Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 11/06/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
1394/2024 r.g.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
All'esito della camera di consiglio tenutasi in data 9.6.2025 in merito alla causa iscritta al n. 1394/2024 r.g.,
trattenuta in decisione all'udienza del 3.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...] al Largo SA Matteo n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Carchia
del Foro di Foggia
ricorrente e
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1 C.F._2
IO TE (CH) in via Amendola n. 188, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Cipolletta del Foro di
Pescara
resistente e
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
interventore necessario
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti: dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite nel decreto di omologazione della loro separazione consensuale.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
contratto con il sig. a SA IO TE (CH) in data 24.10.2015 (trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 18, Parte I, Ufficio 1, anno 2015) e dal quale non sono nati figli.
Ha dichiarato che la sua separazione consensuale dal sig. è stata omologata con decreto emesso CP_1
da questo Tribunale in data 16.3.2021, all'esito del giudizio n. 1668/2020 r.g., e che dall'udienza presidenziale nell'ambito del medesimo procedimento tra loro non si è ripristinata alcuna comunione morale e materiale.
Ha chiesto quindi che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite nel decreto di omologazione della separazione e che non vengano adottati provvedimenti di carattere economico, con compensazione delle spese di lite.
Il sig. , costituendosi in giudizio, ha aderito integralmente alla domanda di Controparte_1
scioglimento del matrimonio formulata dalla ricorrente.
All'udienza del 3.6.2025, in mancanza di istanze istruttorie e di provvedimenti urgenti da adottare, il giudice istruttore ha trattenuto il procedimento in decisione collegiale.
1. Osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 3 comma 1 n. 2 lettera b) l. n.
898/1970, essendo già stata omologata, con decreto di questo Tribunale n. 2668/2021 del 16.3.2021, la separazione consensuale dei coniugi e , ed essendosi Parte_1 Controparte_1
svolta l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Presidente, nella medesima procedura di separazione, in data 1.3.2021.
2. Le richieste delle parti possono essere accolte dato che:
• hanno chiesto la conferma delle condizioni stabilite nel decreto di omologazione della separazione consensuale;
• hanno rinunciato a statuizioni di carattere economico, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra.
3. Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, come richiesto dalla ricorrente, e in ragione della rispondenza della presente pronuncia ad un comune interesse delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
nei confronti del sig. , così decide:
[...] Controparte_1
• dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in SA IO TE (CH) in data 24.10.2015 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 18,
Parte I, Ufficio 1, anno 2015, alle condizioni stabilite nel decreto di omologazione n. 2668/2021 del
16.3.2021 emanato da questo Tribunale all'esito del procedimento n. 1668/2020 r.g.; • dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
• dispone che il cancelliere ed il competente ufficiale di stato civile provvedano agli adempimenti di legge, al passaggio in giudicato della presente sentenza;
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, 9.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco