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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 04/12/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
3) dott. Michele Campanale Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 350/2023 R.G. di appello alla sentenza n. 2187/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata il 26.09.2023, pendente tra rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Trane;
Parte_1
- appellante -
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fanelli;
Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. VA AC;
CP_2
- appellati -
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che a seguito di gara e di aggiudicazione, con contratto del 20.02.2015 di durata triennale decorrente dall'avvio del servizio avvenuto il 21.10.2015, il affidava alla Controparte_1 la fornitura (mediante locazione con diritto di riscatto), la posa in opera e la Parte_1 manutenzione di tre apparecchiature elettroniche per rilevamento automatico delle infrazioni all'art. 146 c. III Codice della Strada, la fornitura di tre impianti semaforici, l'elaborazione delle infrazioni rilevate dalle apparecchiature, il supporto tecnico per l'elaborazione e la notifica dei verbali, il recupero delle sanzioni mediante solleciti di pagamento, ingiunzioni e atti esecutivi compreso il fermo - auto nonché la tutela legale relativi ai ricorsi amministrativi e giudiziari dei contravventori;
che con atto successivo del 4.10.2016 le parti sostituivano la fornitura e la posa in opera delle tre apparecchiature elettroniche per rilevamento automatico delle infrazioni all'art. 146
c. III Codice della Strada con due apparecchiature per il rilevamento delle violazioni dei limiti di velocità confermando la remunerazione onnicomprensiva della pari al 38% delle somme Parte_1 incassate con l'attività di recupero delle sanzioni;
che fino alla data del 20.10.2018 di cessazione
Pag. 1 di 7 del contratto risultavano rilevate - attraverso i dispositivi forniti dalla - complessivamente Parte_1
37.182 sanzioni amministrative in gran parte estinte mediante oblazione spontanea dei trasgressori;
che rimanevano non oblate 8.632 sanzioni per le quali erano state avviate ma non concluse le procedure recuperatorie;
che successivamente alla scadenza naturale del contratto con il Parte_1
Comune di conferiva incarico per eseguire talune attività accessorie di accertamento CP_1 alla società Open Software;
che dopo la scadenza del contratto il Comune di curava CP_1 le attività di accertamento, stampa e notifica delle infrazioni rilevate a mezzo dei dispositivi forniti dalla con l'aiuto della Open Software a cui l'ente aveva affidato i servizi di stampa,
Parte_1 postalizzazione e rendicontazione dei verbali di contravvenzione ma con esclusione dell'attività di recupero;
che il 27.05.2020 la e il Comune di concludevano un accordo
Parte_1 CP_1 denominato “atto di specificazione e chiarimento” col quale pattuivano che la società avrebbe proseguito il servizio di recupero delle sanzioni residue (pari a circa 6800) accertate nel triennio di vigenza del contratto, cioè dal 20.10.2015 al 20.10.2018; che (ad avviso della ) in base
Parte_1 al ricordato accordo del 27.05.2020 il avrebbe altresì conferito alla società l'incarico di CP_1 recuperare le sanzioni amministrative accertate dal 21.10.2018 al 27.05.2020; che tuttavia l'ente locale, nonostante la diffida della non le forniva gli elenchi delle trasgressioni accertate
Parte_1 dal 21.10.2018 al 27.05.2020 necessarie per l'attività di recupero delle sanzioni comminate in detto ultimo periodo, con atto di citazione notificato il 3.10.2022 la conveniva in giudizio
Parte_1 dinanzi al Tribunale di Taranto il e la dirigente comunale dott.ssa Controparte_1 CP_2
, che aveva sottoscritto per l'ente locale l'atto del 27.05.2020, chiedendo la condanna
[...] dell'ente locale a consegnare “le liste di carico relative alle sanzioni amministrative non oblate accertate e notificate dal 21.10.2018 fino al 27.05.2020” e a risarcire i danni per il ritardo di tale adempimento da parte dell'ente locale, chiedendo altresì in via subordinata e condizionata al rigetto delle domande nei confronti dell'ente locale la condanna della dirigente al CP_2 risarcimento del danno causato alla società attrice “per l'incolpevole affidamento da parte della
sul conferimento dell'incarico. Parte_1
Si costituiva il contestando l'interpretazione data dalla Controparte_1 Parte_1 all'accordo del 27.05.2020, negando che da tale atto stesso potesse desumersi il conferimento dell'incarico recuperatorio delle sanzioni relative alle infrazioni rilevate anche nel periodo successivo alla scadenza naturale del contratto e fino alla stipula dell'atto di specificazione e chiarimento (e cioè dal 21.10.2018 al 27.05.2020). Rilevava altresì il a conferma delle CP_1 sue difese, che l'estensione dell'attività recuperatoria al periodo predetto, secondo la interpretazione avallata dalla società, sarebbe in contrasto con il disposto dell'art. 55, comma 5
Pag. 2 di 7 della L. 142/1990, con la quale è stata introdotta una nullità testuale per tutte le ipotesi di assunzione di impegni di spesa da parte degli enti locali senza attestazione della relativa copertura finanziaria, dato che nel caso di specie l'atto ricognitivo del 27.05.2020 era privo della apposita attestazione di copertura.
Si costituiva anche aderendo alle conclusioni del e osservando CP_2 CP_1 altresì come, a norma dell'art. 107 c. VI D.lgs 18.08.2000 n. 267, la responsabilità personale dei dirigenti possa venire in rilievo solo quando vi sia la violazione dei principi fondamentali dell'attività amministrativa, presupposto qui non sussistente, avendo la dott.ssa adottato CP_2 esclusivamente gli atti necessari al completamento delle prestazioni di cui al contratto corrente dal
2015 al 2018 e non terminate sino alla scadenza naturale dello stesso, consentendo alla Parte_1
l'incasso delle provvigioni relative alle infrazioni non ancora oblate e relative al periodo sino al
21.10.2018.
Con la sentenza n. 2187/2023, in contrasto con l'interpretazione data dalla all'atto Parte_1 del 27.05.2020, ritenuto che nell'atto in parola non si rinvenisse alcuna attribuzione da parte del di un servizio di recupero anche per infrazioni accertate dopo la scadenza dell'appalto, CP_1 ritenuto che l'attrice non avrebbe mai specificato in cosa sarebbe consistito l'incolpevole affidamento ingenerato nella società dal comportamento della viste le finalità dell'atto del CP_2
27.05.2010 rese chiare dal suo contenuto, rigettava tutte le domande della con condanna Parte_1 di quest'ultima al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 23.10.2023 la proponeva appello con due motivi di Parte_1 gravame con cui allegava: a) lo scarso rilievo dato dal Tribunale al contenuto dell'art. 2 dello atto del 27.05.2020 dalla cui lettura emergerebbe la fondatezza degli assunti dell'appellante, cioè
l'estensione dell'attività di recupero alle infrazioni commesse e rilevate dal 21.10.2018 al
27.05.2020, come consentito dall'originario contratto di appalto del 20.02.2015 che prevedeva la facoltà dell'ente di chiedere all'appaltatrice altre prestazioni di servizi omogenei all'oggetto dell'appalto; b) l'ingiustizia della condanna alle spese di lite, per la manifesta sproporzione delle stesse e avendo il tribunale omesso di indicare la liquidazione dei compensi per ogni fase del giudizio, impedendo di verificare la correttezza dei parametri utilizzati.
Il primo motivo di appello è infondato.
Recita l'art. 2 del controverso atto del 27.05.2020 (intorno alla cui interpretazione vi è contrasto tra le parti): “Il , ut supra epigrafato, autorizza la Controparte_1 Parte_1
Pag. 3 di 7 che accetta, a completamento dell'appalto in questione con l'attivazione del servizio di recupero delle infrazioni non oblate nel primo periodo di legge con la predisposizione e l'invio delle circa
6800 avvisi bonari, delle successive ingiunzioni a coloro che risulteranno ancora morosi, nonché all'adozione dei preavvisi di fermo amministrativo degli automezzi contravvenzionati e, ove necessario, alle seguenti e conseguenti procedure esecutive, nonché ad eseguire tutta l'attività di recupero delle infrazioni non oblate sino alla data del presente atto alle stesse condizioni a suo tempo stabilite per il medesimo servizio” (n.d.r.: le sottolineature sono della Corte).
Sotto il profilo letterale, si rileva che l'atto del 27.05.2020 risulta essere stato pattuito, per espressa previsione ivi contenuta, a completamento del contratto di appalto (cioè, delle prestazioni previste in contratto, che prevedeva anche il recupero delle infrazioni non oblate dai contravventori) concluso nel febbraio 2015, dunque, non con finalità di proroga ed estensione del contratto. Già questo elemento letterale induce a dubitare che le parti con l'atto del 27.05.2020 abbiano inteso estendere l'oggetto del contratto originario alle infrazioni rilevate dal 21.10.2018 al 27.05.2020.
Peraltro, la proroga del detto contratto fino a coprire le infrazioni rilevate dopo l'estinzione in data 20.10.2018 del rapporto contrattuale costituirebbe violazione di legge, non essendo consentito in materia di contratti pubblici, in applicazione del principio generale di certezza della durata e dei termini di detti contratti (v. art.12 R.D. 18.11.1923 n. 2440), la proroga del rapporto contrattuale, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge (v. artt. 57 c. VII e 125 c. X lett. c
D.lgs 12.04.2006 n. 163 vigenti alla stipula del contratto originario, art. 106 c. XI D.lgs 18.04.2016
n. 50 vigente alla data di stipula dell'atto del 27.05.2020, ora art. 120 c. XI D.lgs 31.03.2023 n.
36).
Né tale proroga avrebbe avuto effetti date la mancanza della determina e dell'attestazione della copertura finanziaria dell'eventuale proroga contrattuale, richiesti dalla legge (v. artt. 153,
183, 191 e 192 D.lgs 18.08.2000 n. 267).
Altro dato letterale da valorizzare a fini interpretativi della scrittura del 27.05.2020 è costituito dalla denominazione stessa dell'atto quale “ATTO DI SPECIFICAZIONE E
CHIARIMENTO”. Se tale atto era di mera specificazione e di mero chiarimento, se queste erano le finalità (di specificazione e di chiarimento) dell'atto, è da escludere infatti che le parti abbiano ivi inteso ampliare l'oggetto del rapporto contrattuale preesistente estendendolo alle infrazioni rilevate dopo la scadenza del contratto originario.
Sempre sotto il profilo letterale, si rileva che nell'atto di specificazione e chiarimento, allo art. 2, vi è la previsione dell'attivazione del servizio di “recupero delle infrazioni non oblate nel
Pag. 4 di 7 primo periodo di legge” e “non oblate sino alla data” di quell'atto, cioè fino al 27.05.2020. Il criterio di individuazione dell'oggetto dell'attività di recupero ivi prevista, a mero chiarimento e specificazione (si ribadisce) del rapporto contrattuale preesistente, era dunque costituito dalla non oblazione fino al 27.05.2020 delle infrazioni, non la rilevazione delle infrazioni effettuata fino al
27.05.2020. In tale atto, dunque, non vi è riferimento alcuno alle infrazioni rilevate dopo il
20.10.2018. E considerato che (ribadisce) l'atto era di mero chiarimento e specificazione del rapporto contrattuale precedente, è da escludere che con lo stesso le parti abbiano inteso modificare il rapporto contrattuale preesistente estendendolo anche alle infrazioni accertate dopo la cessazione del rapporto originario.
Sotto il profilo sistematico, occorre dare rilevanza alla circostanza che nelle premesse dell'atto di specificazione e chiarimento del 27.05.2020 (v. alla pag. 2) si precisava che per
“completare” il contratto restava l'espletamento del servizio di recupero di circa 6.800 infrazioni non oblate e si specificava che la raggiunto il termine previsto in contratto per la Parte_1 esecuzione del contratto, aveva comunicato di aver predisposto gli atti per l'invio di 6.800 avvisi bonari. Se lo scopo dell'atto era infatti quello di recupero delle circa 6.800 infrazioni non oblate e considerato che la al raggiungimento del termine di scadenza del contratto aveva già Parte_1 preparato gli atti per i relativi 6.800 avvisi bonari, si ritiene che le 6.800 infrazioni non potevano che riferirsi al periodo contrattuale precedente la cessazione del contratto e che l'oggetto di
“precisazione” e di “chiarimento” nell'atto del 27.05.2020, pertanto, era solo il recupero di quelle
6.800 infrazioni rilevate nel periodo contrattuale e per le quali la nel periodo contrattuale, Parte_1 aveva già preparato e inviato ai contravventori gli avvisi bonari.
In sintesi, l'interpretazione letterale e sistematica dell'atto del 27.05.2020 porta ad escludere che l'attività di recupero delle infrazioni non oblate ivi pattuita riguardasse anche le infrazioni accertate dopo la scadenza del contratto. Consegue che l'ente non era e non è tenuto a consegnare alla le liste di carico relative alle sanzioni amministrative non oblate accertate e notificate Parte_1 dal 21.10.2018 fino al 27.05.2020”, nè a risarcire i danni per il ritardo di tale adempimento da parte dell'ente locale.
Parimenti va confermato il rigetto di qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti della dirigente comunale . La lettera e l'intento manifestato dalle parti nell'atto del 27.05.2020, la CP_2 natura di mera specificazione e di mero completamento di detto atto e la mancanza di
Pag. 5 di 7 manifestazione in esso della volontà di estendere (estensione peraltro vietata dalla legge e non consentita dunque alla dirigente) l'oggetto contrattuale alle infrazioni accertate dopo il 20.10.2018 sono elementi tali da escludere l'affidamento incolpevole della sull'estensione del Parte_1 contratto alle infrazioni accertate dopo la scadenza del contratto e da indurre a ritenere, al contrario, che la fosse ben consapevole della reale volontà contrattuale delle parti, su esposta. Parte_1
Infondato appare anche il secondo motivo di appello.
Se è vero, infatti, che il tribunale ha liquidato i compensi dovuti senza una specifica distinzione degli importi liquidati per ciascuna fase del giudizio incorrendo in un vizio di motivazione, non consentendo la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto dei parametri di legge (per la necessità di indicare in motivazione i comensi per ciascuna fase, cfr.
Cass. civ. sez. II 11.07.2025 n. 19025, Cass. civ. sez. VI 23.07.2018 n. 19482, Cass. civ. sez. VI
31.03.2016 n. 6306), è pur vero tuttavia che i compensi liquidati del tribunale, in considerazione del valore indeterminabile della controversia e con complessità bassa, non sono “spropositati” ma corrispondono ai valori medi, qui da applicarsi essendo venute in rilievo questioni non particolarmente complesse, pari ad € 1.701,00 per la fase studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva,
€ 1.806,00 per la fase di istruzione e trattazione, € 2.905,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 7.616,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP e IVA come per legge.
Resta assorbita ogni altra questione.
Secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.), l'attrice è tenuta al rimborso delle spese di lite di appello in favore di ognuno degli appellati, liquidate secondo i parametri medi di cui al DM
10.03.2014 n. 55 e per ciascuno appellato in complessivi € 6.946,00 di cui € 2.058,00 per la fase studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dei rispettivi difensori che ne hanno fatto istanza (v. comparse di risposta e atti difensivi conclusivi).
Al rigetto dell'appello consegue l'obbligo dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sullo appello avverso la sentenza n. 2187/2023 del Tribunale di Taranto, proposto dalla nei Parte_1 confronti del e di con atto di citazione notificato il Controparte_1 CP_2
23.10.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare al e a le spese di Controparte_1 CP_2 lite di appello liquidate, per ciascuna parte appellata, in € 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva ed € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei rispettivi procuratori dichiaratisi antistatari, l'avv. Giuseppe Fanelli per il e l'avv. Controparte_1
VA AC per . CP_2
Sussistono i presupposti affinchè l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR
30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del uca Bovino, ex DM CP_3
3.9.2025)
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
3) dott. Michele Campanale Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 350/2023 R.G. di appello alla sentenza n. 2187/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata il 26.09.2023, pendente tra rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Trane;
Parte_1
- appellante -
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fanelli;
Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. VA AC;
CP_2
- appellati -
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che a seguito di gara e di aggiudicazione, con contratto del 20.02.2015 di durata triennale decorrente dall'avvio del servizio avvenuto il 21.10.2015, il affidava alla Controparte_1 la fornitura (mediante locazione con diritto di riscatto), la posa in opera e la Parte_1 manutenzione di tre apparecchiature elettroniche per rilevamento automatico delle infrazioni all'art. 146 c. III Codice della Strada, la fornitura di tre impianti semaforici, l'elaborazione delle infrazioni rilevate dalle apparecchiature, il supporto tecnico per l'elaborazione e la notifica dei verbali, il recupero delle sanzioni mediante solleciti di pagamento, ingiunzioni e atti esecutivi compreso il fermo - auto nonché la tutela legale relativi ai ricorsi amministrativi e giudiziari dei contravventori;
che con atto successivo del 4.10.2016 le parti sostituivano la fornitura e la posa in opera delle tre apparecchiature elettroniche per rilevamento automatico delle infrazioni all'art. 146
c. III Codice della Strada con due apparecchiature per il rilevamento delle violazioni dei limiti di velocità confermando la remunerazione onnicomprensiva della pari al 38% delle somme Parte_1 incassate con l'attività di recupero delle sanzioni;
che fino alla data del 20.10.2018 di cessazione
Pag. 1 di 7 del contratto risultavano rilevate - attraverso i dispositivi forniti dalla - complessivamente Parte_1
37.182 sanzioni amministrative in gran parte estinte mediante oblazione spontanea dei trasgressori;
che rimanevano non oblate 8.632 sanzioni per le quali erano state avviate ma non concluse le procedure recuperatorie;
che successivamente alla scadenza naturale del contratto con il Parte_1
Comune di conferiva incarico per eseguire talune attività accessorie di accertamento CP_1 alla società Open Software;
che dopo la scadenza del contratto il Comune di curava CP_1 le attività di accertamento, stampa e notifica delle infrazioni rilevate a mezzo dei dispositivi forniti dalla con l'aiuto della Open Software a cui l'ente aveva affidato i servizi di stampa,
Parte_1 postalizzazione e rendicontazione dei verbali di contravvenzione ma con esclusione dell'attività di recupero;
che il 27.05.2020 la e il Comune di concludevano un accordo
Parte_1 CP_1 denominato “atto di specificazione e chiarimento” col quale pattuivano che la società avrebbe proseguito il servizio di recupero delle sanzioni residue (pari a circa 6800) accertate nel triennio di vigenza del contratto, cioè dal 20.10.2015 al 20.10.2018; che (ad avviso della ) in base
Parte_1 al ricordato accordo del 27.05.2020 il avrebbe altresì conferito alla società l'incarico di CP_1 recuperare le sanzioni amministrative accertate dal 21.10.2018 al 27.05.2020; che tuttavia l'ente locale, nonostante la diffida della non le forniva gli elenchi delle trasgressioni accertate
Parte_1 dal 21.10.2018 al 27.05.2020 necessarie per l'attività di recupero delle sanzioni comminate in detto ultimo periodo, con atto di citazione notificato il 3.10.2022 la conveniva in giudizio
Parte_1 dinanzi al Tribunale di Taranto il e la dirigente comunale dott.ssa Controparte_1 CP_2
, che aveva sottoscritto per l'ente locale l'atto del 27.05.2020, chiedendo la condanna
[...] dell'ente locale a consegnare “le liste di carico relative alle sanzioni amministrative non oblate accertate e notificate dal 21.10.2018 fino al 27.05.2020” e a risarcire i danni per il ritardo di tale adempimento da parte dell'ente locale, chiedendo altresì in via subordinata e condizionata al rigetto delle domande nei confronti dell'ente locale la condanna della dirigente al CP_2 risarcimento del danno causato alla società attrice “per l'incolpevole affidamento da parte della
sul conferimento dell'incarico. Parte_1
Si costituiva il contestando l'interpretazione data dalla Controparte_1 Parte_1 all'accordo del 27.05.2020, negando che da tale atto stesso potesse desumersi il conferimento dell'incarico recuperatorio delle sanzioni relative alle infrazioni rilevate anche nel periodo successivo alla scadenza naturale del contratto e fino alla stipula dell'atto di specificazione e chiarimento (e cioè dal 21.10.2018 al 27.05.2020). Rilevava altresì il a conferma delle CP_1 sue difese, che l'estensione dell'attività recuperatoria al periodo predetto, secondo la interpretazione avallata dalla società, sarebbe in contrasto con il disposto dell'art. 55, comma 5
Pag. 2 di 7 della L. 142/1990, con la quale è stata introdotta una nullità testuale per tutte le ipotesi di assunzione di impegni di spesa da parte degli enti locali senza attestazione della relativa copertura finanziaria, dato che nel caso di specie l'atto ricognitivo del 27.05.2020 era privo della apposita attestazione di copertura.
Si costituiva anche aderendo alle conclusioni del e osservando CP_2 CP_1 altresì come, a norma dell'art. 107 c. VI D.lgs 18.08.2000 n. 267, la responsabilità personale dei dirigenti possa venire in rilievo solo quando vi sia la violazione dei principi fondamentali dell'attività amministrativa, presupposto qui non sussistente, avendo la dott.ssa adottato CP_2 esclusivamente gli atti necessari al completamento delle prestazioni di cui al contratto corrente dal
2015 al 2018 e non terminate sino alla scadenza naturale dello stesso, consentendo alla Parte_1
l'incasso delle provvigioni relative alle infrazioni non ancora oblate e relative al periodo sino al
21.10.2018.
Con la sentenza n. 2187/2023, in contrasto con l'interpretazione data dalla all'atto Parte_1 del 27.05.2020, ritenuto che nell'atto in parola non si rinvenisse alcuna attribuzione da parte del di un servizio di recupero anche per infrazioni accertate dopo la scadenza dell'appalto, CP_1 ritenuto che l'attrice non avrebbe mai specificato in cosa sarebbe consistito l'incolpevole affidamento ingenerato nella società dal comportamento della viste le finalità dell'atto del CP_2
27.05.2010 rese chiare dal suo contenuto, rigettava tutte le domande della con condanna Parte_1 di quest'ultima al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 23.10.2023 la proponeva appello con due motivi di Parte_1 gravame con cui allegava: a) lo scarso rilievo dato dal Tribunale al contenuto dell'art. 2 dello atto del 27.05.2020 dalla cui lettura emergerebbe la fondatezza degli assunti dell'appellante, cioè
l'estensione dell'attività di recupero alle infrazioni commesse e rilevate dal 21.10.2018 al
27.05.2020, come consentito dall'originario contratto di appalto del 20.02.2015 che prevedeva la facoltà dell'ente di chiedere all'appaltatrice altre prestazioni di servizi omogenei all'oggetto dell'appalto; b) l'ingiustizia della condanna alle spese di lite, per la manifesta sproporzione delle stesse e avendo il tribunale omesso di indicare la liquidazione dei compensi per ogni fase del giudizio, impedendo di verificare la correttezza dei parametri utilizzati.
Il primo motivo di appello è infondato.
Recita l'art. 2 del controverso atto del 27.05.2020 (intorno alla cui interpretazione vi è contrasto tra le parti): “Il , ut supra epigrafato, autorizza la Controparte_1 Parte_1
Pag. 3 di 7 che accetta, a completamento dell'appalto in questione con l'attivazione del servizio di recupero delle infrazioni non oblate nel primo periodo di legge con la predisposizione e l'invio delle circa
6800 avvisi bonari, delle successive ingiunzioni a coloro che risulteranno ancora morosi, nonché all'adozione dei preavvisi di fermo amministrativo degli automezzi contravvenzionati e, ove necessario, alle seguenti e conseguenti procedure esecutive, nonché ad eseguire tutta l'attività di recupero delle infrazioni non oblate sino alla data del presente atto alle stesse condizioni a suo tempo stabilite per il medesimo servizio” (n.d.r.: le sottolineature sono della Corte).
Sotto il profilo letterale, si rileva che l'atto del 27.05.2020 risulta essere stato pattuito, per espressa previsione ivi contenuta, a completamento del contratto di appalto (cioè, delle prestazioni previste in contratto, che prevedeva anche il recupero delle infrazioni non oblate dai contravventori) concluso nel febbraio 2015, dunque, non con finalità di proroga ed estensione del contratto. Già questo elemento letterale induce a dubitare che le parti con l'atto del 27.05.2020 abbiano inteso estendere l'oggetto del contratto originario alle infrazioni rilevate dal 21.10.2018 al 27.05.2020.
Peraltro, la proroga del detto contratto fino a coprire le infrazioni rilevate dopo l'estinzione in data 20.10.2018 del rapporto contrattuale costituirebbe violazione di legge, non essendo consentito in materia di contratti pubblici, in applicazione del principio generale di certezza della durata e dei termini di detti contratti (v. art.12 R.D. 18.11.1923 n. 2440), la proroga del rapporto contrattuale, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge (v. artt. 57 c. VII e 125 c. X lett. c
D.lgs 12.04.2006 n. 163 vigenti alla stipula del contratto originario, art. 106 c. XI D.lgs 18.04.2016
n. 50 vigente alla data di stipula dell'atto del 27.05.2020, ora art. 120 c. XI D.lgs 31.03.2023 n.
36).
Né tale proroga avrebbe avuto effetti date la mancanza della determina e dell'attestazione della copertura finanziaria dell'eventuale proroga contrattuale, richiesti dalla legge (v. artt. 153,
183, 191 e 192 D.lgs 18.08.2000 n. 267).
Altro dato letterale da valorizzare a fini interpretativi della scrittura del 27.05.2020 è costituito dalla denominazione stessa dell'atto quale “ATTO DI SPECIFICAZIONE E
CHIARIMENTO”. Se tale atto era di mera specificazione e di mero chiarimento, se queste erano le finalità (di specificazione e di chiarimento) dell'atto, è da escludere infatti che le parti abbiano ivi inteso ampliare l'oggetto del rapporto contrattuale preesistente estendendolo alle infrazioni rilevate dopo la scadenza del contratto originario.
Sempre sotto il profilo letterale, si rileva che nell'atto di specificazione e chiarimento, allo art. 2, vi è la previsione dell'attivazione del servizio di “recupero delle infrazioni non oblate nel
Pag. 4 di 7 primo periodo di legge” e “non oblate sino alla data” di quell'atto, cioè fino al 27.05.2020. Il criterio di individuazione dell'oggetto dell'attività di recupero ivi prevista, a mero chiarimento e specificazione (si ribadisce) del rapporto contrattuale preesistente, era dunque costituito dalla non oblazione fino al 27.05.2020 delle infrazioni, non la rilevazione delle infrazioni effettuata fino al
27.05.2020. In tale atto, dunque, non vi è riferimento alcuno alle infrazioni rilevate dopo il
20.10.2018. E considerato che (ribadisce) l'atto era di mero chiarimento e specificazione del rapporto contrattuale precedente, è da escludere che con lo stesso le parti abbiano inteso modificare il rapporto contrattuale preesistente estendendolo anche alle infrazioni accertate dopo la cessazione del rapporto originario.
Sotto il profilo sistematico, occorre dare rilevanza alla circostanza che nelle premesse dell'atto di specificazione e chiarimento del 27.05.2020 (v. alla pag. 2) si precisava che per
“completare” il contratto restava l'espletamento del servizio di recupero di circa 6.800 infrazioni non oblate e si specificava che la raggiunto il termine previsto in contratto per la Parte_1 esecuzione del contratto, aveva comunicato di aver predisposto gli atti per l'invio di 6.800 avvisi bonari. Se lo scopo dell'atto era infatti quello di recupero delle circa 6.800 infrazioni non oblate e considerato che la al raggiungimento del termine di scadenza del contratto aveva già Parte_1 preparato gli atti per i relativi 6.800 avvisi bonari, si ritiene che le 6.800 infrazioni non potevano che riferirsi al periodo contrattuale precedente la cessazione del contratto e che l'oggetto di
“precisazione” e di “chiarimento” nell'atto del 27.05.2020, pertanto, era solo il recupero di quelle
6.800 infrazioni rilevate nel periodo contrattuale e per le quali la nel periodo contrattuale, Parte_1 aveva già preparato e inviato ai contravventori gli avvisi bonari.
In sintesi, l'interpretazione letterale e sistematica dell'atto del 27.05.2020 porta ad escludere che l'attività di recupero delle infrazioni non oblate ivi pattuita riguardasse anche le infrazioni accertate dopo la scadenza del contratto. Consegue che l'ente non era e non è tenuto a consegnare alla le liste di carico relative alle sanzioni amministrative non oblate accertate e notificate Parte_1 dal 21.10.2018 fino al 27.05.2020”, nè a risarcire i danni per il ritardo di tale adempimento da parte dell'ente locale.
Parimenti va confermato il rigetto di qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti della dirigente comunale . La lettera e l'intento manifestato dalle parti nell'atto del 27.05.2020, la CP_2 natura di mera specificazione e di mero completamento di detto atto e la mancanza di
Pag. 5 di 7 manifestazione in esso della volontà di estendere (estensione peraltro vietata dalla legge e non consentita dunque alla dirigente) l'oggetto contrattuale alle infrazioni accertate dopo il 20.10.2018 sono elementi tali da escludere l'affidamento incolpevole della sull'estensione del Parte_1 contratto alle infrazioni accertate dopo la scadenza del contratto e da indurre a ritenere, al contrario, che la fosse ben consapevole della reale volontà contrattuale delle parti, su esposta. Parte_1
Infondato appare anche il secondo motivo di appello.
Se è vero, infatti, che il tribunale ha liquidato i compensi dovuti senza una specifica distinzione degli importi liquidati per ciascuna fase del giudizio incorrendo in un vizio di motivazione, non consentendo la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto dei parametri di legge (per la necessità di indicare in motivazione i comensi per ciascuna fase, cfr.
Cass. civ. sez. II 11.07.2025 n. 19025, Cass. civ. sez. VI 23.07.2018 n. 19482, Cass. civ. sez. VI
31.03.2016 n. 6306), è pur vero tuttavia che i compensi liquidati del tribunale, in considerazione del valore indeterminabile della controversia e con complessità bassa, non sono “spropositati” ma corrispondono ai valori medi, qui da applicarsi essendo venute in rilievo questioni non particolarmente complesse, pari ad € 1.701,00 per la fase studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva,
€ 1.806,00 per la fase di istruzione e trattazione, € 2.905,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 7.616,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP e IVA come per legge.
Resta assorbita ogni altra questione.
Secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.), l'attrice è tenuta al rimborso delle spese di lite di appello in favore di ognuno degli appellati, liquidate secondo i parametri medi di cui al DM
10.03.2014 n. 55 e per ciascuno appellato in complessivi € 6.946,00 di cui € 2.058,00 per la fase studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dei rispettivi difensori che ne hanno fatto istanza (v. comparse di risposta e atti difensivi conclusivi).
Al rigetto dell'appello consegue l'obbligo dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sullo appello avverso la sentenza n. 2187/2023 del Tribunale di Taranto, proposto dalla nei Parte_1 confronti del e di con atto di citazione notificato il Controparte_1 CP_2
23.10.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare al e a le spese di Controparte_1 CP_2 lite di appello liquidate, per ciascuna parte appellata, in € 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva ed € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei rispettivi procuratori dichiaratisi antistatari, l'avv. Giuseppe Fanelli per il e l'avv. Controparte_1
VA AC per . CP_2
Sussistono i presupposti affinchè l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR
30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del uca Bovino, ex DM CP_3
3.9.2025)
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