CASS
Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/04/2023, n. 9573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9573 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 08169/2015 R.G. proposto da FO AN, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Conte, elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione – ricorrente – contro Gefil s.p.a., rappresentato e difeso dagli Avv. Guglielmo IL, IC NT e RE IL, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17; – controricorrente – Oggetto: tributi locali Civile Sent. Sez. 5 Num. 9573 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: BILLI STEFANIA Data pubblicazione: 07/04/2023 2 e Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Guglielmo IL, IC NT e RE IL, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8582/35/14, depositata il 9 ottobre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 dal Consigliere TE LI Letta la requisitoria del Procuratore Generale FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto un’ingiunzione di pagamento (n. 00120121000026984000), notificata dalla Gefil s.p.a. ad AN FO (d’ora in poi ricorrente) avente ad oggetto il pagamento di quote consortili dal 2006 al 2010 per l’importo di € 356,15, dovute al Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno (d’ora in poi controricorrente). La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR ha accolto l’appello da proposto dall’odierno controricorrente sulla base delle seguenti ragioni: • l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza comporta l'acquisizione della qualifica di consorziato e la partecipazione obbligatoria al consorzio e ai relativi oneri;
• nel piano di classifica elaborato dal consorzio sono individuati i benefici derivanti dalle opere di bonifica, i vari parametri per la quantificazione degli stessi e la determinazione dell'indice di contribuenza di ciascun immobile;
• il perimetro di contribuenza e il piano di classifica configurano atti amministrativi sindacabili dal giudice amministrativo e opponibili 3 davanti al giudice ordinario solo in una prospettiva di disapplicazione;
• sul versante della distribuzione dell'onere probatorio, l'inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell'ambito di un piano di classifica comporta a carico del contribuente, che voglia disconoscere il debito, l'onere di contestare specificamente la legittimità del provvedimento o il suo contenuto;
• nel caso di specie il consorzio ha fornito la documentazione necessaria a far identificare la proprietà del consorziato quale ricadente nel bacino H 32 B e rientrante nel perimetro di contribuenza;
• dalla carta delle attività del consorzio si rilevano le opere a carattere generale e particolare applicate da cui la determinazione dei tributi in base ai parametri di contribuenza proporzionali a tali opere. Il ricorrente propone ricorso, fondato su cinque motivi, i controricorrenti si sono costituiti con controricorso. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, comma primo, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e 860 cod. civ., nonché il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce a tale proposito il ricorrente che l'onere della prova a carico del contribuente spetti solo quando dall'atto impositivo o dalla cartella esattoriale risultino indicati tutti gli elementi che giustificano la pretesa contributiva, richiamando la giurisprudenza di legittimità ha sezioni unite (Cass. Sez. U, n. 26009 del 2008). Si duole della: 4 - mancata prova della notifica dei preventivi avvisi di pagamento;
- omessa indicazione del piano di classifica nella cartella di pagamento;
- necessità di indicazione nell’atto impugnato dell’opera del consorzio e dello specifico vantaggio sull’immobile del contribuente;
- mancata prova nel corso del giudizio della trascrizione del piano di classifica, essendosi il consorzio limitato a indicare l’esistenza del perimetro di contribuenza e del piano di classifica 1.1. Il motivo è in parte inammissibile e, in parte, infondato. È inammissibile laddove viene censurata l’omessa indicazione del piano di classifica nelle cartelle di pagamento, doglianza che non risulta introdotta con il ricorso originario, alla luce di quanto riportato dallo stesso ricorrente sulle prospettazioni contenute nel ricorso originario (pag. 2 del ricorso, punto A) I). È, altresì, inammissibile nella parte in cui si lamenta della mancata prova della trascrizione del piano di classifica, censura sollevata per la prima volta nel presente giudizio, sulla base di quanto riportato dallo stesso ricorrente. La censura sul profilo della trascrizione, in ogni caso è infondata, in quanto è condiviso dal Collegio il principio per cui, in tema di contributi di bonifica, poiché nel sistema delineato dall'art. 10 del r.d. n. 215 del 1933 gli effetti dell'inopponibilità degli atti ai terzi deriva direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, la trascrizione del perimetro di contribuenza assolve esclusivamente ad una funzione di mera pubblicità-notizia, con la conseguenza che l'omissione della stessa non comporta ex se l'insussistenza dell'obbligazione di versamento del contributo consortile (Cass. Sez. 6 - 5, n. 16524 del 20/06/2019, Rv. 654725 5 - 01). La giurisprudenza di legittimità in modo del tutto condivisibile ne ha fatto conseguire che, non costituendo la forma di pubblicità prescritta «principio fondamentale» ai sensi dell'art. 117, comma terzo, Cost., le norme emanate dalla regione a statuto ordinario nella materia della bonifica attribuita alla legislazione concorrente, bene possono prevedere forme di pubblicità legale diverse, idonee al raggiungimento dello scopo (quale, nella specie, la pubblicazione sul BURL del provvedimento amministrativo della Giunta regionale del piano di classifica e riparto, volto alla delimitazione territoriale dei fondi assoggettati a contributo) (Cass. Sez. 5, n. 7364 del 11/05/2012, Rv. 622899 - 01). Il motivo risulta, inoltre, infondato in ordine alla doglianza riguardante la mancata prova della notifica dei preventivi avvisi di pagamento. I controricorrenti hanno riportato per esteso nei controricorsi il contenuto dell’ingiunzione impugnata da dove risultano indicati tutti gli avvisi di pagamento con la relativa data di notifica, deducendo, non solo, di averli depositati in grado di appello, ma anche, che non sono stati oggetto di contestazione da parte del ricorrente. Tali circostanze non sono state affatto smentite in questa sede dal ricorrente. È, del pari, infondata la censura sulla necessità di una specifica indicazione nell’atto impugnato circa le opere realizzate dal Consorzio e dello specifico vantaggio derivato all’immobile del contribuente. Dal contenuto dell’atto impugnato, riportato dai controricorrenti, si evince che l’ingiunzione sia stata motivata per relationem attraverso l’indicazione dei diversi avvisi di pagamento. Deve ritenersi, da quanto fin qui esposto, che gli avvisi siano stati notificati e che, una volta che sono stati prodotti in grado di 6 appello, la motivazione degli stessi riferita al perimetro di contribuenza non è stata posta in discussione dal ricorrente. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta in relazione all'articolo 360, comma primo, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell'articolo 345, comma terzo, cod. proc. civ. Contesta il mancato rilievo dell'eccezione pregiudiziale sollevata dal ricorrente circa l'inammissibilità della nuova produzione documentale nel secondo grado, trattandosi di documenti che la parte avrebbe potuto e dovuto produrre in primo grado (piano di classifica aggiornato). 2.1. Il motivo è infondato. Con riferimento alla tardiva produzione documentale si ricorda che, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima, secondo il fondamentale principio di specialità, espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che trova applicazione l’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello (Cass., Sez. 5, n. 18907 del 16/09/2011, Rv. 618893 - 01). Ne consegue che le parti hanno facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del citato articolo, al di fuori delle condizioni poste dall’art. 345 cod. proc. civ., anche quando non sussista, pertanto, l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (Cass., Sez. 5, n. 17164 del 28/06/2018, Rv. 649401 - 01; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., Sez. 5, n. 27774 del 22/11/2017, Rv. 646223 - 01; Cass. Sez. 6 - 5, n. 22776 del 06/11/2015, Rv. 637175 - 01). Si deve ribadire, inoltre, che i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere 7 comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello (Cass., Sez. 5, n. 5429 del 07/03/2018, Rv. 647276 - 01; Cass., Sez. 5, n. 3661 del 24/02/2015, Rv. 634467 - 01). 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'articolo 360, comma primo, num. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 3 del r.d. n. 215 del 1933 e dell’art. 1, comma 1, e 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Si duole che nei giudizi di merito non siano stati prodotti, né il d.m. di approvazione, né altro documento idoneo a comprovare la presunzione di riscossione;
ad avviso del ricorrente, il giudice di merito avrebbe dovuto individuare la proprietà dello stesso e le opere realizzate o programmate dal consorzio, esaminare la posizione degli appezzamenti dello stesso ricorrente rispetto alle opere del consorzio e accertare in concreto la sussistenza o meno dei presupposti tecnici e fattuali per l'imposizione contributiva. Lamenta, infine, che il Comune di Brusciano, su cui insiste l’immobile di sua proprietà, non rientra nell’elenco dei comuni gravati dall’onere di contribuzione e che la trascrizione non è stata effettuata per tale comune. 3.1. Il motivo è infondato. Occorre affermare, secondo quanto già sostenuto in sede di legittimità, che in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione 8 dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Cass. Sez. 5, n. 11431 del 08/04/2022, Rv. 664350 – 01, Sez. 5, n. 20359 del 16/07/2021, Rv. 661883 – 01, Sez. 5, n. 8079 del 23/04/2020, Rv. 657553 - 01). Occorre, inoltre, aggiungere, che la verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica è decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo. Ai fini, poi, del quantum è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del «piano di classifica», con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio (Cass. Sez. 6 - 5, n. 26395 del 17/10/2019, Rv. 655697 - 01). Nel caso in esame è pacifico che la CTR abbia acquisito il piano di classifica, come risulta dallo stesso secondo motivo di ricorso sopra esaminato. Dalla motivazione della sentenza si evince, inoltre, che il materiale probatorio ha consentito di accertare, non solo, l’inclusione della proprietà del ricorrente nel perimetro di contribuenza, ma anche le opere effettivamente realizzate. Così si afferma: «dalla Carta delle attività del Consorzio si rilevano opere a carattere generale e particolare applicate, da cui la determinazione dei tributi in base ai parametri di contribuenza proporzionali a tali opere». Oltre, dunque, al perimetro di contribuenza e al piano di classifica, altri documenti hanno 9 confermato la realizzazione di opere del consorzio a vantaggio dell’immobile del ricorrente. La doglianza relativa alla mancata inclusione nell’elenco dei comuni gravati dall’obbligo contributivo del comune di Brusciano è, poi, inammissibile, sia, in quanto non risulta tra le contestazioni sollevate in sede di merito, sia in quanto attiene ad una circostanza di fatto accertata dal giudice del merito la cui verifica è preclusa in questa sede. 4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 76, l. n. 212 del 2000. Contesta la nullità dell'atto impositivo impugnato, non essendo stato prodotto nei giudizi di merito l'eventuale precedente atto di accertamento e non essendo state fornite notizie inerenti alla motivazione degli atti. Il motivo, che ricalca sostanzialmente le ragioni già espresse con il primo motivo, è da ritenere assorbito, stante il rigetto di questo. 5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 12 e 13 della l. regione Campania n. 4 del 2003 e l’art. 14 della l. n. 36 del 1994. Si duole che nel caso di specie non sia stata data prova nel giudizio dei benefici dell'attività di bonifica già realizzata o programmata, come richiesto dall'art. 12 sopra richiamato. Deduce che l'ultimo piano di classifica è stato approvato negli anni 1997 e 1998 e che, quindi, non presentasse i requisiti previsti dalla l. della regione Campania sopra richiamata. Riportandosi all'art. 13 della l. regione Campania, lamenta la doppia imposizione, sostenendo che il predetto articolo dispone l'esenzione dal pagamento dei contributi di bonifica connessi al servizio di raccolta, collettamento e allontanamento delle acque 10 meteoriche, perché attività già pagate con la tariffa per il servizio di pubblica fognatura. 5.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta che il piano di classifica, più risalente rispetto alla legge della regione Campania, non presentasse i requisiti previsti dalla stessa, in quanto del tutto generico e non circostanziato. Il motivo è, inoltre, infondato nella parte in cui si duole della doppia imposizione. Come ha ben chiarito questa Corte a Sezioni Unite, proprio in relazione ad una fattispecie riguardante l'art. 13 della l. regione Campania n. 4 del 2003, in tema di consorzi di bonifica, i canoni dovuti per l'utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti, quali i comuni, che non possono qualificarsi appartenenti al consorzio per non essere proprietari dei fondi compresi nel relativo ambito territoriale, si distinguono dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari dei detti fondi. Mentre questi ultimi sono versati in adempimento di un'obbligazione tributaria determinata direttamente dal consorzio quale contributo pro quota dei consorziati alle spese di gestione dei canali e delle opere di miglioramento, viceversa, per i primi la normativa regionale di dettaglio ne prevede la determinazione all'esito di una procedura negoziale tra il consorzio e l'utente. A tale proposito è stato evidenziato che la disposizione sopra richiamata utilizza il termine «canone», che si addice ad una prestazione patrimoniale di natura non tributaria, per definire il contributo consortile dovuto dai comuni e dagli altri enti che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, e prevede che esso sia determinato, in proporzione al beneficio diretto ottenuto, sulla base di convenzioni stipulate con i consorzi e promosse dalla 11 regione (Cass. Sez. U, n. 31760 del 05/12/2019, Rv. 656170 - 01) 6. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare in favore dei controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 600,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13. Il Consigliere relatore TE LI Il Presidente FE SO
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8582/35/14, depositata il 9 ottobre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 dal Consigliere TE LI Letta la requisitoria del Procuratore Generale FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto un’ingiunzione di pagamento (n. 00120121000026984000), notificata dalla Gefil s.p.a. ad AN FO (d’ora in poi ricorrente) avente ad oggetto il pagamento di quote consortili dal 2006 al 2010 per l’importo di € 356,15, dovute al Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno (d’ora in poi controricorrente). La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR ha accolto l’appello da proposto dall’odierno controricorrente sulla base delle seguenti ragioni: • l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza comporta l'acquisizione della qualifica di consorziato e la partecipazione obbligatoria al consorzio e ai relativi oneri;
• nel piano di classifica elaborato dal consorzio sono individuati i benefici derivanti dalle opere di bonifica, i vari parametri per la quantificazione degli stessi e la determinazione dell'indice di contribuenza di ciascun immobile;
• il perimetro di contribuenza e il piano di classifica configurano atti amministrativi sindacabili dal giudice amministrativo e opponibili 3 davanti al giudice ordinario solo in una prospettiva di disapplicazione;
• sul versante della distribuzione dell'onere probatorio, l'inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell'ambito di un piano di classifica comporta a carico del contribuente, che voglia disconoscere il debito, l'onere di contestare specificamente la legittimità del provvedimento o il suo contenuto;
• nel caso di specie il consorzio ha fornito la documentazione necessaria a far identificare la proprietà del consorziato quale ricadente nel bacino H 32 B e rientrante nel perimetro di contribuenza;
• dalla carta delle attività del consorzio si rilevano le opere a carattere generale e particolare applicate da cui la determinazione dei tributi in base ai parametri di contribuenza proporzionali a tali opere. Il ricorrente propone ricorso, fondato su cinque motivi, i controricorrenti si sono costituiti con controricorso. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, comma primo, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e 860 cod. civ., nonché il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce a tale proposito il ricorrente che l'onere della prova a carico del contribuente spetti solo quando dall'atto impositivo o dalla cartella esattoriale risultino indicati tutti gli elementi che giustificano la pretesa contributiva, richiamando la giurisprudenza di legittimità ha sezioni unite (Cass. Sez. U, n. 26009 del 2008). Si duole della: 4 - mancata prova della notifica dei preventivi avvisi di pagamento;
- omessa indicazione del piano di classifica nella cartella di pagamento;
- necessità di indicazione nell’atto impugnato dell’opera del consorzio e dello specifico vantaggio sull’immobile del contribuente;
- mancata prova nel corso del giudizio della trascrizione del piano di classifica, essendosi il consorzio limitato a indicare l’esistenza del perimetro di contribuenza e del piano di classifica 1.1. Il motivo è in parte inammissibile e, in parte, infondato. È inammissibile laddove viene censurata l’omessa indicazione del piano di classifica nelle cartelle di pagamento, doglianza che non risulta introdotta con il ricorso originario, alla luce di quanto riportato dallo stesso ricorrente sulle prospettazioni contenute nel ricorso originario (pag. 2 del ricorso, punto A) I). È, altresì, inammissibile nella parte in cui si lamenta della mancata prova della trascrizione del piano di classifica, censura sollevata per la prima volta nel presente giudizio, sulla base di quanto riportato dallo stesso ricorrente. La censura sul profilo della trascrizione, in ogni caso è infondata, in quanto è condiviso dal Collegio il principio per cui, in tema di contributi di bonifica, poiché nel sistema delineato dall'art. 10 del r.d. n. 215 del 1933 gli effetti dell'inopponibilità degli atti ai terzi deriva direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, la trascrizione del perimetro di contribuenza assolve esclusivamente ad una funzione di mera pubblicità-notizia, con la conseguenza che l'omissione della stessa non comporta ex se l'insussistenza dell'obbligazione di versamento del contributo consortile (Cass. Sez. 6 - 5, n. 16524 del 20/06/2019, Rv. 654725 5 - 01). La giurisprudenza di legittimità in modo del tutto condivisibile ne ha fatto conseguire che, non costituendo la forma di pubblicità prescritta «principio fondamentale» ai sensi dell'art. 117, comma terzo, Cost., le norme emanate dalla regione a statuto ordinario nella materia della bonifica attribuita alla legislazione concorrente, bene possono prevedere forme di pubblicità legale diverse, idonee al raggiungimento dello scopo (quale, nella specie, la pubblicazione sul BURL del provvedimento amministrativo della Giunta regionale del piano di classifica e riparto, volto alla delimitazione territoriale dei fondi assoggettati a contributo) (Cass. Sez. 5, n. 7364 del 11/05/2012, Rv. 622899 - 01). Il motivo risulta, inoltre, infondato in ordine alla doglianza riguardante la mancata prova della notifica dei preventivi avvisi di pagamento. I controricorrenti hanno riportato per esteso nei controricorsi il contenuto dell’ingiunzione impugnata da dove risultano indicati tutti gli avvisi di pagamento con la relativa data di notifica, deducendo, non solo, di averli depositati in grado di appello, ma anche, che non sono stati oggetto di contestazione da parte del ricorrente. Tali circostanze non sono state affatto smentite in questa sede dal ricorrente. È, del pari, infondata la censura sulla necessità di una specifica indicazione nell’atto impugnato circa le opere realizzate dal Consorzio e dello specifico vantaggio derivato all’immobile del contribuente. Dal contenuto dell’atto impugnato, riportato dai controricorrenti, si evince che l’ingiunzione sia stata motivata per relationem attraverso l’indicazione dei diversi avvisi di pagamento. Deve ritenersi, da quanto fin qui esposto, che gli avvisi siano stati notificati e che, una volta che sono stati prodotti in grado di 6 appello, la motivazione degli stessi riferita al perimetro di contribuenza non è stata posta in discussione dal ricorrente. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta in relazione all'articolo 360, comma primo, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell'articolo 345, comma terzo, cod. proc. civ. Contesta il mancato rilievo dell'eccezione pregiudiziale sollevata dal ricorrente circa l'inammissibilità della nuova produzione documentale nel secondo grado, trattandosi di documenti che la parte avrebbe potuto e dovuto produrre in primo grado (piano di classifica aggiornato). 2.1. Il motivo è infondato. Con riferimento alla tardiva produzione documentale si ricorda che, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima, secondo il fondamentale principio di specialità, espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che trova applicazione l’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello (Cass., Sez. 5, n. 18907 del 16/09/2011, Rv. 618893 - 01). Ne consegue che le parti hanno facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del citato articolo, al di fuori delle condizioni poste dall’art. 345 cod. proc. civ., anche quando non sussista, pertanto, l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (Cass., Sez. 5, n. 17164 del 28/06/2018, Rv. 649401 - 01; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., Sez. 5, n. 27774 del 22/11/2017, Rv. 646223 - 01; Cass. Sez. 6 - 5, n. 22776 del 06/11/2015, Rv. 637175 - 01). Si deve ribadire, inoltre, che i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere 7 comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello (Cass., Sez. 5, n. 5429 del 07/03/2018, Rv. 647276 - 01; Cass., Sez. 5, n. 3661 del 24/02/2015, Rv. 634467 - 01). 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'articolo 360, comma primo, num. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 3 del r.d. n. 215 del 1933 e dell’art. 1, comma 1, e 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Si duole che nei giudizi di merito non siano stati prodotti, né il d.m. di approvazione, né altro documento idoneo a comprovare la presunzione di riscossione;
ad avviso del ricorrente, il giudice di merito avrebbe dovuto individuare la proprietà dello stesso e le opere realizzate o programmate dal consorzio, esaminare la posizione degli appezzamenti dello stesso ricorrente rispetto alle opere del consorzio e accertare in concreto la sussistenza o meno dei presupposti tecnici e fattuali per l'imposizione contributiva. Lamenta, infine, che il Comune di Brusciano, su cui insiste l’immobile di sua proprietà, non rientra nell’elenco dei comuni gravati dall’onere di contribuzione e che la trascrizione non è stata effettuata per tale comune. 3.1. Il motivo è infondato. Occorre affermare, secondo quanto già sostenuto in sede di legittimità, che in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione 8 dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Cass. Sez. 5, n. 11431 del 08/04/2022, Rv. 664350 – 01, Sez. 5, n. 20359 del 16/07/2021, Rv. 661883 – 01, Sez. 5, n. 8079 del 23/04/2020, Rv. 657553 - 01). Occorre, inoltre, aggiungere, che la verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica è decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo. Ai fini, poi, del quantum è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del «piano di classifica», con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio (Cass. Sez. 6 - 5, n. 26395 del 17/10/2019, Rv. 655697 - 01). Nel caso in esame è pacifico che la CTR abbia acquisito il piano di classifica, come risulta dallo stesso secondo motivo di ricorso sopra esaminato. Dalla motivazione della sentenza si evince, inoltre, che il materiale probatorio ha consentito di accertare, non solo, l’inclusione della proprietà del ricorrente nel perimetro di contribuenza, ma anche le opere effettivamente realizzate. Così si afferma: «dalla Carta delle attività del Consorzio si rilevano opere a carattere generale e particolare applicate, da cui la determinazione dei tributi in base ai parametri di contribuenza proporzionali a tali opere». Oltre, dunque, al perimetro di contribuenza e al piano di classifica, altri documenti hanno 9 confermato la realizzazione di opere del consorzio a vantaggio dell’immobile del ricorrente. La doglianza relativa alla mancata inclusione nell’elenco dei comuni gravati dall’obbligo contributivo del comune di Brusciano è, poi, inammissibile, sia, in quanto non risulta tra le contestazioni sollevate in sede di merito, sia in quanto attiene ad una circostanza di fatto accertata dal giudice del merito la cui verifica è preclusa in questa sede. 4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 76, l. n. 212 del 2000. Contesta la nullità dell'atto impositivo impugnato, non essendo stato prodotto nei giudizi di merito l'eventuale precedente atto di accertamento e non essendo state fornite notizie inerenti alla motivazione degli atti. Il motivo, che ricalca sostanzialmente le ragioni già espresse con il primo motivo, è da ritenere assorbito, stante il rigetto di questo. 5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 12 e 13 della l. regione Campania n. 4 del 2003 e l’art. 14 della l. n. 36 del 1994. Si duole che nel caso di specie non sia stata data prova nel giudizio dei benefici dell'attività di bonifica già realizzata o programmata, come richiesto dall'art. 12 sopra richiamato. Deduce che l'ultimo piano di classifica è stato approvato negli anni 1997 e 1998 e che, quindi, non presentasse i requisiti previsti dalla l. della regione Campania sopra richiamata. Riportandosi all'art. 13 della l. regione Campania, lamenta la doppia imposizione, sostenendo che il predetto articolo dispone l'esenzione dal pagamento dei contributi di bonifica connessi al servizio di raccolta, collettamento e allontanamento delle acque 10 meteoriche, perché attività già pagate con la tariffa per il servizio di pubblica fognatura. 5.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta che il piano di classifica, più risalente rispetto alla legge della regione Campania, non presentasse i requisiti previsti dalla stessa, in quanto del tutto generico e non circostanziato. Il motivo è, inoltre, infondato nella parte in cui si duole della doppia imposizione. Come ha ben chiarito questa Corte a Sezioni Unite, proprio in relazione ad una fattispecie riguardante l'art. 13 della l. regione Campania n. 4 del 2003, in tema di consorzi di bonifica, i canoni dovuti per l'utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti, quali i comuni, che non possono qualificarsi appartenenti al consorzio per non essere proprietari dei fondi compresi nel relativo ambito territoriale, si distinguono dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari dei detti fondi. Mentre questi ultimi sono versati in adempimento di un'obbligazione tributaria determinata direttamente dal consorzio quale contributo pro quota dei consorziati alle spese di gestione dei canali e delle opere di miglioramento, viceversa, per i primi la normativa regionale di dettaglio ne prevede la determinazione all'esito di una procedura negoziale tra il consorzio e l'utente. A tale proposito è stato evidenziato che la disposizione sopra richiamata utilizza il termine «canone», che si addice ad una prestazione patrimoniale di natura non tributaria, per definire il contributo consortile dovuto dai comuni e dagli altri enti che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, e prevede che esso sia determinato, in proporzione al beneficio diretto ottenuto, sulla base di convenzioni stipulate con i consorzi e promosse dalla 11 regione (Cass. Sez. U, n. 31760 del 05/12/2019, Rv. 656170 - 01) 6. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare in favore dei controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 600,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13. Il Consigliere relatore TE LI Il Presidente FE SO