Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/06/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 379/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 379/2025, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Barbara Fezzi
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], l'[...], CO C.F._2 con l'Avv. Barbara Fezzi
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 8.4.2025.
Condizioni congiunte: “1) i figli minori, e , sono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori e collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la mamma, con la quale continueranno ad abitare, in Pontecurone, corso Tortona n. 35; 2) La responsabilità
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▪ Il mercoledì antecedente il fine settimana, genitori e figli si confronteranno intorno all'ora di cena (se possibile, tramite videochiamata di gruppo) per definire giorni, orari e modalità esatti del fine settimana da trascorrere con il padre. b) Nel corso delle vacanze scolastiche: (i) Estate: 7 giorni, in periodo compreso tra il 10 giugno e il 10 settembre (con facilità o a fine luglio o a fine agosto), da concordare con la madre entro il 15 maggio di ogni anno (ii) ii. Natale:
1. Viglia di
Natale con la famiglia paterna a Novi (cena + pernottamento); 2. 25 dicembre: pranzo con la madre 3. Dal 26.12 all'1.1 e dall'1 al 6 gennaio, ad anni alterni (iii) Nell'ipotesi in cui il padre, nel corso dell'anno, possa prendere ferie in occasione di un ponte o comunque per un fine settimana lungo, i genitori si accorderanno per la migliore organizzazione. 4) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con i seguenti tempi e modalità: - Versamento di un assegno fisso mensile, a favore della madre, di euro 500,00 (come già in essere), da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente nel mese di luglio di ogni anno secondo gli indici Istat (prima rivalutazione luglio 2025); - Pagamento del 50% delle spese straordinarie
(secondo protocollo di Torino) - Pagamento del 50% delle paghette per i figli (al momento pari complessivamente ad euro 120 al mese - il 50% equivale quindi a 60 euro al mese per ciascun genitore). Eventuali cambi negli importi andranno concordati tra i genitori (al fine della loro suddivisone al 50%) - L'Assegno Unico (nonché eventuali ulteriori misure di sostegno al reddito per famiglie con figli) sarà percepito interamente dalla madre a decorrere dal mese di luglio 2024.
- Le utenze telefoniche relative ai cellulari dei figli saranno interamente a carico della madre. 5) I genitori concordano quanto segue in relazione al rimborso degli importi arretrati dovuti dal padre alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli (per assegno mensile + spese straordinarie + rate mutuo): - Importo totale dovuto, a titolo di arretrati, al 6 giugno 2024: euro
2.950,00 - Tale importo sarà rimborsato tramite il versamento di n. 29 rate mensili, dell'importo di euro 100 ciascuna (con versamento contestuale all'assegno di mantenimento), a decorrere dal
2 mese di luglio 2024 quindi: - Importo totale dovuto, a titolo di arretrati, al 6 giugno 2024: euro
2.950,00 - Tale importo sarà rimborsato tramite il versamento di n. 29 rate mensili, dell'importo di euro 100 ciascuna (con versamento contestuale all'assegno di mantenimento), a decorrere dal mese di luglio 2024 quindi: - da luglio 2024 a novembre 2026: euro 100 al mese a titolo di arretrati
- dicembre 2026: euro 50 a titolo di saldo arretrati 6) i figli sono fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
7) i genitori si rilasciano sin da ora autorizzazione reciproca all'emissione / rinnovo dei passaporti, validi per l'espatrio, per i figli. Concordano inoltre di domandarsi reciprocamente l'assenso all'espatrio per i figli in ogni occasione in cui se ne presenterà la necessità; 8) Le spese della presente procedura e della fase di trattativa stragiudiziale sono compensate tra le parti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 24.2.2025, le parti hanno domandato il divorzio congiunto.
2. All'udienza del 13.5.2025, la SI.ra ha dichiarato: “abito a Pontecurone, Parte_1
corso Tortona, n. 35, sono in affitto, pago Euro 350,00 mensili, ho un compagno che ora vive con me, SI. , fa l'autotrasportatore, ha un figlio che vive con la Parte_2 mamma. Sono proprietaria della casa dove vivono i miei genitori, nessun'altro immobile. Col
SI. riusciamo a metterci d'accordo, di volta in volta, sulla CO frequentazione dei figli. Non ci sono mai stati episodi di violenza”. Il SI. CO
ha dichiarato: “ora vivo a Genova, via Caffaro, n. 10/12. Lavoro presso GMZ S.r.l.,
[...]
con contratto a tempo indeterminato, che firmerò tra poco, con retribuzione di circa Euro
1.800,00 mensili netti. La casa in Genova è della mia compagna, SI.ra lei Parte_3
ha una scuola di danza. Ci viviamo solo noi due e basta, lei non ha figli. Con la SI.ra Pt_1 riusciamo a metterci d'accordo, di volta in volta, sulla frequentazione dei figli. Non
[...] ci sono mai stati episodi di violenza”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 27.11.2017, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 24.2.2025; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
3 5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i SI.ri e CO
, a Carbonara Scrivia, il 7.5.2007; Parte_1
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1) i figli minori,
e , sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati, anche ai Per_1 Per_2
fini della residenza anagrafica, presso la mamma, con la quale continueranno ad abitare, in
Pontecurone, corso Tortona n. 35; 2) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dello stesso saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei ragazzi. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori concordano di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui avranno i figli presso di sé. 3) Il padre incontrerà e terrà i figli con sé con i seguenti tempi e modalità: a) A fine settimana alternati, con le seguenti modalità: ▪ Se possibile, i ragazzi trascorreranno con il padre il fine settimana a Genova (con rientro presso la casa della madre dopo cena, alle ore 21.30) ▪ Se ciò non è possibile, per impegni dei figli, i ragazzi trascorreranno con il padre il sabato o la domenica del fine settimana di competenza, a Novi e senza pernottamenti ▪ Il mercoledì antecedente il fine settimana, genitori e figli si confronteranno intorno all'ora di cena (se possibile, tramite videochiamata di gruppo) per definire giorni, orari e modalità esatti del fine settimana da trascorrere con il padre. b) Nel corso delle vacanze scolastiche: (i) Estate: 7 giorni, in periodo compreso tra il 10 giugno e il 10 settembre (con facilità o a fine luglio o a fine agosto), da concordare con la madre entro il 15 maggio di ogni anno (ii) ii. Natale:
1. Viglia di Natale con la famiglia paterna a Novi (cena + pernottamento); 2. 25 dicembre: pranzo con la madre 3. Dal 26.12 all'1.1 e dall'1 al 6 gennaio, ad anni alterni (iii) Nell'ipotesi in cui il padre, nel corso dell'anno, possa prendere ferie in occasione di un ponte o comunque per un fine settimana lungo, i genitori si accorderanno per la migliore organizzazione. 4) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con i seguenti tempi e modalità: - Versamento di un assegno fisso mensile, a favore della madre, di euro 500,00 (come già in essere), da versarsi
4 tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente nel mese di luglio di ogni anno secondo gli indici Istat (prima rivalutazione luglio 2025); -
Pagamento del 50% delle spese straordinarie (secondo protocollo di Torino) - Pagamento del
50% delle paghette per i figli (al momento pari complessivamente ad euro 120 al mese - il
50% equivale quindi a 60 euro al mese per ciascun genitore). Eventuali cambi negli importi andranno concordati tra i genitori (al fine della loro suddivisone al 50%) - L'Assegno Unico
(nonché eventuali ulteriori misure di sostegno al reddito per famiglie con figli) sarà percepito interamente dalla madre a decorrere dal mese di luglio 2024. - Le utenze telefoniche relative ai cellulari dei figli saranno interamente a carico della madre. 5) I genitori concordano quanto segue in relazione al rimborso degli importi arretrati dovuti dal padre alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli (per assegno mensile + spese straordinarie + rate mutuo): - Importo totale dovuto, a titolo di arretrati, al 6 giugno 2024: euro 2.950,00 -
Tale importo sarà rimborsato tramite il versamento di n. 29 rate mensili, dell'importo di euro
100 ciascuna (con versamento contestuale all'assegno di mantenimento), a decorrere dal mese di luglio 2024 quindi: - Importo totale dovuto, a titolo di arretrati, al 6 giugno 2024: euro 2.950,00 - Tale importo sarà rimborsato tramite il versamento di n. 29 rate mensili, dell'importo di euro 100 ciascuna (con versamento contestuale all'assegno di mantenimento),
a decorrere dal mese di luglio 2024 quindi: - da luglio 2024 a novembre 2026: euro 100 al mese a titolo di arretrati - dicembre 2026: euro 50 a titolo di saldo arretrati 6) i figli sono fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
7) i genitori si rilasciano sin da ora autorizzazione reciproca all'emissione / rinnovo dei passaporti, validi per l'espatrio, per i figli. Concordano inoltre di domandarsi reciprocamente l'assenso all'espatrio per i figli in ogni occasione in cui se ne presenterà la necessità; 8) Le spese della presente procedura e della fase di trattativa stragiudiziale sono compensate tra le parti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 10 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Giuseppe Bersani)
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