Ordinanza cautelare 16 aprile 2025
Sentenza breve 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 24/06/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 02396/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01093/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Kati Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento prot.: -OMISSIS-/VB/Rigetto Definitivo emesso e notificato dalla Prefettura di Lodi in data 07.01.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che in data 5.7.2022 l’Amministrazione rilasciava il nulla osta al lavoro stagionale n P-LO/L/Q/2022/-OMISSIS-in favore del datore di lavoro “-OMISSIS-”, ai sensi del D.P.C.M. del 21.12.2021;
Dato atto
che in data 21.3.2024 il ricorrente presentava istanza di conversione del suo permesso di soggiorno, da lavoro stagionale a lavoro subordinato prot, P-LO/L/Q/2024/-OMISSIS-, tuttavia respinta con il provvedimento impugnato sulla base di un parere reso dall’Ispettorato del Lavoro, poiché “l’attività svolta dal richiedente anteriormente alla richiesta di conversione non è tra quelle stagionali ai sensi dell'art. 24 T.U. Immigrazione (D. LGS. 286/1998)”;
che secondo quanto evidenziato dall’Amministrazione, nella propria relazione depositata in giudizio, il richiedente ha iniziato una nuova attività lavorativa presso una diversa azienda, la quale ha espresso volontà di subentrare nella procedura di conversione;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
Ritenuta la fondatezza delle censure dirette a contestare il difetto di istruttoria e la carenza motivazionale, come anche recentemente statuito dalla Sezione nella sentenza n. 1344 del 14 aprile 2025, considerato
che le valutazioni rese dall’Ispettorato del Lavoro, il cui richiamo esaurisce il contenuto motivazionale dell’atto impugnato, non valgono a supportare la determinazione assunta;
che il ricorrente ha infatti documentato di aver svolto attività lavorativa stagionale per il tempo necessario a consentire la conversione (v. doc. 5), e sulla base di un titolo di soggiorno esplicitamente riferito a lavoro stagionale e idoneo a radicare un ragionevole affidamento;
che inoltre, quanto evidenziato nella predetta relazione dell’Amministrazione, con riferimento al difetto di residenza del ricorrente, e al richiamo a due ulteriori pareri acquisiti, non trova riscontro nel provvedimento impugnato, costituendo pertanto un’inammissibile motivazione postuma;
che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe indicato, salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Richard Goso, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Richard Goso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.