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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 535 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. con motivazione contestuale nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. TRISCHITTA FRANCESCA
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTE
Oggetto: opposizione avviso di addebito
All'udienza ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano come da rispettive note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.02.2024, impugnava l'avviso di addebito n.322 Parte_1
20230002980853000, notificato in data 19.01.2024 con cui gli veniva intimato il pagamento della
1 somma complessiva di € 4.989,41 per contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Commercianti sul reddito eccedente il minimale dal 1/2017 al 12/2017.
In fatto esponeva: a) di aver lavorato come agente di commercio presso la società cooperativa
Bresciana Tabaccai con la partita iva n. aperta in data 21.06.2004 e successivamente P.IVA_1 chiusa nell'anno 2018;
b) di aver regolarmente presentato nei termini di legge la dichiarazione dei redditi dell'anno 2017 e di non aver mai ricevuto alcun sollecito di pagamento prima dell'avviso di addebito impugnato.
In diritto, eccepiva l'estinzione del credito contributivo per decorso del termine quinquennale di prescrizione e chiedeva di accertare e dichiarare, previa sospensione, la nullità e/o comunque inefficacia dell'avviso di addebito impugnato.
CP_
2. Si costituiva contestando la fondatezza del ricorso ed eccependo a tal fine: a) che l'avviso di addebito oggetto di causa derivava dall'inesatto versamento dei contributi previdenziali dovuti dal ricorrente relativamente ai redditi d'impresa prodotti nel 2017; b) in particolare, il ricorrente, titolare dal 2005 di impresa individuale e come tale iscritto nella Gestione Commercianti (doc.3), nel 2017 aveva prodotto un reddito di € 30.886,00 per il quale era dovuto un contributo pari a €
3.625,88 (doc.4); c) che a fronte del pagamento della minor somma di € 166,90, con comunicazione di debito notificata in data 8.6.2022 (doc.5) gli era stato chiesto il pagamento del residuo pari a €
3.458,98, oltre alle sanzioni.
d) che stante il perdurante inadempimento, la predetta contribuzione era stata richiesta con l'avviso di addebito opposto;
e) che non era maturata alcuna prescrizione, stante l'efficacia interruttiva della comunicazione di debito notificata in data 8.6.2022 (doc.5) e della sospensione dei termini prescrizionali dei contributi previdenziali per l'emergenza COVID dal 23.2.2020 al 30.6.2020, ai sensi dell'art. 37 comma 2 DL n. 18/2020 e dal 31.12.2020 al 30.6.2021, ai sensi dell'art. 11 DL n. 183/2020 (totale
311 giorni).
3. Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. il ricorrente contestava l'efficacia interruttiva
CP_ della prescrizione della comunicazione di cui al doc.5 della memoria di cui non era stata offerta la prova della notifica (sarebbe stato prodotto solo l'invio della raccomandata ma non la sua recezione), come risultava anche da una ricerca sul sito delle poste ove compariva la dicitura
“tracciatura non disponibile”; per il resto, insisteva per l'accoglimento del ricorso chiamando le
2 CP_ argomentazioni di cui all'atto introduttivo. si riportava alla memoria di costituzione ed eccepiva l'inammissibilità della documentazione prodotta dal ricorrente con le note d'udienza.
4. Così ricostruite le posizioni delle parti, si ritiene che il ricorso non sia fondato e debba essere rigettato non essendo maturata la prescrizione del diritto al pagamento dei contributi oggetto dell'avviso di addebito opposto.
Ed infatti, è pacifico che il ricorrente ad ottobre 2018 ha provveduto alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno di imposta 2017 (doc.4) e che lo stesso, lavorando come agente di commercio, titolare di una propria partita IVA (doc.3), avrebbe dovuto versare alla
Gestione Commericianti i contributi previdenziali da calcolarsi in base al reddito dichiarato.
CP_ Ebbene, come risulta dalla relazione istruttoria prodotta da (doc.2) e non contestata dal ricorrente, i contributi richiesti si riferiscono al reddito eccedente il miniale dell'anno 2017 in quanto, a fronte di un reddito dichiarato di € 30.886,00, i contributi dovuti erano pari ad € 3.625,88, mentre il ricorrente aveva versato il minor importo di € 166,90. CP_ ha quindi provveduto a richiedere il pagamento del residuo pari ad € 3.458,98, oltre sanzioni, con comunicazione inviata con lettera R.R. n.68991802229-3 che risulta essere stata ricevuta dal destinatario in data 8.06.2022 (doc.5 memoria). Parte_1
CP_ Irricevibili sul punto le eccezioni sollevate dal ricorrente, volta che ha prodotto non solo la comunicazione ma anche la cartolina di ricevimento (fronte e retro doc.5) da cui si evince che la suddetta raccomandata è stata consegnata presso l'indirizzo di residenza (doc. 6 memoria) del ricorrente che l'ha ricevuta come destinatario della stessa essendo la sua firma apposta sopra la dicitura “ricevente”, sicché la sottoscrizione deve ritenersi a lui riconducibile, in quanto l'attribuzione effettuata dall'ufficiale postale – pubblico ufficiale – non è stata contestata con querela di falso.
Né può valere ad inficiare la validità della notificazione, la schermata video estratta dal sito delle poste prodotta con le note di trattazione scritta dal ricorrente in quanto, non solo trattasi di documento la cui produzione non è stata autorizzata, ma che, se anche lo fosse stata, si ritiene sia del tutto inidoneo a dimostrare la mancata recezione dell'atto tenuto conto della modalità con cui è stato estrapolato il dato dal sistema (dal sito, con il numero della raccomandata e anni dopo la consegna della stessa) del quale si disconoscono i criteri di archiviazione e a fronte della prova offerta dall' al doc. 5. CP_1
4.2. Così stando le cose, si ritiene che non sia maturato il termine prescrizionale quinquennale previsto dalla legge, che va infatti fatto decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione
3 CP_ dei redditi da parte del ricorrente (ottobre 2018), posto che i contributi richiesti dall' sono calcolati in misura percentuale rispetto al reddito prodotto e che quindi solo nel momento in cui il
CP_ contribuente provvede alla dichiarazione del reddito, l' è posto nella condizione di conoscere CP_ l'esistenza del credito da riscuotere;
prima di tale momento, infatti, l' non ha la possibilità di far valere il credito non essendo a conoscenza dello svolgimento di un'attività autonoma da parte del ricorrente che omette di iscriversi alla gestione separata (cfr. Corte di Cassazione Ord. n 7836 del
20.04.2016).
Ne deriva che dall'ottobre 2018 sino al 19.01.2024, data di notifica dell'avviso di addebito impugnato, per effetto della notifica in data 8.06.2022 della comunicazione di debito e tenuto conto dei periodi di sospensione disposti dalla normativa emergenziale richiamata dall' , non è CP_1 maturata la prescrizione del credito fatto valere nell'avviso di addebito opposto in questa sede che va dunque integralmente confermato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
PQM
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite che si liquidano complessivamente in € 800,00, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia il 28.02.2025 il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. con motivazione contestuale nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. TRISCHITTA FRANCESCA
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTE
Oggetto: opposizione avviso di addebito
All'udienza ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano come da rispettive note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.02.2024, impugnava l'avviso di addebito n.322 Parte_1
20230002980853000, notificato in data 19.01.2024 con cui gli veniva intimato il pagamento della
1 somma complessiva di € 4.989,41 per contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Commercianti sul reddito eccedente il minimale dal 1/2017 al 12/2017.
In fatto esponeva: a) di aver lavorato come agente di commercio presso la società cooperativa
Bresciana Tabaccai con la partita iva n. aperta in data 21.06.2004 e successivamente P.IVA_1 chiusa nell'anno 2018;
b) di aver regolarmente presentato nei termini di legge la dichiarazione dei redditi dell'anno 2017 e di non aver mai ricevuto alcun sollecito di pagamento prima dell'avviso di addebito impugnato.
In diritto, eccepiva l'estinzione del credito contributivo per decorso del termine quinquennale di prescrizione e chiedeva di accertare e dichiarare, previa sospensione, la nullità e/o comunque inefficacia dell'avviso di addebito impugnato.
CP_
2. Si costituiva contestando la fondatezza del ricorso ed eccependo a tal fine: a) che l'avviso di addebito oggetto di causa derivava dall'inesatto versamento dei contributi previdenziali dovuti dal ricorrente relativamente ai redditi d'impresa prodotti nel 2017; b) in particolare, il ricorrente, titolare dal 2005 di impresa individuale e come tale iscritto nella Gestione Commercianti (doc.3), nel 2017 aveva prodotto un reddito di € 30.886,00 per il quale era dovuto un contributo pari a €
3.625,88 (doc.4); c) che a fronte del pagamento della minor somma di € 166,90, con comunicazione di debito notificata in data 8.6.2022 (doc.5) gli era stato chiesto il pagamento del residuo pari a €
3.458,98, oltre alle sanzioni.
d) che stante il perdurante inadempimento, la predetta contribuzione era stata richiesta con l'avviso di addebito opposto;
e) che non era maturata alcuna prescrizione, stante l'efficacia interruttiva della comunicazione di debito notificata in data 8.6.2022 (doc.5) e della sospensione dei termini prescrizionali dei contributi previdenziali per l'emergenza COVID dal 23.2.2020 al 30.6.2020, ai sensi dell'art. 37 comma 2 DL n. 18/2020 e dal 31.12.2020 al 30.6.2021, ai sensi dell'art. 11 DL n. 183/2020 (totale
311 giorni).
3. Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. il ricorrente contestava l'efficacia interruttiva
CP_ della prescrizione della comunicazione di cui al doc.5 della memoria di cui non era stata offerta la prova della notifica (sarebbe stato prodotto solo l'invio della raccomandata ma non la sua recezione), come risultava anche da una ricerca sul sito delle poste ove compariva la dicitura
“tracciatura non disponibile”; per il resto, insisteva per l'accoglimento del ricorso chiamando le
2 CP_ argomentazioni di cui all'atto introduttivo. si riportava alla memoria di costituzione ed eccepiva l'inammissibilità della documentazione prodotta dal ricorrente con le note d'udienza.
4. Così ricostruite le posizioni delle parti, si ritiene che il ricorso non sia fondato e debba essere rigettato non essendo maturata la prescrizione del diritto al pagamento dei contributi oggetto dell'avviso di addebito opposto.
Ed infatti, è pacifico che il ricorrente ad ottobre 2018 ha provveduto alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno di imposta 2017 (doc.4) e che lo stesso, lavorando come agente di commercio, titolare di una propria partita IVA (doc.3), avrebbe dovuto versare alla
Gestione Commericianti i contributi previdenziali da calcolarsi in base al reddito dichiarato.
CP_ Ebbene, come risulta dalla relazione istruttoria prodotta da (doc.2) e non contestata dal ricorrente, i contributi richiesti si riferiscono al reddito eccedente il miniale dell'anno 2017 in quanto, a fronte di un reddito dichiarato di € 30.886,00, i contributi dovuti erano pari ad € 3.625,88, mentre il ricorrente aveva versato il minor importo di € 166,90. CP_ ha quindi provveduto a richiedere il pagamento del residuo pari ad € 3.458,98, oltre sanzioni, con comunicazione inviata con lettera R.R. n.68991802229-3 che risulta essere stata ricevuta dal destinatario in data 8.06.2022 (doc.5 memoria). Parte_1
CP_ Irricevibili sul punto le eccezioni sollevate dal ricorrente, volta che ha prodotto non solo la comunicazione ma anche la cartolina di ricevimento (fronte e retro doc.5) da cui si evince che la suddetta raccomandata è stata consegnata presso l'indirizzo di residenza (doc. 6 memoria) del ricorrente che l'ha ricevuta come destinatario della stessa essendo la sua firma apposta sopra la dicitura “ricevente”, sicché la sottoscrizione deve ritenersi a lui riconducibile, in quanto l'attribuzione effettuata dall'ufficiale postale – pubblico ufficiale – non è stata contestata con querela di falso.
Né può valere ad inficiare la validità della notificazione, la schermata video estratta dal sito delle poste prodotta con le note di trattazione scritta dal ricorrente in quanto, non solo trattasi di documento la cui produzione non è stata autorizzata, ma che, se anche lo fosse stata, si ritiene sia del tutto inidoneo a dimostrare la mancata recezione dell'atto tenuto conto della modalità con cui è stato estrapolato il dato dal sistema (dal sito, con il numero della raccomandata e anni dopo la consegna della stessa) del quale si disconoscono i criteri di archiviazione e a fronte della prova offerta dall' al doc. 5. CP_1
4.2. Così stando le cose, si ritiene che non sia maturato il termine prescrizionale quinquennale previsto dalla legge, che va infatti fatto decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione
3 CP_ dei redditi da parte del ricorrente (ottobre 2018), posto che i contributi richiesti dall' sono calcolati in misura percentuale rispetto al reddito prodotto e che quindi solo nel momento in cui il
CP_ contribuente provvede alla dichiarazione del reddito, l' è posto nella condizione di conoscere CP_ l'esistenza del credito da riscuotere;
prima di tale momento, infatti, l' non ha la possibilità di far valere il credito non essendo a conoscenza dello svolgimento di un'attività autonoma da parte del ricorrente che omette di iscriversi alla gestione separata (cfr. Corte di Cassazione Ord. n 7836 del
20.04.2016).
Ne deriva che dall'ottobre 2018 sino al 19.01.2024, data di notifica dell'avviso di addebito impugnato, per effetto della notifica in data 8.06.2022 della comunicazione di debito e tenuto conto dei periodi di sospensione disposti dalla normativa emergenziale richiamata dall' , non è CP_1 maturata la prescrizione del credito fatto valere nell'avviso di addebito opposto in questa sede che va dunque integralmente confermato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
PQM
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite che si liquidano complessivamente in € 800,00, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia il 28.02.2025 il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
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