Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/2019, n. 20040
CASS
Sentenza 24 luglio 2019

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Nell'ipotesi di comunione impropria sul fondo interessato, caratterizzata dalla coesistenza di diritti non omogenei, nuda proprietà e usufrutto, allorquando l'azione confessoria o negatoria a tutela del fondo gravato dall'usufrutto sia promossa dal (o contro il) nudo proprietario, non è necessaria la partecipazione al giudizio dell'usufruttuario del fondo passivamente o attivamente gravato dalla servitù, non sussistendo i presupposti per l'applicazione analogica dell'art. 1012, comma 2, c.c. L'onere di chiamare in giudizio il nudo proprietario, posto dall'art 1012 c.c. a carico dell'usufruttuario che intenda esercitare l'azione confessoria o negatoria a tutela del fondo gravato dall'usufrutto, trae la sua giustificazione dal particolare contenuto, assai ristretto nel tempo e nelle facoltà, che caratterizza l'estensione di tale diritto nei confronti della proprietà e dalla correlativa esigenza di evitare la formazione di giudicati la cui inopponibilità al nudo proprietario, derivante dalla sua mancata partecipazione al giudizio, contrasterebbe con la finalità di accertare una "conditio" o "qualitas fundi" cui i giudicati stessi sono preordinati, esigenza che non ricorre, invece, nella diversa ipotesi in cui le suddette azioni siano promosse dal (o contro il) nudo proprietario.

Commentari2

  • 1significato e diritti del nudo proprietarioAccesso limitato
    Antonella Matricardi · https://www.altalex.com/ · 1 giugno 2021

  • 2In caso di negatoria servitutis il proprietario non deve chiamare in causa l’usufruttuarioAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 20 agosto 2019
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/2019, n. 20040
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20040
Data del deposito : 24 luglio 2019

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