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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/08/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2500/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2500/2025 promosso da:
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDI Parte_1 C.F._1
JESSICA e
NI LAMBERTI, (cf. ) rappresentata e difesa dall'avv. CORNIOLA C.F._2
ANGELA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 7 I ricorrenti, genitori dei figli nata il [...] e nato il [...] hanno ottenuto dal Per_1 Per_2
Tribunale di Modena sentenza di divorzio n. 1399/2021 pubblicata il 18/10/2021 RG n. 3622/2021,
pronunciata su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le varie cose, veniva regolamentato l'affidamento dei due figli minori, il rapporto tra genitori e figli e il relativo mantenimento economico degli stessi.
Con ricorso del 20/06/2025 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“1) I figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione paritetica, Per_1 Per_2
secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, consentendo loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. La residenza anagrafica di entrambi i figli sarà mantenuta presso l'abitazione della madre in AS (MO), Via Pista n. 39. La responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata di comune accordo dai genitori che terranno conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative alla loro istruzione, educazione e salute. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale i minori si troveranno di volta in volta. In
caso di trasferimento di residenza, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il nuovo indirizzo.
2) I figli e trascorreranno quindi, a settimane alterne, lo stesso numero di giorni con Per_1 Per_2
ciascun genitore, come concordato ed attuato dal mese di aprile 2024.
In particolare:
pagina 2 di 7 - la prima e terza settimana del mese, dal lunedì al lunedì seguente, staranno con la mamma che li andrà a prendere a scuola o dal padre (nei periodi non scolastici) e li riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione del padre (nei periodi non scolastici);
- la seconda e la quarta settimana del mese, dal lunedì al lunedì seguente, staranno con il papà che li andrà a prendere a scuola o dalla madre (nei periodi non scolastici) e li riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione della madre (nei periodi non scolastici);
Si precisa che le abitazioni dei genitori, entrambi residenti nel Comune di AS, distano pochi km l'una dall'altra.
Durante le vacanze scolastiche estive, i figli trascorreranno un periodo di vacanza con ciascun genitore di due settimane, anche non consecutive. I genitori si impegnano a comunicarsi entro il 30
maggio di ogni anno i rispettivi periodi di ferie. Prima della partenza i genitori saranno tenuti a comunicarsi altresì la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli.
Per le festività natalizie, e trascorreranno ad anni alternati, con ciascuno dei genitori, i Per_1 Per_2
giorni della Vigilia e di Natale, Fine anno e Capodanno. Il restante periodo di vacanza verrà suddiviso tra i genitori nel rispetto delle abitudini familiari e delle esigenze dei ragazzi.
Per le festività pasquali, i figli trascorreranno ad anni alterni Pasqua con un genitore e il Lunedì
dell'Angelo con l'altro. Per le altre ricorrenze e festività (a titolo esemplificativo il 25 aprile, 1°
maggio, 2 giugno, Ognissanti ed Immacolata) varrà il principio dell'alternanza, salvo diverso accordo.
Per i compleanni dei minori, l'intera giornata se non trascorsa con entrambi i genitori, sarà trascorsa ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore, tenuto conto, in ogni caso, dei desideri dei minori.
3) La minore frequenta la scuola secondaria di secondo grando (1° anno) presso il Liceo Per_1
scientifico GI in AS (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 12:50 ed il sabato dalle ore 8:00 alle 12:00) e frequenta la scuola secondaria di primo grado presso la scuola Ruini di Per_2
AS (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 13:50). Inoltre svolge l'attività sportiva di Per_1
pagina 3 di 7 pallavolo a AS il lunedì dalle 18:30 alle 20:00, mercoledì dalle 16:00 alle 17:30 ed il venerdì
dalle 19:00 alle 20:30, oltre le partite nel fine settimana e svolge attività sportiva di calcio il Per_2
lunedì, martedì e giovedì dalle 17:15 alle 18:45 oltre le partire nel fine settimana.
Ciascuno dei genitori, nei giorni in cui ha presso di sé i figli, s'impegna quindi a portare e riprendere gli stessi nelle varie attività praticate.
4) A fronte degli accordi di visita-frequentazione di cui sopra, ciascun genitore pertanto concorrerà al mantenimento diretto dei figli nei periodi (di uguale durata) in cui questi saranno presso di sé. A tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie, ciascun genitore provvederà in ragione del 50%
secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 4 di 7 spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c)
viaggi e vacanze.
Analoga contribuzione al 50% di ciascun genitore riguarderà anche la spesa delle ricariche telefoniche a decorrere dal mese di sottoscrizione del presente ricorso ove la madre si occuperà di sostenere la spesa per la ricarica telefonica del figlio ed il padre della figlia (sino a detta Per_2 Per_1
data -ovvero maggio 2025- le spese già sostenute per detti titoli dal padre rimarranno a suo esclusivo carico).
Il rimborso o pagamento delle spese straordinarie dovrà avvenire entro giorni dieci dalla richiesta e dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario. Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di mail o sms agli indirizzi e/o numeri noti ai genitori. Le parti convengono che il mancato dissenso motivato, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della medesima, comporterà l'accettazione della spesa indicata/comunicata ed i relativi costi. Le spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro dei giustificativi di spesa entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuto pagamento.
Le parti concordano di riconoscere come validi giustificativi di spesa anche mere comunicazioni della scuola;
concordano inoltre che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà
riconosciuto in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
pertanto gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre in nome dei figli.
Le parti precisano che l'assegno Unico verrà percepito al 50 % da ciascun genitore.
5) Quanto al versamento dell'arretrato aumento Istat relativo al contributo al mantenimento dei figli dovuto dal sig. a favore della sig.ra Lamberti, da maggio 2022 a marzo 2024, nonché al Pt_1
rimborso delle spese straordinarie pregresse afferenti i figli (con specifico riferimento al percorso di
Logopedia svolto da , il sig. all'atto della sottoscrizione del presente Per_2 Parte_1
pagina 5 di 7 accordo, si impegna a versare, in un'unica soluzione, la somma complessiva di € 500,00
(cinquecento/00) a definizione di ogni pretesa.
6) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, ogni altra azione,
eccezione, pretesa e/o rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa
7) Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno reciprocamente atto di nulla aver più a pretendere a tale titolo l'uno dall'altro.
8) Ciascuna parte provvederà al pagamento del compenso di spettanza del proprio difensore, mentre eventuali spese vive connesse al deposito del presente atto e/o successive occorrende verranno suddivise tra le parti in ragione della metà cadauna.”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Modena n. 1399/2021 pubbl.
il 18/10/2021 RG n. 3622/2021, provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
pagina 6 di 7 Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 15/07/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2500/2025 promosso da:
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDI Parte_1 C.F._1
JESSICA e
NI LAMBERTI, (cf. ) rappresentata e difesa dall'avv. CORNIOLA C.F._2
ANGELA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 7 I ricorrenti, genitori dei figli nata il [...] e nato il [...] hanno ottenuto dal Per_1 Per_2
Tribunale di Modena sentenza di divorzio n. 1399/2021 pubblicata il 18/10/2021 RG n. 3622/2021,
pronunciata su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le varie cose, veniva regolamentato l'affidamento dei due figli minori, il rapporto tra genitori e figli e il relativo mantenimento economico degli stessi.
Con ricorso del 20/06/2025 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“1) I figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione paritetica, Per_1 Per_2
secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, consentendo loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. La residenza anagrafica di entrambi i figli sarà mantenuta presso l'abitazione della madre in AS (MO), Via Pista n. 39. La responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata di comune accordo dai genitori che terranno conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative alla loro istruzione, educazione e salute. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale i minori si troveranno di volta in volta. In
caso di trasferimento di residenza, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il nuovo indirizzo.
2) I figli e trascorreranno quindi, a settimane alterne, lo stesso numero di giorni con Per_1 Per_2
ciascun genitore, come concordato ed attuato dal mese di aprile 2024.
In particolare:
pagina 2 di 7 - la prima e terza settimana del mese, dal lunedì al lunedì seguente, staranno con la mamma che li andrà a prendere a scuola o dal padre (nei periodi non scolastici) e li riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione del padre (nei periodi non scolastici);
- la seconda e la quarta settimana del mese, dal lunedì al lunedì seguente, staranno con il papà che li andrà a prendere a scuola o dalla madre (nei periodi non scolastici) e li riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione della madre (nei periodi non scolastici);
Si precisa che le abitazioni dei genitori, entrambi residenti nel Comune di AS, distano pochi km l'una dall'altra.
Durante le vacanze scolastiche estive, i figli trascorreranno un periodo di vacanza con ciascun genitore di due settimane, anche non consecutive. I genitori si impegnano a comunicarsi entro il 30
maggio di ogni anno i rispettivi periodi di ferie. Prima della partenza i genitori saranno tenuti a comunicarsi altresì la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli.
Per le festività natalizie, e trascorreranno ad anni alternati, con ciascuno dei genitori, i Per_1 Per_2
giorni della Vigilia e di Natale, Fine anno e Capodanno. Il restante periodo di vacanza verrà suddiviso tra i genitori nel rispetto delle abitudini familiari e delle esigenze dei ragazzi.
Per le festività pasquali, i figli trascorreranno ad anni alterni Pasqua con un genitore e il Lunedì
dell'Angelo con l'altro. Per le altre ricorrenze e festività (a titolo esemplificativo il 25 aprile, 1°
maggio, 2 giugno, Ognissanti ed Immacolata) varrà il principio dell'alternanza, salvo diverso accordo.
Per i compleanni dei minori, l'intera giornata se non trascorsa con entrambi i genitori, sarà trascorsa ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore, tenuto conto, in ogni caso, dei desideri dei minori.
3) La minore frequenta la scuola secondaria di secondo grando (1° anno) presso il Liceo Per_1
scientifico GI in AS (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 12:50 ed il sabato dalle ore 8:00 alle 12:00) e frequenta la scuola secondaria di primo grado presso la scuola Ruini di Per_2
AS (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 13:50). Inoltre svolge l'attività sportiva di Per_1
pagina 3 di 7 pallavolo a AS il lunedì dalle 18:30 alle 20:00, mercoledì dalle 16:00 alle 17:30 ed il venerdì
dalle 19:00 alle 20:30, oltre le partite nel fine settimana e svolge attività sportiva di calcio il Per_2
lunedì, martedì e giovedì dalle 17:15 alle 18:45 oltre le partire nel fine settimana.
Ciascuno dei genitori, nei giorni in cui ha presso di sé i figli, s'impegna quindi a portare e riprendere gli stessi nelle varie attività praticate.
4) A fronte degli accordi di visita-frequentazione di cui sopra, ciascun genitore pertanto concorrerà al mantenimento diretto dei figli nei periodi (di uguale durata) in cui questi saranno presso di sé. A tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie, ciascun genitore provvederà in ragione del 50%
secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 4 di 7 spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c)
viaggi e vacanze.
Analoga contribuzione al 50% di ciascun genitore riguarderà anche la spesa delle ricariche telefoniche a decorrere dal mese di sottoscrizione del presente ricorso ove la madre si occuperà di sostenere la spesa per la ricarica telefonica del figlio ed il padre della figlia (sino a detta Per_2 Per_1
data -ovvero maggio 2025- le spese già sostenute per detti titoli dal padre rimarranno a suo esclusivo carico).
Il rimborso o pagamento delle spese straordinarie dovrà avvenire entro giorni dieci dalla richiesta e dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario. Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di mail o sms agli indirizzi e/o numeri noti ai genitori. Le parti convengono che il mancato dissenso motivato, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della medesima, comporterà l'accettazione della spesa indicata/comunicata ed i relativi costi. Le spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro dei giustificativi di spesa entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuto pagamento.
Le parti concordano di riconoscere come validi giustificativi di spesa anche mere comunicazioni della scuola;
concordano inoltre che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà
riconosciuto in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
pertanto gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre in nome dei figli.
Le parti precisano che l'assegno Unico verrà percepito al 50 % da ciascun genitore.
5) Quanto al versamento dell'arretrato aumento Istat relativo al contributo al mantenimento dei figli dovuto dal sig. a favore della sig.ra Lamberti, da maggio 2022 a marzo 2024, nonché al Pt_1
rimborso delle spese straordinarie pregresse afferenti i figli (con specifico riferimento al percorso di
Logopedia svolto da , il sig. all'atto della sottoscrizione del presente Per_2 Parte_1
pagina 5 di 7 accordo, si impegna a versare, in un'unica soluzione, la somma complessiva di € 500,00
(cinquecento/00) a definizione di ogni pretesa.
6) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, ogni altra azione,
eccezione, pretesa e/o rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa
7) Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno reciprocamente atto di nulla aver più a pretendere a tale titolo l'uno dall'altro.
8) Ciascuna parte provvederà al pagamento del compenso di spettanza del proprio difensore, mentre eventuali spese vive connesse al deposito del presente atto e/o successive occorrende verranno suddivise tra le parti in ragione della metà cadauna.”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Modena n. 1399/2021 pubbl.
il 18/10/2021 RG n. 3622/2021, provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
pagina 6 di 7 Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 15/07/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.Riccardo Di Pasquale
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