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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/05/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12121/2019 r.g.
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Rizzo come da Parte_1 mandato in atti, attrice
E
, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Mario Accoto come da mandato in atti, convenuto
NONCHE' società di diritto belga con sede legale in Controparte_2
Bruxelles Bastion Tower, Marsveldplein 5, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei quale successore in tutti i rapporti contrattuali facenti capo agli CP_2
associati al e tra questi del Parte_2 Parte_3 Controparte_3 che ha assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n.
[...]
10377493A, rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Romano Cesareo come da mandato in atti, chiamata in causa avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nelle note per l'udienza a trattazione scritta del 26.06.2024 le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui ivi.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto del 10.12.2019, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il dinanzi a codesto Tribunale per sentire: 1) dichiarare che CP_1 all'Ente convenuto era da ascriversi il sinistro occorsole in 25.08.2018 allorché, scendendo dalla scalinata di accesso all'insenatura 'Acquaviva' in agro di , era incappata in una CP_1 disconnessione non visibile e non prevedibile dei basoli di rivestimento, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente al suolo;
2) condannare il al risarcimento in CP_1 suo favore del relativo danno per euro 16.372,24 (di cui euro 10.846,21 per danno permanente all'8%, euro 2.824,20 per 60 giorni di ITT, euro 1.412,10 per 60 giorni di ITP al 50%, euro 823,73 per 70 giorni di ITP al 25% ed euro 466,00 per spese mediche documentate;
3) con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 28.02.2020, il CP_1 contestava l'avverso dedotto e richiesto e concludeva chiedendo, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della rappresentante generale per l'Italia quale CP_4 compagnia assicurativa dell'ente: - rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, non essendo ascrivibili all'ente i danni lamentati, né ex art. 2043 c.c., né ex art. 2051 c.c., e quindi condannare l'attrice al pagamento delle spese tutte;
- in ipotesi di soccombenza, anche parziale, del dichiarare la compagnia assicurativa obbligata CP_1 al risarcimento del danno nei confronti dell'attrice e delle spese conseguenti;
- vinte le spese ed i compensi di lite.
Con ordinanza del 25.09.2020 il Tribunale disponeva l'intervento in causa della compagnia assicurativa rappresentante generale per l'Italia. CP_4
Con comparsa depositata il 29.01.2021 si costituiva in giudizio la
[...] società di diritto belga, quale successore in tutti i rapporti Controparte_2 contrattuali facenti capo agli associati al e tra Parte_2 Parte_3 questi del che aveva assunto il rischio derivante dal Controparte_3 CP_3 CP_3
Certificato di Assicurazione n. 10377493A, che, contestato tutto quanto ex adverso dedotto e domandato, chiedeva: A) rigettare la domanda proposta dalla sig.ra in quanto Pt_1 infondata in fatto ed in diritto;
B) in subordine, in ipotesi di suo accoglimento anche parziale, previo accertamento e liquidazione del danno effettivamente subito, ridurre la domanda attorea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, I comma, c.c., secondo la gravità della colpa dell'attrice (pari al 50% in mancanza di altro criterio utilizzabile); C) in ulteriore subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di accoglimento della domanda di manleva spiegata dal ridurre l'indennizzo nei limiti CP_1 della franchigia contrattuale, ferma restando la non copertura delle spese di difesa;
D) disporre sulle spese e onorari a carico delle parti tenutevi.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.; reso da Parte_1
l'interrogatorio formale deferitole;
escussi i testi ammessi;
disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale d'ufficio sulla persona dell'attrice; precisate le conclusioni nelle note per l'udienza a trattazione scritta del 26.06.2024; in quella successiva del 23.10.2024, previo deposito di note conclusive ed all'esito della discussione orale, il Tribunale riservava la causa in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini. La più recente giurisprudenza di merito e di legittimità riconduce alla responsabilità da cosa in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come le strade ed i marciapiedi;
l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, che prevede quale unico presupposto applicativo la titolarità, da parte di colui che è definito custode, di un'effettiva e non occasionale disponibilità, materiale e/o giuridica, della cosa, unita alla possibilità di esercitare un potere di controllo sulla medesima, la quale non deve essere necessariamente pericolosa.
Il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde da qualsiasi accertamento in termini di colpa, residuando in capo al danneggiato la sola prova del fatto storico, del danno e del nesso di causalità tra l'evento lesivo e la cosa in custodia;
di contro, grava sul custode la prova, positiva e liberatoria, del caso fortuito, ossia di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia (rectius, controllo), avente carattere causale autonomo e dotato dei connotati dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. Cass. civ. ordinanza del 19.12.2022 n. 37059).
La prova liberatoria, quindi, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa del custode, ma postula l'allegazione e la prova di un elemento esterno al rapporto tra custode e res custodita (elemento che può essere integrato da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o dal fatto dello stesso danneggiato), che, alterando in modo imprevedibile ed eccezionale e non tempestivamente eliminabile lo stato della cosa custodita, incida autonomamente sul nesso eziologico, escludendo la responsabilità dell'Ente proprietario/custode della strada.
La prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'insidia o della condotta tenuta dal terzo o dal danneggiato gravano sul custode stesso, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare il danno (cfr. Cass. 11802/2016).
L'attività custodiale, infatti, consiste anche nella prevenzione;
pertanto, su chi ha il governo della cosa grava l'obbligo di predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente connessi alla res custodita, e di eliminare gli elementi pericolosi anche non prevedibili, ma verificatisi in concreto, come una macchia oleosa o vischiosa sulla strada (cfr. Cass. 1725/2019).
Anche in quest'ultimo caso, la responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l'Ente dimostri che la vischiosità del manto della strada o del marciapiedi, non visibile e non segnalata, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza, intervenendo in tale circostanza il caso fortuito.
Tanto chiarito, va osservato che, nella specie, è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c.. Ed infatti, da un lato deve ritenersi pacifico e incontestato che il CP_1 avesse la custodia e gli obblighi di cura e manutenzione della scalinata di accesso all'insenatura 'Acquaviva' in agro di in cui ebbe a verificarsi il sinistro. CP_1
Dall'altro lato, è stato provato in giudizio che la caduta della sig.ra le Pt_1 conseguenze dannose derivatene sono state determinate dalla presenza di una sconnessione dei basoli in pietra che rivestivano la scalinata, che ella scendeva, incappando nella quale le si incastrava il piede, facendole perdere l'equilibrio e cadere al suolo, riportando lesioni (come riferito nel corso della loro escussione -con dichiarazioni lineari e coerenti, da ritenersi pertanto attendibili- dai testi indifferenti , Controparte_5
, , che si trovavano in compagnia CP_6 Controparte_7 Controparte_8 dell'attrice al momento del sinistro, a pochi passi da lei, la vedevano cadere dopo aver incespicato su una anomalia esistente in uno dei primi gradini della scalinata e la soccorrevano, verificando anche lo stato dei luoghi ).
Inoltre, non vi è prova che detta sconnessione fosse segnalata, e, comunque, deve ritenersi che nelle circostanze di tempo e di luogo in cui ebbe a verificarsi il sinistro (tra le ore 22 e le ore 22.30 del 25.08.2018 e la scarsa illuminazione pubblica della scalinata, riferita dai testi innanzi indicati), detta irregolarità non fosse immediatamente percepibile, né prevedibile.
Peraltro, il teste (agente di polizia municipale che Testimone_1 riferisce della presenza di fari di illuminazione pubblica nel parcheggio da cui si dipartiva la scalinata e della buona tenuta della stessa) dichiarava pure di aver eseguito un sopralluogo solo nel dicembre 2019 (ad un anno e mezzo dall'occorso) e, dunque, non poteva essere a conoscenza del funzionamento effettivo e dell'efficacia di tali pali in occasione della caduta dell'attrice, né delle condizioni dei gradini all'epoca in questione.
In virtù dei sopra ricordati obblighi di manutenzione e custodia gravanti sul questi avrebbe quindi dovuto riparare la sconnessione nei basoli di CP_1 rivestimento della scalinata de qua, oppure interdirvi l'accesso e il passaggio di mezzi e persone o, quantomeno, segnalarne la presenza con le opportune indicazioni, affinché non costituisse pericolo o causasse pregiudizio agli utenti;
attività tutte mancate nella specie.
In giudizio, inoltre, non è risultato che la caduta di fosse da Parte_1 ricondurre ad un evento imprevedibile (anziché alla ordinaria condizione e alla omessa opportuna manutenzione dei luoghi), né, in ogni caso –per sottrarsi a responsabilità per l'accaduto-, il convenuto ha dato dimostrazione di tanto o della impossibilità di un CP_1 suo intervento tempestivo atto ad evitare l'incidente o che questo si sia verificato per la condotta della danneggiata, che è risultato peraltro indossasse sandali e non scarpe con il tacco.
In particolare, si osserva che l'eventuale condotta colposa della vittima avrebbe potuto integrare il caso fortuito e, quindi, escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. unicamente nel caso in cui essa avesse presentato anche i caratteri dell'imprevedibilità e della straordinarietà, tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno, interrompendo il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo.
Nemmeno può configurarsi un concorso di colpa dell'attrice, atteso che le concrete modalità di accadimento dell'evento inducono a ritenere che esso non potesse in alcun modo esser previsto (non essendovi prova che ella conoscesse in precedenza lo stato della pavimentazione), né tantomeno evitato (non essendo stata fornita prova di un tratto diverso che ella potesse percorrere in alternativa).
L'incidente deve quindi ritenersi integralmente addebitabile al per CP_1 aver violato l'obbligo di conservare e/o manutenere in stato di sicurezza i rivestimenti in pietra della scalinata verso l'insenatura “Acquaviva” in agro di in modo da prevenire CP_1 danni agli utenti della stessa.
In ordine ai danni fisici subiti dall'attrice, dall'elaborato redatto dal C.t.u. Dott. nominato in corso di giudizio (le cui indagini appaiono puntuali, esaustive Persona_1
e corrette e le cui conclusioni questo Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico-scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione medica in atti) è risultato: - che la sig.ra a seguito Pt_1 dell'evento traumatico del 25.8.2018 (e in correlazione causale con questo) riportò la frattura scomposta bimalleolare T-T sinistra, per la cui cura si rese necessario l'intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi;
- che dette lesioni comportarono un periodo di inabilità temporanea totale di gg. 40, un periodo di inabilità temporanea parziale pari al 75
% di gg. 30, un periodo di inabilità temporanea parziale pari al 50% di gg. 25, un periodo di inabilità temporanea parziale pari al 25% di gg. 20, con postumi permanenti intesi come danno biologico valutabili nella misura del 6%, non incidenti sulla sua capacità lavorativa;
- che le spese di cura sostenute dall'infortunata ed in atti allegate risultavano congrue e pertinenti per € 450,00.
In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito alla caduta per cui è causa, in relazione all'età della danneggiata all'epoca dell'occorso (49,5 anni) e anche in applicazione delle tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, appare congruo ed equo liquidare in favore di la somma, già valutata all'attualità, di € Parte_1
17.878,00 (di cui € 4.600,00 per I.T.T., € 4.600,00 per I.T.P., € 8.678,00 per danno biologico) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da essa sofferto.
Non essendo emerse in giudizio circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da menomazioni del tipo di quelle sofferte dall'attrice, non può operarsi la personalizzazione del danno non patrimoniale.
In ordine alle spese mediche sostenute e documentate in atti, può riconoscersene il ristoro nella misura di € 450,00, ritenuta congrua e pertinente dal C.t.u..
In conclusione, spetta a a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 tutti subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di € 18.328,00, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo, al cui pagamento va condannato il
. CP_1
Quanto alla domanda di garanzia proposta dall'Ente convenuto, la Compagnia assicurativa ha eccepito che in contratto era prevista una franchigia di euro 5.000,00 per sinistro, nonché la clausola di gestione diretta del sinistro, non rispettata dal CP_1
, sicché a suo carico avrebbero dovuto rimanere le sue spese di difesa.
[...]
Stante la franchigia concordata in contratto, prodotto in atti, l'indennizzo dovuto dalla Compagnia deve essere effettivamente decurtato della somma di euro 5.000,00.
Quanto alle spese di difesa del in atti non sono state prodotte le Condizioni CP_1
Generali di Assicurazione (e, in particolare, l'art.
3.3 delle stesse) da cui -secondo l'assunto della compagnia assicurativa- sarebbe scaturita la facoltà per costei di sostituire difensori e consulenti tecnici già nominati dal proprio assicurato con altri di propria fiducia;
inoltre, non risulta dimostrato in giudizio che la Compagnia abbia dichiarato di voler esercitare tale possibilità e che le sia stata negata dall'assicurato; peraltro, il neppure CP_1 ha richiesto espressamente che le spese e competenze della propria difesa in giudizio venissero coperte dalla propria Compagnia assicurativa.
Alla soccombenza del convenuto e della chiamata in causa nei confronti CP_1 dell'attrice segue il regolamento di esborsi e compensi di giudizio, liquidati come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto;
ricorrono giusti motivi per compensare fra il e la compagnia assicurativa CP_1 spese e competenze di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna il in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento delle lesioni da essa subite in occasione dell'occorso, della complessiva somma di € 18.328,00, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo;
2) condanna altresì il convenuto al pagamento in favore dell'Avv. Angela CP_1
Rizzo, procuratore dell'attrice dichiaratasi anticipataria, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 3.817,90, di cui € 264,00 per esborsi ed € 3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, c.a.p. e i.v.a. nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico del esborsi e compensi liquidati al CP_1
C.t.u. nominato in corso di giudizio;
4) in accoglimento per quanto di ragione, della domanda di garanzia avanzata dall'Ente convenuto, condanna la tenere indenne Controparte_2 il dalle conseguenze dei capi di condanna di cui innanzi, decurtati della CP_1 franchigia di euro 5.000,00;
5) compensa integralmente fra l'Ente convenuto e la compagnia assicurativa le spese e competenze di lite.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce addì 09 maggio 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12121/2019 r.g.
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Rizzo come da Parte_1 mandato in atti, attrice
E
, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Mario Accoto come da mandato in atti, convenuto
NONCHE' società di diritto belga con sede legale in Controparte_2
Bruxelles Bastion Tower, Marsveldplein 5, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei quale successore in tutti i rapporti contrattuali facenti capo agli CP_2
associati al e tra questi del Parte_2 Parte_3 Controparte_3 che ha assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n.
[...]
10377493A, rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Romano Cesareo come da mandato in atti, chiamata in causa avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nelle note per l'udienza a trattazione scritta del 26.06.2024 le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui ivi.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto del 10.12.2019, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il dinanzi a codesto Tribunale per sentire: 1) dichiarare che CP_1 all'Ente convenuto era da ascriversi il sinistro occorsole in 25.08.2018 allorché, scendendo dalla scalinata di accesso all'insenatura 'Acquaviva' in agro di , era incappata in una CP_1 disconnessione non visibile e non prevedibile dei basoli di rivestimento, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente al suolo;
2) condannare il al risarcimento in CP_1 suo favore del relativo danno per euro 16.372,24 (di cui euro 10.846,21 per danno permanente all'8%, euro 2.824,20 per 60 giorni di ITT, euro 1.412,10 per 60 giorni di ITP al 50%, euro 823,73 per 70 giorni di ITP al 25% ed euro 466,00 per spese mediche documentate;
3) con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 28.02.2020, il CP_1 contestava l'avverso dedotto e richiesto e concludeva chiedendo, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della rappresentante generale per l'Italia quale CP_4 compagnia assicurativa dell'ente: - rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, non essendo ascrivibili all'ente i danni lamentati, né ex art. 2043 c.c., né ex art. 2051 c.c., e quindi condannare l'attrice al pagamento delle spese tutte;
- in ipotesi di soccombenza, anche parziale, del dichiarare la compagnia assicurativa obbligata CP_1 al risarcimento del danno nei confronti dell'attrice e delle spese conseguenti;
- vinte le spese ed i compensi di lite.
Con ordinanza del 25.09.2020 il Tribunale disponeva l'intervento in causa della compagnia assicurativa rappresentante generale per l'Italia. CP_4
Con comparsa depositata il 29.01.2021 si costituiva in giudizio la
[...] società di diritto belga, quale successore in tutti i rapporti Controparte_2 contrattuali facenti capo agli associati al e tra Parte_2 Parte_3 questi del che aveva assunto il rischio derivante dal Controparte_3 CP_3 CP_3
Certificato di Assicurazione n. 10377493A, che, contestato tutto quanto ex adverso dedotto e domandato, chiedeva: A) rigettare la domanda proposta dalla sig.ra in quanto Pt_1 infondata in fatto ed in diritto;
B) in subordine, in ipotesi di suo accoglimento anche parziale, previo accertamento e liquidazione del danno effettivamente subito, ridurre la domanda attorea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, I comma, c.c., secondo la gravità della colpa dell'attrice (pari al 50% in mancanza di altro criterio utilizzabile); C) in ulteriore subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di accoglimento della domanda di manleva spiegata dal ridurre l'indennizzo nei limiti CP_1 della franchigia contrattuale, ferma restando la non copertura delle spese di difesa;
D) disporre sulle spese e onorari a carico delle parti tenutevi.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.; reso da Parte_1
l'interrogatorio formale deferitole;
escussi i testi ammessi;
disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale d'ufficio sulla persona dell'attrice; precisate le conclusioni nelle note per l'udienza a trattazione scritta del 26.06.2024; in quella successiva del 23.10.2024, previo deposito di note conclusive ed all'esito della discussione orale, il Tribunale riservava la causa in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini. La più recente giurisprudenza di merito e di legittimità riconduce alla responsabilità da cosa in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come le strade ed i marciapiedi;
l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, che prevede quale unico presupposto applicativo la titolarità, da parte di colui che è definito custode, di un'effettiva e non occasionale disponibilità, materiale e/o giuridica, della cosa, unita alla possibilità di esercitare un potere di controllo sulla medesima, la quale non deve essere necessariamente pericolosa.
Il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde da qualsiasi accertamento in termini di colpa, residuando in capo al danneggiato la sola prova del fatto storico, del danno e del nesso di causalità tra l'evento lesivo e la cosa in custodia;
di contro, grava sul custode la prova, positiva e liberatoria, del caso fortuito, ossia di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia (rectius, controllo), avente carattere causale autonomo e dotato dei connotati dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. Cass. civ. ordinanza del 19.12.2022 n. 37059).
La prova liberatoria, quindi, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa del custode, ma postula l'allegazione e la prova di un elemento esterno al rapporto tra custode e res custodita (elemento che può essere integrato da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o dal fatto dello stesso danneggiato), che, alterando in modo imprevedibile ed eccezionale e non tempestivamente eliminabile lo stato della cosa custodita, incida autonomamente sul nesso eziologico, escludendo la responsabilità dell'Ente proprietario/custode della strada.
La prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'insidia o della condotta tenuta dal terzo o dal danneggiato gravano sul custode stesso, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare il danno (cfr. Cass. 11802/2016).
L'attività custodiale, infatti, consiste anche nella prevenzione;
pertanto, su chi ha il governo della cosa grava l'obbligo di predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente connessi alla res custodita, e di eliminare gli elementi pericolosi anche non prevedibili, ma verificatisi in concreto, come una macchia oleosa o vischiosa sulla strada (cfr. Cass. 1725/2019).
Anche in quest'ultimo caso, la responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l'Ente dimostri che la vischiosità del manto della strada o del marciapiedi, non visibile e non segnalata, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza, intervenendo in tale circostanza il caso fortuito.
Tanto chiarito, va osservato che, nella specie, è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c.. Ed infatti, da un lato deve ritenersi pacifico e incontestato che il CP_1 avesse la custodia e gli obblighi di cura e manutenzione della scalinata di accesso all'insenatura 'Acquaviva' in agro di in cui ebbe a verificarsi il sinistro. CP_1
Dall'altro lato, è stato provato in giudizio che la caduta della sig.ra le Pt_1 conseguenze dannose derivatene sono state determinate dalla presenza di una sconnessione dei basoli in pietra che rivestivano la scalinata, che ella scendeva, incappando nella quale le si incastrava il piede, facendole perdere l'equilibrio e cadere al suolo, riportando lesioni (come riferito nel corso della loro escussione -con dichiarazioni lineari e coerenti, da ritenersi pertanto attendibili- dai testi indifferenti , Controparte_5
, , che si trovavano in compagnia CP_6 Controparte_7 Controparte_8 dell'attrice al momento del sinistro, a pochi passi da lei, la vedevano cadere dopo aver incespicato su una anomalia esistente in uno dei primi gradini della scalinata e la soccorrevano, verificando anche lo stato dei luoghi ).
Inoltre, non vi è prova che detta sconnessione fosse segnalata, e, comunque, deve ritenersi che nelle circostanze di tempo e di luogo in cui ebbe a verificarsi il sinistro (tra le ore 22 e le ore 22.30 del 25.08.2018 e la scarsa illuminazione pubblica della scalinata, riferita dai testi innanzi indicati), detta irregolarità non fosse immediatamente percepibile, né prevedibile.
Peraltro, il teste (agente di polizia municipale che Testimone_1 riferisce della presenza di fari di illuminazione pubblica nel parcheggio da cui si dipartiva la scalinata e della buona tenuta della stessa) dichiarava pure di aver eseguito un sopralluogo solo nel dicembre 2019 (ad un anno e mezzo dall'occorso) e, dunque, non poteva essere a conoscenza del funzionamento effettivo e dell'efficacia di tali pali in occasione della caduta dell'attrice, né delle condizioni dei gradini all'epoca in questione.
In virtù dei sopra ricordati obblighi di manutenzione e custodia gravanti sul questi avrebbe quindi dovuto riparare la sconnessione nei basoli di CP_1 rivestimento della scalinata de qua, oppure interdirvi l'accesso e il passaggio di mezzi e persone o, quantomeno, segnalarne la presenza con le opportune indicazioni, affinché non costituisse pericolo o causasse pregiudizio agli utenti;
attività tutte mancate nella specie.
In giudizio, inoltre, non è risultato che la caduta di fosse da Parte_1 ricondurre ad un evento imprevedibile (anziché alla ordinaria condizione e alla omessa opportuna manutenzione dei luoghi), né, in ogni caso –per sottrarsi a responsabilità per l'accaduto-, il convenuto ha dato dimostrazione di tanto o della impossibilità di un CP_1 suo intervento tempestivo atto ad evitare l'incidente o che questo si sia verificato per la condotta della danneggiata, che è risultato peraltro indossasse sandali e non scarpe con il tacco.
In particolare, si osserva che l'eventuale condotta colposa della vittima avrebbe potuto integrare il caso fortuito e, quindi, escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. unicamente nel caso in cui essa avesse presentato anche i caratteri dell'imprevedibilità e della straordinarietà, tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno, interrompendo il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo.
Nemmeno può configurarsi un concorso di colpa dell'attrice, atteso che le concrete modalità di accadimento dell'evento inducono a ritenere che esso non potesse in alcun modo esser previsto (non essendovi prova che ella conoscesse in precedenza lo stato della pavimentazione), né tantomeno evitato (non essendo stata fornita prova di un tratto diverso che ella potesse percorrere in alternativa).
L'incidente deve quindi ritenersi integralmente addebitabile al per CP_1 aver violato l'obbligo di conservare e/o manutenere in stato di sicurezza i rivestimenti in pietra della scalinata verso l'insenatura “Acquaviva” in agro di in modo da prevenire CP_1 danni agli utenti della stessa.
In ordine ai danni fisici subiti dall'attrice, dall'elaborato redatto dal C.t.u. Dott. nominato in corso di giudizio (le cui indagini appaiono puntuali, esaustive Persona_1
e corrette e le cui conclusioni questo Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico-scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione medica in atti) è risultato: - che la sig.ra a seguito Pt_1 dell'evento traumatico del 25.8.2018 (e in correlazione causale con questo) riportò la frattura scomposta bimalleolare T-T sinistra, per la cui cura si rese necessario l'intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi;
- che dette lesioni comportarono un periodo di inabilità temporanea totale di gg. 40, un periodo di inabilità temporanea parziale pari al 75
% di gg. 30, un periodo di inabilità temporanea parziale pari al 50% di gg. 25, un periodo di inabilità temporanea parziale pari al 25% di gg. 20, con postumi permanenti intesi come danno biologico valutabili nella misura del 6%, non incidenti sulla sua capacità lavorativa;
- che le spese di cura sostenute dall'infortunata ed in atti allegate risultavano congrue e pertinenti per € 450,00.
In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito alla caduta per cui è causa, in relazione all'età della danneggiata all'epoca dell'occorso (49,5 anni) e anche in applicazione delle tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, appare congruo ed equo liquidare in favore di la somma, già valutata all'attualità, di € Parte_1
17.878,00 (di cui € 4.600,00 per I.T.T., € 4.600,00 per I.T.P., € 8.678,00 per danno biologico) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da essa sofferto.
Non essendo emerse in giudizio circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da menomazioni del tipo di quelle sofferte dall'attrice, non può operarsi la personalizzazione del danno non patrimoniale.
In ordine alle spese mediche sostenute e documentate in atti, può riconoscersene il ristoro nella misura di € 450,00, ritenuta congrua e pertinente dal C.t.u..
In conclusione, spetta a a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 tutti subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di € 18.328,00, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo, al cui pagamento va condannato il
. CP_1
Quanto alla domanda di garanzia proposta dall'Ente convenuto, la Compagnia assicurativa ha eccepito che in contratto era prevista una franchigia di euro 5.000,00 per sinistro, nonché la clausola di gestione diretta del sinistro, non rispettata dal CP_1
, sicché a suo carico avrebbero dovuto rimanere le sue spese di difesa.
[...]
Stante la franchigia concordata in contratto, prodotto in atti, l'indennizzo dovuto dalla Compagnia deve essere effettivamente decurtato della somma di euro 5.000,00.
Quanto alle spese di difesa del in atti non sono state prodotte le Condizioni CP_1
Generali di Assicurazione (e, in particolare, l'art.
3.3 delle stesse) da cui -secondo l'assunto della compagnia assicurativa- sarebbe scaturita la facoltà per costei di sostituire difensori e consulenti tecnici già nominati dal proprio assicurato con altri di propria fiducia;
inoltre, non risulta dimostrato in giudizio che la Compagnia abbia dichiarato di voler esercitare tale possibilità e che le sia stata negata dall'assicurato; peraltro, il neppure CP_1 ha richiesto espressamente che le spese e competenze della propria difesa in giudizio venissero coperte dalla propria Compagnia assicurativa.
Alla soccombenza del convenuto e della chiamata in causa nei confronti CP_1 dell'attrice segue il regolamento di esborsi e compensi di giudizio, liquidati come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto;
ricorrono giusti motivi per compensare fra il e la compagnia assicurativa CP_1 spese e competenze di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna il in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento delle lesioni da essa subite in occasione dell'occorso, della complessiva somma di € 18.328,00, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo;
2) condanna altresì il convenuto al pagamento in favore dell'Avv. Angela CP_1
Rizzo, procuratore dell'attrice dichiaratasi anticipataria, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 3.817,90, di cui € 264,00 per esborsi ed € 3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, c.a.p. e i.v.a. nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico del esborsi e compensi liquidati al CP_1
C.t.u. nominato in corso di giudizio;
4) in accoglimento per quanto di ragione, della domanda di garanzia avanzata dall'Ente convenuto, condanna la tenere indenne Controparte_2 il dalle conseguenze dei capi di condanna di cui innanzi, decurtati della CP_1 franchigia di euro 5.000,00;
5) compensa integralmente fra l'Ente convenuto e la compagnia assicurativa le spese e competenze di lite.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce addì 09 maggio 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)