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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00098/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 22/12/2025
N. 01179 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00098/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2025, proposto da -OMISSIS- e da -
OMISSIS-, in proprio e quale amministratore di sostegno della predetta, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Randazzo e Francesco Trebeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Brescia, via delle Battaglie 50;
contro
Comune di Redondesco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
nei confronti
Agorà Società Cooperativa Sociale Onlus ed Agenzia di Tutela della Salute della Val
Padana, non costituiti in giudizio; N. 00098/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
- della nota 31.10.2024 del responsabile del servizio del Comune di Redondesco, consegnata a mani nei giorni successivi;
- di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso ogni atto con cui il Comune di Redondesco ha provveduto alla presa in carico di -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Redondesco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa Francesca
SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- -OMISSIS-, nata il [...], figlia di -OMISSIS- ed -OMISSIS-, affetta da ritardo mentale di grado medio su base genetica (QIT=40), è stata dichiarata dal Centro
Medico Legale di Mantova “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa
100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani” con decorrenza dal 16.7.2024.
2.- Approssimandosi il compimento della maggiore età e la conclusione del percorso avviato nel 2007 presso il Centro per l'età evolutiva Casa del Sole di Curtatone, in data 9.11.2023 -OMISSIS- ed -OMISSIS--OMISSIS- hanno richiesto al Comune di
Redondesco l'inserimento della figlia, a fare data dal 23.6.2024, presso il Centro Socio
Educativo (CSE) l'Alveare - Comunità, gestito dalla Cooperativa Agorà e sito in N. 00098/2025 REG.RIC.
Casatico di Marcaria, nonché l'assunzione da parte dell'Ente dell'onere del pagamento della retta per una frequenza a tempo pieno e del relativo servizio di trasporto.
3.- Con nota del 3.4.2024, indirizzata ai genitori istanti, all'ASST di Mantova, ad ATS
Val Padana ed alla Casa del Sole Onlus, il Comune di Redondesco, dopo aver richiamato l'art. 14 della Legge 328/2000, ha chiesto la disponibilità alla partecipazione ad un incontro per la redazione del progetto individuale in favore di
EC, fissandolo alla data del 23.4.2024.
4.- All'atto delle dimissioni rese dal Centro per l'età evolutiva Casa del Sole di
Curtatone, in data 16.4.2024 la neuropsichiatra Maria Edgarda Bianchi ha concluso per la necessità di -OMISSIS- di proseguire con “un intervento educativo-riabilitativo che possa dare continuità al percorso portato avanti in questi anni”, ritenendo
“indispensabile l'inserimento presso un CSE nel quale dovrà essere prevista una frequenza continuativa”.
5.- All'incontro del 23.4.2024 il Comune, sulla base della consulenza del dottor
Uccellini, ha proposto “su base economica e non su valutazione clinica…una gradualità verso l'inserimento full time in cse”, mentre la neuropsichiatra della Casa del Sole ha riferito che tale gradualità non sarebbe necessaria e che potrebbe essere addirittura controproducente; quest'ultima conclusione è stata, altresì, condivisa dall'assistente sociale dell'ASST. -OMISSIS- ed -OMISSIS--OMISSIS- - rendendosi disponibili ad anticipare la differenza della retta tra full e part time dal giugno al dicembre di quell'anno - hanno, quindi, insistito per l'inserimento della figlia a tempo pieno presso il CSE, suggerendo che le difficoltà di tipo economico paventate dal
Comune potessero essere superate mediante la richiesta alla Regione degli oneri sanitari a suo carico.
6.- Nel corso del successivo incontro del 21.5.2024 la famiglia della minore hanno ribadito la richiesta di inserimento di EC presso il CSE Agorà a tempo pieno e per il trasporto da e per l'indirizzo di residenza a fare data dal 24.6.2024. N. 00098/2025 REG.RIC.
7.- In attesa della conclusione del procedimento -OMISSIS- è stata effettivamente inserita dai genitori presso il predetto CSE con orario full time.
8.- In data 12.9.2024 il Tribunale di Mantova ha nominato -OMISSIS- amministratore di sostegno della figlia.
9.- Con nota del 31.10.2024 il Comune di Redondesco si è determinato sulla richiesta, accogliendola solo in parte ed impegnandosi a “garantire il servizio richiesto per 24 ore settimanali più il trasporto di ritorno, fino a giugno 2025”.
10.- Con ricorso notificato al Comune di Redondesco e, quali controinteressati, all'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana ad a Agorà Società Cooperativa
Sociale Onlus, successivamente depositato, -OMISSIS-, in proprio e in qualità di amministratore di sostegno di -OMISSIS-, ha impugnato la predetta nota, chiedendone l'annullamento.
11.- Si è costituto in giudizio – con atto di mera forma – soltanto il Comune di
Redondesco.
12.1.- Nei termini di cui all'art. 73 c.p.a. parte ricorrente ha depositato documenti.
A ciò hanno fatto seguito memorie e repliche di entrambe le parti.
12.2.- Il Comune di Redondesco ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, dal momento che la nota impugnata avrebbe perso validità dall'1.7.2025 e che la ricorrente non avrebbe rappresentato un interesse ai fini risarcitori.
12.3.- Parte ricorrente ha replicato, sostenendo la permanenza dell'interesse all'annullamento, sia perché l'affermato carattere sperimentale dell'intervento potrebbe riproporsi anche per l'anno a venire, sia perché il provvedimento ha spiegato effetti fino a giugno 2025, così gravando -OMISSIS- di oneri eccedenti la sua capacità economica.
In data 30.10.2025 ha altresì depositato il decreto n. 7186 con cui, il precedente
27.10.2025, il giudice tutelare del Tribunale di Mantova ha autorizzato N. 00098/2025 REG.RIC.
l'amministratore di sostegno alla proposizione ed alla prosecuzione del presente giudizio.
13.- All'udienza pubblica del 5.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-Preliminarmente va rilevato come -OMISSIS- non abbia fornito prova della legittimazione a proporre il presente giudizio in proprio, sicché va dichiarato il difetto di legittimazione attiva in parte qua.
2.- In via parimenti preliminare occorre scrutinare l'eccezione comunale di improcedibilità del ricorso.
Ad avviso del Collegio la stessa è infondata, dal momento che, per costante giurisprudenza amministrativa, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito si verifica al ricorrere di una delle seguenti circostanze: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, n. 9683 del 13.11.2023, Sez. IV, nn. 5298 del 30.5.2023 e 2768 del 17.3.2023).
3.- Ebbene, alcuna di tali situazioni ricorre nel caso di specie, non essendo stato neppure rappresentata la sopravvenuta emissione di un provvedimento per il successivo periodo e non essendo l'istanza dei richiedenti riferita ad un arco temporale determinato, e si può, quindi, procedere all'esame del merito del ricorso, che si affida a sei ordini di censure.
4.- Il primo motivo di doglianza deduce “violazione di legge: art. 10 bis e 3 l. 241/1990 eccesso di potere: istruttoria carente e contraddittoria, sviamento”: parte ricorrente N. 00098/2025 REG.RIC.
lamenta che il Comune abbia provveduto sulla propria richiesta del 9.11.2023 oltre il termine per la conclusione del procedimento, mediante un parziale rigetto dell'istanza, senza previamente procedere all'inoltro della comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10 bis Legge 241/1990, che avrebbe potuto condurre ad un contraddittorio rilevante ai fini di una differente determinazione comunale.
5.- Il secondo motivo di ricorso denuncia “violazione di legge: artt. 4, 14, 22 e 6 l.
328/2000, artt. 4 co. 2, 3 e tab 1 dpcm 14.2.2001, art. 34 dpcm 12.1.2017, artt. 2, 7 e
8 l.r. 3/2008, art. 3 l 241/1990 eccesso di potere: sviamento, contraddittorietà, travisamento dei fatti e dei presupposti, istruttoria e motivazione carente e contraddittoria”: parte ricorrente lamenta che la nota del Comune non ha considerato le indicazioni fornite dell'Amministrazione sanitaria, senza peraltro argomentare in alcun modo le ragioni del parziale rigetto della richiesta, risultando così integrato un vizio motivazionale ed ancor prima istruttorio.
Il Comune resistente, pur avendo avviato il procedimento per la redazione del progetto individuale di -OMISSIS- ex art. 14 Legge 328/2000, avrebbe poi ignorato quanto emerso nel corso dello stesso, ossia la necessità di un inserimento a tempo pieno in
CSE ed i possibili effetti controproducenti di un inserimento soltanto graduale o parziale, affermati dall'ASST, dalla neuropsichiatra del Centro che aveva in carico -
OMISSIS-, dall'assistente sociale del PUA e dai responsabili del CSE – circostanze tutte che non possono recedere di fronte alle perplessità di ordine economiche rappresentate dal Sindaco.
Il provvedimento impugnato, pertanto, avrebbe rinnegato la prospettiva progettuale, ignorando l'attività istruttoria sino a quel momento svolta e gli esiti dei primi mesi di inserimento, oltre ad over omesso l'intesa con l'Amministrazione sanitaria richiesta dall'art. 14 L. 328/2000.
6.- Con il terzo motivo di doglianza le parti ricorrente sostengono “violazione di legge: violazione artt. 3, 32, 38, 117 co. 2 lett. m) cost., art. 3 e 19 convenzione di New York N. 00098/2025 REG.RIC.
sui diritti delle persone con disabilità., artt. 2 e7 l.r 3/2008, 2, 3, 4, 7 e 28 l.r. 33/2009, artt. 6 e 14 l. 328/2000, art. 3 l. 241/1990, dgr 18333/2004 eccesso di potere: contraddittorietà sviamento, carenza assoluta di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti”: il provvedimento impugnato contrasterebbe con il principio di libertà di scelta dell'offerta rispetto all'appropriatezza delle prestazioni sociali personalizzate e delle esigenze personali riconosciuto a -OMISSIS- dall'art. 2, comma 1, lettere a) e c) L.R. 3/2008, avendo il Comune limitato l'inserimento in CSE per sole ventiquattro ore settimanali (a fronte delle trentasei richieste) senza specificare l'adeguatezza dell'offerta.
7.- Il quarto motivo di censura lamenta “violazione di legge: artt. 8, 14 e 25 l.
328/2000, art. 7, 8 e 13 l.r. 3/2008, artt. 2, 6 e 14 d.p.c.m. 159/2013, artt. 117 co. 2 lett. l) ed m) cost.; nullità, eccesso di potere: sviamento, difetto d'istruttoria, motivazione inesistente o contraddittoria”: il riconoscimento di un intervento per sole ventiquattro ore settimanali imporrebbe, di fatto, a -OMISSIS- un onere del tutto sproporzionato rispetto alla sua capacità contributiva evidenziata dall'attestazione Isee
e, comunque, avulso dai criteri dettati dalla normativa statale e regionale, con conseguente violazione dei livelli essenziali delle prestazioni riconosciute anche a livello costituzionale.
8.- Con il quinto ordine di doglianza il ricorso deduce “violazione di legge: art. 28 l.
118/1971, art. 8 e 26 l. 104/92 -eccesso di potere contraddittorietà, carenza di istruttoria, sviamento”: il riconoscimento del servizio di trasporto soltanto per il ritorno dal CSE all'abitazione e non anche per il tragitto di andata contrasterebbe con la disciplina settoriale, ossia con gli artt. 26 Legge 104/1992, 1, comma 1, lettera f) del DPCM 159/2013, 28, commi 1 e 3 Legge 118/1971.
9.- Il sesto ed ultimo motivo di censura lamenta “violazione di legge: artt. 3, 32 e 117 co. 2 lett. m) cost., artt. 14 e 6 l. 328/2000, artt. 2 6 e 7 l.r. 3/2008, 3 e 4 co. 2 dpcm
14.2.2001, art. 34 dpcm 12.1.2017, 2 l. 67/2006 eccesso di potere: difetto di N. 00098/2025 REG.RIC.
istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, sviamento, disparità di trattamento”: come sarebbe stato richiesto da parte ricorrente il Comune avrebbe dovuto determinare la compartecipazione al costo dei servizi socio sanitari erogati previa verifica del rispetto del riparto degli oneri tra sanità ed assistenza, verificando cioè se la quota sanitaria riconosciuta dalla Regione fosse rispettosa della percentuale definita dal DPCM 12.1.2017 quale livello essenziale di assistenza sanitaria (LEA) e fare ricorso all'Isee per quanto concerne la quota residua.
Quella erogata a -OMISSIS-, infatti, sarebbe una prestazione sociale a rilevanza sanitaria ex artt. 3 septies D.Lgs. 502/1992 e 3 DPCM. 14.2.2001, il cui onere era originariamente ed integralmente addossato al Comune e che, giusta il DPCM
12.1.2017, prevede invece anche la compartecipazione del Servizio sanitario.
L'art. 34 comma 3 di quest'ultimo DPCM precisa che “i trattamenti semiresidenziali si articolano nelle seguenti tipologie: a) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti
a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo”, che, in base al successivo comma 4 “sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale” e
“b) trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate, anche in laboratori e centri occupazionali”, che, in base al comma 4,
“sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70% della tariffa giornaliera”.
Cionondimeno, in contrasto con tale inequivocabile indicazione, l'unità di offerta è stata dal Comune considerata meramente socioassistenziale, senza previo espletamento di istruttoria per verificare il rispetto del riparto tra sanità e assistenza, N. 00098/2025 REG.RIC.
eventualmente attivandosi per il recupero delle somme che, in violazione di tali disposizioni, il SSN (rectius SSR) non avesse versato, in ogni caso evitando di scaricare indebitamente oneri sanitari sull'assistito.
10.- Il I motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato inoltro da parte del Comune di Redondesco del preavviso di rigetto antecedente all'emissione del provvedimento gravato, è fondato.
Viene in rilievo un procedimento avviato su istanza di parte, come tale soggetto alla disciplina di cui all'art. 10 bis Legge 241/1990 e la determinazione comunale impugnata assume sostanzialmente la valenza di rigetto, seppur parziale, dell'istanza di -OMISSIS- ed -OMISSIS--OMISSIS-, con cui è stato chiesto l'inserimento della figlia, a fare data dal 23.6.2024, presso il CSE l'Alveare a tempo pieno, oltre al servizio di trasporto da e per l'abitazione: con provvedimento del 31.10.2024 l'Ente, però, ha accordato detto inserimento soltanto “per 24 ore settimanali”, con il riconoscimento del solo “trasporto di ritorno”, peraltro con limitazione temporale
“fino a giugno 2025”, così rigettando tanto la pretesa di un tempo pieno, quanto quella del trasferimento di andata.
Di conseguenza il Comune di Redondesco, prima dell'emissione del provvedimento parzialmente negativo, avrebbe dovuto inoltrare agli interessati la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta, in modo tale da sollecitare il contraddittorio procedimentale, di evidente rilevanza nel contesto dell'assistenza da prestare al soggetto preso in carico.
Come già affermato dalla Sezione, infatti, “tale soluzione è conforme alla ratio sottesa all'istituto del preavviso di rigetto, ovverosia consentire all'istante di interloquire a seguito delle ragioni che, secondo l'Amministrazione, osterebbero all'accoglimento delle pretese”, che, nel caso concreto, si riferiscono ad aspetti nient'affatto marginali:
“limitare l'operatività della norma alla sola ipotesi di diniego integrale delle istanze oblitererebbe la portata sostanziale della norma e finirebbe per frustrare lo scopo N. 00098/2025 REG.RIC.
stesso avuto di mira dal legislatore, ovverosia, per il tramite della partecipazione procedimentale, consentire all'Amministrazione di determinarsi in modo compiuto e pienamente informato – ciò che si reputa possa garantito solo dal pieno contraddittorio con il privato (si vedano in tal senso la pronuncia n. 617 del 2.7.2021 di questa stessa Sezione e Tar Salerno, Sez. II, n. 2364 del 27.11.2013)” (sentenza n.
400 del 7.5.2025).
Tale violazione procedimentale neppure può essere superata dalla sanatoria di cui all'art. 21 octies, comma 2, L. 241/1990, atteso che non è palese l'esito che il provvedimento, in caso di inoltro del preavviso, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
11.- Di conseguenza, il provvedimento impugnato va annullato.
Le ulteriori censure contenute nel ricorso vanno assorbite per evitare l'interferenza della pronuncia con il residuale esercizio del potere amministrativo a seguito del corretto apporto partecipativo dei privati: “la necessità, infatti, per il Giudicante di ritenere concluso il proprio sindacato dopo la positiva definizione delle censure relative alla violazione dell'art. 10-bis va rinvenuta nel fatto che un esame degli ulteriori motivi di ricorso, individuando profili di legittimità o di illegittimità del provvedimento impugnato, finirebbe per vanificare l'obbligo, incombente jussu iudicis sull'Amministrazione, di reiterare il procedimento ed esplicitare tutte le possibili ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza, instaurando il contraddittorio endoprocedimentale, valutando le osservazioni presentate dal privato e dando conto di tale effettiva valutazione nella motivazione del provvedimento (C.d.S., sez. III, sentenza 15 ottobre 2019, n. 7019)” (Tar Venezia, Sez. II, n. 891 del 5.7.2021).
Del resto “Il novellato art. 21-bis della l. n. 241 del 1990 configura così una riserva procedimentale che implica la doverosa attivazione da parte della P.A. della fase procedimentale ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 la cui omissione costituisce “potere amministrativo non esercitato” ex art. 34, comma 2, c.p.a. con conseguente N. 00098/2025 REG.RIC.
impossibilità del giudice di esprimersi sui profili e valutazioni che la P.A. ha del tutto omesso…” (Tar Catania, Sez. I, nn. 3045 del 27.10.2025 e 2868 del 7.10.2025).
L'Amministrazione resistente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dovrà rideterminarsi sull'istanza della ricorrente, procedendo all'eventuale inoltro del preavviso di cui all'art. 10 bis Legge 241/1990, in caso di mancato accoglimento integrale delle richieste.
12.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, venendo compensate quanto alla posizione di -OMISSIS- -OMISSIS- quale ricorrente in proprio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva di -OMISSIS- in proprio;
- in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato, come specificato in parte motiva.
Condanna il Comune di Redondesco a rimborsare a -OMISSIS- le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge, compensandole quanto alla posizione di -OMISSIS- in proprio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e di ogni dato idoneo ad identificarla. N. 00098/2025 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO BR, Presidente
Francesca SI, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca SI LO BR
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 00098/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 22/12/2025
N. 01179 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00098/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2025, proposto da -OMISSIS- e da -
OMISSIS-, in proprio e quale amministratore di sostegno della predetta, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Randazzo e Francesco Trebeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Brescia, via delle Battaglie 50;
contro
Comune di Redondesco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
nei confronti
Agorà Società Cooperativa Sociale Onlus ed Agenzia di Tutela della Salute della Val
Padana, non costituiti in giudizio; N. 00098/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
- della nota 31.10.2024 del responsabile del servizio del Comune di Redondesco, consegnata a mani nei giorni successivi;
- di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso ogni atto con cui il Comune di Redondesco ha provveduto alla presa in carico di -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Redondesco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa Francesca
SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- -OMISSIS-, nata il [...], figlia di -OMISSIS- ed -OMISSIS-, affetta da ritardo mentale di grado medio su base genetica (QIT=40), è stata dichiarata dal Centro
Medico Legale di Mantova “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa
100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani” con decorrenza dal 16.7.2024.
2.- Approssimandosi il compimento della maggiore età e la conclusione del percorso avviato nel 2007 presso il Centro per l'età evolutiva Casa del Sole di Curtatone, in data 9.11.2023 -OMISSIS- ed -OMISSIS--OMISSIS- hanno richiesto al Comune di
Redondesco l'inserimento della figlia, a fare data dal 23.6.2024, presso il Centro Socio
Educativo (CSE) l'Alveare - Comunità, gestito dalla Cooperativa Agorà e sito in N. 00098/2025 REG.RIC.
Casatico di Marcaria, nonché l'assunzione da parte dell'Ente dell'onere del pagamento della retta per una frequenza a tempo pieno e del relativo servizio di trasporto.
3.- Con nota del 3.4.2024, indirizzata ai genitori istanti, all'ASST di Mantova, ad ATS
Val Padana ed alla Casa del Sole Onlus, il Comune di Redondesco, dopo aver richiamato l'art. 14 della Legge 328/2000, ha chiesto la disponibilità alla partecipazione ad un incontro per la redazione del progetto individuale in favore di
EC, fissandolo alla data del 23.4.2024.
4.- All'atto delle dimissioni rese dal Centro per l'età evolutiva Casa del Sole di
Curtatone, in data 16.4.2024 la neuropsichiatra Maria Edgarda Bianchi ha concluso per la necessità di -OMISSIS- di proseguire con “un intervento educativo-riabilitativo che possa dare continuità al percorso portato avanti in questi anni”, ritenendo
“indispensabile l'inserimento presso un CSE nel quale dovrà essere prevista una frequenza continuativa”.
5.- All'incontro del 23.4.2024 il Comune, sulla base della consulenza del dottor
Uccellini, ha proposto “su base economica e non su valutazione clinica…una gradualità verso l'inserimento full time in cse”, mentre la neuropsichiatra della Casa del Sole ha riferito che tale gradualità non sarebbe necessaria e che potrebbe essere addirittura controproducente; quest'ultima conclusione è stata, altresì, condivisa dall'assistente sociale dell'ASST. -OMISSIS- ed -OMISSIS--OMISSIS- - rendendosi disponibili ad anticipare la differenza della retta tra full e part time dal giugno al dicembre di quell'anno - hanno, quindi, insistito per l'inserimento della figlia a tempo pieno presso il CSE, suggerendo che le difficoltà di tipo economico paventate dal
Comune potessero essere superate mediante la richiesta alla Regione degli oneri sanitari a suo carico.
6.- Nel corso del successivo incontro del 21.5.2024 la famiglia della minore hanno ribadito la richiesta di inserimento di EC presso il CSE Agorà a tempo pieno e per il trasporto da e per l'indirizzo di residenza a fare data dal 24.6.2024. N. 00098/2025 REG.RIC.
7.- In attesa della conclusione del procedimento -OMISSIS- è stata effettivamente inserita dai genitori presso il predetto CSE con orario full time.
8.- In data 12.9.2024 il Tribunale di Mantova ha nominato -OMISSIS- amministratore di sostegno della figlia.
9.- Con nota del 31.10.2024 il Comune di Redondesco si è determinato sulla richiesta, accogliendola solo in parte ed impegnandosi a “garantire il servizio richiesto per 24 ore settimanali più il trasporto di ritorno, fino a giugno 2025”.
10.- Con ricorso notificato al Comune di Redondesco e, quali controinteressati, all'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana ad a Agorà Società Cooperativa
Sociale Onlus, successivamente depositato, -OMISSIS-, in proprio e in qualità di amministratore di sostegno di -OMISSIS-, ha impugnato la predetta nota, chiedendone l'annullamento.
11.- Si è costituto in giudizio – con atto di mera forma – soltanto il Comune di
Redondesco.
12.1.- Nei termini di cui all'art. 73 c.p.a. parte ricorrente ha depositato documenti.
A ciò hanno fatto seguito memorie e repliche di entrambe le parti.
12.2.- Il Comune di Redondesco ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, dal momento che la nota impugnata avrebbe perso validità dall'1.7.2025 e che la ricorrente non avrebbe rappresentato un interesse ai fini risarcitori.
12.3.- Parte ricorrente ha replicato, sostenendo la permanenza dell'interesse all'annullamento, sia perché l'affermato carattere sperimentale dell'intervento potrebbe riproporsi anche per l'anno a venire, sia perché il provvedimento ha spiegato effetti fino a giugno 2025, così gravando -OMISSIS- di oneri eccedenti la sua capacità economica.
In data 30.10.2025 ha altresì depositato il decreto n. 7186 con cui, il precedente
27.10.2025, il giudice tutelare del Tribunale di Mantova ha autorizzato N. 00098/2025 REG.RIC.
l'amministratore di sostegno alla proposizione ed alla prosecuzione del presente giudizio.
13.- All'udienza pubblica del 5.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-Preliminarmente va rilevato come -OMISSIS- non abbia fornito prova della legittimazione a proporre il presente giudizio in proprio, sicché va dichiarato il difetto di legittimazione attiva in parte qua.
2.- In via parimenti preliminare occorre scrutinare l'eccezione comunale di improcedibilità del ricorso.
Ad avviso del Collegio la stessa è infondata, dal momento che, per costante giurisprudenza amministrativa, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito si verifica al ricorrere di una delle seguenti circostanze: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, n. 9683 del 13.11.2023, Sez. IV, nn. 5298 del 30.5.2023 e 2768 del 17.3.2023).
3.- Ebbene, alcuna di tali situazioni ricorre nel caso di specie, non essendo stato neppure rappresentata la sopravvenuta emissione di un provvedimento per il successivo periodo e non essendo l'istanza dei richiedenti riferita ad un arco temporale determinato, e si può, quindi, procedere all'esame del merito del ricorso, che si affida a sei ordini di censure.
4.- Il primo motivo di doglianza deduce “violazione di legge: art. 10 bis e 3 l. 241/1990 eccesso di potere: istruttoria carente e contraddittoria, sviamento”: parte ricorrente N. 00098/2025 REG.RIC.
lamenta che il Comune abbia provveduto sulla propria richiesta del 9.11.2023 oltre il termine per la conclusione del procedimento, mediante un parziale rigetto dell'istanza, senza previamente procedere all'inoltro della comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10 bis Legge 241/1990, che avrebbe potuto condurre ad un contraddittorio rilevante ai fini di una differente determinazione comunale.
5.- Il secondo motivo di ricorso denuncia “violazione di legge: artt. 4, 14, 22 e 6 l.
328/2000, artt. 4 co. 2, 3 e tab 1 dpcm 14.2.2001, art. 34 dpcm 12.1.2017, artt. 2, 7 e
8 l.r. 3/2008, art. 3 l 241/1990 eccesso di potere: sviamento, contraddittorietà, travisamento dei fatti e dei presupposti, istruttoria e motivazione carente e contraddittoria”: parte ricorrente lamenta che la nota del Comune non ha considerato le indicazioni fornite dell'Amministrazione sanitaria, senza peraltro argomentare in alcun modo le ragioni del parziale rigetto della richiesta, risultando così integrato un vizio motivazionale ed ancor prima istruttorio.
Il Comune resistente, pur avendo avviato il procedimento per la redazione del progetto individuale di -OMISSIS- ex art. 14 Legge 328/2000, avrebbe poi ignorato quanto emerso nel corso dello stesso, ossia la necessità di un inserimento a tempo pieno in
CSE ed i possibili effetti controproducenti di un inserimento soltanto graduale o parziale, affermati dall'ASST, dalla neuropsichiatra del Centro che aveva in carico -
OMISSIS-, dall'assistente sociale del PUA e dai responsabili del CSE – circostanze tutte che non possono recedere di fronte alle perplessità di ordine economiche rappresentate dal Sindaco.
Il provvedimento impugnato, pertanto, avrebbe rinnegato la prospettiva progettuale, ignorando l'attività istruttoria sino a quel momento svolta e gli esiti dei primi mesi di inserimento, oltre ad over omesso l'intesa con l'Amministrazione sanitaria richiesta dall'art. 14 L. 328/2000.
6.- Con il terzo motivo di doglianza le parti ricorrente sostengono “violazione di legge: violazione artt. 3, 32, 38, 117 co. 2 lett. m) cost., art. 3 e 19 convenzione di New York N. 00098/2025 REG.RIC.
sui diritti delle persone con disabilità., artt. 2 e7 l.r 3/2008, 2, 3, 4, 7 e 28 l.r. 33/2009, artt. 6 e 14 l. 328/2000, art. 3 l. 241/1990, dgr 18333/2004 eccesso di potere: contraddittorietà sviamento, carenza assoluta di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti”: il provvedimento impugnato contrasterebbe con il principio di libertà di scelta dell'offerta rispetto all'appropriatezza delle prestazioni sociali personalizzate e delle esigenze personali riconosciuto a -OMISSIS- dall'art. 2, comma 1, lettere a) e c) L.R. 3/2008, avendo il Comune limitato l'inserimento in CSE per sole ventiquattro ore settimanali (a fronte delle trentasei richieste) senza specificare l'adeguatezza dell'offerta.
7.- Il quarto motivo di censura lamenta “violazione di legge: artt. 8, 14 e 25 l.
328/2000, art. 7, 8 e 13 l.r. 3/2008, artt. 2, 6 e 14 d.p.c.m. 159/2013, artt. 117 co. 2 lett. l) ed m) cost.; nullità, eccesso di potere: sviamento, difetto d'istruttoria, motivazione inesistente o contraddittoria”: il riconoscimento di un intervento per sole ventiquattro ore settimanali imporrebbe, di fatto, a -OMISSIS- un onere del tutto sproporzionato rispetto alla sua capacità contributiva evidenziata dall'attestazione Isee
e, comunque, avulso dai criteri dettati dalla normativa statale e regionale, con conseguente violazione dei livelli essenziali delle prestazioni riconosciute anche a livello costituzionale.
8.- Con il quinto ordine di doglianza il ricorso deduce “violazione di legge: art. 28 l.
118/1971, art. 8 e 26 l. 104/92 -eccesso di potere contraddittorietà, carenza di istruttoria, sviamento”: il riconoscimento del servizio di trasporto soltanto per il ritorno dal CSE all'abitazione e non anche per il tragitto di andata contrasterebbe con la disciplina settoriale, ossia con gli artt. 26 Legge 104/1992, 1, comma 1, lettera f) del DPCM 159/2013, 28, commi 1 e 3 Legge 118/1971.
9.- Il sesto ed ultimo motivo di censura lamenta “violazione di legge: artt. 3, 32 e 117 co. 2 lett. m) cost., artt. 14 e 6 l. 328/2000, artt. 2 6 e 7 l.r. 3/2008, 3 e 4 co. 2 dpcm
14.2.2001, art. 34 dpcm 12.1.2017, 2 l. 67/2006 eccesso di potere: difetto di N. 00098/2025 REG.RIC.
istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, sviamento, disparità di trattamento”: come sarebbe stato richiesto da parte ricorrente il Comune avrebbe dovuto determinare la compartecipazione al costo dei servizi socio sanitari erogati previa verifica del rispetto del riparto degli oneri tra sanità ed assistenza, verificando cioè se la quota sanitaria riconosciuta dalla Regione fosse rispettosa della percentuale definita dal DPCM 12.1.2017 quale livello essenziale di assistenza sanitaria (LEA) e fare ricorso all'Isee per quanto concerne la quota residua.
Quella erogata a -OMISSIS-, infatti, sarebbe una prestazione sociale a rilevanza sanitaria ex artt. 3 septies D.Lgs. 502/1992 e 3 DPCM. 14.2.2001, il cui onere era originariamente ed integralmente addossato al Comune e che, giusta il DPCM
12.1.2017, prevede invece anche la compartecipazione del Servizio sanitario.
L'art. 34 comma 3 di quest'ultimo DPCM precisa che “i trattamenti semiresidenziali si articolano nelle seguenti tipologie: a) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti
a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo”, che, in base al successivo comma 4 “sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale” e
“b) trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate, anche in laboratori e centri occupazionali”, che, in base al comma 4,
“sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70% della tariffa giornaliera”.
Cionondimeno, in contrasto con tale inequivocabile indicazione, l'unità di offerta è stata dal Comune considerata meramente socioassistenziale, senza previo espletamento di istruttoria per verificare il rispetto del riparto tra sanità e assistenza, N. 00098/2025 REG.RIC.
eventualmente attivandosi per il recupero delle somme che, in violazione di tali disposizioni, il SSN (rectius SSR) non avesse versato, in ogni caso evitando di scaricare indebitamente oneri sanitari sull'assistito.
10.- Il I motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato inoltro da parte del Comune di Redondesco del preavviso di rigetto antecedente all'emissione del provvedimento gravato, è fondato.
Viene in rilievo un procedimento avviato su istanza di parte, come tale soggetto alla disciplina di cui all'art. 10 bis Legge 241/1990 e la determinazione comunale impugnata assume sostanzialmente la valenza di rigetto, seppur parziale, dell'istanza di -OMISSIS- ed -OMISSIS--OMISSIS-, con cui è stato chiesto l'inserimento della figlia, a fare data dal 23.6.2024, presso il CSE l'Alveare a tempo pieno, oltre al servizio di trasporto da e per l'abitazione: con provvedimento del 31.10.2024 l'Ente, però, ha accordato detto inserimento soltanto “per 24 ore settimanali”, con il riconoscimento del solo “trasporto di ritorno”, peraltro con limitazione temporale
“fino a giugno 2025”, così rigettando tanto la pretesa di un tempo pieno, quanto quella del trasferimento di andata.
Di conseguenza il Comune di Redondesco, prima dell'emissione del provvedimento parzialmente negativo, avrebbe dovuto inoltrare agli interessati la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta, in modo tale da sollecitare il contraddittorio procedimentale, di evidente rilevanza nel contesto dell'assistenza da prestare al soggetto preso in carico.
Come già affermato dalla Sezione, infatti, “tale soluzione è conforme alla ratio sottesa all'istituto del preavviso di rigetto, ovverosia consentire all'istante di interloquire a seguito delle ragioni che, secondo l'Amministrazione, osterebbero all'accoglimento delle pretese”, che, nel caso concreto, si riferiscono ad aspetti nient'affatto marginali:
“limitare l'operatività della norma alla sola ipotesi di diniego integrale delle istanze oblitererebbe la portata sostanziale della norma e finirebbe per frustrare lo scopo N. 00098/2025 REG.RIC.
stesso avuto di mira dal legislatore, ovverosia, per il tramite della partecipazione procedimentale, consentire all'Amministrazione di determinarsi in modo compiuto e pienamente informato – ciò che si reputa possa garantito solo dal pieno contraddittorio con il privato (si vedano in tal senso la pronuncia n. 617 del 2.7.2021 di questa stessa Sezione e Tar Salerno, Sez. II, n. 2364 del 27.11.2013)” (sentenza n.
400 del 7.5.2025).
Tale violazione procedimentale neppure può essere superata dalla sanatoria di cui all'art. 21 octies, comma 2, L. 241/1990, atteso che non è palese l'esito che il provvedimento, in caso di inoltro del preavviso, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
11.- Di conseguenza, il provvedimento impugnato va annullato.
Le ulteriori censure contenute nel ricorso vanno assorbite per evitare l'interferenza della pronuncia con il residuale esercizio del potere amministrativo a seguito del corretto apporto partecipativo dei privati: “la necessità, infatti, per il Giudicante di ritenere concluso il proprio sindacato dopo la positiva definizione delle censure relative alla violazione dell'art. 10-bis va rinvenuta nel fatto che un esame degli ulteriori motivi di ricorso, individuando profili di legittimità o di illegittimità del provvedimento impugnato, finirebbe per vanificare l'obbligo, incombente jussu iudicis sull'Amministrazione, di reiterare il procedimento ed esplicitare tutte le possibili ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza, instaurando il contraddittorio endoprocedimentale, valutando le osservazioni presentate dal privato e dando conto di tale effettiva valutazione nella motivazione del provvedimento (C.d.S., sez. III, sentenza 15 ottobre 2019, n. 7019)” (Tar Venezia, Sez. II, n. 891 del 5.7.2021).
Del resto “Il novellato art. 21-bis della l. n. 241 del 1990 configura così una riserva procedimentale che implica la doverosa attivazione da parte della P.A. della fase procedimentale ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 la cui omissione costituisce “potere amministrativo non esercitato” ex art. 34, comma 2, c.p.a. con conseguente N. 00098/2025 REG.RIC.
impossibilità del giudice di esprimersi sui profili e valutazioni che la P.A. ha del tutto omesso…” (Tar Catania, Sez. I, nn. 3045 del 27.10.2025 e 2868 del 7.10.2025).
L'Amministrazione resistente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dovrà rideterminarsi sull'istanza della ricorrente, procedendo all'eventuale inoltro del preavviso di cui all'art. 10 bis Legge 241/1990, in caso di mancato accoglimento integrale delle richieste.
12.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, venendo compensate quanto alla posizione di -OMISSIS- -OMISSIS- quale ricorrente in proprio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva di -OMISSIS- in proprio;
- in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato, come specificato in parte motiva.
Condanna il Comune di Redondesco a rimborsare a -OMISSIS- le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge, compensandole quanto alla posizione di -OMISSIS- in proprio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e di ogni dato idoneo ad identificarla. N. 00098/2025 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO BR, Presidente
Francesca SI, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca SI LO BR
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 00098/2025 REG.RIC.