelare, al contempo, la idoneità a determinare le modifiche richieste alla decisione gravata. Si rileva, peraltro, che nell'atto di citazione in appello è sufficiente una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il
9 quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. SS.UU. n.
27199 del 16/11/2017).
Nel caso di specie, ha espressamente indicato di voler impugnare le Pt_1
statuizioni del primo Giudice relative al testamento del 2018 e al testamento del 2010,
articolando, al riguardo precise censure di gravame.
I profili lamentati dall'appellante, poi, benché di natura tecnica, non rappresentano quel quid novi che l'appellata invoca, essendo già stati evidenziati dal , in primo Pt_1
grado, negli scritti conclusionali.
Respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, occorre ora passare all'esame delle singole censure di gravame.
Ritiene il Collegio che il primo motivo di appello, con cui censura la Pt_1
decisione del primo Giudice di ritenere valido il testamento del 2018 e, in particolare, di non integrare il quesito formulato al C.T.U. affidandogli altresì l'analisi della pluralità o meno delle mani che avrebbero redatto l'atto, di non ritenere lo stesso una mera bozza e di non rilevare che, in esso, la testatrice non avrebbe disposto di tutte le sue sostanze, con conseguente integrazione dello stesso con il testamento del 2010, è infondato e, come tale,
non può essere accolto.
Con riferimento alla censura relativa alla mancata integrazione del quesito proposto al C.T.U.
nel senso di attribuirgli altresì la verifica della circostanza secondo cui il testamento sarebbe stato redatto da mani diverse (motivo 1.1), va rilevato che il Consulente tecnico, ha affermato che “Il confronto tra testo X2 e firme ha evidenziato in effetti una serie di convergenze. tuttavia come già evidenziato tale corrispondenza non è sufficiente a dimostrare
l'attribuzione di mano se non con grado di possibilità, per carenza di materiale di riferimento autografo” (pag. 68 C.T.U.) e concluso che “Il gruppo di scritture di comparazione limitato alle sole firme non è risultato sufficiente per svolgere esaurientemente la seconda parte del
quesito relativamente alla domanda che chiede di attribuire secondo un giudizio di certezza
tecnica ogni parte della grafia delle schede testamentarie alla de cuius A Persona_1
fronte di tale carenza, la risposta in merito al testo delle due schede testamentarie viene
espressa con riserva, limitando il giudizio tecnico al grado di possibilità. Il gruppo di firme
10 comparative è invece risultato sufficiente per rispondere con certezza all'attribuzione delle firme apposte in calce alle due schede testamentarie”.
Il Consulente tecnico ha, quindi, ritenuto che anche il contenuto della scheda testamentaria fosse riconducibile alla mano della de cuius e l'integrazione del quesito non è pertanto necessaria.
Vero è che in merito alla redazione del contenuto il Consulente si è espresso in termini di mera possibilità, non essendo riuscito, seguendo la metodologia grafologica, a raggiungere il grado della certezza, ma è altrettanto vero che il primo Giudice non ha fondato il suo convincimento solo ed esclusivamente sugli esiti della consulenza grafologica, ma ha opportunamente valutato, come da insegnamento della giurisprudenza, anche tutti gli altri elementi del caso concreto. E, infatti, il Tribunale ha chiarito che “il contenuto del testamento
appare coerente con la situazione di vita della testatrice in quanto la stessa ha beneficiato i parenti più stretti ed un terzo a cui appariva legata sentimentalmente. D'altro canto, il convenuto ha ammesso che nel periodo di redazione del testamento e del decesso la de cuius
non viveva con lui il che rende vieppiù credibile il contenuto delle disposizioni di ultima volontà”.
L'odierno appellante, nel proprio atto di appello, non propone valide argomentazioni atte a scardinare il ragionamento logico seguito dal primo Giudice, ma si limita a sostenere che il
Tribunale “avrebbe dovuto anche considerare le altre circostanze di fatto dalle quali risulta che tra la de cuius e vi era ancora un legame sentimentale forte: non solo essi Pt_1
avevano acquistato insieme l'immobile nel quale vive, ma in tale immobile la de Pt_1
cuius aveva lasciato gran parte dei propri effetti personali (tutt'ora amorevolmente custoditi
da e vi aveva mantenuto la residenza insieme con come risulta dallo Pt_1 Pt_1
stato di famiglia: dal che si desume che non sarebbe stato pretermesso dalle ultime Pt_1
volontà della de cuius. Inoltre, quel legame familiare intravisto dal Tribunale con i
beneficiari del testamento del 2018 si contrappone al fatto che tutti, ad eccezione della CP_2
hanno rinunciato all'eredità”.
11 Ebbene, il Tribunale ha preso in considerazione i predetti elementi e, nel valutarli unitamente alle risultanze peritali, è giunto alla condivisibile conclusione che non solo la sottoscrizione,
ma anche il contenuto del testamento del 2018 è stato redatto da . Persona_1
E, infatti, è pacifico che, al momento del decesso, la de cuius non viveva più con l'odierno appellante e che, invece, intratteneva una relazione sentimentale con e tanto Controparte_6
basta per ritenere che tra la e il non vi fosse più quel “legame Per_1 Pt_1
sentimentale forte” che l'appellante ora invoca.
Né lo stesso può desumersi dal fatto che la avesse ancora alcuni effetti personali nella Per_1
casa in cui vive il , posto che, da un lato, la casa è comunque oggetto di una Pt_1
comproprietà e, dall'altro lato, l'esistenza di una relazione non può desumersi dall'aver lasciato, nella casa in cui si è convissuto per diverso tempo, gli esigui effetti personali indicati dall'odierno appellante in primo grado.
Nemmeno può ritenersi dirimente, al fine di ritenere che la de cuius non avesse voluto beneficiare i parenti più stretti, la circostanza secondo cui i legatari hanno rinunciato ai beni a loro lasciati.
La rinuncia al legato è infatti una scelta rimessa al legatario e non interferisce in alcun modo con il contenuto del testamento, espressione della volontà del testatore.
Peraltro, l'assunto dell'appellante è stato più volte contestato dalla , la quale ha CP_1
riferito che la rinuncia ai legati sarebbe proprio espressione dell'unità familiare nei suoi confronti, posto che ella necessita di sostegno economico.
Parimenti infondata è la censura secondo cui l'atto del 2018 sarebbe una mera bozza di testamento (motivo 1.2).
Non c'è dubbio sul fatto che il supporto su cui è stata redatta la scheda testamentaria, così come il contenuto scritto e l'ordine delle frasi non sono del tutto riconducibili al canone classico di testamento, purtuttavia, dal documento si evince in modo chiaro la volontà di testare della OR . Persona_1
L'aver redatto un testamento su un foglio di bloc-notes non può, di per sé, portare a ritenere invalida la scheda testamentaria, trattandosi di libera scelta del testatore.
12 Il documento contiene tutti gli elementi necessari per un valido testamento olografo, ovvero la volontà di dare disposizioni per i propri beni, definiti “eredità”, per il periodo successivo alla propria morte , utilizzando anche l'espressione “tutto il resto a mamma”; suffraga ulteriormente questa affermazione il fatto che la OR ha demandato al Notaio di Per_1
verificare che le proprie volontà fossero eseguite ed ha richiesto ad una persona l'impegno a mettere sempre sulla sua tomba “una rosa bianca fresca e vera”.
Si deve sottolineare che il documento contiene al fondo la firma per esteso della OR
, il che esclude totalmente che esso fosse una bozza;
si firma solo un testamento allorché Per_1
lo si ritiene completo in tutti i suoi elementi.
Il mero disordine nello scrivere le disposizioni non può comportare, a fronte di quanto sopra osservato, elemento per ritenere che lo scritto non costituisca espressione di volontà di testare,
potendo essere dovuto a fattori contingenti non conosciuti e comunque irrilevanti.
Per quanto riguarda l'ultima censura di cui al primo motivo, ossia quella secondo cui, con il testamento del 2018, la testatrice non avrebbe disposto dell'intero asse ereditario
(motivo 1.3), anch'esso deve essere rigettato, in quanto dal documento emerge la sua volontà
di lasciare tutti i suoi beni alle persone indicate nel documento.
Ritiene il Collegio che neanche il secondo motivo di gravame, quello con cui il censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, con riferimento al Pt_1
testamento del 2010, che la falsità della sottoscrizione, espressa con il massimo grado di confidenza tecnica, è elemento sufficiente per accertare la nullità dell'atto, possa essere accolto.
Il motivo è infatti inammissibile per carenza di interesse.
Il testamento del 2018 è, come analizzato nel motivo precedente, valido ed efficace e dispone di tutte le sostanze della de cuius, così da escludere un'eventuale convivenza con la scheda del 2010.
Ne consegue che ogni censura relativa all'accertata nullità del testamento del 2010 è irrilevante ai fini de quo, essendo quest'ultimo stato superato dal testamento del 2018.
In ogni caso, le conclusioni del primo Giudice circa la nullità del testamento del 2010 appaiono condivisibili e frutto di un'attenta analisi di tutte le circostanze del caso concreto,
13 circostanze che non devono essere valutate “a compartimenti stagni” con riferimento ad ogni atto, ma nel loro complesso.
E, proprio dall'esame di tutti i dettagli del caso, il Tribunale ha correttamente concluso per la validità della scheda testamentaria del 2018 e per la falsità di quella del 2010.
A nulla rilevano le argomentazioni dell'appellante volte a far credere che la “modalità lenta
e pedissequa” nella redazione della scheda sia giustificata dal particolare atto che la de cuius stava redigendo, posto che questa rappresenta non una censura ma una mera considerazione personale che non trova alcun riscontro nelle risultanze peritali e in nessun altro elemento portato all'attenzione della Corte.
Per tutte le ragioni sopra riportate, il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono quindi liquidate in favore dell'appellata, sulla base dei parametri di cui al D.M. Controparte_1
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminato.
Tenuto conto della natura della controversia e del numero delle questioni trattate, di media difficoltà, deve applicarsi lo scaglione indeterminato medio, valore medio, senza riconoscimento di alcun compenso per la fase di trattazione, non essendo state svolte nel corso della prima udienza alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c..
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma
1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino – Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 2745/2022, pubblicata dal Tribunale di Torino il 22/06/2022, respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
14 condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, che si liquidano in euro 8.470,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%
sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante,
del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Così deciso il 12 marzo 2025. il Presidente relatore dott.ssa Cecilia Marino
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 1005/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente - relatrice
2) dott. Rigoletti Maria Gabriella Consigliere
3) dott.ssa Roberto Rivello Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1005/2022 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...] il 23 maggio Parte_1 C.F._1
1964, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Guido Celoni del foro di Torino, PEC presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, corso Email_1
Francia n. 92
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Alberto Griva del foro di Torino, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Email_2
Torino, via Giovanni Botero n. 16
- APPELLATA -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20 luglio 2022, ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 2745/2022, pubblicata in data 22 giugno 2022 dal
Tribunale di Torino, in composizione monocratica, e non notificata, con cui il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“rigetta la domanda di accertamento della nullità del testamento olografo di nata a [...]
NA il 2.8.68, deceduta in NA il 27.9.2018, testamento del 31/03/2018 pubblicato con atto del notaio del 14/12/2018, rep. N. 7842/5185; Per_2 dichiara la revoca ex art. 682 c. c. del testamento olografo di datato 20/05/2010, pubblicato Persona_1 con atto del notaio del 5.4.2019 rep.79167/45991, ad opera del successivo testamento olografo della Per_3 medesima datato 31/03/2018, pubblicato con atto del notaio del 14/12/2018, rep. N. Persona_1 Per_2
7842/5185 e, per l'effetto, dichiara che la successione di nata a [...] il [...], deceduta in NA il 27.9.2018, Persona_1
è regolata dal testamento del 31/03/2018 pubblicato con atto del notaio del 14/12/2018, rep. N. Per_2
7842/5185 e che è unica erede di e, per l'effetto, Controparte_2 Persona_1 riconosce la qualità di erede in capo a sui seguenti beni caduti in successione: Controparte_2
- 50 % del saldo del conto corrente n. 1000/00000800693 presso Intesa Sanpaolo, filiale n. 00471 (doc. 7 attrice) pari alla somma di €.27,96;
- 50 % del saldo del c/c n. 20041139 presso Unicredit, agenzia di NA, pari alla somma di € 437,89
(doc. 8 attrice);
- 50 % dell'autoveicolo modello Fiat Panda, targato DD729WZ;
- 50% dell'immobile sito in NA (TO), via Trinità n. 7/4, distinto a locale catasto al foglio 16, part.
985, sub. 8;
- 1/6 dell'immobile sito in NA, via Amateis n. 5 (già via Cavour n. 666), distinto a locale catasto al foglio 1, part. 360, sub. 1 e 59 (doc.6 attrice);
- 1/6 dell'immobile sito in Riace (RC), Contrada Pipedo censito a locale catasto al fg. 19, part. 265 sub.
12 (doc.6 attrice). condanna a restituire a : Parte_1 Controparte_2
- €.465,85 oltre interessi dalla data della domanda giudiziale;
rigetta la domanda di restituzione delle somme proposta dall'attrice nei confronti del convenuto in relazione alla scrittura prodotta;
condanna a rimborsare a le spese di giudizio che liquida in €. Parte_1 Controparte_2
11.303 per onorari oltre esposti oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA. pone definitivamente a carico di le spese di CTU”. Parte_1
si è costituita in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 Controparte_1
c.p.c..
All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
2 Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza n. 2745/2022 del Tribunale di Torino, respinta ogni diversa eccezione o domanda, ed assunti i mezzi di prova richiesti, accogliere le seguenti conclusioni:
a) Accertare che il documento pubblicato a mezzo notaio al rep./racc. 7842/5185 in Persona_4 data 14/12/2018 non può qualificarsi come testamento per carenza dei requisiti formali e sostanziali;
b) In subordine alla domanda precedente, accertare che il predetto “testamento” pubblica - to a mezzo notaio al rep./racc. 7842/5185 in data 14/12/2018 non è stato integralmente vergato Persona_4 dalla de cuius e, quindi, che è nullo per carenza della olografia prescritta dall'art. 602 cod. civ.;
c) Accertare che è unico erede di che era nata il [...] a [...]_1
NA e che ivi è deceduta il 27 settembre 2018, in forza di testamento olografo 20 maggio 2010, pubblicato dal notaio di Carmagnola al rep./racc. 79167/45991 in data 5 aprile 2019 Persona_5
e registrato a Torino 3 Atti Pubblici il 16 aprile 2019 al n. 7222;
d) In subordine, accertare che, in forza del citato testamento, è erede dei beni non Parte_1 indicati nel “testamento” pubblicato a mezzo notaio al rep./racc. 7842/5185 in data Persona_4
14/12/2018;
e) In subordine, rigettare la domanda di riduzione per carenza di ricostruzione dell'intero patrimonio della de cuius;
f) Ai sensi degli artt. 1241 e 1243 cod. civ., dichiarare la compensazione dei rispettivi debiti tra le parti per le quantità corrispondenti;
g) Ordinare al Direttore pro tempore dell'Ufficio provinciale di Torino territorio la cancellazione, a spese dell'attrice cod. fisc. , delle trascrizioni Parte_2 C.F._2 dell'atto introduttivo del presente giudizio effettuate contro cod. fisc. Parte_1
, sulle unità immobiliari site in NA e distinte al catasto fabbricati Foglio C.F._1
16, part. 985, sub. 8, cat. A/3 e Foglio 1, part. 360, sub. 1, cat. C/6 e Foglio 1, part. 360, sub. 59, cat.
A/2;
h) Ordinare al Direttore pro tempore dell'Ufficio la Controparte_3 cancellazione, a spese dell'attrice , cod. fisc. , delle Parte_2 C.F._2 trascrizioni dell'atto introduttivo del presente giudizio effettuate contro cod. Parte_1 fisc. , sulle unità immobiliari site in Riace e distinte al catasto fabbricati C.F._1
Foglio 19, part. 265, sub. 12, cat. A/2.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e con restituzione di quanto versato nelle more.
Con richiesta di distrazione a favore del difensore antistatario delle spese del secondo grado”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, adversis rejectis,
- previo ove occorra l'esperimento degli incombenti istruttori di cui alle richieste formulate in primo grado da nella memoria 10/3/2020, CP_2 CP_2
- IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da , per Parte_1 insussistenza dei contenuti stabiliti dall'art. 342 c.p.c.;
- NEL MERITO:
- IN PRINCIPALITÀ, respingere integralmente l'appello proposto da , perché infondato Parte_1 in fatto ed in diritto;
- IN VIA SUBORDINATA, per la denegata e non creduta ipotesi in cui, in riforma dell'impugnata sentenza, non ritenesse valido ed efficace il testamento olografo di datato 31/03/2018 e ritenesse invece Persona_1 valido ed efficace il testamento olografo di datato 20/05/2010, disporre - per le causali di cui Persona_1 in premessa sub IV di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, previa determinazione
3 della porzione disponibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 556 cod. civ. - la riduzione del testamento olografo di datato 20/05/2010 e, per l'effetto, dichiarare tenuto e così condannare Persona_1 Parte_1
alla restituzione in favore di , ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
[...] Controparte_2 artt. 538 e 556 cod. civ., di quanto eccedente la predetta porzione disponibile, nella complessiva misura accertanda e liquidanda in corso di giudizio, con interessi di Legge maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo, interessi su interessi dalla data della domanda e rivalutazione monetaria.
Con il favore delle spese di lite, oltre IVA e CPA e spese generali forfetizzate, come per legge, per entrambi
i gradi del giudizio, con distrazione delle stesse in favore del legale antistatario”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL RICORSO
Con atto di citazione notificato in data 9 agosto 2019, ha agito in Controparte_1
giudizio avverso allegando quanto segue: Parte_1
- che, in data 27 settembre 2018, era deceduta in NA (TO), , nata il 2 Persona_1
agosto 1968, non coniugata e senza figli;
- di essere l'unica ascendente in vita della de cuius;
- che sorella della deceduta è , madre di e;
Persona_6 CP_4 Persona_7
- che, con testamento olografo del 31 marzo 2018, aveva così disposto: Persona_1
“31/3/2018 il 50% VIA TRINITA casa 20.000 tutto il TFR 20.000 e la parte Per_8 Per_7
di eredità e il resto a Mamma a cond che vengano usati esclusiv ' x la sua propria assistenza e non vengano ceduti a nessuno. 5.000 € DO (+5000 se si impegnerà a mettermi sempre 1 rosa bianca fresca e vera.) P.S. Il notaio dovrà Persona_1
verificare che le mie volontà vengano esaudite”;
- che i tre legatari ( , e ) avevano rinunciato ai CP_5 Persona_7 Controparte_6
rispettivi legati con atto notarile del 1° luglio 2019, previa autorizzazione, per la minorenne , del Giudice tutelare;
Persona_7
- di non essere riuscita, in data 9 luglio 2019, a depositare, sul relativo sistema informatico, la dichiarazione di successione della figlia, posto che essa risultava già
essere stata presentata da altri soggetti;
4 - di aver quindi scoperto, in sede di ispezione ipotecaria in ordine all'immobile sito in
NA, via Trinità n. 7/4, di cui la de cuius era proprietaria al 50% (il restante 50%
era di proprietà del convenuto), che aveva già trascritto atto di Parte_1
accettazione di eredità con la seguente annotazione: “Il testamento olografo della defunta OR è stato redatto in data 20 maggio 2010 ed è del Persona_1
seguente tenore letterale: “testamento la sottoscritta nata a [...] il Persona_1
02/08/1968 e residente a [...]4 dichiaro che in caso della mia morte
nomino mio unico erede il sig. nato a [...] il [...] e Parte_1
residente a [...]4. NA 20/05/2010 ; Persona_1
- di aver saldato, nel maggio 2013, un debito contratto dalla figlia e da Parte_1
con il sig. versando l'importo di € 12.911,42, come da
[...] CP_7
ricognizione di debito di cui al doc. 5, nonché di aver contribuito, con la somma di €
500,00, al pagamento delle spese legali del convenuto in relazione ad un procedimento penale.
Su tali basi, l'attrice aveva chiesto, in via principale, di accertare e dichiarare la revoca, ex art. 682 c.c., del testamento datato 20 maggio 2010 ad opera del successivo testamento datato
31 marzo 2018, di accertare e dichiarare, quindi, la sua qualità di erede unica e, per l'effetto,
di condannare il convenuto alla restituzione in suo favore dei beni ereditari da egli illegittimamente posseduti, con ordine al conservatore di curare i relativi adempimenti, nonché di condannare il convenuto al pagamento in suo favore di € 6.955,71, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, aveva chiesto di disporre la riduzione del testamento olografo di datato 20 maggio 2010 e, per l'effetto, di condannare Persona_1
alla restituzione in suo favore, ai sensi del combinato disposto degli artt. Parte_1
538 e 556 c.c., di quanto eccedente la porzione disponibile, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda Parte_1
proposta dalla controparte, disconoscendo la ricognizione di debito prodotta dall'attrice e spiegando altresì domanda riconvenzionale volta ad accertare la carenza dei requisiti formali e sostanziali del testamento del 31 marzo 2018, ovvero, in subordine la sua nullità per carenza
5 di olografia, di escludere, per indegnità, l'attrice dalla successione, di accertare la sua qualità di erede unico, di dichiarare non dovuta la somma di cui al presunto riconoscimento di debito, di dichiarare l'eventuale compensazione tra i crediti/debiti reciproci.
In particolare, il convenuto ha dedotto:
- che l'attrice non aveva comunque provato il grado di parentela con la de cuius;
- che la de cuius aveva mantenuto, negli ultimi anni della sua vita, la residenza e gli effetti personali presso l'abitazione in comproprietà;
- di non aver mai sottoscritto la dichiarazione ricognitiva di debito, peraltro priva di data e della prova dei pagamenti, e di non avervi mai apposto alcuna condizione sospensiva.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha respinto la domanda di accertamento della nullità del testamento del 2018, avendo la C.T.U.
grafologica esperita confermato, con valutazione di certezza tecnica, che la scheda testamentaria è stata effettivamente sottoscritta da , nonché ritenuto, seppur Persona_1
con il grado di probabilità tecnica, a causa della scarsità delle scritture di comparazione, che anche il contenuto dell'atto fosse stato redatto dalla mano della Per_1
Il primo Giudice ha, peraltro, ritenuto che le risultanze peritali fossero coerenti con la situazione di vita della testatrice e con la volontà della stessa di voler beneficiare i parenti più stretti ed il a cui era legata sentimentalmente negli ultimi anni della sua CP_6
vita, non già il , che avrebbe egli stesso ammesso di non aver più convissuto, Pt_1
nel periodo della redazione del testamento e del decesso, con la de cuius.
Il Tribunale ha poi accolto l'eccezione di nullità del testamento del 2010, rilevando come la consulente abbia escluso, con grado di certezza tecnica, che la sottoscrizione dell'atto provenisse dalla mano di , mentre, con basso grado di confidenza Persona_1
tecnica, che il contenuto fosse stato scritto dalla de cuius.
Il Giudice di prime cure ha, infine, rigettato la domanda relativa all'indegnità dell'attrice per difetto degli elementi costitutivi di cui all'art. 463 n. 6 c.c., riconosciuto la qualità di erede in capo a condannato il convenuto alla restituzione Controparte_1
dei beni ereditari in suo possesso, escludendo la restituzione dell'autoveicolo FIAT Panda,
6 targato DD729WZ, e del 50% dell'immobile sito in NA, via Trinità n. 7/4 e dei mobili in esso contenuti e respinto la domanda di restituzione somme proposta dall'attrice.
In punto spese, il Tribunale ha condannato il convenuto alla refusione integrale delle spese, pari ad € 11.303,00, oltre esposti, rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, in favore dell'attrice, attesa la sua soccombenza rispetto alla maggior parte delle domande e a quelle di maggior valore, nonché al pagamento delle spese di C.T.U..
ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole Parte_1
di essere riformata nella parte in cui ha accertato la validità del testamento del 2018 e in quella in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità del testamento del 2010, articolando, al riguardo, due motivi di gravame.
2. OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE
L'appellata ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c., essendo l'atto privo dell'indicazione delle parti della sentenza ritenute erronee, nonché delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal
Giudice di prime cure.
Sostiene, in particolare, l'appellata che, con il gravame proposto, avrebbe Pt_1
formulato dei motivi di natura tecnica, che il consulente di parte, e non lui stesso, avrebbe tuttalpiù potuto sollevare in sede di osservazioni alla bozza di C.T.U. o, al più tardi, nell'udienza successiva al deposito della relazione finale, ma non nel presente grado di appello.
Osserva ancora che il gravame avrebbe quantomeno dovuto Controparte_1
contenere una riproposizione delle istanze istruttorie e non limitarsi a dichiarare, nella parte delle conclusioni dedicata ai “mezzi di prova”, di depositare i documenti già contenuti nel fascicolo di primo grado.
Con il primo motivo di gravame, articolato in tre sotto-censure, l'Appellante censura la sentenza gravata laddove ha ritenuto valido il testamento del 2018, così respingendo i rilievi da lui dedotti secondo cui l'atto sarebbe stato redatto da più mani, costituirebbe una mera bozza di testamento e non conterrebbe la reale disposizione di tutti i beni appartenenti alla de
cuius.
7 Al punto 1.1), sostiene che il primo Giudice, benché richiestogli Parte_1
esplicitamente nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., avrebbe erroneamente omesso di disporre se il testamento fosse stato redatto da una pluralità di soggetti, circostanza questa che, per l'impugnante, sarebbe confermata dalla mancanza, nel testo, di una grafia uniforme, nonché dalle interpolazioni (data e parte del testo) che sarebbero state inserite in un momento successivo rispetto all'originaria redazione.
Sostiene ancora l'appellante che il Tribunale avrebbe altresì omesso di rilevare che, negli ultimi anni della sua vita, avesse ancora un legame sentimentale forte con Persona_1
stante la residenza in comune e la presenza in detta abitazione degli Parte_1
effetti personali della de cuius e che, in realtà, lo stretto legame familiare intravisto dal primo
Giudice tra la defunta e la madre, i nipoti e il sarebbe in realtà smentito dalla CP_6
rinuncia, da parte dei legatari, dei beni a loro assegnati.
Al punto 1.2), l'Appellante ritiene che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare la mera natura di bozza del testamento del 2018, posto che lo stesso presenta un testo disordinato e che non consente una lettura continuativa da sinistra a destra e dall'alto in basso;
è scritto a matita e con abbreviature stenografiche;
è scritto sul foglietto di un bloc-notes; non contiene la parola “lascio” o altra simile tale da identificare l'effettiva volontà della testatrice.
Al punto 1.3), impugna l'assunto del Tribunale secondo cui Parte_1
l'espressione “il resto a mamma” implica la volontà della testatrice di disporre dell'intero suo patrimonio.
Sostiene l'Appellante che la succitata espressione lascerebbe, tuttalpiù, presumere che tutto quanto disposto nelle righe precedenti non dovrebbe essere attribuito alla madre e, quindi, né
la quota della casa, né il TFR.
Con il secondo motivo di gravame, censura la sentenza impugnata Parte_1
nella parte in cui ha ritenuto, con riferimento al testamento del 2010, che la falsità della sottoscrizione, espressa con il massimo grado di confidenza tecnica, è elemento sufficiente per accertare la nullità dell'atto.
Rileva l'Appellante che la “certezza tecnica” con il quale si sarebbe espresso il perito contrasterebbe con i limiti probatori della consulenza grafologica evidenziati dalla
8 giurisprudenza di legittimità, la quale richiede che il giudicante valuti, unitamente alle risultanze probatorie, anche tutti gli altri elementi concreti sottoposti al suo esame e, quindi,
nel caso di specie, anche le censure mosse dal alla C.T.U., in particolare, Pt_1
l'insufficienza delle scritture di comparazione e l'irrilevanza della “modalità lenta e pedissequa” della sottoscrizione per giungere ad un giudizio di falsità del testamento.
La certezza tecnica, per l'Appellante, potrebbe tuttalpiù derivare dal numero di coincidenze grafiche tra il testo in verifica e quello delle scritture comparative, ma non dal numero in sé
delle scritture di comparazione.
Analogamente, l'accertato “tratto più lento e impacciato” della sottoscrizione della scheda rispetto a quello delle scritture di comparazione, secondo l'appellante, non sarebbe idoneo a condurre ad un giudizio di falsità dell'atto, posto che, nel caso di specie, si può giustificare
“dal fatto che la de cuius stava concludendo la scrittura del proprio testamento e, quindi stava pensando alla propria morte a soli 41 anni di età”, a differenza invece delle sottoscrizioni contenute negli scritti comparativi dell'atto di compravendita e di mutuo,
stipulati in occasione di un evento lieto e dinanzi ad un notaio, per cui, come da comune esperienza, effettuate con una certa velocità.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata è infondata.
L'atto di citazione in appello rispetta i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., in quanto indica esattamente le parti della decisione di cui si chiede la riforma, nonché le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal Giudice di primo grado.
L'appellante ha contrapposto alle argomentazioni svolte nella sentenza gravata motivi chiari e precisi, diretti a incrinare il fondamento logico delle motivazioni addotte dal
Tribunale e rivelare, al contempo, la idoneità a determinare le modifiche richieste alla decisione gravata. Si rileva, peraltro, che nell'atto di citazione in appello è sufficiente una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il
9 quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. SS.UU. n.
27199 del 16/11/2017).
Nel caso di specie, ha espressamente indicato di voler impugnare le Pt_1
statuizioni del primo Giudice relative al testamento del 2018 e al testamento del 2010,
articolando, al riguardo precise censure di gravame.
I profili lamentati dall'appellante, poi, benché di natura tecnica, non rappresentano quel quid novi che l'appellata invoca, essendo già stati evidenziati dal , in primo Pt_1
grado, negli scritti conclusionali.
Respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, occorre ora passare all'esame delle singole censure di gravame.
Ritiene il Collegio che il primo motivo di appello, con cui censura la Pt_1
decisione del primo Giudice di ritenere valido il testamento del 2018 e, in particolare, di non integrare il quesito formulato al C.T.U. affidandogli altresì l'analisi della pluralità o meno delle mani che avrebbero redatto l'atto, di non ritenere lo stesso una mera bozza e di non rilevare che, in esso, la testatrice non avrebbe disposto di tutte le sue sostanze, con conseguente integrazione dello stesso con il testamento del 2010, è infondato e, come tale,
non può essere accolto.
Con riferimento alla censura relativa alla mancata integrazione del quesito proposto al C.T.U.
nel senso di attribuirgli altresì la verifica della circostanza secondo cui il testamento sarebbe stato redatto da mani diverse (motivo 1.1), va rilevato che il Consulente tecnico, ha affermato che “Il confronto tra testo X2 e firme ha evidenziato in effetti una serie di convergenze. tuttavia come già evidenziato tale corrispondenza non è sufficiente a dimostrare
l'attribuzione di mano se non con grado di possibilità, per carenza di materiale di riferimento autografo” (pag. 68 C.T.U.) e concluso che “Il gruppo di scritture di comparazione limitato alle sole firme non è risultato sufficiente per svolgere esaurientemente la seconda parte del
quesito relativamente alla domanda che chiede di attribuire secondo un giudizio di certezza
tecnica ogni parte della grafia delle schede testamentarie alla de cuius A Persona_1
fronte di tale carenza, la risposta in merito al testo delle due schede testamentarie viene
espressa con riserva, limitando il giudizio tecnico al grado di possibilità. Il gruppo di firme
10 comparative è invece risultato sufficiente per rispondere con certezza all'attribuzione delle firme apposte in calce alle due schede testamentarie”.
Il Consulente tecnico ha, quindi, ritenuto che anche il contenuto della scheda testamentaria fosse riconducibile alla mano della de cuius e l'integrazione del quesito non è pertanto necessaria.
Vero è che in merito alla redazione del contenuto il Consulente si è espresso in termini di mera possibilità, non essendo riuscito, seguendo la metodologia grafologica, a raggiungere il grado della certezza, ma è altrettanto vero che il primo Giudice non ha fondato il suo convincimento solo ed esclusivamente sugli esiti della consulenza grafologica, ma ha opportunamente valutato, come da insegnamento della giurisprudenza, anche tutti gli altri elementi del caso concreto. E, infatti, il Tribunale ha chiarito che “il contenuto del testamento
appare coerente con la situazione di vita della testatrice in quanto la stessa ha beneficiato i parenti più stretti ed un terzo a cui appariva legata sentimentalmente. D'altro canto, il convenuto ha ammesso che nel periodo di redazione del testamento e del decesso la de cuius
non viveva con lui il che rende vieppiù credibile il contenuto delle disposizioni di ultima volontà”.
L'odierno appellante, nel proprio atto di appello, non propone valide argomentazioni atte a scardinare il ragionamento logico seguito dal primo Giudice, ma si limita a sostenere che il
Tribunale “avrebbe dovuto anche considerare le altre circostanze di fatto dalle quali risulta che tra la de cuius e vi era ancora un legame sentimentale forte: non solo essi Pt_1
avevano acquistato insieme l'immobile nel quale vive, ma in tale immobile la de Pt_1
cuius aveva lasciato gran parte dei propri effetti personali (tutt'ora amorevolmente custoditi
da e vi aveva mantenuto la residenza insieme con come risulta dallo Pt_1 Pt_1
stato di famiglia: dal che si desume che non sarebbe stato pretermesso dalle ultime Pt_1
volontà della de cuius. Inoltre, quel legame familiare intravisto dal Tribunale con i
beneficiari del testamento del 2018 si contrappone al fatto che tutti, ad eccezione della CP_2
hanno rinunciato all'eredità”.
11 Ebbene, il Tribunale ha preso in considerazione i predetti elementi e, nel valutarli unitamente alle risultanze peritali, è giunto alla condivisibile conclusione che non solo la sottoscrizione,
ma anche il contenuto del testamento del 2018 è stato redatto da . Persona_1
E, infatti, è pacifico che, al momento del decesso, la de cuius non viveva più con l'odierno appellante e che, invece, intratteneva una relazione sentimentale con e tanto Controparte_6
basta per ritenere che tra la e il non vi fosse più quel “legame Per_1 Pt_1
sentimentale forte” che l'appellante ora invoca.
Né lo stesso può desumersi dal fatto che la avesse ancora alcuni effetti personali nella Per_1
casa in cui vive il , posto che, da un lato, la casa è comunque oggetto di una Pt_1
comproprietà e, dall'altro lato, l'esistenza di una relazione non può desumersi dall'aver lasciato, nella casa in cui si è convissuto per diverso tempo, gli esigui effetti personali indicati dall'odierno appellante in primo grado.
Nemmeno può ritenersi dirimente, al fine di ritenere che la de cuius non avesse voluto beneficiare i parenti più stretti, la circostanza secondo cui i legatari hanno rinunciato ai beni a loro lasciati.
La rinuncia al legato è infatti una scelta rimessa al legatario e non interferisce in alcun modo con il contenuto del testamento, espressione della volontà del testatore.
Peraltro, l'assunto dell'appellante è stato più volte contestato dalla , la quale ha CP_1
riferito che la rinuncia ai legati sarebbe proprio espressione dell'unità familiare nei suoi confronti, posto che ella necessita di sostegno economico.
Parimenti infondata è la censura secondo cui l'atto del 2018 sarebbe una mera bozza di testamento (motivo 1.2).
Non c'è dubbio sul fatto che il supporto su cui è stata redatta la scheda testamentaria, così come il contenuto scritto e l'ordine delle frasi non sono del tutto riconducibili al canone classico di testamento, purtuttavia, dal documento si evince in modo chiaro la volontà di testare della OR . Persona_1
L'aver redatto un testamento su un foglio di bloc-notes non può, di per sé, portare a ritenere invalida la scheda testamentaria, trattandosi di libera scelta del testatore.
12 Il documento contiene tutti gli elementi necessari per un valido testamento olografo, ovvero la volontà di dare disposizioni per i propri beni, definiti “eredità”, per il periodo successivo alla propria morte , utilizzando anche l'espressione “tutto il resto a mamma”; suffraga ulteriormente questa affermazione il fatto che la OR ha demandato al Notaio di Per_1
verificare che le proprie volontà fossero eseguite ed ha richiesto ad una persona l'impegno a mettere sempre sulla sua tomba “una rosa bianca fresca e vera”.
Si deve sottolineare che il documento contiene al fondo la firma per esteso della OR
, il che esclude totalmente che esso fosse una bozza;
si firma solo un testamento allorché Per_1
lo si ritiene completo in tutti i suoi elementi.
Il mero disordine nello scrivere le disposizioni non può comportare, a fronte di quanto sopra osservato, elemento per ritenere che lo scritto non costituisca espressione di volontà di testare,
potendo essere dovuto a fattori contingenti non conosciuti e comunque irrilevanti.
Per quanto riguarda l'ultima censura di cui al primo motivo, ossia quella secondo cui, con il testamento del 2018, la testatrice non avrebbe disposto dell'intero asse ereditario
(motivo 1.3), anch'esso deve essere rigettato, in quanto dal documento emerge la sua volontà
di lasciare tutti i suoi beni alle persone indicate nel documento.
Ritiene il Collegio che neanche il secondo motivo di gravame, quello con cui il censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, con riferimento al Pt_1
testamento del 2010, che la falsità della sottoscrizione, espressa con il massimo grado di confidenza tecnica, è elemento sufficiente per accertare la nullità dell'atto, possa essere accolto.
Il motivo è infatti inammissibile per carenza di interesse.
Il testamento del 2018 è, come analizzato nel motivo precedente, valido ed efficace e dispone di tutte le sostanze della de cuius, così da escludere un'eventuale convivenza con la scheda del 2010.
Ne consegue che ogni censura relativa all'accertata nullità del testamento del 2010 è irrilevante ai fini de quo, essendo quest'ultimo stato superato dal testamento del 2018.
In ogni caso, le conclusioni del primo Giudice circa la nullità del testamento del 2010 appaiono condivisibili e frutto di un'attenta analisi di tutte le circostanze del caso concreto,
13 circostanze che non devono essere valutate “a compartimenti stagni” con riferimento ad ogni atto, ma nel loro complesso.
E, proprio dall'esame di tutti i dettagli del caso, il Tribunale ha correttamente concluso per la validità della scheda testamentaria del 2018 e per la falsità di quella del 2010.
A nulla rilevano le argomentazioni dell'appellante volte a far credere che la “modalità lenta
e pedissequa” nella redazione della scheda sia giustificata dal particolare atto che la de cuius stava redigendo, posto che questa rappresenta non una censura ma una mera considerazione personale che non trova alcun riscontro nelle risultanze peritali e in nessun altro elemento portato all'attenzione della Corte.
Per tutte le ragioni sopra riportate, il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono quindi liquidate in favore dell'appellata, sulla base dei parametri di cui al D.M. Controparte_1
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminato.
Tenuto conto della natura della controversia e del numero delle questioni trattate, di media difficoltà, deve applicarsi lo scaglione indeterminato medio, valore medio, senza riconoscimento di alcun compenso per la fase di trattazione, non essendo state svolte nel corso della prima udienza alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c..
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma
1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino – Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 2745/2022, pubblicata dal Tribunale di Torino il 22/06/2022, respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
14 condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, che si liquidano in euro 8.470,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%
sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante,
del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Così deciso il 12 marzo 2025. il Presidente relatore dott.ssa Cecilia Marino
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