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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/07/2025, n. 3743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3743 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2070/2020, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.1232/2020, resa dal Tribunale di S. Maria C.Vetere in data 20.5.2020 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
Francesco Crispino (C.F. ) e Salvatore Perrotta Marcarelli (C.F. C.F._2
, C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._4
Riccardo Corridore (C.F. ), C.F._5
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data
14.1.2025 dalla difesa di parte appellata e in data 18.1.2025 dalla difesa di parte appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, – premettendo che: 1) nel luglio 2008 Controparte_1 aveva provveduto a redigere, su incarico della famiglia (proprietari confinanti con l'odierna Per_1 appellante), una relazione geologica in vista di un intervento di ristrutturazione edilizia da realizzarsi in Succivo, in via Vittorio Veneto, nella quale non aveva riscontrato alcuna tipologia di instabilità di carattere geomorfologico, né tanto meno la presenza di cavità sotterranee;
2) in data 10.12.2009,
-odierna appellante- depositava, presso l' , un Parte_1 Controparte_2 esposto nei confronti del dott. col quale chiedeva procedersi ad accertamento di un eventuale CP_1 sua responsabilità professionale per la relazione redatta su incarico della famiglia relazione i Per_1 cui contenuti non sarebbero stati rispondenti all'effettivo stato dei luoghi;
3) l' Controparte_2
avviava, quindi, un procedimento disciplinare a carico del dott. , conclusosi,
[...] CP_1 dopo nemmeno 10 mesi, con l'archiviazione della procedura;
4) l'esposto presentato dalla Pt_1 aveva leso la sua immagine professionale e personale e, a causa dello stesso, era stato colpito da una grave patologia psichica, concretizzata in una nevrosi di tipo ansioso, con umore depresso ed agorafobia di tipo reattivo – conveniva in giudizio, innanzi il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al fine di sentirla dichiarare responsabile dei fatti testé riportati e condannare ex Parte_1 artt. 2043 e 2059 c.c. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, ingiustamente patiti, quantificati complessivamente nella somma di 26.000,00 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda deducendone l'infondatezza. Parte_1
Nella ricostruzione della vicenda, nel premettere che l'esistenza della contestata grotta vinaria al di sotto della proprietà trovava conferma nella realtà oggettiva e storica dei luoghi, censurava Per_1 radicalmente l'assunto avverso, in relazione alla pretesa sussistenza di un nesso causale tra la vicenda e le presunte patologie denunciate dal . CP_1
Veniva espletata attività istruttoria e disposta ctu medico-legale sulla persona dell'attore e sul contestato nesso causale tra l'esposto disciplinare e le paventate ripercussioni subite dal . Il CP_1 ctu veniva poi riconvocato per fornire i chiarimenti richiesti dalla parte attrice attraverso le proprie note critiche.
Con la sentenza n. 1232/2020 del 20.5.2020, il Tribunale di S. Maria C.Vetere. così statuiva: “1) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna la convenuta Controparte_1 [...]
al risarcimento del danno, ex artt. 2043, 2059 c.c., in favore dell'attore, che si liquida, Pt_1 all'attualità, in € 24.500,00, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo; 2) condanna la convenuta al pagamento in favore della Parte_1 parte attorea, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 222,05 per spese, € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria ed € 1.620,00 per la fase decisoria, oltre a Iva e CPA giusto art. 11 legge 20.09.1980, n. 576. Spese da distrarsi in favore del procuratore di parte attorea dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della convenuta”. Il giudizio di appello.
Avverso la detta sentenza n. 1232/2020 del Tribunale di S. Maria C.V., ha Parte_1 interposto appello, formulando i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato l'operato del tribunale adito, sia per aver erroneamente dichiarato sussistente il fatto illecito a carico della ai sensi dell'art. 2043 c.c., asseritamente Pt_1 consistito nell'aver presentato, dolosamente e con false denunce, un esposto al Consiglio dell'
[...]
, dal quale sarebbe scaturita l'apertura del procedimento disciplinare a Controparte_2 carico del , sia per aver ravvisato la sussistenza del contestato nesso causale tra detto esposto CP_1
e la conseguente apertura del procedimento disciplinare.
Il Giudice avrebbe poi altresì errato – ed è questa l'ulteriore doglianza – nel ritenere che il procedimento disciplinare potesse essere di per sé stesso lesivo di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela in capo al . L'articolazione di tale doglianza, relativa ad una parte della CP_1 sentenza parimenti da emendare, muove dal considerare come “l'instaurazione del citato procedimento disciplinare, non [abbia] arrecato al Brillante alcun 'danno ingiusto', in quanto nessuna lesione dell'immagine professionale e personale, nonché con la Pubblica Amministrazione, oppure dell'onore e della reputazione, si è mai verificata, né risulta essere stata provata in giudizio”,
a differenza di quanto sostenuto in sentenza.
Il primo Giudice avrebbe ancora errato, a detta del deducente, per aver confuso il nesso di conseguenzialità tra l'esposto al Consiglio dell'Ordine e la conseguente apertura del procedimento disciplinare con il nesso di causalità tecnicamente inteso, nesso, quest'ultimo, “che avrebbe, invece, dovuto accertare, non tra i due eventi (esposto e rapporto disciplinare), ma, bensì, tra il procedimento disciplinare e la presunta patologia sanitaria di cui il dichiara di essere stato colpito, al CP_1 fine di valutare o meno l'insorgenza in capo al soggetto agente dell'obbligo del risarcimento del danno”.
Da qui, l'ulteriore statuizione decisoria censurata, nella quale erano stati erroneamente ritenuti sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione risarcitoria, ex art. 2059 c.c., ovvero, per aver dichiarato tanto l'effettivo “sussistere in astratto un reato penale”, quanto l'avvenuta lesione di “un interesse protetto a livello costituzionale” (cfr. sentenza pag. 6, 2 capov.). In realtà, argomenta l'impugnante, quanto in particolare alla presunta lesione di un interesse protetto a livello costituzionale, mancherebbe del tutto “la prova non solo della lesione ma anche del nesso di causalità”.
Infine, il Giudice di primo grado, avrebbe errato nell'affrontare il tema della documentazione medica depositata in giudizio da parte del , dalla quale sarebbe emerso “un peggioramento della CP_1 qualità della vita, in punto di benessere psico-fisico, avendo il danneggiato cominciato ad assumere anche farmaci, diventandone dipendente” (cfr. sentenza pag. 7, 3 capov.). Al contrario, sostiene l'appellante, “il CTU [avrebbe] escluso, senza ombra di dubbio, l'esistenza di un nesso di causalità tra l'evento della denuncia all'Ordine dei Geologi e i presunti sintomi riferiti dal Brillante, sia con la prima relazione, sia con i chiarimenti richiesti dal Giudice di primo grado, ove la decisione veniva anche ulteriormente motivata e giustificata”. Da qui, la radicale censura della statuizione decisoria resa in prime cure, fondata appunto su presupposti inesistenti.
Da tutto quanto fin qui dedotto, l'appellante ha conclusivamente formulato le sue richieste affinché questa Corte così provveda: “1) In via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione dei gravi e fondati motivi esposti nel presente atto d'appello; 2) Nel merito, accertare e dichiarare che la sentenza gravata resa dal Tribunale di S. Maria C.V. è viziata da erronea interpretazione e applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2043 c.c., 2059 c.c., 2697 c.c. e 1226 c.c. nonché da arbitraria ed erronea valutazione delle prove e della CTU, da erronea, contraddittoria, incongrua ed insufficiente motivazione, da omessa e/o insufficiente valutazione di punti decisivi della controversia e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, si chiede che venga rigettata la domanda proposta dal perché illegittima, infondata, inammissibile e non provata, CP_1 mandando esente l'appellante da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte. In via meramente subordinata, ridimensionare, per le motivazioni innanzi esposte, l'entità della condanna;
3)
Condannare controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese occorse per la stesura della relazione di consulenza tecnica di ufficio”. Con richiesta di condanna alle spese di lite per il doppio grado.
Ritualmente costituito, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, per violazione tanto dell'art. 342 c.p.c. quanto del principio di sinteticità di cui agli artt.
24 e 111, comma II, della Costituzione. Nel merito, poi, ha instato per il rigetto del gravame, con vittoria di spese e competenze del grado.
Con ordinanza del 9.2.2021, questa Corte, disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione dell'appellata sentenza, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.1.2023. Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 24.12.2024,
è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., comma 2, lo svolgimento dell'udienza del
21.1.2025, mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all' udienza del 21.1.2025 la causa è stata riservata in decisione (con ordinanza comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, la Corte rileva l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per la dedotta assenza di motivi di appello specifici a fondamento dell'odierno gravame. Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare
– come potrà constatarsi di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dall'impugnante – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. ord.n. 40560 /2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass.ord.n.7675/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(cfr. CassS.U.n. 27199/2017).
Venendo ora al merito della questione, va in primo luogo chiarito che, come noto, la condotta che integra il delitto di cui all'art. 595 c.p. – il recare offesa all'altrui reputazione – deve realizzarsi attraverso una comunicazione rivolta a più persone, circostanza che avviene qualora due o più persone abbiano notizia dell'offesa, contemporaneamente o anche in momenti successivi. La condotta di comunicazione con più persone è integrata non solo nei casi in cui sia direttamente riscontrabile la volontà, da parte dell'agente, di divulgare a più soggetti le proprie dichiarazioni, ma anche nel caso in cui, per il carattere della comunicazione, essa sia ontologicamente destinata alla divulgazione a più destinatari: proprio come accade allorché taluno operi un esposto ad un Ordine professionale, circostanza propulsiva di un procedimento disciplinare e, dunque, costitutiva di una comunicazione che viene naturalmente portata a conoscenza di terzi. Tra le esimenti operanti come cause di non punibilità, in tali casi, va ricordato in primis l'art. 598
c.p., il tema della cui applicabilità in sede di esposti agli ordini professionali ha scontato nel tempo l'alternarsi di due indirizzi giurisprudenziali opposti. Secondo un primo, minoritario orientamento,
l'esimente in parola sarebbe applicabile in sede di procedimento disciplinare, poiché l'autore della segnalazione potrebbe a ragione considerarsi “parte” del medesimo procedimento, in quanto titolare di un interesse tutelato che decide di azionare ritualmente. Un secondo, maggioritario orientamento, invece, ritiene che l'esimente in parola non sarebbe applicabile alle offese veicolate in sede di segnalazioni al consiglio di un ordine professionale, dacché l'autore dell'esposto, limitandosi a sollecitare l'esercizio di una potestà pubblicistica, non giungerebbe mai ad essere tecnicamente
“parte” dell'instaurando procedimento disciplinare, in quanto mai rivestito della qualità di contraddittore.
Ebbene, nel caso che qui ci occupa, si tratta di capire se rispetto a dichiarazioni pretesamente offensive, contenute in un esposto ad un ordine professionale, sia possibile ravvisare margini per l'applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., ricorrendo tale ultima scriminante, quanto al cosiddetto diritto di critica, proprio “quando i fatti esposti siano veri o quanto meno
l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità” (Corte di Cassazione, sez. V penale, 11 febbraio 2021, n. 9803). Nel peculiare ambito della diffamazione commessa a mezzo di esposto all'ordine, il diritto di critica si concretizzerebbe, infatti, “in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto della prospettazione critica ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante (cosiddetta continenza, n.d.r.) rispetto alle censure espresse” (ivi, par. 1.3).
Ebbene, secondo questa Corte, il Giudice di prime cure, nella sentenza qui impugnata, nel ritenere offensive le dichiarazioni contenute nell'esposto presentato dalla all' Pt_1 Controparte_2
non ha fatto applicazione alcuna dei menzionati principi di veridicità e di continenza.
[...]
Quanto al principio di veridicità delle affermazioni asseritamente diffamatorie contenute, esso attiene alla necessità che il giudice operi un vaglio sulle circostanze di fatto relative ai rapporti tra le parti, ossia sulle specifiche circostanze del concreto contesto. Il primo Giudice, in altri termini, avrebbe dovuto operare una puntuale valutazione relativa alle “specifiche circostanze del concreto contesto, così escludendo […] il requisito della verità dei fatti” (ivi, par. 2.2) e confermando il carattere effettivamente diffamatorio dei contenuti dell'esposto. Né, d'altro canto, e tornando al caso in esame, il primo Giudice pare aver proceduto ad una verifica in termini di putatività “dell'esercizio del diritto di critica, applicandosi la relativa esimente nei confronti di chi abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell'altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale” (ivi, par. 2.2). Quanto, invece, al principio della continenza, esso attiene alle espressioni utilizzate, ossia alla circostanza che la critica sia operata con una forma espositiva proporzionata, “'corretta' in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al fine del concetto da esprimere” (così, da ultimo, Cass. pen., sez. V, 18 gennaio 2021, n. 8898). È principio ormai noto, infatti, che l'esercizio del diritto di critica trovi un limite immanente proprio nel rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire occasione per gratuiti attacchi alla persona, né per arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale. Detto altrimenti, il requisito della continenza “non può ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato […] rispetto al quale assume rilevanza il profilo soggettivo del dichiarante” (Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2020, n. 17243).
Ebbene, nella vicenda di cui si discute, bisogna riconoscere che in tema di esposti ad un ordine professionale, è indubbiamente massimo il livello di potenziale conflitto tra il diritto alla libera manifestazione del pensiero e la tutela della dignità altrui. In una prospettiva rigidamente teleologica, infatti, l'esposto ad un ordine professionale mira ontologicamente, com'è ovvio, a rendere edotti gli organi competenti di una opinione critica sull'operato del professionista, di cui si chiede una verifica in ordine ad eventuali infrazioni. Nel caso di specie, le dichiarazioni contenute nell'esposto della anche laddove fossero risultate effettivamente offensive – circostanza che a parere della Pt_1
Corte va esclusa – avrebbero dovuto comunque essere lette nell'ottica delle finalità alle quali esse miravano, quelle, cioè, di far emergere delle criticità rispetto all'operato del Brillante, quanto alla presunta mancata identificazione e segnalazione di una grotta vinaria posta nell'immediato sottosuolo della proprietà in ordine alla quale si chiedeva, nel più volte menzionato esposto, un giudizio Per_1 in termini di presunte violazione di regole deontologiche. La causa di giustificazione in esame deve, dunque, ritenersi pienamente operante, dacché la ha assolto all'onere di deduzione di fatti Pt_1 nella convinzione del rilievo dei medesimi, anche ai fini della sicurezza pubblica.
Ebbene, il Giudice di prime cure, oltre a non aver opportunamente indicato quali espressioni nel contestato esposto e per quali ragioni fossero da ritenersi non continenti, non ha, secondo questa
Corte, neppure fatto buon governo neppure degli ulteriori principi, sopra parimenti richiamati, di veridicità e di putatività della condotta della omettendo del tutto qualsiasi opportuna verifica Pt_1 del contesto dialettico nell'ambito del quale le espressioni contestate erano state utilizzate ed applicando di contro, in una parte della motivazione, principi di diritto incongrui rispetto alla fattispecie fin qui esaminata.
La contestazione dell'astratta configurazione di un comportamento delittuoso in capo alla ai Pt_1 fini della presunta fondatezza dell'azione risarcitoria promossa dall'attore ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., muove dal fatto dell'invio dell'esposto, ipotizzato diffamatorio, al Consiglio dell'
[...]
, atto di per sé ritenuto idoneo ad integrare il delitto di diffamazione (art. Controparte_2
595 c.p.), dato anche il coinvolgimento di altre persone attinte dalla “divulgazione” della notizia del comportamento non corretto, dal punto di vista deontologico, tenuto dal . Tuttavia, tali CP_1 ragioni difensive restano senz'altro assorbite dalla valutazione della completa insussistenza del reato di diffamazione, data la radicale, acclarata mancanza delle condizioni minimali utili ad una sua possibile ed oggettiva configurazione, quanto al preteso tenore screditante delle espressioni utilizzate dalla nello scritto indirizzato all'organo competente per la verifica della correttezza della Pt_1 condotta professionale del professionista. Ed infatti, le espressioni utilizzate nell'esposto inviato al
Consiglio dell'Ordine, da parte della si sono limitate ad una critica, peraltro esposta in termini Pt_1 puramente interrogativi, e non assertivi come erroneamente rilevato in prime cure, alle capacità ed alla condotta professionale del geologo e non appaiono in nessun caso esorbitanti dall'alveo del diritto di critica nella fisionomia sopra tracciata, né volte ad un indiscriminato esercizio di spregio nei confronti della sua persona. La si era limitata, infatti, nel contestato esposto a chiedere se Pt_1 fosse “[…] corretto, quanto alla sicurezza dei fabbricati e dell'incolumità delle persone, il comportamento dei sigg. e dei loro Tecnici, visto pure quello che succede in Italia Per_1 frequentemente? È professionale il comportamento del Geologo ? È mai stato sul Controparte_1 posto prima di redigere la relazione? La grotta era visibile e l'ingresso e la ventarola. Possiamo sentirci sicuri noi confinanti? Perché una cosa così evidente si nega?”.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha univocamente riconosciuto, in casi simili, l'operatività dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., rilevando come “sia sempre espressione del legittimo diritto di critica richiedere controlli e verifiche sull'operato di soggetti che hanno peculiari poteri in ragione della professione esercitata;
in motivazione, si specifica che è sempre necessario, al fine di ritenere
l'esimente ed escludere il reato di diffamazione, che nell'esposto non vengano utilizzate espressioni
'direttamente e smodatamente offensive nei confronti della persona offesa', ma solo, appunto, dubbi
e perplessità, che, seppur dovessero poi manifestarsi infondati, non travalicano il confine di un corretto esercizio del diritto di critica” (Cass.pen.,sez.V, sentenza n. 32407 del 19.7.2019). Sul punto la S.C. si era già espressa in conformità con tali approdi anche nella sentenza n. 42576/2016, nella quale è stato evidenziato come la condotta dell'imputato rientri sempre nell'alveo dell'esercizio del diritto di critica di cui all'art. 51 c.p., “qualora questi non abbia inteso divulgare a chicchessia fatti attinenti alla persona offesa oggetto delle proprie censure ma solo investire l'organo a ciò deputato della valutazione della correttezza dell'operato del legale”. Va pertanto ribadito il principio – che questo Collegio condivide pienamente ed applica alla vertenza de qua – secondo cui non integra il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.) la condotta di chi si sia limitato ad inviare un esposto al Consiglio disciplinare di un Ordine professionale, “contenente dubbi e perplessità, sia pur espressi in forma aspra e vibrata, sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., "sub specie" di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche e sempre che dette espressioni non travalichino i limiti del corretto esercizio di tale diritto”.
Ebbene, l'operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p. esclude in radice la configurabilità di una qualsiasi condotta non solo antigiuridica ma finanche illecita, ovvero di per sé atta ad integrare il requisito richiesto dall'art. 2043 c.c. ai fini della configurabilità del danno ingiusto, lasciando altresì emergere la mancanza degli ulteriori requisiti, pur necessari ai fini della sussistenza di una fattispecie delittuosa, tanto del danno ingiusto, asseritamente patito dal , quanto del nesso di causalità CP_1 tra la condotta pretesamente dolosa e il danno lamentato, appunto.
Quanto al danno, va evidenziato che il CTU in prime cure abbia, con riguardo ai disagi lamentati dal
, dichiarato come il medesimo stesse vivendo “[…] uno stato di malessere circoscritto, con CP_1 manifestazioni ansiose e depressive, che interferisce in maniera modesta sul funzionamento psicologico con tendenza ad esagerare le sue problematiche, infatti dai reattivi emerge una immagine di sé basata sulla realtà, funzionamento cognitivo adeguato con presenza di chiarezza nel pensiero, tolleranza allo stress più elevata…, inoltre è di solito capace di controllare e modulare le manifestazioni affettive”. Quando poi, all'udienza del 28.10.2014, il G.I., su istanza di parte attrice, ha chiesto chiarimenti al ctu, quest'ultimo, nel formulare le ulteriori conclusioni ha dichiarato con univocità ancora maggiore: “Le conclusioni a cui la medesima è giunta riguardo all'impossibilità di affermare un esclusivo nesso di causalità tra l'evento della denuncia all' da parte Controparte_2 della Sig.ra nei confronti del Dott. e i sintomi riferiti da quest'ultimo a seguire Pt_1 CP_1 dell'evento, sono motivate dal fatto che si ritiene, come sopra riportato, che la diagnosi richieda tempi, modalità e contesti specifici con l'utilizzo di procedure diagnostiche valide e di strumenti propri, validi ed attendibili, e che tale nesso causale, basandosi su elementi di giudizio, quali il criterio cronologico, topografico, di continuità fenomenica, di idoneità e di esclusione, soprattutto in ambito di valutazione peritale non possa essere soddisfatto, basandosi esclusivamente sul riferito sintomatologico e sul vissuto del paziente;
(…) c) che l'evento per cui è causa può definirsi elemento di concausa al mantenimento di sintomi ansioso depressivi da parte del soggetto allo stato attuale, pur tuttavia non ci sono tutti gli elementi per definire tale concausa con lo sviluppo della sintomatologia a seguito del predetto evento (…). Non è possibile escludere la presenza da parte del
Sig. di una struttura di personalità predisponente allo sviluppo di sintomatologia dello CP_1 spettro ansioso antecedente alla denuncia pervenuta al proprio Ordine professionale”. Conclusioni, queste, alle quali il Collegio sente di aderire pienamente e che smentiscono ab imis la pronuncia qui gravata nella quale il primo Giudice si pronunciava invece in favore del sussistere tanto del nesso di causalità tra l'esposto e il procedimento disciplinare subito dal , quanto del lamentato danno, CP_1 affermando in maniera del tutto arbitraria come “il tutto [fosse] suffragato dalla consulenza disposta”.
Proprio con riguardo al nesso di causalità, poi, non sarà superfluo ricordare come il primo Giudice avesse in sentenza dichiarato come “[…] i rilievi che precedono evidenziano, anche, la sussistenza del nesso di causale tra il fatto (la falsa dichiarazione) e l'evento (il procedimento disciplinare): la falsa dichiarazione, cioè, è l'antecedente causale – necessaria e sufficiente per la produzione degli accadimenti ingiusti subiti dal ”. CP_1
Ebbene, non è chi non veda come con tale affermazione il giudicante sia incorso nell'errore di confondere il rapporto di conseguenzialità necessario tra l'avversato esposto all' e Controparte_2 il conseguente procedimento disciplinare, con il nesso di causalità vero e proprio che, invece, avrebbe dovuto essere riscontrato non tra i due detti eventi (esposto e rapporto disciplinare), bensì, tra il procedimento disciplinare e la presunta patologia psichica di cui il ha dichiarato di essere CP_1 rimasto affetto a partire dal deposito dell'esposto, nesso eziologico – la cui valutazione era indispensabile ai fini del riconoscimento dell'obbligo del risarcimento del danno in capo all'originaria convenuta, odierna appellante – che la CTU aveva invece inteso escludere inequivocabilmente, sia nei passaggi, sopra riportati, della relazione integrativa, del tutto cruciali e chiari, sia nelle conclusioni della prima relazione depositata all'esito delle operazioni peritali, nelle quali è parimenti agevole leggere come il “soggetto sembra enfatizzare il suo disagio, in particolare se interrogato sull'evento vissuto come minaccioso ed in riferimento all'attività lavorativa. Non vi è notevole compromissione allo stato attuale della qualità di vita del soggetto, se non per una forma di dipendenza sviluppata verso la funzione rassicurante del farmaco. Non essendo stata svolta una valutazione diagnostica accurata supportata da esami testologici durante l'arco dei 6/12 mesi successivi allo sviluppo dei sintomi né in ambito pubblico né privato, ma pervenendo agli atti esclusiva certificazione psichiatrica basata sul riferito sintomatologico del soggetto, non è possibile in termini clinici e temporali, stabilire ed accertare il nesso di causalità tra l'evento della denuncia effettuata dalla Sig. e lo sviluppo di una sintomatologia ansiosa da parte del Sig. Parte_1
”. Controparte_1
Alla luce di quanto fin qui esposto, deve dunque escludersi la sussistenza dei presupposti per la configurazione di un danno ingiusto da preteso atto illecito dell'odierna appellante, con conseguente rigetto di ogni relativa pretesa risarcitoria ex art. 2043 c.c. avanzata dall'attore. L'appello va pertanto accolto e la sentenza impugnata (n.1232/2020 del Tribunale di S. Maria
C.Vetere) riformata, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria avanzata da CP_1
.
[...]
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, in seguito alla riforma della sentenza di primo grado, la Corte procede ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. n. 5890/2022; Cass.
n. 3877/2021; Cass. n. 9064/2018; Cass. sez. lav. n. 11423/2016; Cass. n. 1775/2017). Pertanto, va applicato il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'esito complessivo del giudizio. In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellante vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale espletata in rapporto alla natura della causa, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale (tab. n. 2), quanto al primo grado, e per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n. 12) per il secondo grado, secondo lo scaglione coerente con il valore della causa
(cfr. Cass. n. 28325/2022). In considerazione della non particolare complessità della controversia e delle questioni giuridiche e di fatto trattate, va fatta applicazione dei valori minimi in relazione a tutte le fasi di entrambi i gradi di giudizio.
Va disposta l'attribuzione in favore dei difensori avv.ti Francesco Crispino e Salvatore Perrotta
Maccarelli per dichiarato anticipo fattone.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - IV Sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2070/2020 R.G.A.C, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n. n.1232/2020, resa Parte_1 dal Tribunale di S. Maria C.Vetere, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da
; Controparte_1
2. dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese del doppio grado in favore Controparte_1 dell'appellante che liquida come segue: Parte_1
- quanto al giudizio di primo grado, in € 2.538,5 per compensi professionali e spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Francesco Crispino e Salvatore
Perrotta Maccarelli;
- quanto al presente grado, in € 355,50 per esborsi, € 2.904,5 per compensi professionali e spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Francesco
Crispino e Salvatore Perrotta Maccarelli.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Rosanna De Rosa