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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/10/2025, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. n. 6078 /2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6078/2019, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili ” promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato Parte_1 C.F._1 in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Maria Vitiello elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Scafati, alla Via Passanti n.246; ricorrente e (C.F. ) rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce CP_1 C.F._2 alla memoria di costituzione e risposta, dall'Avv. Michela De Vivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in Pagani (SA) alla Via Coralli n. 17;
resistente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 6
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.11.2019, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con in data 10/08/1996, in Scafati e registrato presso l'Ufficio di CP_1
Stato Civile del Comune di Scafati al n.102, parte II, serie A, anno 1996, dal quale nasceva il figlio
Per_1
Ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status e confermarsi le condizioni di separazione, tra cui affido condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre, assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili oltre spese straordinarie al 50%.
Si è costituita la quale, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio, lamentava che il ricorrente non fosse mai stato presente Parte_1 nella vita del figlio e non avesse mai corrisposto le spese straordinarie nella misura del 50%. Inoltre, a causa della celiachia del figlio, la stessa acquistava prodotti alimentari specifici con esoso esborso economico, pertanto, chiedeva aumentarsi assegno di mantenimento in favore del figlio per la somma di € 550,00 comprensiva delle spese straordinarie al 50% valutate in misura forfettaria, o in subordine la somma di € 400,00 mensile oltre spese straordinarie nella misura del 50%; vinte le spese di giudizio con attribuzione.
Con memoria integrativa , lamentando condizioni di salute precarie e Parte_1 condizioni economiche peggiorative a causa delle prime, si opponeva alle richieste di parte resistente.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a continuare a vivere separatamente, emettendo i provvedimenti provvisori e confermando le pattuizioni di cui alla separazione consensuale, raggiunta in seguito alla negoziazione assistita.
Con comparsa di costituzione insisteva per l'accoglimento dell'aumento del CP_1 mantenimento per il figlio Per_1
Alla prima udienza del 16.03.2023 tenutasi davanti al Giudice istruttore, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c. e, per l'effetto, rinviava all'udienza del 10.04.2024.
La sola parte resistente depositava memoria ex art 183, 6° comma c.p.c., II termine con la quale articolava prova testi e chiedevano indagini della polizia tributaria sui redditi dell'altro coniuge.
All'esito del deposito della memoria istruttoria, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione e ritenuti superflui (oltre che negativo e da provare documentalmente, cap. n. 3) i pagina 2 di 6 mezzi istruttori come articolati da parte resistente, anche tenuto conto della maggiore età della prole, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.07.2024.
All'udienza del 03.07.2024, il Giudice rinviava alla successiva udienza del 09.10.2024 onerando le parti di aggiornare la propria situazione reddituale.
All'udienza del 05.12.2024 il Giudice formalizzava la seguente proposta conciliativa:
“rilevato come occorra avanzare alle parti la seguente proposta conciliativa, con l'avvertimento che l'ingiustificato rifiuto potrà comportare conseguenze in punto di regolamentazione delle spese di lite e tenuto conto:
- della maggiore età della prole e, per l'effetto, dell'inconferenza della prova testimoniale, sul punto, articolata;
- dell'assenza di prova costituenda sotto il profilo economico-reddituale;
- della redditualità come documentata, da ultimo, anche con le note telematiche, per entrambe le parti;
- delle evidenti accresciute esigente della prole, nei termini di seguito indicati:
1. rinuncia alle domande incompatibili con la presente proposta;
2. aumento ad euro 350,00 del mantenimento, in favore del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come già previsto;
3. conferma, per il resto, delle statuizioni di cui alla separazione consensuale negoziata, non incompatibili con il presente decisum;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale;
”.
Parte ricorrente non accettava la proposta conciliativa e, sostenendo l'autosufficienza economica del figlio maggiorenne occupato stabilmente, chiedeva revocarsi assegno di Per_1 mantenimento in favore dello stesso e depositava istanza di accesso agli atti rivolta all'INPS e finalizzata a conoscere la posizione lavorativa e reddituale del figlio Per_1
Allo stesso tempo, stante la situazione sopravvenuta, chiedeva al Giudice di ordinarsi al detto INPS il deposito nel presente fascicolo della attestazione della posizione contributiva e reddituale del sig. , al fine di ottenere a seguito della emergenza documentale, la revoca Parte_2 dell'assegno di mantenimento.
Parte resistente accettava la proposta conciliativa.
All'udienza del 25.06.2025, precisate le conclusioni e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice l'ha rimessa al Collegio per l'incombente, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a trenta per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta. pagina 3 di 6 Ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970 atteso che, dal giorno 13.04.2018 data in cui veniva raggiunto accordo di separazione mediante stipula di negoziazione assistita autorizzata in data 30.04.2018 dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale, anche per l'ipotesi in cui l'accordo, come nel caso di specie, sia stato recepito nel provvedimento conclusivo (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da parte ricorrente.
Sulle questioni accessorie relative al mantenimento della prole Nel corso del giudizio non è stato documentato che il figlio divenuto maggiorenne nelle Per_1 more del giudizio, sia oggi economicamente autosufficiente. Pertanto, tenuto conto dei dati reddituali delle parti, delle spese afferenti all'immobile in locazione presso cui risiede con la madre e delle altre spese sostenute e documentate Per_1 dalla stessa, nonché della circostanza della mancata corresponsione delle spese straordinarie al 50% da parte del – circostanza genericamente contestata dal ricorrente Controparte_2
e non documentalmente smentita – risulta congruo prevedersi a carico dello stesso assegno di mantenimento per la somma mensile di € 100,00 in favore del figlio Per_1
A tal fine, infatti, tenuto conto:
- della documentata e ridotta consistenza reddituale (non solo durante l'attività lavorativa, si veda al riguardo, le dichiarazioni dei redditi prodotte, ma anche tenuto conto del prepensionamento e della somma di circa euro 800,00 mensili che lo stesso riceverà a titolo di pensione),
- viceversa, della maggiore redditualità della resistente (che dichiara un reddito di circa euro 20.000 mensili) ricorrono giusti motivi per ridurre quanto provvisoriamente previsto in sede di presidenziale, giacché la situazione economico-finanziaria del ricorrente è, oggi, senz'altro diversa rispetto a quella sussistente alla data di emissione dei provvedimenti provvisori.
Viceversa, non può essere accolta la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio, giacché, a tal fine, va precisato come l'onere della prova, sul punto, avrebbe dovuto essere posto a carico del ricorrente e da questi assolto, pur avendo parte ricorrente dedotto – con le note telematiche di trattazione – che avrebbe provveduto in tal senso.
Sul punto, si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione:
“L'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio (nella specie, di 35 anni) non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma pagina 4 di 6 perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta”. (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 1, Sent. n. 1773 del 08/02/2012), nonché
“Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore separato non convivente sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno ex art. 156 cod. civ., cessa all'atto del conseguimento, da parte figlio, di uno "status" di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità - quale che sia - acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato. Ne consegue che, una volta che sia provata la prestazione di attività lavorativa retribuita, resta rimessa alla valutazione del giudice del merito la eventuale esiguità del reddito percepito, al fine di escludere la cessazione dell'obbligo di contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario”.(ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 1, Sent. n. 24498 del 17/11/2006).
I genitori, poi, contribuiranno nella misura del 60% a carico della madre e del 40% a carico del padre alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale. Detta diversa ripartizione in termini percentuali è, pertanto, giustificata dalla sopravvenuta ridotta redditualità, come comprovata dal ricorrente e sopra argomentata con riguardo alla riduzione del mantenimento in favore del figlio Per_1
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie). Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Sulle spese processuali Stante la soccombenza reciproca sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di giudizio, anche tenuto conto degli esiti del presente giudizio in relazione alla proposta conciliativa, come formulata dall'istruttore.
pagina 5 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra:
(C.F. nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 in data 10/08/1996, in Scafati e registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Scafati al n.102, parte II, serie A, anno 1996;
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente
dispone che verserà a , entro il 5 di ogni mese, tramite Parte_1 CP_1 bonifico bancario o postale, o vaglia postale, la somma di euro 100,00 a titolo di mantenimento per il figlio rivalutabili come di legge, annualmente sulla base degli indici ISTAT;
Per_2
pone nella misura del 40% a carico di e nella misura del 60% a carico di Parte_1
e spese straordinarie sostenute per il figlio Controparte_1 Per_1
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000);
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 02.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6078/2019, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili ” promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato Parte_1 C.F._1 in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Maria Vitiello elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Scafati, alla Via Passanti n.246; ricorrente e (C.F. ) rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce CP_1 C.F._2 alla memoria di costituzione e risposta, dall'Avv. Michela De Vivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in Pagani (SA) alla Via Coralli n. 17;
resistente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 6
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.11.2019, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con in data 10/08/1996, in Scafati e registrato presso l'Ufficio di CP_1
Stato Civile del Comune di Scafati al n.102, parte II, serie A, anno 1996, dal quale nasceva il figlio
Per_1
Ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status e confermarsi le condizioni di separazione, tra cui affido condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre, assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili oltre spese straordinarie al 50%.
Si è costituita la quale, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio, lamentava che il ricorrente non fosse mai stato presente Parte_1 nella vita del figlio e non avesse mai corrisposto le spese straordinarie nella misura del 50%. Inoltre, a causa della celiachia del figlio, la stessa acquistava prodotti alimentari specifici con esoso esborso economico, pertanto, chiedeva aumentarsi assegno di mantenimento in favore del figlio per la somma di € 550,00 comprensiva delle spese straordinarie al 50% valutate in misura forfettaria, o in subordine la somma di € 400,00 mensile oltre spese straordinarie nella misura del 50%; vinte le spese di giudizio con attribuzione.
Con memoria integrativa , lamentando condizioni di salute precarie e Parte_1 condizioni economiche peggiorative a causa delle prime, si opponeva alle richieste di parte resistente.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a continuare a vivere separatamente, emettendo i provvedimenti provvisori e confermando le pattuizioni di cui alla separazione consensuale, raggiunta in seguito alla negoziazione assistita.
Con comparsa di costituzione insisteva per l'accoglimento dell'aumento del CP_1 mantenimento per il figlio Per_1
Alla prima udienza del 16.03.2023 tenutasi davanti al Giudice istruttore, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c. e, per l'effetto, rinviava all'udienza del 10.04.2024.
La sola parte resistente depositava memoria ex art 183, 6° comma c.p.c., II termine con la quale articolava prova testi e chiedevano indagini della polizia tributaria sui redditi dell'altro coniuge.
All'esito del deposito della memoria istruttoria, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione e ritenuti superflui (oltre che negativo e da provare documentalmente, cap. n. 3) i pagina 2 di 6 mezzi istruttori come articolati da parte resistente, anche tenuto conto della maggiore età della prole, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.07.2024.
All'udienza del 03.07.2024, il Giudice rinviava alla successiva udienza del 09.10.2024 onerando le parti di aggiornare la propria situazione reddituale.
All'udienza del 05.12.2024 il Giudice formalizzava la seguente proposta conciliativa:
“rilevato come occorra avanzare alle parti la seguente proposta conciliativa, con l'avvertimento che l'ingiustificato rifiuto potrà comportare conseguenze in punto di regolamentazione delle spese di lite e tenuto conto:
- della maggiore età della prole e, per l'effetto, dell'inconferenza della prova testimoniale, sul punto, articolata;
- dell'assenza di prova costituenda sotto il profilo economico-reddituale;
- della redditualità come documentata, da ultimo, anche con le note telematiche, per entrambe le parti;
- delle evidenti accresciute esigente della prole, nei termini di seguito indicati:
1. rinuncia alle domande incompatibili con la presente proposta;
2. aumento ad euro 350,00 del mantenimento, in favore del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come già previsto;
3. conferma, per il resto, delle statuizioni di cui alla separazione consensuale negoziata, non incompatibili con il presente decisum;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale;
”.
Parte ricorrente non accettava la proposta conciliativa e, sostenendo l'autosufficienza economica del figlio maggiorenne occupato stabilmente, chiedeva revocarsi assegno di Per_1 mantenimento in favore dello stesso e depositava istanza di accesso agli atti rivolta all'INPS e finalizzata a conoscere la posizione lavorativa e reddituale del figlio Per_1
Allo stesso tempo, stante la situazione sopravvenuta, chiedeva al Giudice di ordinarsi al detto INPS il deposito nel presente fascicolo della attestazione della posizione contributiva e reddituale del sig. , al fine di ottenere a seguito della emergenza documentale, la revoca Parte_2 dell'assegno di mantenimento.
Parte resistente accettava la proposta conciliativa.
All'udienza del 25.06.2025, precisate le conclusioni e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice l'ha rimessa al Collegio per l'incombente, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a trenta per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta. pagina 3 di 6 Ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970 atteso che, dal giorno 13.04.2018 data in cui veniva raggiunto accordo di separazione mediante stipula di negoziazione assistita autorizzata in data 30.04.2018 dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale, anche per l'ipotesi in cui l'accordo, come nel caso di specie, sia stato recepito nel provvedimento conclusivo (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da parte ricorrente.
Sulle questioni accessorie relative al mantenimento della prole Nel corso del giudizio non è stato documentato che il figlio divenuto maggiorenne nelle Per_1 more del giudizio, sia oggi economicamente autosufficiente. Pertanto, tenuto conto dei dati reddituali delle parti, delle spese afferenti all'immobile in locazione presso cui risiede con la madre e delle altre spese sostenute e documentate Per_1 dalla stessa, nonché della circostanza della mancata corresponsione delle spese straordinarie al 50% da parte del – circostanza genericamente contestata dal ricorrente Controparte_2
e non documentalmente smentita – risulta congruo prevedersi a carico dello stesso assegno di mantenimento per la somma mensile di € 100,00 in favore del figlio Per_1
A tal fine, infatti, tenuto conto:
- della documentata e ridotta consistenza reddituale (non solo durante l'attività lavorativa, si veda al riguardo, le dichiarazioni dei redditi prodotte, ma anche tenuto conto del prepensionamento e della somma di circa euro 800,00 mensili che lo stesso riceverà a titolo di pensione),
- viceversa, della maggiore redditualità della resistente (che dichiara un reddito di circa euro 20.000 mensili) ricorrono giusti motivi per ridurre quanto provvisoriamente previsto in sede di presidenziale, giacché la situazione economico-finanziaria del ricorrente è, oggi, senz'altro diversa rispetto a quella sussistente alla data di emissione dei provvedimenti provvisori.
Viceversa, non può essere accolta la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio, giacché, a tal fine, va precisato come l'onere della prova, sul punto, avrebbe dovuto essere posto a carico del ricorrente e da questi assolto, pur avendo parte ricorrente dedotto – con le note telematiche di trattazione – che avrebbe provveduto in tal senso.
Sul punto, si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione:
“L'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio (nella specie, di 35 anni) non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma pagina 4 di 6 perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta”. (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 1, Sent. n. 1773 del 08/02/2012), nonché
“Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore separato non convivente sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno ex art. 156 cod. civ., cessa all'atto del conseguimento, da parte figlio, di uno "status" di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità - quale che sia - acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato. Ne consegue che, una volta che sia provata la prestazione di attività lavorativa retribuita, resta rimessa alla valutazione del giudice del merito la eventuale esiguità del reddito percepito, al fine di escludere la cessazione dell'obbligo di contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario”.(ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 1, Sent. n. 24498 del 17/11/2006).
I genitori, poi, contribuiranno nella misura del 60% a carico della madre e del 40% a carico del padre alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale. Detta diversa ripartizione in termini percentuali è, pertanto, giustificata dalla sopravvenuta ridotta redditualità, come comprovata dal ricorrente e sopra argomentata con riguardo alla riduzione del mantenimento in favore del figlio Per_1
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie). Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Sulle spese processuali Stante la soccombenza reciproca sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di giudizio, anche tenuto conto degli esiti del presente giudizio in relazione alla proposta conciliativa, come formulata dall'istruttore.
pagina 5 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra:
(C.F. nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 in data 10/08/1996, in Scafati e registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Scafati al n.102, parte II, serie A, anno 1996;
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente
dispone che verserà a , entro il 5 di ogni mese, tramite Parte_1 CP_1 bonifico bancario o postale, o vaglia postale, la somma di euro 100,00 a titolo di mantenimento per il figlio rivalutabili come di legge, annualmente sulla base degli indici ISTAT;
Per_2
pone nella misura del 40% a carico di e nella misura del 60% a carico di Parte_1
e spese straordinarie sostenute per il figlio Controparte_1 Per_1
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000);
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 02.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire
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