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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
RE P U B B L I C A IT A L I A N A
IN NO M E DE L PO P O L O IT A L I A N O
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei
Giudici:
Dr. Giuseppe Disabato Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 4063/2022 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matNI, pendente tra tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Campagna, in virtù di mandato in atti, presso il cui studio in Capurso, alla via
Federico Epifania n. 163, è elettivamente domiciliata,
-ricorrente-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_1 C.F._2
Giovanni Schiavoni, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, presso il cui studio in Bari, alla via Abbrescia n. 102, è elettivamente domiciliato,
-resistente-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;
- INTERVENUTO -
///
Conclusioni: come da note depositate dalle parti all'esito della trattazione scritta disposta per la data 20.11.2024, all'esito della quale la causa, sulle conclusioni rassegnate, era riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e previa acquisizione del parere del PM.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ri corso deposit ato in dat a 28.03.2022 premesso che: Parte_1
- i n dat a 03 .10.2003, in Bari, aveva contratto m atrimoni o con il sig.
; Controparte_1
Pagina 1 di 7 - dall 'unione coni ugal e nasceva, in Bari , in dat a 10.12.2004, l a figli a Persona_1
- venut a m eno l'uni one m at eriale e spiritual e, i coniugi, in dat a
11.02.2019, deposit avano r icorso congiunto per l a l oro separazione personal e;
- con decret o, pubblicato il 02.05.2019, il Tri bunal e di Bari omologava l a s eparazione dei coniugi ai patti ed all e condi zi oni di cui al ri cors o congiunto;
- i rapporti padre – figlia, dopo l a separazione , non erano mai stati impront ati all a serenità, con frequenti liti gi;
- ella lavorava alle dipendenze dell a Agri fer S.r.l., con l e m ansioni di impi egat a;
- dal m es e di s ett embre 2021 la soci et à dat rice di lavoro, per ragioni di rist rut turazione aziendal e, aveva ri dotto l 'orari o a 20 ore settim anali e, pert anto, ell a percepiva un reddito mensil e di circa
€755,00 lordi;
- il sig. aveva due impi eghi come consulent e i nformati co CP_1
a P arti ta Iva, si a pres so l a che presso l a ditt a Logi ca S .r.l ., CP_2 oltre alt ri di cui non era a conoscenza;
- il s ig. aveva un reddito mensile, nell'anno 2015, di CP_1
€2.600;
- ell a non conos ceva l'attual e reddit o del marito perché l o st esso, nel cors o del giudi zi o di separazione, non lo aveva document ato;
- l a capacità redditual e del resistente era ril evabil e dal fat t o che questi, nell'anno 2021, aveva acquistato un'autovettura nuova Jeep modello R enegade;
- la ex casa coniugal e, assegnat a ad essa istante , era di propri et à i n parti uguali pro -indi viso dei coni ugi;
- i n dat a 14.01.11 il sig. aveva acceso mutuo “liquidità” , CP_1 di cui ell a era fideiussore , con ipoteca sulla casa;
- con l'accordo di s eparazi one ell a si accollava le rat e del mut uo per
€700,00 mensili alle quali non riusciva a far fronte, anche in ragione dell a riduzione del proprio reddito;
tutto ciò prem esso, l a ri corrent e chiedeva al Tribunale adi to di dichiarar e la cessazione degl i effetti ci vili del mat NI , di conferm are l'affido condivi so della minore ad ent rambi i genit ori , con Persona_1 coll ocam ent o preval ent e presso la madre, di assegnare in suo favore la ex casa coniugal e, sit a in Bari all a Vi a Nicol a Manzari n. 14, in quan to genitri ce collocat ari a dell a fi gli a, di porre a carico del resi stent e l'obbl igo di corris pondere in suo favore l a somm a m ensil e di €800,00 a tit olo di contri buto al m ant enim ent o del la fi gl ia, olt re al 70% dell e spese straordi nari e.
Pagina 2 di 7 Con decreto del 22 .0 4.2022 era fissat a l a com pari zione delle part i di nanzi al P resident e per l'udienza del 22.06.2022.
Con m emoria del 30.5.2022 s i costitui va i n giudizi o il Controparte_1 quale, aderendo all 'avvers a dom anda sull o st atus e sull'affi dament o dell a figli a, chi ede va l a ri duzione del cont ributo al m ant enimento dell a figli a nella misura di € 250,00 mensili (o in subordine la conferma dei € 300,00 patt uiti in s ede separati va) e l a conferma di tutt e le alt re condi zi oni previste nell a convenzi one di separazione consensual e omol ogat a.
Il resist ent e negava che i rapporti con la figl ia fossero poco Persona_1 sereni, ass umendo che foss e la m adre ad ost eggi are i loro rapporti.
Soggiungeva di es s ere privo di reddit o e di non present are al cuna dichiarazione, avendo cess ato la precedente atti vit à nel 2018 con not evol i esposi zioni debitori e nei confronti del l'ammini strazione finanzi ari a.
Precisava che eg l i era socio ed amm inist ratore dell a Root S rl, soci et à di recent e costituzi one che non di st ribuiva utili né compenso all'amministratore, ma solo un rimborso spese. In ultimo, assumeva di non possedere alcuna aut ovettura.
A seguit o dell 'udi enza presidenzi al e del 22.0 6.2022 , sentit e l e parti e preso atto dell'impossibilità di riconciliazione, il Presidente emetteva ordi nanza con l a qual e confermava le stat ui zioni regol anti lo stat o separativo.
Inst aurato rit ual ment e il contraddittori o , con ordinanza del 22.06. 2022 il
G.I., su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comm a c.p.c.
All'udienza del 20.11.2024, tenutasi a “trattazione scritta”, dopo riassegnazione del fas ci colo, il G.I., l ett e l e not e scritt e con le quali le parti preci savano l e conclusioni, ri mett eva la causa al C oll egi o per l a decisi one con ass egnazione dei termi ni per il deposito dell e mem orie di cui all'art. 190 c.p.c. ed invio degli atti al PM che rassegnava le proprie concl usioni con nota del 22.11.2024.
*****
La domanda di cess azione degli effetti ci vili del m at NI è fondat a e, pert anto, m erita di essere accolta.
Dal la documentazi one in atti emerge che, dall a dat a dell a separazione consensual e om ologata con decreto del 02 .05.201 9, i coniugi non si sono più riconcili ati, né hanno ripreso, seppur t emporaneamente, alcuna convivenza.
Deve rit enersi , dunque, che quell a com unione m at erial e e spiritual e che caratt erizza i l rapporto di coniugio si a venut a defini tivam ent e meno e che sia pres umibi lment e imposs ibil e il suo ricostitui rsi .
Pagina 3 di 7 È, inolt re, decorso un periodo di oltre cinque anni dall 'udi enza presidenzi al e in s ede s eparati va (t enut asi il 11 .04 .2019 ) e non constano fat ti i nterrutti vi dell a s eparazi one.
Ricorrono, pert ant o, i pres upposti ri chiesti dall 'art . 3 n. 2 l ett. b dell a legge 1° dicem bre 1970, n. 898, così come modi fi cat a dagli artt . 4 e 5 dell a l egge 6 m arzo 1987 n. 74 e dall 'art . 1 legge n. 55 del 2015 t ali da giusti fi care l a ri chi esta pronuncia.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, l a moglie perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del m atNI.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matNI risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione dell a present e s entenza ed a ll e ulteri ori i ncombenze di cui al D. P. R. n.
396/2000.
Quanto alla figli a nata dall'unione Persona_1 coniugale, deve premettersi che quest'ultima ha ormai raggiunto la maggiore età, si cché null a deve disporsi in ordine all 'affidament o dell a stessa e al di ritt o di visit a pat erno.
Deve, per cont ro, valutarsi la dom anda dell a ricorrent e di condanna del resist ent e a corris pondere un cont ributo per il m ant eni mento dell a figli a, che coabit a con l a madre, non avendo questa raggiunto l 'i ndipendenza economica.
In m eri to, v a ricordato che l 'art . 337 t er co. 4 c.c. prevede che “ciascuno dei genitori provvede al mant eni mento dei fi gli i n misura proporzionale al proprio r eddito;
il gi udi ce stabi lisce, ove necessario, la corresponsione di un ass egno periodi co al fine di realizzare il pri nci pio di proporzi onali tà, da det er minare consi derando: l e attual i esigenze del figlio;
il t enor e di vita goduto dal figli o in costanza di convivenza con entr ambi i genit ori;
i t empi di permanenza presso ciascun genitore le risorse economi che di entrambi i genit ori;
la val enza economi ca dei compiti domesti ci e di cura assunt i da ci ascun genitore”.
Sul punto è opport uno, inoltre, preci sare che secondo il preval ent e ori ent am ent o dell a giuris prudenza di l egittim ità, «In tema di determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la val utazi one dell e condizi oni economi che dell e parti non ri chi ede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto amm ontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patri moni ali e r eddituali dei coniugi» (ex m ultis C ass. , sez. I,
20 gennaio 2021, n. 975 ).
Ebbene, nell a specie deve evidenzi arsi che le parti in causa non hanno in al cun m odo all egato, e t antomeno document ato, l a misura dei redditi percepiti durant e l a vita coniugal e e, i n parti colare, al moment o dell a sottoscrizione dell'accordo di separazione.
Pagina 4 di 7 Ne consegue che l 'assunt o del resist ent e , il qual e sosti ene una ri levant e contrazione dei redditi att ualment e percepiti rispetto al moment o dell a sottoscri zione dell a convenzione di separazi one, è ri mast o del tutto sfornit o di s peci fi ca all ega zione, olt re che di prova.
Il peraltro, nonostante l'invito rivolto dal precedente giudice CP_1 istruttore con ordi nanza del 5.7.2023 di deposito delle ult ime dichiarazioni reddit uali, si è limit at o ad allegare l a sola di chiarazi one dei redditi rel ativa a l peri odo di impost a 2023 (e l a situazione de bit ori a rispetto all' documentazione quest'ultima da ritenersi in parte CP_3 tardiv a perché ricom prendente anche cart ell e gi à noti fi cate al mom ento dell 'instaurazione dell a lit e o, comunque, in dat a di gran lunga ant ecedent e il 9.9.2024, dat a di deposito dell a not a;
t ale document azione, inolt re, cons ist ent e i n un m ero el enco del le cart ell e notificat e , non è att a, da s é sol a, a di most rare l 'effetti vo pagament o da parte resistent e dell a debitoria in parola e l a cont razione dei suoi redditi ), om ett endo di all egare le ulteriori di chi arazioni dei reddi ti o att est azione ril asci at a dagl i enti com pet enti ci rca l 'assenza di capacità redditual e;
si soggi unga che lo stesso ha conferm ato di continuare a svol gere il propri o lavoro di consul ent e i nformati co (com e socio e am minist ratore dell a Root Srl com e evi nci bil e dalla vis ura all egat a dall a ricorrente) e di vivere in una abit azione in fitt o per l a qual e corrisponde un canone m ensil e di 750,00
(cfr. verbal e di udi enza di comparizi one dell e parti del 22.6.2022).
Ne cons egue che il reddito evincibil e dal modello uni co 2024 (pari a ci rca
€11.500,00 annui) non appare verosimile , sopportando il spese CP_1 mensili di import o pari a ol t re €1.000,00 avendo ri guardo al canone di locazione e al cont ributo corrisposto in favore dell a ri corrent e per il mant eni mento dell a figli a (e sul la cui corresponsione non vi è cont rasto tra l e parti ).
Tanto preci sato in ordine all a si tuazi one redditual e del Ruti gl i ani , riti ene questo Collegio di dover porre a cari co di questi l 'onere di contri bui re al mant eni mento d i (“in t ema di assegno di mant eniment o del Persona_1 figlio, l 'aumento dell e esigenze economiche di quest 'ultimo è notoriament e legato alla sua cr es cita e non ha bisogno di specifi ca di mostrazion e”
(Cassazi one civi le sez. I, 29/ 04/ 2022, n.13664) ), in ragione dell e verosi mili accres ci ute esi genze di vita dell a fi glia , medi ant e la corresponsione dell a som ma m ensi le di €400,00 (somm a così det erminat a avendo alt resì ri guardo all a rival utazi one istat a decorrere dal 2019) , olt re al 50% dell e spes e straordinari e da sost enersi i n suo favore secondo quanto stabilito dal Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale.
Il cont ri buto in parola, in assenza di domanda della fi gli a, deve essere corri sposto in favore dell a ri corrent e: per giurisprudenza consolidat a, non può, invero, dis porsi che il contribut o al mantenim ent o del fi glio
Pagina 5 di 7 maggiorenne non autosuffi ci ent e venga versat o di rett am ent e a quest'ultimo i n m ancanza di espressa domanda a ri ceverl o da part e del figli o stesso, perm anendo (in caso di convivenza con l'alt ro genit ore) l a legit tim azi one sul punto in capo a t al e genit ore (cfr. ex m ult is C ass. 'La mancata ri chi est a, da parte del figlio m aggi orenne non indipendent e economicam ent e, di corres ponsione dirett a dell'assegno di m antenimento giusti fi ca l a l egit ti mazione a ri ceverl o da parte del genit ore con lui convivent e, i l qual e anti cipa l e spese per il suo mant eni ment o e l e programm a d'accordo con lui, e, di conseguenza, il genit ore obbligato non ha al cuna autonomi a nell a scelt a del soggetto nei cui confronti adempi ere')
Null a deve, i n ultim o, disporsi sull'assegnazi one dell a casa coniugal e i n quanto tale immobil e , nel corso del present e giudizi o, è st at o oggetto di com pravendit a in favore di t erzi .
L'eventuale assegno unico universale – ove ne ricorrono i presupposti – va percepito dall' quale genitore che coabita con la prole. Pt_1
Le spes e process uali , i n ragione del la reciproca soccombenza (ent rambe le parti risult ano soccombent i in ordi ne al quantum del contri buto al mant eni mento dell a figlia, unica questione controversa i n gi udi zio), vanno integralm ent e compensat e tra l e parti .
P.Q.M.
il Tribunal e di B ari , in co mposi zione col legiale, defi nitivam ent e pronunci ando s ull e dom ande propost e nel giudizi o R.G. 4063 /20 22 introdott o con ri cors o del 23 .03 .20 22 da nei confront i di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1. dichiara l a ces sazione degli effetti civi li del m at ri monio concordat ario cel ebrato i n B ari il 03.10.2003 t ra e Parte_1
, t rascritt o nel regist ro degl i att i di m at rim onio Controparte_1 del predet to C omune (anno 2003 , part e II, seri e A, n. 1097 );
2. dichiara che l a m ogli e perde il cognom e del m arito;
3. ordi na al Cancell iere di trasm ett ere copi a della present e sent enza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune s uindicat o per le annot azioni e gl i ult eri ori adempim enti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. pone a cari co del l'obbligo di contri bui re al manteni ment o CP_1 dell a figli a m aggiorenne m a non economicam ent e i ndipendente medi ant e correspons ione al l' ent ro il gi orno 10 di ci ascun Pt_1 mes e, dell 'import o di € 400,00 olt re ri val utazi one da mat urarsi annualment e s econdo gli i ndi ci ist at, e olt re al 50% delle spese straordi nari e da sost enersi in favore dell a prol e com e da Prot ocollo vigent e press o il Tri bunal e di Bari;
5. dispone che l'eventual e asse gno uni co sia percepito dall 'Am bra;
6. null a di spone in ordi ne all a casa famili are;
Pagina 6 di 7 7. dichiara i ntegralm ente com pensat e t ra l e parti l e spese di lit e;
8. dichiara l a pres ente sent enza provvisori ament e esecutiva per l egge.
Così deci so in Bari i l 1 aprile 2025 , nell a cam era di consigli o dell a prim a sezione ci vil e del Tribunal e di B ari .
Il Giudice estensore
Tiziana Di Gioia Il Presidente
Giuseppe Disabato
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