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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/04/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.443/2024
Oggi 02/04/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Bridda con la d.ssa Barbara Milillo per la pratica forense;
per la parte resistente l'avv. Guglielmi.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 443/2024 R.L. promossa da
) rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Gigliola Bridda;
ricorrente contro
Controparte_1
( ) e P.IVA_2 Controparte_2
(c.f. ),
[...] P.IVA_3
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_2
resistente
OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “in via preliminare: per i motivi esposti, sospendere immediatamente gli effetti dell'atto impugnato e del verbale unico di accertamento presupposto, nonché gli effetti di tutti gli eventuali atti connessi e susseguenti e/o presupposti;
nel merito, in via principale, accertato che tra il sig. ed il sig. Parte_1 CP_3
non è intercorso alcun rapporto di lavoro di tipo subordinato o di
2 qualsiasi altra natura, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare nullo e/o comunque annullare il provvedimento dd.
30.08.2024 emesso dal Capo dell' Controparte_2
, Dott. notificato in data
[...] Persona_1
02.09.2024 nonché del presupposto VERBALE UNICO DI
ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE n. 117 dd. 01.07.2024 (doc. 2), con ogni consequenziale provvedimento del caso e di legge”.
Per l' : “1) In via preliminare, chiedendo che il Controparte_2
Tribunale adito declini la propria giurisdizione in favore del T.A.R.
Friuli-Venezia Giulia. 2) In via preliminare, chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire della parte ricorrente, sia in ordine alla Decisione del Direttore dell'
[...]
, sia in riferimento al Verbale unico di Controparte_2
accertamento e notificazione emesso dalla Guardia di Finanza. 3) Nel merito, che il ricorso sia rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto”.
Per il : “Affinchè voglia l'ecc.mo Tribunale Controparte_1
Amministrativo adito estromettere dal giudizio il resistente , CP_1
per difetto di legittimazione passiva e comunque rigettare il ricorso avversario siccome inammissibile e del tutto infondato nel merito”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 30.9.2024, il ricorrente in dicato in epigrafe presentava opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell' su ricorso ex Controparte_2
art. 16 D. Lgs. 124/2004 e avverso il presupposto verbale di accertamento nr. 117/2024 del 4.6.2024. Deduceva il ricorrente di essere titolare dell'impresa individuale denominata e Parte_1
di aver ricevuto dall'impresa Drago – Studio 83 S.r.l.s. l'incarico di
3 eseguire alcuni lavori edili volti alla manutenzione della facciata su strada del Condominio di via Zovenzoni n. 6 a . CP_2
2. Esponeva il ricorrente che a seguito di un sopralluogo della Guardia di
Finanza sul cantiere di Via Zovenzoni, era stata riscontrata la presenza di un lavoratore irregolare, Tale peraltro minorenne, senza CP_3
permesso di soggiorno e non formato ai fini della sicurezza.
Conseguentemente, l di aveva Controparte_2 CP_2
intimato al ricorrente la sospensione dell'attività edilizia relativa al cantiere fino alla regolarizzazione dell'asserito “lavoratore a nero”.
Seguiva la notifica del verbale di accertamento nr. 117/2024 per la violazione dell'art. 3 c. 3 L. 12/2002. Il ricorso ex art. 16 D. Lgs.
124/2004 veniva rigettato con provvedimento del 30.08.2024 emesso dal
Capo dell' di . Controparte_2 CP_2
3. Tanto premesso in fatto, parte ricorrente deduceva la nullità del provvedimento emesso dal Capo dell' per indeterminatezza CP_2
della motivazione e mancata indicazione degli indici dai quali desumere la subordinazione del lavoratore irregolare. Argomentava lungamente parte ricorrente, non solo sulla carenza di motivazione di tale provvedimento, ma anche sulle incongruenze che caratterizzavano il verbale di accertamento nella rilevazione dei fatti operata dalla GDF, del tutto difformi rispetto alla realtà, non avendo mai CP_3
effettuato prestazioni lavorative di alcun tipo in favore del ricorrente.
Riservata la proposizione di querela di falso rassegnava le conclusioni sopra riportate.
4. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio il , eccependo la propria Controparte_1
carenza di legittimazione passiva.
4 5. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio l' , eccependo il difetto di Controparte_2
giurisdizione del Giudice ordinario in ordine all'impugnazione del provvedimento reso su ricorso ex art. 16 D. Lgs. 124/2004 ed in ordine all'azione di accertamento negativo la carenza di interesse ad agire, in quanto solo l'emissione di ordinanza – ingiunzione, secondo la giurisprudenza richiamata si doveva considerare atto lesivo della posizione giuridica del ricorrente. Nel merito argomentava in ordine alla fondatezza e correttezza dell'operato dell'Amministrazione.
6. La causa veniva istruita esclusivamente con l'acquisizione della documentazione allegata agli atti introduttivi e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Deve essere pregiudizialmente dichiarata la carenza di giurisdizione sulla domanda di annullamento del provvedimento dd. 30.08.2024 emesso dal Capo dell' Controparte_2
.
[...]
8. Dispone l'art. 16 del D. Lgs. 124/2004 che: “al fine di garantire
l'uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7, è ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell'ispettorato nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi. Il ricorso va inoltrato alla sede territorialmente competente dell'ispettorato del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente
5 trasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione, il ricorso si intende respinto”.
9. La lettera del disposto normativo rende evidente ed esplicita la funzione e la finalità assegnata dal legislatore al ricorso amministrativo presso il
Direttore Territoriale previsto dall'art. 16 sopra riportato: come recita la normativa, l'obiettivo è quello di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro. L'attribuzione al Direttore Territoriale di tale “missione” non è casuale ed anzi si pone in stretta correlazione con il disposto dell'art. 12. D. Lgs. 149/2015, il quale prevede: “
1. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina un comitato operativo presieduto dal direttore dell'Ispettorato e formato da un esperto dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dell'INPS e uno dell'INAIL.
2. Il Comitato svolge le attività di cui al comma 3 per il periodo necessario a garantire la progressiva funzionalità dell' e comunque per un periodo non superiore a CP_2
tre anni.
3. Il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni: a) coadiuva il direttore dell'Ispettorato nella definizione degli atti di indirizzo dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale da sottoporre alla Commissione centrale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; b) assicura ogni utile coordinamento tra l'Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, sia ai fini di una corretta ed efficace gestione del personale ispettivo che della definizione degli obiettivi in relazione ai complessivi piani di attività delle stesse amministrazioni;
c) adotta, in raccordo con il direttore, misure finalizzate ad una più efficace uniformità dell'attività di vigilanza, ivi comprese misure di carattere economico e gestionale”.
6 10. Risulta allora evidente la natura della norma prevista dall'art. 16 D. Lgs.
124/04, con la quale il legislatore ha voluto prevedere esclusivamente un momento di verifica in ordine all'uniformità dell'azione amministrativa in materia di applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, che esula dall'accertamento nel merito della pretesa ed è sicura proiezione del disposto dell'art. 97 comma 2 della Costituzione, il quale impone all'Amministrazione procedente di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
11. Si tratta di profili, che, con ogni evidenza, rientrano nella giurisdizione del Giudice Amministrativo ed in particolare del TAR FVG. Sul punto deve essere dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del TAR del Friuli Venezia Giulia.
12. Sotto altro profilo deve essere poi accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal I Controparte_1
provvedimenti impugnati sono stati infatti emessi dall'articolazione territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, soggetto pubblico creato con d.lgs. 149 del 2015 e avente personalità giuridica di diritto pubblico, oltre che piena autonomia organizzativa e contabile (art. 1, comma 3 del citato d.lgs.). Rispetto a tale ente, il esercita unicamente funzioni di vigilanza sull'attività CP_1
complessiva ("ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie") e non può considerarsi legittimo contraddittore nel presente giudizio, avente ad oggetto uno specifico atto.
13. Quanto all'azione di accertamento negativo delle pretese avanzate con verbale di accertamento nr. 117 dd. 01.07.2024, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
14. Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sulla tutela del
7 lavoro subordinato, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, a conclusione del procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l'ordinanza- ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (Cass. nr.
11369/2020, nr. 16319/2010, nr. 11281/2010 e nr. 18320 del 2007).
15. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con risalente pronuncia, ebbero ad affermare che il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo soltanto in questo caso idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge.
Quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981 (Cass. Sezioni
Unite nr.16/2007; Cass. nr.18320/2007).
16. E' insomma necessario, al fine di poter proporre un'azione di accertamento negativo in casi come quello in esame ove l'ordinamento abbia previsto uno specifico mezzo di tutela come l'ordinanza – ingiunzione, il ricorrere di un interesse ad agire e che tale interesse sia
8 connesso ad un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa (Cass. 30.7.2015, n. 16162). Tale situazione giuridica e fattuale a parere di chi scrive non sussiste attualmente, anche in ragione dell'accoglimento, da parte del TAR FVG, del ricorso di parte ricorrente contro il provvedimento di sospensione dell'attività edilizia a suo tempo notificato al ricorrente (doc. allegato a note autorizzate).
17. Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere integralmente compensate fra le parti, anche in ragione del venir meno in corso di causa dell'interesse ad agire.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così decide:
1) accerta, in ordine alla domanda di annullamento del provvedimento dd.
30.08.2024 emesso dal Capo dell' di Controparte_2
– , il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario ed il CP_2 CP_2
ricorrere della giurisdizione del TAR Friuli Venezia Giulia;
2) dichiara per il resto inammissibile il ricorso;
3) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Trieste, data 02/04/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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