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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 03/12/2024, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Günter Morandell - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 532/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. SCHUSTER ALEXANDER, Parte_1
giusta procura in atti, domiciliatario;
- ricorrente -
contro
PUBBLICO MINISTERO PERSSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta ex lege -
In punto: mutamento di sesso con contestuale richiesta di autorizzazione alle rettificazioni anagrafiche.
pag. 1 di 6 CONCLUSIONI
Del ricorrente:
“A.
Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento
dei caratteri sessuali in senso maschile da parte di , nato in [...] il Parte_1
22.10.1999, di cittadinanza italiana;
B.
Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale
dello stato civile del Comune di Rovereto di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 147
parte II serie B - anno 1999, nel senso che riporti il sesso «maschile» in luogo di
«femminile» e quali prenomi , » in luogo di « , provvedendo Per_1 Per_2
alle conferenti annotazioni;
C.
Autorizzare ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, l'attore a realizzare tutti
gli interventi medico-chirurgici in senso gino-androide, tanto demolitivi, quanto
ricostruttivi, che riterrà necessari;
D.
Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello
stato civile del Comune di Rovereto;
E.
Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003”;
pag. 2 di 6 precisate dal Pubblio Ministero:
“Il Pubblico Ministero esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande, ad eccezione di quella proposta sub c), vanno accolte ricorrendone i presupposti di legge.
Come documentato, (doc. 3), veniva certificato, riguardo al ricorrente “… la
condizione transgender, quale organizzazione dell'identità di genere, in cui si esprime la
percezione di sé col genere d'elezione in modo costante, continuativo, persistente e
consapevole, con espressioni di disforia somatica e psicologica, in linea col quadro
identitario illustrato”.
Alla luce della ormai nota sentenza della Corte Costituzionale n. 143/'24, la richiesta di autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico nella fattispecie non ha più ragion d'essere.
Risulta infatti dalla documentazione in atti (doc. 4) che le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono – ad avviso di questo Tribunale -
sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, in considerazione del trattamento ormonale e del sostegno psicologico-
comportamentale in atto.
Risulta in particolare che “… la terapia androgenica ha comportato progressiva
mascolinizzazione, con caratteristiche di quasi completa irreversibilità e stabilità, quali
aumento della crescita pilifera su gambe, petto, pancia e pube, crescita della barba,
redistribuzione del grasso corporeo, abbassamento del timbro vocale, ipertrofia del
pag. 3 di 6 clitoride e atrofia della ghiandola mammaria” (certificato dd. 21.3.2023 del dott.
– endocrinologo). Persona_3
Il ricorrente potrà dunque sottoporsi ai trattamenti chirurgici ritenuti necessari,
anche a prescindere dalla formale autorizzazione del Tribunale.
Sul punto va pertanto dichiarato non luogo a provvedere.
All'accoglimento delle domande attoree segue, ai sensi, dell'art. 31 comma 5 del d.lgs. 150/2011 (“Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di
attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è
stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.”), il rispettivo ordine all'ufficiale dello stato civile di ROVERETO (TN).
Nulla sulle spese di lite in assenza di opposizione da parte del Pubblico
Ministero e in considerazione del carattere necessario della giurisdizione nella materia de qua.
Il Collegio ritiene sussistere i presupposti per “disporre d'ufficio che sia apposta
l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati” ai sensi dell'art. 52 comma 2 del d.lgs. 196/2003, nei termini come da dispositivo della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano,
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1 legge n. 164/1982 e 31 d.lgs.
150/2011, in accoglimento delle domande proposte da , Parte_1
dispone
pag. 4 di 6 la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile nei confronti di
, nata a [...] il [...], che assumerà il nome Parte_1
“ , ” in sostituzione di quello di “ ; Per_1 Per_2
ordina
all'ufficiale di stato civile del Comune di ROVERETO (TN) (Comune del luogo di nascita della parte attrice, dove quindi è stato compilato il suo atto di nascita)
di effettuare – ad avvenuto passaggio in giudicato della presente sentenza – la rettificazione nel relativo registro con tutti gli adempimenti susseguenti e consequenziali;
dichiara
non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di autorizzazione a procedere agli interventi medico-chirurgici ritenuti necessari ai fini del chiesto mutamento di sesso;
dispone
ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta a cura della
Cancelleria, sull'originale della presente sentenza, la seguente annotazione,
recante l'indicazione degli estremi dell'articolo citato, volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di riportati nel presente Parte_1
provvedimento: “In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di ”. Parte_1
Nulla sulle spese di lite.
pag. 5 di 6 Così deciso in Bolzano, 02/12/2024
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Günter Morandell - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 532/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. SCHUSTER ALEXANDER, Parte_1
giusta procura in atti, domiciliatario;
- ricorrente -
contro
PUBBLICO MINISTERO PERSSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta ex lege -
In punto: mutamento di sesso con contestuale richiesta di autorizzazione alle rettificazioni anagrafiche.
pag. 1 di 6 CONCLUSIONI
Del ricorrente:
“A.
Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento
dei caratteri sessuali in senso maschile da parte di , nato in [...] il Parte_1
22.10.1999, di cittadinanza italiana;
B.
Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale
dello stato civile del Comune di Rovereto di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 147
parte II serie B - anno 1999, nel senso che riporti il sesso «maschile» in luogo di
«femminile» e quali prenomi , » in luogo di « , provvedendo Per_1 Per_2
alle conferenti annotazioni;
C.
Autorizzare ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, l'attore a realizzare tutti
gli interventi medico-chirurgici in senso gino-androide, tanto demolitivi, quanto
ricostruttivi, che riterrà necessari;
D.
Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello
stato civile del Comune di Rovereto;
E.
Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003”;
pag. 2 di 6 precisate dal Pubblio Ministero:
“Il Pubblico Ministero esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande, ad eccezione di quella proposta sub c), vanno accolte ricorrendone i presupposti di legge.
Come documentato, (doc. 3), veniva certificato, riguardo al ricorrente “… la
condizione transgender, quale organizzazione dell'identità di genere, in cui si esprime la
percezione di sé col genere d'elezione in modo costante, continuativo, persistente e
consapevole, con espressioni di disforia somatica e psicologica, in linea col quadro
identitario illustrato”.
Alla luce della ormai nota sentenza della Corte Costituzionale n. 143/'24, la richiesta di autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico nella fattispecie non ha più ragion d'essere.
Risulta infatti dalla documentazione in atti (doc. 4) che le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono – ad avviso di questo Tribunale -
sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, in considerazione del trattamento ormonale e del sostegno psicologico-
comportamentale in atto.
Risulta in particolare che “… la terapia androgenica ha comportato progressiva
mascolinizzazione, con caratteristiche di quasi completa irreversibilità e stabilità, quali
aumento della crescita pilifera su gambe, petto, pancia e pube, crescita della barba,
redistribuzione del grasso corporeo, abbassamento del timbro vocale, ipertrofia del
pag. 3 di 6 clitoride e atrofia della ghiandola mammaria” (certificato dd. 21.3.2023 del dott.
– endocrinologo). Persona_3
Il ricorrente potrà dunque sottoporsi ai trattamenti chirurgici ritenuti necessari,
anche a prescindere dalla formale autorizzazione del Tribunale.
Sul punto va pertanto dichiarato non luogo a provvedere.
All'accoglimento delle domande attoree segue, ai sensi, dell'art. 31 comma 5 del d.lgs. 150/2011 (“Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di
attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è
stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.”), il rispettivo ordine all'ufficiale dello stato civile di ROVERETO (TN).
Nulla sulle spese di lite in assenza di opposizione da parte del Pubblico
Ministero e in considerazione del carattere necessario della giurisdizione nella materia de qua.
Il Collegio ritiene sussistere i presupposti per “disporre d'ufficio che sia apposta
l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati” ai sensi dell'art. 52 comma 2 del d.lgs. 196/2003, nei termini come da dispositivo della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano,
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1 legge n. 164/1982 e 31 d.lgs.
150/2011, in accoglimento delle domande proposte da , Parte_1
dispone
pag. 4 di 6 la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile nei confronti di
, nata a [...] il [...], che assumerà il nome Parte_1
“ , ” in sostituzione di quello di “ ; Per_1 Per_2
ordina
all'ufficiale di stato civile del Comune di ROVERETO (TN) (Comune del luogo di nascita della parte attrice, dove quindi è stato compilato il suo atto di nascita)
di effettuare – ad avvenuto passaggio in giudicato della presente sentenza – la rettificazione nel relativo registro con tutti gli adempimenti susseguenti e consequenziali;
dichiara
non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di autorizzazione a procedere agli interventi medico-chirurgici ritenuti necessari ai fini del chiesto mutamento di sesso;
dispone
ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta a cura della
Cancelleria, sull'originale della presente sentenza, la seguente annotazione,
recante l'indicazione degli estremi dell'articolo citato, volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di riportati nel presente Parte_1
provvedimento: “In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di ”. Parte_1
Nulla sulle spese di lite.
pag. 5 di 6 Così deciso in Bolzano, 02/12/2024
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
pag. 6 di 6