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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/04/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 941/24 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]
Mattarella n. 20, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv.
Giuseppe Lipera (C.F. , ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo Studio, sito in Catania, Via Pasubio n. 18;
- Appellante -
CONTRO
con sede in Riposto (CT), in Corso Italia, Controparte_1
n. 91, P.IVA nella persona del titolare Sig. P.IVA_1 CP_1
nato a [...] il [...], C.F. , elett.te C.F._3 domiciliata in Catania, via Lavaggi, n. 7, presso lo studio dell'avv. Francesco
Calderone (C.f. ), che la rappresenta e difende giusta C.F._4
procura in atti;
E
, con sede legale in Milano, P.zza Tre Torri n. 3 (cod. fisc. CP_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore dott. P.IVA_2 [...]
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Conte Ruggero n. 61, CP_3
presso lo Studio dell'Avv. Domenico Brancati (cod. fisc. C.F._5
) che la rappresenta e difende come da procura in atti;
[...] Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
- Appellati –
Oggetto: Appello – risarcimento danni.
All'udienza del 15/4/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 05.02.2021, conveniva in giudizio Parte_1 la ditta ” , al fine di ottenere il risarcimento CP_1 CP_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati complessivamente in €
48.000,00, patiti in data 10.11.2018 all'interno dell'attività commerciale di ”, sita a Riposto (CT), in Corso Italia n. CP_1 CP_1
91.
Secondo la dinamica esposta in atto di citazione, la nel tentativo di Pt_1 spostarsi all'interno del detto esercizio commerciale, scivolava rovinosamente sul pavimento a causa del pavimento bagnato (verosimilmente per la pioggia caduta all'esterno del locale), e di un dislivello sul medesimo pavimento, riportando lesioni alla gamba sinistra consistenti nella frattura scomposta della diafisi femorale sinistra.
Si costituiva la ” di , la quale contestava la CP_1 CP_1 ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice, escludendo l'incidenza di qualsiasi fonte di pericolo nella verificazione dell'evento dannoso, chiedeva di chiamare in causa la per essere manlevata. CP_2
Si costituiva contestando gli assunti attorei, chiedendo il CP_2
rigetto delle domande con il favore delle spese.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi, con sentenza n. 2264/2024 pubbl. il 08/05/2024, il Tribunale di Catania rigettava la domanda con condanna della al pagamento delle spese di Pt_1 giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto ritualmente notificato in data 5/7/24, proponeva appello deducendone l'erroneità e chiedendone la Parte_1
riforma – per le ragioni esposte in seno all'atto di appello – con l'accoglimento della domanda attorea e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Si costituivano gli appellati, resistendo al gravame e chiedendone l'integrale rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 15/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'errata ricostruzione del fatto operata dal primo giudice, l'errato rigetto della richiesta CTU e l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. per avere, il Tribunale ritenuto non provata la responsabilità dell' , nonché l'errata condanna alle CP_1
spese.
1.1) L'appello è infondato per i motivi che seguono.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno, la cui prova è fornita dal danneggiato mediante la dimostrazione delle condizioni potenzialmente lesive possedute dalla cosa, da valutarsi alla stregua della normale utilizzazione di essa;
la responsabilità è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione” (Cass. n. 7125/2013).
Ne deriva che, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di un'anomalia della cosa stessa, tale da configurare oggettivamente un pericolo, anche a fronte del normale livello di attenzione esigibile dagli utenti del bene, è, comunque, configurabile la responsabilità del custode, salva la prova del caso fortuito che può, tuttavia, essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (in termini Cass. civ. 7 aprile 2010, n.
8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n.
28811). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Nel caso in specie, pertanto, era onere della provare l'evento Pt_1
dannoso e il nesso di causalità.
Dall'esame degli atti di causa e da quanto emerso dall'istruttoria espletata in primo grado, nessuna prova è stata fornita sulla dinamica del sinistro e sul nesso di causalità tra lo stesso e il pavimento bagnato o il presunto dislivello esistente nel negozio.
Infatti, dalla documentazione fotografica, prodotta in atti dall'appellato, non contestata dall'appellante, non risulta alcun dislivello nel passaggio tra un ambiente all'altro del negozio di ottica.
In ogni caso, ultronea si rappresenta la chiesta consulenza tecnica, al fine di accertare la presenza del detto dislivello, atteso che, facilmente, l'appellante avrebbe, a sua volta, potuto documentare, fotograficamente la presenza del dislivello, smentendo le foto prodotte in atti.
Anche in sede di prova testimoniale nessuna prova emerge in tal senso, atteso che il teste, , marito della non ha chiarito la Testimone_1 Pt_1
dinamica del sinistro, non avendo assistito allo stesso, essendo stato richiamato dalle urla della moglie quando già la stessa si trovava in terra;
lo stesso riferisce dell'esistenza di un dislivello tra una stanza e l'altra, circostanza smentita dalle foto in atti, e della presenza di macchie d'acqua causate dalle scarpe sporche di alcuni clienti, ma nulla riferisce in merito alla causa della caduta, se dovuta a uno scivolamento sulle dette macchie o a causa del dislivello.
Le altre due testimoni escusse, della cui attendibilità non vi sono motivi di dubitare, non essendo le stesse parenti o in qualche modo interessate alla vicenda, trovandosi nel negozio quali clienti, hanno, riferito in merito all'inesistenza del dislivello e alla caduta accidentale della dovuta a Pt_1
un maldestro movimento del piede.
In ogni caso, a prescindere dall'attendibilità delle testi di cui sopra, era onere dell'appellante fornire prova del nesso di causalità tra il sinistro e la cosa in custodia;
prova che non è stata fornita.
Per quanto attiene alla liquidazione delle spese effettuata dal primo giudice (
e posta correttamente a carico della parte soccombente), la stessa appare Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
congrua, atteso il valore della causa (€. 48.000,00), come dichiarato dalla in primo grado, secondo i parametri di cui al D.M. 147/22, in Pt_1
applicazione dei valori medi, non sussistendo alcun motivo, alla luce della totale soccombenza, per potere disporre una compensazione.
2) Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza appellata, che deve essere confermata.
Le spese, seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia ( €. 48.000,00)e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 491/24 r.g., rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania n. 2264/2024 pubbl. il 08/05/2024, che conferma;
condanna l'appellante, al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €.4.996,00, ciascuno, di cui €. 1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 fase introduttiva,
€. 1.523,00 fase di trattazione e €.1.735,00 fase decisionale, oltre spese generali, IVA e C.p.a., se dovuti;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile della
Corte di Appello di Catania il giorno 22/4/2025. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 941/24 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]
Mattarella n. 20, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv.
Giuseppe Lipera (C.F. , ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo Studio, sito in Catania, Via Pasubio n. 18;
- Appellante -
CONTRO
con sede in Riposto (CT), in Corso Italia, Controparte_1
n. 91, P.IVA nella persona del titolare Sig. P.IVA_1 CP_1
nato a [...] il [...], C.F. , elett.te C.F._3 domiciliata in Catania, via Lavaggi, n. 7, presso lo studio dell'avv. Francesco
Calderone (C.f. ), che la rappresenta e difende giusta C.F._4
procura in atti;
E
, con sede legale in Milano, P.zza Tre Torri n. 3 (cod. fisc. CP_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore dott. P.IVA_2 [...]
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Conte Ruggero n. 61, CP_3
presso lo Studio dell'Avv. Domenico Brancati (cod. fisc. C.F._5
) che la rappresenta e difende come da procura in atti;
[...] Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
- Appellati –
Oggetto: Appello – risarcimento danni.
All'udienza del 15/4/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 05.02.2021, conveniva in giudizio Parte_1 la ditta ” , al fine di ottenere il risarcimento CP_1 CP_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati complessivamente in €
48.000,00, patiti in data 10.11.2018 all'interno dell'attività commerciale di ”, sita a Riposto (CT), in Corso Italia n. CP_1 CP_1
91.
Secondo la dinamica esposta in atto di citazione, la nel tentativo di Pt_1 spostarsi all'interno del detto esercizio commerciale, scivolava rovinosamente sul pavimento a causa del pavimento bagnato (verosimilmente per la pioggia caduta all'esterno del locale), e di un dislivello sul medesimo pavimento, riportando lesioni alla gamba sinistra consistenti nella frattura scomposta della diafisi femorale sinistra.
Si costituiva la ” di , la quale contestava la CP_1 CP_1 ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice, escludendo l'incidenza di qualsiasi fonte di pericolo nella verificazione dell'evento dannoso, chiedeva di chiamare in causa la per essere manlevata. CP_2
Si costituiva contestando gli assunti attorei, chiedendo il CP_2
rigetto delle domande con il favore delle spese.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi, con sentenza n. 2264/2024 pubbl. il 08/05/2024, il Tribunale di Catania rigettava la domanda con condanna della al pagamento delle spese di Pt_1 giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto ritualmente notificato in data 5/7/24, proponeva appello deducendone l'erroneità e chiedendone la Parte_1
riforma – per le ragioni esposte in seno all'atto di appello – con l'accoglimento della domanda attorea e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Si costituivano gli appellati, resistendo al gravame e chiedendone l'integrale rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 15/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'errata ricostruzione del fatto operata dal primo giudice, l'errato rigetto della richiesta CTU e l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. per avere, il Tribunale ritenuto non provata la responsabilità dell' , nonché l'errata condanna alle CP_1
spese.
1.1) L'appello è infondato per i motivi che seguono.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno, la cui prova è fornita dal danneggiato mediante la dimostrazione delle condizioni potenzialmente lesive possedute dalla cosa, da valutarsi alla stregua della normale utilizzazione di essa;
la responsabilità è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione” (Cass. n. 7125/2013).
Ne deriva che, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di un'anomalia della cosa stessa, tale da configurare oggettivamente un pericolo, anche a fronte del normale livello di attenzione esigibile dagli utenti del bene, è, comunque, configurabile la responsabilità del custode, salva la prova del caso fortuito che può, tuttavia, essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (in termini Cass. civ. 7 aprile 2010, n.
8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n.
28811). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Nel caso in specie, pertanto, era onere della provare l'evento Pt_1
dannoso e il nesso di causalità.
Dall'esame degli atti di causa e da quanto emerso dall'istruttoria espletata in primo grado, nessuna prova è stata fornita sulla dinamica del sinistro e sul nesso di causalità tra lo stesso e il pavimento bagnato o il presunto dislivello esistente nel negozio.
Infatti, dalla documentazione fotografica, prodotta in atti dall'appellato, non contestata dall'appellante, non risulta alcun dislivello nel passaggio tra un ambiente all'altro del negozio di ottica.
In ogni caso, ultronea si rappresenta la chiesta consulenza tecnica, al fine di accertare la presenza del detto dislivello, atteso che, facilmente, l'appellante avrebbe, a sua volta, potuto documentare, fotograficamente la presenza del dislivello, smentendo le foto prodotte in atti.
Anche in sede di prova testimoniale nessuna prova emerge in tal senso, atteso che il teste, , marito della non ha chiarito la Testimone_1 Pt_1
dinamica del sinistro, non avendo assistito allo stesso, essendo stato richiamato dalle urla della moglie quando già la stessa si trovava in terra;
lo stesso riferisce dell'esistenza di un dislivello tra una stanza e l'altra, circostanza smentita dalle foto in atti, e della presenza di macchie d'acqua causate dalle scarpe sporche di alcuni clienti, ma nulla riferisce in merito alla causa della caduta, se dovuta a uno scivolamento sulle dette macchie o a causa del dislivello.
Le altre due testimoni escusse, della cui attendibilità non vi sono motivi di dubitare, non essendo le stesse parenti o in qualche modo interessate alla vicenda, trovandosi nel negozio quali clienti, hanno, riferito in merito all'inesistenza del dislivello e alla caduta accidentale della dovuta a Pt_1
un maldestro movimento del piede.
In ogni caso, a prescindere dall'attendibilità delle testi di cui sopra, era onere dell'appellante fornire prova del nesso di causalità tra il sinistro e la cosa in custodia;
prova che non è stata fornita.
Per quanto attiene alla liquidazione delle spese effettuata dal primo giudice (
e posta correttamente a carico della parte soccombente), la stessa appare Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
congrua, atteso il valore della causa (€. 48.000,00), come dichiarato dalla in primo grado, secondo i parametri di cui al D.M. 147/22, in Pt_1
applicazione dei valori medi, non sussistendo alcun motivo, alla luce della totale soccombenza, per potere disporre una compensazione.
2) Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza appellata, che deve essere confermata.
Le spese, seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia ( €. 48.000,00)e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 491/24 r.g., rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania n. 2264/2024 pubbl. il 08/05/2024, che conferma;
condanna l'appellante, al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €.4.996,00, ciascuno, di cui €. 1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 fase introduttiva,
€. 1.523,00 fase di trattazione e €.1.735,00 fase decisionale, oltre spese generali, IVA e C.p.a., se dovuti;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile della
Corte di Appello di Catania il giorno 22/4/2025. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro