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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/08/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2815/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2815/2019 promossa da:
e con il patrocinio degli Parte_1 Parte_2
avvocati Francesco Fimmanò, Antonio Cimmino e Valentina Picascia
ATTORI
contro
Controparte_1
in p.l.r.p.t., con il patrocinio dall'avvocato Nicola Rocco di
[...]
Torrepadula
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
evocavano in giudizio la sui seguenti
[...] Controparte_2
presupposti:
- di aver sottoscritto in data 09/10/2014, nella qualità di consumatori, un contratto di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari con parte convenuta;
- di aver negoziato, previa consulenza ed indicazione di parte convenuta, in data
24/04/2015 il titolo Portug Tel 4/11/19 5 (cod. titolo Isin XS0462994343) - n.
ordine 031000399 - quota nominale pari ad € 50.000,00 e, in data 29/04/2015 il titolo Portel 5/20 (cod. titolo Isin XS0927581842) - n. ordine 031000731 -
quota nominale pari ad € 100.000,00;
2 - che tra novembre 2015 e giugno 2016 assistevano al repentino decremento del valore dei titoli negoziati pari all'80% rispetto al valore nominale;
- la convenuta si rendeva inadempiente nei confronti degli attori per violazione degli obblighi informativi precontrattuali e contrattuali imposti dalla normativa vigente;
- in data 21/04/2017 ricorrevano all'Arbitro per le Controversie Finanziarie per il quale, con decisione del 19/06/2018, accoglieva parzialmente il ricorso,
condannando l'Intermediario a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 63.502,90, oltre rivalutazione e interessi legali ma che, ciononostante, l'odierna convenuta restava inadempiente.
Pertanto, gli attori adivano l'intestato Tribunale per chiedere di accertare la violazione da parte dell'Istituto di Credito, degli artt. 21 e/o 23 d. lgs. 58/1998
(t.u.f.) e/o degli artt. 40, 41, 42, 43 e 51 e ss reg. Consob n. 11690 del 2007 e/o,
la violazione degli art. 1218, 1343, 1375 e 1418 c.c. e, per l'effetto, ed in relazione ai menzionati ordini di acquisto, dichiarare la nullità dei relativi contratti di acquisto e/o la risoluzione degli stessi per grave inadempimento contrattuale imputabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e ss. c.c., in capo all'Istituto di Credito, con conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione, in favore degli attori, dell'intero capitale investito, maggiorato di interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio la cooperativa Controparte_1 [...]
(d'ora in poi, per brevità, solo , la quale resisteva all'azione e ne CP_1 CP_1
chiedeva il rigetto, sostenendo l'adeguatezza dell'investimento ed un profilo di rischio alto dei clienti, suffragato dal dossier titoli dei medesimi e da un questionario di profilazione sottoscritto dagli stessi.
3 Instauratosi il contradditorio, fallito il tentativo di mediazione obbligatoria,
assegnati i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., escussi i testi e realizzata una
C.T.U. a firma del dott. , la causa veniva rinviata per la Persona_1
precisazione delle conclusioni e giungeva all'udienza cartolare del 15/07/2025
per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
Occorre innanzitutto evidenziare come del tutto incontestata e provata per
tabulas sia la circostanza della sussistenza tra gli attori e la convenuta di un contratto di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari con parte convenuta. Altresì incontestato è l'ammontare investito e di cui gli attori chiedono la restituzione.
In via preliminare, deve essere esaminata la questione sollevata da parte convenuta e relativa all'ammissibilità delle azioni di nullità e di risoluzione per grave inadempimento, con riferimento ai singoli ordini di investimento.
Sul punto, è necessario osservare che i singoli ordini di investimento devono essere qualificati come contratti autonomi, esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario e, secondo la giurisprudenza di legittimità “Le operazioni di investimento in valori mobiliari,
in quanto contratti autonomi esecutivi del contratto quadro originariamente
stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di
risoluzione, ricorrendone i presupposti, indipendentemente dalla risoluzione di
quest'ultimo, con conseguente diritto alla restituzione dell'importo pagato ed
all'eventuale risarcimento dei danni subiti, senza che la risoluzione del singolo
4 contratto esecutivo integri una risoluzione parziale del contratto quadro”
(Cass. civ. 8394/2016).
Alla luce di tale considerazione, deve essere affermata l'ammissibilità delle azioni di impugnativa negoziale non soltanto con riferimento al contratto quadro, ma anche con riguardo ai singoli ordini di investimento (cfr.
Cassazione civile sez. I, 27/01/2023, n. 2530 secondo cui “In materia di
compravendita di strumenti finanziari, l'investitore, a seguito
dell'inadempimento dell'intermediario ai propri obblighi di informazione,
imposti dalla normativa di legge e di regolamento e derivanti dalla CP_3
stipula del C.D.. contratto quadro, può domandare la risoluzione non solo di
quest'ultimo, ma anche dei singoli ordini di investimento - aventi natura
negoziale e tra loro distinti e autonomi - quando il relativo inadempimento sia
di non scarsa importanza”).
Ne consegue che le domande formulate dagli attori con riferimento ai singoli ordini di investimento con cui è stato disposto l'acquisto di titoli sono ammissibili.
Nel merito, gli attori chiedevano di dichiarare la nullità degli ordini di investimento in parola, deducendo la violazione, da parte dell'intermediario finanziario, degli obblighi informativi posti a suo carico, anche con riferimento all'inadeguatezza dei prodotti al profilo dei clienti.
Tale domanda è infondata.
In relazione all'asserita inadeguatezza delle operazioni oggetto di contestazione va rilevato che, come provato dalla banca convenuta, ben prima dell'acquisto dei titoli in esame (ovvero in data 13/07/2010) la Banca sottoponeva agli attori un nuovo questionario da cui è facilmente evincibile un'elevata predisposizione
5 al rischio degli stessi onde ottenere maggiori rendimenti cedolari. Difatti, quale risposta alla domanda numero 5, gli attori dichiaravano di poter accettare anche la perdita di “una parte consistente del mio/nostro capitale investito”, quindi palesando un'elevata propensione al rischio;
inoltre, sempre nell'ambito del predetto questionario, gli attori dichiaravano di conoscere le principali categorie di strumenti finanziari (quesito 12) e di avere acquisto competenze specifiche in ambito finanziario (quesito 15). Dunque, dalle stese dichiarazioni rilasciate dagli attori emerge il profilo di investitori propensi al rischio e, quindi, del tutto compatibile con l'acquisto dei titoli RT CO che, in base a quanto indicato nella CTU redatta in corso di causa, risultavano “[...] non investment
grade, ossia titoli che hanno un rischio alto” (cfr. pag. 5). D'altronde, anche lo stesso CTU evidenziava che “Vista l'alta rischiosità del titolo, lo stesso non è
adeguato per investitori che hanno una bassa propensione al rischio ed una
bassa formazione finanziaria” (cfr. pag. 6) ma gli attori certamente non potevano qualificarsi tali avendo, al contrario, rilasciato dichiarazioni idonee a farli rientrare nella categoria opposta di investitori propensi al rischio. A
conferma di tale assunto rientra lo stesso portafoglio titoli depositato da parte convenuta (cfr. all. 14) e composto per lo più da obbligazioni con rischio “alto”
o “medio alto”.
In conclusione, la propensione al rischio manifestata da parte attrice appare del tutto in linea con il rischio caratterizzante gli investimenti per cui è causa.
Gli attori chiedevano, altresì, dichiararsi la risoluzione contrattuale dei singoli ordini d'investimento in parola per grave inadempimento dell'intermediario finanziario per violazione degli obblighi informativi posti a carico di quest'ultimo.
6 Ebbene, tale domanda è fondata e va accolta.
Secondo quello che è ormai un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta
esecuzione delle operazioni, che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati
alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, può dar luogo a
responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei
danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la
stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi
rapporti tra le parti. Può, invece, dar luogo a responsabilità contrattuale ed
eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di
violazioni riguardanti operazioni di investimento o disinvestimento compiute in
esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun
caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei
suaccennati doveri di comportamento può, però, determinare la nullità del
contratto d'intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma
dell'art. 1418, comma 1, c.c.” (Cass. Civ., Sezioni Unite n. 26724/2007).
Dello stesso segno, la più recente sentenza della Corte di Cassazione n.
15936/2018, secondo la quale “In materia di servizi di investimento mobiliare,
l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata
informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare
riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo
un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non
siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di
adeguatezza dell'investimento”.
7 Per quanto attiene agli obblighi di comportamento e di informazione imposti alle banche, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “[…]
gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del D.Lgs. n. 58 del 1998 e
dalla normativa secondaria contenuta nel Reg. n. 11522 del 1998, CP_3
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro [...] sia
dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa
la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione e di segnalazione
delle operazioni inadeguate); ii) con particolare riferimento all'obbligo di
informazione attiva, l'art. 28, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998,
richiede che gli intermediari forniscano all'investitore "informazioni adeguate
sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del
servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di
investimento o disinvestimento"; iii) giusta l'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58
del 1998, grava sull'intermediario provare di aver agito con la specifica
diligenza richiesta e, pertanto, di dimostrare di avere correttamente informato i
clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del
servizio; iv) l'intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per
mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto alla
dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva
circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni
qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati;
in proposito, è
irrilevante ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento, posto che
l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di
disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento
[...] con particolare riferimento, poi, all'obbligo di informazione passiva
8 previsto dall'art. 28, comma 1, lett. a), - consistente nella richiesta di notizie
all'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti
finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché
circa la sua propensione al rischio (cd. profilatura) - esso è funzionale alla
valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l'investitore porrà in
essere; infatti, poiché ciascuna operazione di negoziazione può essere
inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione,
la valutazione di adeguatezza di un'operazione da parte dell'intermediario -
come tale inidonea a far sorgere l'obbligo di astensione e la necessità della
relativa motivata segnalazione e del conseguente ordine scritto - richiede
necessariamente la preventiva acquisizione delle informazioni concernenti la
situazione finanziaria dell'investitore e gli obiettivi che questi si prefigge con il
ricorso agli strumenti finanziari;
pertanto, il suo mancato assolvimento è
idoneo ad inficiare la valutazione di adeguatezza effettuata dall'intermediario;
vii) l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad
operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta
pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. n. 58
del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento n. 11522 CP_3
del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di
offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra
caratteristica del titolo” (in motivazione Cass. civ. nr. 7932/2023).
Pertanto, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere probatorio a carico dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente sussiste a prescindere dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione; dunque, se l'intermediario non prova di avere
9 fornito adeguate informazioni al cliente, ciò comporta una presunzione in ordine all'esistenza di un danno risarcibile a carico di quest'ultimo in quanto l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso,
fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (Cass. civ. 7288/2023).
Tuttavia, alla luce delle difese di parte convenuta è possibile desumere che quest'ultima confondesse il rispetto dell'obbligo informativo di cui all'art. 28
del Regolamento 11522/1998 con la valutazione di adeguatezza CP_3
dell'operazione, più volte richiamata negli scritti della stessa. In merito, la banca convenuta dichiarava che “Circa, poi, la presunta mancata informazione,
da parte dell'intermediario, successiva agli acquisti contestati, va osservato
che i clienti avevano con il proprio gestore un rapporto quasi quotidiano, e
venivano costantemente aggiornati sulle vicende che caratterizzavano il
proprio portafoglio. Con particolare riferimento alle obbligazioni di cui è
causa, è opportuno precisare che gli attori sono stati subito edotti circa
l'andamento dei titoli, ma questo ultimi, in via autonoma, hanno deciso di
mantenere in portafoglio le citate obbligazioni, nella convinzione della
soluzione della vicenda e del buon fine degli accordi che si rincorrevano sugli
organi di stampa e nei blog specializzati” (cfr. pag. 10) senza tuttavia fornire alcuna prova di tale assunto. Difatti, non emergono in atti comunicazioni scritte in tal senso rivolte dalla banca agli attori né, a tale carenza documentale, la convenuta sopperiva con le prove orali espletate in corso di causa.
Difatti, alcun contributo probatorio veniva offerto dai testi e _1
, dipendenti di parte convenuta, i quali dichiaravano che Testimone_2
non si occupavano personalmente della gestione investimenti titoli e, pertanto,
10 riferivano circostanze in parte de relato (cfr. dichiarazioni di , _1
che asseriva “io non mi occupavo personalmente della gestione investimenti ma
confermo di aver visto gli attori conferire con il dipendente/gestore
portafogli”), in parte generiche ed in parte contradditorie rispetto alle difese della banca (cfr. dichiarazioni di che, in risposta alla Testimone_2
domanda “i) Vero che la ha spiegato le caratteristiche del titolo ed i CP_1
profili di rischio connessi allo stesso” rispondeva “non c'era bisogno di farlo
perché li aveva già scelti e sapeva già tutto” ).
Pertanto, ritiene il Tribunale che la violazione, da parte della convenuta, dei doveri di informazione dei clienti, poiché connotata da particolare gravità non possa che condurre alla risoluzione ex art. 1453 c.c. dei singoli ordini di acquisto a cui fa riferimento tale inadempimento e, quindi, la banca convenuta andrà condannata alla restituzione, in favore degli attori, del corrispettivo pagato per l'acquisto dei titoli, pari a € 154.891,33 (cfr. allegati 2 e 3 all'atto di citazione). Tale importo andrà maggiorato dei soli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo in quanto gli attori non provavano in alcun modo la mala fede della Banca convenuta (cfr. Cass. civ. 3912/2018, secondo cui “In
tema di intermediazione finanziaria, allorché sia stata pronunciata la
risoluzione del contratto per inadempimento della banca, non può reputarsi “in
re ipsa” la prova della mala fede, traendo tale convincimento dalla mera
imputabilità ad essa dell'inadempimento che abbia determinato la risoluzione
del contratto. Ne consegue che il credito del cliente avente ad oggetto il
rimborso del capitale investito produce interessi, in base ai principi in tema di
ripetizione dell'indebito, solo a seguito della proposizione della domanda
11 giudiziale, gravando su chi richiede la decorrenza dalla data del versamento
l'onere di provare che la banca era in mala fede”).
Di recente, la giurisprudenza di legittimità ha inoltre evidenziato che “Quando è
dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si
ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario
restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla
restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la
disciplina di cui all'art. 2038 c.c.” (Cass. civ. 11239/2025). Pertanto, in accoglimento della domanda restitutoria svolta in via subordinata dalla convenuta, gli attori dovranno restituire alla predetta i titoli RT Tel
4/11/19 5 e Portel 5/20 ancora in loro possesso nonché le cedole riscosse per l'ammontare complessivo € 8.695,00 (secondo quanto indicato dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta e non specificamente contestato dagli attori).
Le spese di lite, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
− dichiara la risoluzione degli ordini di investimento stipulati tra
, e la Parte_1 Parte_2 Controparte_2
e per l'effetto:
[...]
o condanna la convenuta a corrispondere agli attori l'importo di €
12 154.891,33 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
o condanna gli attori a restituire alla convenuta i titoli RT Tel
4/11/19 5 e Portel 5/20 ancora in loro possesso nonché le cedole riscosse per l'ammontare di € 8.695,00;
− Condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 9.071,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati Francesco
Fimmanò, Antonio Cimmino e Valentina Picascia.
− Pone le spese di C.T.U. a carico definitivo della convenuta. CP_1
Nola, 13/08/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2815/2019 promossa da:
e con il patrocinio degli Parte_1 Parte_2
avvocati Francesco Fimmanò, Antonio Cimmino e Valentina Picascia
ATTORI
contro
Controparte_1
in p.l.r.p.t., con il patrocinio dall'avvocato Nicola Rocco di
[...]
Torrepadula
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
evocavano in giudizio la sui seguenti
[...] Controparte_2
presupposti:
- di aver sottoscritto in data 09/10/2014, nella qualità di consumatori, un contratto di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari con parte convenuta;
- di aver negoziato, previa consulenza ed indicazione di parte convenuta, in data
24/04/2015 il titolo Portug Tel 4/11/19 5 (cod. titolo Isin XS0462994343) - n.
ordine 031000399 - quota nominale pari ad € 50.000,00 e, in data 29/04/2015 il titolo Portel 5/20 (cod. titolo Isin XS0927581842) - n. ordine 031000731 -
quota nominale pari ad € 100.000,00;
2 - che tra novembre 2015 e giugno 2016 assistevano al repentino decremento del valore dei titoli negoziati pari all'80% rispetto al valore nominale;
- la convenuta si rendeva inadempiente nei confronti degli attori per violazione degli obblighi informativi precontrattuali e contrattuali imposti dalla normativa vigente;
- in data 21/04/2017 ricorrevano all'Arbitro per le Controversie Finanziarie per il quale, con decisione del 19/06/2018, accoglieva parzialmente il ricorso,
condannando l'Intermediario a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 63.502,90, oltre rivalutazione e interessi legali ma che, ciononostante, l'odierna convenuta restava inadempiente.
Pertanto, gli attori adivano l'intestato Tribunale per chiedere di accertare la violazione da parte dell'Istituto di Credito, degli artt. 21 e/o 23 d. lgs. 58/1998
(t.u.f.) e/o degli artt. 40, 41, 42, 43 e 51 e ss reg. Consob n. 11690 del 2007 e/o,
la violazione degli art. 1218, 1343, 1375 e 1418 c.c. e, per l'effetto, ed in relazione ai menzionati ordini di acquisto, dichiarare la nullità dei relativi contratti di acquisto e/o la risoluzione degli stessi per grave inadempimento contrattuale imputabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e ss. c.c., in capo all'Istituto di Credito, con conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione, in favore degli attori, dell'intero capitale investito, maggiorato di interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio la cooperativa Controparte_1 [...]
(d'ora in poi, per brevità, solo , la quale resisteva all'azione e ne CP_1 CP_1
chiedeva il rigetto, sostenendo l'adeguatezza dell'investimento ed un profilo di rischio alto dei clienti, suffragato dal dossier titoli dei medesimi e da un questionario di profilazione sottoscritto dagli stessi.
3 Instauratosi il contradditorio, fallito il tentativo di mediazione obbligatoria,
assegnati i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., escussi i testi e realizzata una
C.T.U. a firma del dott. , la causa veniva rinviata per la Persona_1
precisazione delle conclusioni e giungeva all'udienza cartolare del 15/07/2025
per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
Occorre innanzitutto evidenziare come del tutto incontestata e provata per
tabulas sia la circostanza della sussistenza tra gli attori e la convenuta di un contratto di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari con parte convenuta. Altresì incontestato è l'ammontare investito e di cui gli attori chiedono la restituzione.
In via preliminare, deve essere esaminata la questione sollevata da parte convenuta e relativa all'ammissibilità delle azioni di nullità e di risoluzione per grave inadempimento, con riferimento ai singoli ordini di investimento.
Sul punto, è necessario osservare che i singoli ordini di investimento devono essere qualificati come contratti autonomi, esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario e, secondo la giurisprudenza di legittimità “Le operazioni di investimento in valori mobiliari,
in quanto contratti autonomi esecutivi del contratto quadro originariamente
stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di
risoluzione, ricorrendone i presupposti, indipendentemente dalla risoluzione di
quest'ultimo, con conseguente diritto alla restituzione dell'importo pagato ed
all'eventuale risarcimento dei danni subiti, senza che la risoluzione del singolo
4 contratto esecutivo integri una risoluzione parziale del contratto quadro”
(Cass. civ. 8394/2016).
Alla luce di tale considerazione, deve essere affermata l'ammissibilità delle azioni di impugnativa negoziale non soltanto con riferimento al contratto quadro, ma anche con riguardo ai singoli ordini di investimento (cfr.
Cassazione civile sez. I, 27/01/2023, n. 2530 secondo cui “In materia di
compravendita di strumenti finanziari, l'investitore, a seguito
dell'inadempimento dell'intermediario ai propri obblighi di informazione,
imposti dalla normativa di legge e di regolamento e derivanti dalla CP_3
stipula del C.D.. contratto quadro, può domandare la risoluzione non solo di
quest'ultimo, ma anche dei singoli ordini di investimento - aventi natura
negoziale e tra loro distinti e autonomi - quando il relativo inadempimento sia
di non scarsa importanza”).
Ne consegue che le domande formulate dagli attori con riferimento ai singoli ordini di investimento con cui è stato disposto l'acquisto di titoli sono ammissibili.
Nel merito, gli attori chiedevano di dichiarare la nullità degli ordini di investimento in parola, deducendo la violazione, da parte dell'intermediario finanziario, degli obblighi informativi posti a suo carico, anche con riferimento all'inadeguatezza dei prodotti al profilo dei clienti.
Tale domanda è infondata.
In relazione all'asserita inadeguatezza delle operazioni oggetto di contestazione va rilevato che, come provato dalla banca convenuta, ben prima dell'acquisto dei titoli in esame (ovvero in data 13/07/2010) la Banca sottoponeva agli attori un nuovo questionario da cui è facilmente evincibile un'elevata predisposizione
5 al rischio degli stessi onde ottenere maggiori rendimenti cedolari. Difatti, quale risposta alla domanda numero 5, gli attori dichiaravano di poter accettare anche la perdita di “una parte consistente del mio/nostro capitale investito”, quindi palesando un'elevata propensione al rischio;
inoltre, sempre nell'ambito del predetto questionario, gli attori dichiaravano di conoscere le principali categorie di strumenti finanziari (quesito 12) e di avere acquisto competenze specifiche in ambito finanziario (quesito 15). Dunque, dalle stese dichiarazioni rilasciate dagli attori emerge il profilo di investitori propensi al rischio e, quindi, del tutto compatibile con l'acquisto dei titoli RT CO che, in base a quanto indicato nella CTU redatta in corso di causa, risultavano “[...] non investment
grade, ossia titoli che hanno un rischio alto” (cfr. pag. 5). D'altronde, anche lo stesso CTU evidenziava che “Vista l'alta rischiosità del titolo, lo stesso non è
adeguato per investitori che hanno una bassa propensione al rischio ed una
bassa formazione finanziaria” (cfr. pag. 6) ma gli attori certamente non potevano qualificarsi tali avendo, al contrario, rilasciato dichiarazioni idonee a farli rientrare nella categoria opposta di investitori propensi al rischio. A
conferma di tale assunto rientra lo stesso portafoglio titoli depositato da parte convenuta (cfr. all. 14) e composto per lo più da obbligazioni con rischio “alto”
o “medio alto”.
In conclusione, la propensione al rischio manifestata da parte attrice appare del tutto in linea con il rischio caratterizzante gli investimenti per cui è causa.
Gli attori chiedevano, altresì, dichiararsi la risoluzione contrattuale dei singoli ordini d'investimento in parola per grave inadempimento dell'intermediario finanziario per violazione degli obblighi informativi posti a carico di quest'ultimo.
6 Ebbene, tale domanda è fondata e va accolta.
Secondo quello che è ormai un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta
esecuzione delle operazioni, che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati
alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, può dar luogo a
responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei
danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la
stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi
rapporti tra le parti. Può, invece, dar luogo a responsabilità contrattuale ed
eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di
violazioni riguardanti operazioni di investimento o disinvestimento compiute in
esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun
caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei
suaccennati doveri di comportamento può, però, determinare la nullità del
contratto d'intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma
dell'art. 1418, comma 1, c.c.” (Cass. Civ., Sezioni Unite n. 26724/2007).
Dello stesso segno, la più recente sentenza della Corte di Cassazione n.
15936/2018, secondo la quale “In materia di servizi di investimento mobiliare,
l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata
informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare
riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo
un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non
siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di
adeguatezza dell'investimento”.
7 Per quanto attiene agli obblighi di comportamento e di informazione imposti alle banche, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “[…]
gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del D.Lgs. n. 58 del 1998 e
dalla normativa secondaria contenuta nel Reg. n. 11522 del 1998, CP_3
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro [...] sia
dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa
la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione e di segnalazione
delle operazioni inadeguate); ii) con particolare riferimento all'obbligo di
informazione attiva, l'art. 28, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998,
richiede che gli intermediari forniscano all'investitore "informazioni adeguate
sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del
servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di
investimento o disinvestimento"; iii) giusta l'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58
del 1998, grava sull'intermediario provare di aver agito con la specifica
diligenza richiesta e, pertanto, di dimostrare di avere correttamente informato i
clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del
servizio; iv) l'intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per
mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto alla
dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva
circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni
qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati;
in proposito, è
irrilevante ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento, posto che
l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di
disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento
[...] con particolare riferimento, poi, all'obbligo di informazione passiva
8 previsto dall'art. 28, comma 1, lett. a), - consistente nella richiesta di notizie
all'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti
finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché
circa la sua propensione al rischio (cd. profilatura) - esso è funzionale alla
valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l'investitore porrà in
essere; infatti, poiché ciascuna operazione di negoziazione può essere
inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione,
la valutazione di adeguatezza di un'operazione da parte dell'intermediario -
come tale inidonea a far sorgere l'obbligo di astensione e la necessità della
relativa motivata segnalazione e del conseguente ordine scritto - richiede
necessariamente la preventiva acquisizione delle informazioni concernenti la
situazione finanziaria dell'investitore e gli obiettivi che questi si prefigge con il
ricorso agli strumenti finanziari;
pertanto, il suo mancato assolvimento è
idoneo ad inficiare la valutazione di adeguatezza effettuata dall'intermediario;
vii) l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad
operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta
pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. n. 58
del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento n. 11522 CP_3
del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di
offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra
caratteristica del titolo” (in motivazione Cass. civ. nr. 7932/2023).
Pertanto, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere probatorio a carico dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente sussiste a prescindere dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione; dunque, se l'intermediario non prova di avere
9 fornito adeguate informazioni al cliente, ciò comporta una presunzione in ordine all'esistenza di un danno risarcibile a carico di quest'ultimo in quanto l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso,
fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (Cass. civ. 7288/2023).
Tuttavia, alla luce delle difese di parte convenuta è possibile desumere che quest'ultima confondesse il rispetto dell'obbligo informativo di cui all'art. 28
del Regolamento 11522/1998 con la valutazione di adeguatezza CP_3
dell'operazione, più volte richiamata negli scritti della stessa. In merito, la banca convenuta dichiarava che “Circa, poi, la presunta mancata informazione,
da parte dell'intermediario, successiva agli acquisti contestati, va osservato
che i clienti avevano con il proprio gestore un rapporto quasi quotidiano, e
venivano costantemente aggiornati sulle vicende che caratterizzavano il
proprio portafoglio. Con particolare riferimento alle obbligazioni di cui è
causa, è opportuno precisare che gli attori sono stati subito edotti circa
l'andamento dei titoli, ma questo ultimi, in via autonoma, hanno deciso di
mantenere in portafoglio le citate obbligazioni, nella convinzione della
soluzione della vicenda e del buon fine degli accordi che si rincorrevano sugli
organi di stampa e nei blog specializzati” (cfr. pag. 10) senza tuttavia fornire alcuna prova di tale assunto. Difatti, non emergono in atti comunicazioni scritte in tal senso rivolte dalla banca agli attori né, a tale carenza documentale, la convenuta sopperiva con le prove orali espletate in corso di causa.
Difatti, alcun contributo probatorio veniva offerto dai testi e _1
, dipendenti di parte convenuta, i quali dichiaravano che Testimone_2
non si occupavano personalmente della gestione investimenti titoli e, pertanto,
10 riferivano circostanze in parte de relato (cfr. dichiarazioni di , _1
che asseriva “io non mi occupavo personalmente della gestione investimenti ma
confermo di aver visto gli attori conferire con il dipendente/gestore
portafogli”), in parte generiche ed in parte contradditorie rispetto alle difese della banca (cfr. dichiarazioni di che, in risposta alla Testimone_2
domanda “i) Vero che la ha spiegato le caratteristiche del titolo ed i CP_1
profili di rischio connessi allo stesso” rispondeva “non c'era bisogno di farlo
perché li aveva già scelti e sapeva già tutto” ).
Pertanto, ritiene il Tribunale che la violazione, da parte della convenuta, dei doveri di informazione dei clienti, poiché connotata da particolare gravità non possa che condurre alla risoluzione ex art. 1453 c.c. dei singoli ordini di acquisto a cui fa riferimento tale inadempimento e, quindi, la banca convenuta andrà condannata alla restituzione, in favore degli attori, del corrispettivo pagato per l'acquisto dei titoli, pari a € 154.891,33 (cfr. allegati 2 e 3 all'atto di citazione). Tale importo andrà maggiorato dei soli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo in quanto gli attori non provavano in alcun modo la mala fede della Banca convenuta (cfr. Cass. civ. 3912/2018, secondo cui “In
tema di intermediazione finanziaria, allorché sia stata pronunciata la
risoluzione del contratto per inadempimento della banca, non può reputarsi “in
re ipsa” la prova della mala fede, traendo tale convincimento dalla mera
imputabilità ad essa dell'inadempimento che abbia determinato la risoluzione
del contratto. Ne consegue che il credito del cliente avente ad oggetto il
rimborso del capitale investito produce interessi, in base ai principi in tema di
ripetizione dell'indebito, solo a seguito della proposizione della domanda
11 giudiziale, gravando su chi richiede la decorrenza dalla data del versamento
l'onere di provare che la banca era in mala fede”).
Di recente, la giurisprudenza di legittimità ha inoltre evidenziato che “Quando è
dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si
ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario
restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla
restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la
disciplina di cui all'art. 2038 c.c.” (Cass. civ. 11239/2025). Pertanto, in accoglimento della domanda restitutoria svolta in via subordinata dalla convenuta, gli attori dovranno restituire alla predetta i titoli RT Tel
4/11/19 5 e Portel 5/20 ancora in loro possesso nonché le cedole riscosse per l'ammontare complessivo € 8.695,00 (secondo quanto indicato dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta e non specificamente contestato dagli attori).
Le spese di lite, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
− dichiara la risoluzione degli ordini di investimento stipulati tra
, e la Parte_1 Parte_2 Controparte_2
e per l'effetto:
[...]
o condanna la convenuta a corrispondere agli attori l'importo di €
12 154.891,33 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
o condanna gli attori a restituire alla convenuta i titoli RT Tel
4/11/19 5 e Portel 5/20 ancora in loro possesso nonché le cedole riscosse per l'ammontare di € 8.695,00;
− Condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 9.071,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati Francesco
Fimmanò, Antonio Cimmino e Valentina Picascia.
− Pone le spese di C.T.U. a carico definitivo della convenuta. CP_1
Nola, 13/08/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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