Articolo 13 della Legge 4 aprile 2025, n. 42
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19 aprile 2025
Art. 13. Ulteriori disposizioni in materia di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo le parole: «diploma di istruzione secondaria di secondo grado» sono aggiunte le seguenti: « conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale »; b) all'articolo 29, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. Per l'accesso ai ruoli, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale o della selezione interna »; c) all'articolo 68, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. Per l'accesso ai ruoli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale ».
Entrata in vigore il 19 aprile 2025