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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/11/2024, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1113 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1113/2024 v.g. promossa da:
Perso NA (C.F.: , nata a [...] il [...] e C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO
TURANO (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da C.F._2
procura telematica in atti;
E
(C.F.: ), nato a [...] l'[...] Controparte_1 C.F._3 ed ivi residente, alla Scalinata Cernaia n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO
TURANO (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da C.F._2
procura telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 4 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 02.10.2024. Spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 31.05.2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in La Spezia (SP) e che dall'unione sono nati i figli (il 15.03.2004), maggiorenne, e Per_2
(il 03.02.2007), quest'ultimo attualmente minorenne. I coniugi sono in regime di separazione Per_3
dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1) “dichiarare la separazione personale dei coniugi ed ordinando Pt_1 Controparte_1
all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) autorizzare i coniugi a vivere separatamente, ognuno presso la propria residenza già da tempo fissata in via Ferruccio n. 6 alla Spezia, in Scalinata Pt_1 Controparte_1
Cernaia n. 35 alla Spezia);
3) il figlio minore sarà in affido condiviso di entrambi i genitori, con Persona_4
collocazione prevalente presso la casa materna in La Spezia, via Ferruccio n. 6; il padre potrà visitare il figlio quando vorrà e comunque, con le cadenze previste dal piano genitoriale che si allega sub. n.6, e che qui si richiama integralmente;
[si riportano di seguito le condizioni di visita di cui ai punti 3, 4 e 5 del piano genitoriale sopra richiamato:
3) resta collocato prevalentemente presso la residenza della madre, libero il padre di Per_3
vederlo, ogni qualvolta lo vorrà, potendo esercitare il diritto di visita secondo cadenze concordate con il figlio stesso;
4) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con seguendo il criterio dell'alternanza tra la festività principale e Per_3
quella secondaria (ad esempio se starà con la madre il giorno di Natale – e il giorno Per_3
pag. 2 di 4 di S. Stefano con il padre – starà con il padre il giorno di Pasqua – ed il Lunedì dell'Angelo con la madre); e così via per tutte le altre festività;
5) durante le vacanze estive, starà con ciascun genitore per un massimo di due Per_3
settimane consecutive da concordarsi entro il 30 di giugno;
]
4) il padre, sig. verserà per il mantenimento dei figli, su conto cointestato a Controparte_1 entrambi i genitori, la somma di €. 150,00 per ciascuno figlio (dunque totali €. 300,00), entro il giorno dieci di ogni mese;
spese straordinarie, mediche ricreative e ludico – sportive, a carico di ciascuno genitore in ragione del 50%;
5) nessun contributo al mantenimento per i coniugi, ognuno essendo indipendenti economicamente.
6) Spese di giudizio interamente compensate tra le parti”.
All'udienza del 02.10.2024 il Giudice relatore ha proceduto a esperire – senza esito positivo – il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del minore, poiché garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per entrambi i figli.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese legali. pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e unitisi in Pt_1 Controparte_1
matrimonio in La Spezia (SP) in data 05.09.1998 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno 1998, al n. 80 parte I;
- omologa le condizioni concordate di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 7.11.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1113/2024 v.g. promossa da:
Perso NA (C.F.: , nata a [...] il [...] e C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO
TURANO (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da C.F._2
procura telematica in atti;
E
(C.F.: ), nato a [...] l'[...] Controparte_1 C.F._3 ed ivi residente, alla Scalinata Cernaia n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO
TURANO (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da C.F._2
procura telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 4 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 02.10.2024. Spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 31.05.2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in La Spezia (SP) e che dall'unione sono nati i figli (il 15.03.2004), maggiorenne, e Per_2
(il 03.02.2007), quest'ultimo attualmente minorenne. I coniugi sono in regime di separazione Per_3
dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1) “dichiarare la separazione personale dei coniugi ed ordinando Pt_1 Controparte_1
all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) autorizzare i coniugi a vivere separatamente, ognuno presso la propria residenza già da tempo fissata in via Ferruccio n. 6 alla Spezia, in Scalinata Pt_1 Controparte_1
Cernaia n. 35 alla Spezia);
3) il figlio minore sarà in affido condiviso di entrambi i genitori, con Persona_4
collocazione prevalente presso la casa materna in La Spezia, via Ferruccio n. 6; il padre potrà visitare il figlio quando vorrà e comunque, con le cadenze previste dal piano genitoriale che si allega sub. n.6, e che qui si richiama integralmente;
[si riportano di seguito le condizioni di visita di cui ai punti 3, 4 e 5 del piano genitoriale sopra richiamato:
3) resta collocato prevalentemente presso la residenza della madre, libero il padre di Per_3
vederlo, ogni qualvolta lo vorrà, potendo esercitare il diritto di visita secondo cadenze concordate con il figlio stesso;
4) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con seguendo il criterio dell'alternanza tra la festività principale e Per_3
quella secondaria (ad esempio se starà con la madre il giorno di Natale – e il giorno Per_3
pag. 2 di 4 di S. Stefano con il padre – starà con il padre il giorno di Pasqua – ed il Lunedì dell'Angelo con la madre); e così via per tutte le altre festività;
5) durante le vacanze estive, starà con ciascun genitore per un massimo di due Per_3
settimane consecutive da concordarsi entro il 30 di giugno;
]
4) il padre, sig. verserà per il mantenimento dei figli, su conto cointestato a Controparte_1 entrambi i genitori, la somma di €. 150,00 per ciascuno figlio (dunque totali €. 300,00), entro il giorno dieci di ogni mese;
spese straordinarie, mediche ricreative e ludico – sportive, a carico di ciascuno genitore in ragione del 50%;
5) nessun contributo al mantenimento per i coniugi, ognuno essendo indipendenti economicamente.
6) Spese di giudizio interamente compensate tra le parti”.
All'udienza del 02.10.2024 il Giudice relatore ha proceduto a esperire – senza esito positivo – il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del minore, poiché garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per entrambi i figli.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese legali. pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e unitisi in Pt_1 Controparte_1
matrimonio in La Spezia (SP) in data 05.09.1998 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno 1998, al n. 80 parte I;
- omologa le condizioni concordate di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 7.11.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4