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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/06/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1844/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 10 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 15/04/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. SERRECCHIA PAOLO e l'avv. SERRECCHIA FABIO hanno Parte_1
concluso come da nota depositata in data 09/06/2025 per l'avv. DEL MONTE ENRICO ha concluso come da nota depositata in Parte_2
data 3/06/2025 per 'avv. ROGGERO WILLIAM e l'avv. GHIONI MAURO Controparte_1
hanno concluso come da nota depositata in data 09/06/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 21:11 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1844/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1844/2021 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. SERRECCHIA Parte_1 C.F._1
PAOLO e dall'avv. SERRECCHIA FABIO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Terracina (LT), Viale della Vittoria n. 5, in virtù di procura speciale allegata al fascicolo telematico;
attrice contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. DEL Parte_2 C.F._2
MONTE ENRICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terracina (LT), Via dei
Campani n. 2, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuto con la chiamata in causa di
c.f. , in persona del procuratore pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. ROGGERO WILLIAM e dall'avv. GHIONI MAURO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano (MI), Via del Carroccio n. 12, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
terza chiamata
OGGETTO: responsabilità professionale; risarcimento danni;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora premettendo di essere Parte_1
intestataria di partita iva quale titolare di attività imprenditoriale SDC Impianti di Danese Serena, ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il dott. comm. al Parte_2 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis così provvedere: -accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Dott. Parte_2 nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso l'Avviso di Accertamento
n°RC4010102239/2010 per l'anno 2005 dell'Agenzia delle Entrate, da parte della
[...]
Sez. V n°971/11 per proposizione tardiva dello stesso;
- Condannare Controparte_2
il Dott. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti Parte_2 dall'attrice, nella misura complessiva di cui all'avviso di accertamento notificato e divenuto esecutivo così come richiamato in narrativa nell'atto di citazione a causa della responsabilità professionale, o nella diversa somma che sarebbe stata ritenuta di giustizia, in esito alla espletata istruttoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
A fondamento della domanda, ha dedotto: - di aver conferito mandato professionale all'odierno convenuto, per la redazione e presentazione di un ricorso da depositare presso la
[...]
avverso l'avviso di accertamento n. RC4010102239/2010 emesso Controparte_2 dall'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2005, tramite cui le era stato intimato il pagamento,
a titolo di maggiori redditi accertati dovuti e sanzioni amministrative, pari ad euro 3.362.852,79, notificatogli ex art. 140 c.p.c. nel mese di dicembre 2010 (all. doc. 1, citazione); - che il ricorso era stato predisposto dal professionista convenuto e depositato in data 10/03/2011, eccependo la tardività
e la prescrizione dell'avviso (all. doc. 2, citazione) (R.G. n. 971/11); - di aver provveduto a sostituire l'odierno convenuto con altro professionista, il quale redigeva altro ricorso, a mezzo del quale era stata impugnata la cartella di pagamento seguita all'avviso di accertamento, iscritto al ruolo al n.
2563/11 R.G.; - che i due giudizi, successivamente riuniti, erano stati decisi in primo grado con sentenza n. 148/5/13 pubblicata il 19/04/2013, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di
Latina dichiarava l'inammissibilità del ricorso in parola, in quanto tardivamente presentato;
- di aver proposto appello avverso la sentenza della con il Controparte_2
patrocinio del commercialista convenuto (R.G. n. 6848/13 R.G.); - che la Commissione Tributaria
Regionale, ribadendo l'inammissibilità della presentazione del ricorso di prime cure, depositato tardivamente in data 10/03/2011, aveva rigettato il gravame con sentenza n. 2556/2018 del
19/04/2018 (all. doc. 4); - che l'odierno convenuto, a seguito del ricevimento di richiesta di risarcimento danni e messa in mora inviatagli dal procuratore attoreo in data 23/05/2018 (all. doc. 5), aveva sottoscritto in data 30/06/2018 una dichiarazione, con la quale si era assunto la responsabilità del ritardo nella presentazione del ricorso avverso l'avviso di accertamento in parola (all. doc. 6).
Il dott. comm. , tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di Parte_2 costituzione e risposta depositata il 13/12/2022, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Società di assicurazioni in persona Controparte_1
del suo legale rapp.te p.t., con sede in Milano Via Ignazio Cardella n.2; - nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, giusti i motivi argomentati in narrativa;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo Società Controparte_1
, tenuto a risarcire il danno, patrimoniale e non, subiti dalla sig.ra e, per
[...] Parte_3
l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento della somma come quantificata e richiesta nell'atto di citazione;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e C.P.A. come per legge.”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo quest'ultima, Controparte_1
costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03/05/2023, contestando ed impugnando la domanda attorea e la chiamata in causa, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, respinta e disattesa ogni contraria istanza, così giudicare: In via preliminare, in ordine alla domanda di manleva: dichiarare prescritto il diritto del dott. ad essere tenuto indenne da ai sensi dell'art. Parte_2 Controparte_1
2952 c.c., 2° e 3° comma. In via principale: - nel merito, in ordine alla domanda avanzati dall'attrice nei confronti del dott. : rigettare la domanda formulata dalla sig.ra Parte_2 Parte_1
nei confronti del dott. in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi Parte_2 esposti in atti e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva assicurativa formulata dal dott.
nei confronti di - in ordine alla domanda di manleva Parte_2 Controparte_1
avanzata dal dott. nei confronti di rigettare la Parte_2 Controparte_1
domanda di manleva formulata dal dott. nei confronti di Parte_2 Controparte_1
in quanto: - la polizza n. 364.014.000903303 non opera per le richieste di risarcimento
[...] presentate dopo la cessazione dell'assicurazione, per le condotte colpose commesse in epoca precedente al 29 maggio 2012, per le circostanze note al momento della stipula dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. e dell'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione e per le perdite patrimoniali derivanti dal mancato rispetto dei termini per la presentazione di ricorsi;
- non risulta provato che la polizza n. 364.014.0000511255 assicuri l'attività professionale di
Commercialista, che la fattispecie dedotta in giudizio (tardiva presentazione di un ricorso tributario) rientri tra quelle coperte dalla polizza e che l'assicurazione sia temporalmente operante per il contenzioso in esame. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata in capo al dott. una responsabilità risarcitoria e venisse ritenuta operante una delle due Parte_2 polizze: - nell'ipotesi di operatività della polizza n. 364.014.0000511255, escludere e/o ridurre il diritto alla manleva del dott. in considerazione della violazione dolosa / colposa Parte_2 dell'obbligo di avviso previsto dall'art. 1913 c.c. e comunque limitare il diritto alla manleva entro il massimale di € 361.519,83, con applicazione di eventuali sottomassimali, franchigie, scoperti ed esclusioni che emergeranno dalle allegazioni del dott. ; - nell'ipotesi di operatività Parte_2
della polizza n. 364.014.000903303, limitare il diritto alla manleva entro il massimale di €
500.000,00 ed il sottomassimale di € 175.000,00 per le sanzioni fiscali, con l'applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ciascun sinistro, con un minimo pari all'1 per mille del massimale
(€ 500,00) ed un massimo pari all'1% del massimale (€ 5.000,00). In ogni caso con esclusione dei danni morali / non patrimoniali. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.”.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., espletata con esito negativo la procedura di mediazione demandata, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità e di merito “L'attività del dottore commercialista (e dell'esperto contabile) rientra nell'alveo tipologico del contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2222 -2229 c.c. e, come tale, comporta, in caso di inadempimento, la responsabilità contrattuale tipica del professionista intellettuale” (Tribunale Cuneo sez. I,
26/03/2021, n. 259), sicché «la responsabilità del consulente si configura allorché il suo inadempimento (cioè la violazione degli obblighi di diligenza e perizia) determini un danno certo ed effettivo, connesso ad un comportamento doloso o colposo a lui riconducibile (Cfr. Cass. n.
9917/2010). Qualora il committente contesti al consulente un inadempimento contrattuale, dovrà pertanto provare l'esistenza e i termini dell'incarico, che la prestazione non è stata svolta secondo la diligenza professionale per imprudenza e/o imperizia (il consulente risponde anche in ipotesi di colpa lieve), nonché il nesso causale tra il danno e la condotta del professionista.».
La giurisprudenza ha, inoltre, evidenziato che «il professionista intellettuale deve utilizzare, nello svolgimento della propria attività, una diligenza qualificata (cfr. Cass. n. 15305/2013, Cass. n.
8826/2007), che presuppone la specifica conoscenza delle regole e delle nozioni tecniche proprie della professione svolta, acquisite attraverso lo studio e l'esperienza.» (cfr. Tribunale Brescia sez. II,
09/03/2020, n.565).
Nello specifico, «La responsabilità del commercialista nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale fra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario,
l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito.» (Cass. n. 9917/2010; cfr. anche (Cass. 9 giugno
2004 n. 10966; conf. Cass. 19 novembre 2004 n. 21894; cfr. anche, per la valutazione del nesso di causalità giuridica tra omissione ed evento. Cass. 18 aprile 2005 n. 7997; cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, n. 13873: “La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente;
in particolare, ove venga in rilievo l'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito”).
Nel caso di specie, non è in contestazione la sussistenza del rapporto di opera professionale tra l'attrice e il convenuto e, segnatamente, il conferimento del mandato defensionale da parte dell'attrice in favore del dottore commercialista, affinché quest'ultimo predisponesse e presentasse ricorso avverso l'avviso di accertamento n. RC4010102239/2010, relativo all'anno d'imposta 2005, notificato dall'Agenzia delle Entrate ex art. 140 c.p.c. (all. 1, citazione).
Parimenti pacifica in causa la circostanza per cui l'odierno convenuto aveva provveduto a depositare il ricorso in data 10/03/2011, oltre il termine di legge, con consequenziale declaratoria di inammissibilità ex art. 21 D.Lgs 546/1992 pronunciata con statuizione della Controparte_2
e confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (vd. all.ti 3- 4, citazione).
[...]
Tanto premesso, secondo la tesi difensiva di parte attrice se il ricorso in parola fosse stato presentato nei termini di legge, lo stesso sarebbe stato accolto stante l'intervenuta prescrizione dei termini per l'Avviso di Accertamento.
A supporto di tale argomentazione e, dunque, della responsabilità professionale del commercialista convenuto, l'attrice ha prodotto documentazione datata 30/11/2018 e sottoscritta dal medesimo dott.
(all. 6, citazione), il quale, - a seguito del ricevimento di richiesta di risarcimento danni e Parte_2
messa in mora inviatagli dal precedente procuratore dell'attrice in data 23/05/2018 (all. 5, citazione),
- aveva riconosciuto la responsabilità del ritardo nella presentazione del ricorso avverso l'avviso in parola di accertamento n. RC4010102239/2010 notificato in data 10/01/2011.
Orbene, ad avviso di questo G.I., predetta dichiarazione, ancorché avente valore confessorio in merito alla circostanza fattuale del ritardo del deposito del ricorso in commento, non può tuttavia essere considerata ex se idonea a fondare la sussistenza di una responsabilità professionale, con consequenziale diritto dell'attrice a vedere accolta la propria richiesta risarcitoria.
Ed invero, quanto al riparto dell'onere probatorio, il cliente che sostiene di aver subìto un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale demandato al suo professionista, ha l'onere di provare non solo l'esistenza del pregiudizio, ma anche il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale ed il danno, ovvero che detto danno sia stato causato dalla negligente attività del professionista.
Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente sia in ordine all'esistenza del danno sia al nesso di causalità.
L'attrice quantifica il danno nella misura corrispondente all'avviso di accertamento oggetto di causa, senza, purtuttavia, offrire alcuna allegazione sull'effettiva e concreta esistenza di un danno subìto o di una deminutio patrimoniale patita: non è dato sapere se e in quale misura l'importo di cui all'avviso di accertamento sia stato effettivamente corrispostom né se l'ente impositore abbia effettivamente attivato procedure esecutive volte al recupero forzoso del credito.
Quanto poi all'eccepita decadenza dell'avviso di accertamento, come noto, ai sensi degli artt. 43 del
D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. n. 633/1972, gli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto “devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”.
Nel caso di specie, invero, la dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2005 era stata presentata nell'anno 2006 e, dunque, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31 dicembre 2010: trattasi della fattispecie verificatasi in concreto nel caso che qui occorre, in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento, avvenuta nelle forme previste dall'art. 140 c.p.c., si è perfezionata - per il notificante - in data 15 dicembre 2010.
Secondo l'indirizzo di legittimità, “dall'esame dell'articolo 140 c.p.c., si evince sostanzialmente che, in caso di irreperibilità del destinatario o rifiuto a ricevere l'atto, l'ufficiale giudiziario deve: depositare la copia dell'atto presso la casa comunale, affiggere l'avviso di deposito, inviare al destinatario una raccomandata con la quale lo avvisa del deposito.Una volta che siano state compiute tutte e tre tali formalità, la notifica può dirsi perfezionata per il notificante” (Cfr., tra le tante, Cass. Civ. n. 25422/2022, Cass. Civ. n. 19958/2018).
Nella fattispecie in esame emerge che il messo comunale, recatosi in data 15 dicembre 2010 presso la residenza dell'attrice, non avesse reperito il destinatario, espletando, dunque, tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. (vd. allegato n. 2, terza chiamata, pag. 18 di 77) e, segnatamente, depositando l'atto presso la casa comunale in data 15 dicembre 2010, affiggendo l'avvio di deposito in data 15 dicembre 2010 ed, infine, inviando la raccomandata informativa al destinatario in data 15 dicembre 2010 (che è stata poi ritirata in data 10 gennaio 2011).
Ciò posto, risulta evidente per le superiori motivazioni come il primo motivo del ricorso non sarebbe stato accolto, in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento si era perfezionata per l'Amministrazione notificante in data 15 dicembre 2010 e, dunque, entro il termine di decadenza del
31 dicembre 2010.
Conclusivamente, sulla scorta delle superiori argomentazioni e dall'istruttoria documentale espletata, non può ritenersi raggiunta la prova, gravante a carico dell'attrice, né del danno subìto, né del nesso di causalità fra quest'ultimo e la condotta asseritamente negligente del professionista.
La domanda attorea va, pertanto, integralmente rigettata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminato – complessità bassa), tenuto conto della natura strettamente documentale della causa, caratterizzata dal mancato espletamento dell'attività istruttoria.
L'attrice va altresì condannata, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - al rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, considerato che la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attrice stessa e risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (ex multis, Tribunale Napoli sez. VIII,
31/10/2023, n.10014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente la domanda attorea;
b) condanna l'attrice a rimborsare al convenuto e alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascuna predetta parte, nella somma pari ad euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 10/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 10/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini