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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2024, n. 6019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 6019 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15353 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], eletti- Parte_1 vamente domiciliato presso l'Avv. ALBANESE CESARE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata in [...], in data [...], eletti- Controparte_1 vamente domiciliata presso l'Avv. SPINNATO DANIELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2024 alle quali si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. A seguito della emissione, in data 23.24/10/2023, della sentenza non de- finitiva n. 4685/2023, con la quale è stata pronunciata da questo Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle stesse.
2. Ciò posto – premesso che dall'unione coniugale è nato a Palermo, in [...]
10.01.2002, il figlio – devono analizzarsi le domande di contenuto R_ economico, attinenti alla richiesta della resistente di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente della coppia.
3. Ebbene, nel caso di specie, con riguardo al figlio maggiorenne della cop- pia, costituisce dato incontestato e, dunque, fatto pacifico nel processo che non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica. R_
Inoltre, le emergenze processuali - confortate dalle risultanze anagrafiche di cui al certificato di stato di famiglia della (in atti) di cui fa parte CP_1 il figlio , nonché dalla ulteriore circostanza per cui il ricorrente vive R_
e risiede a Maratea - evidenziano che il figlio della coppia convive con la ma- dre, presso la quale il ragazzo, come detto, ha la propria residenza anagrafi- ca.
Ragion per cui, deve essere confermata l'ordinanza presidenziale del
10.02.2023 in punto di contributo al mantenimento del figlio delle parti, da parte del padre (nella misura ivi stabilità, come infra specificato), considerati, per l'appunto, i maggiori tempi di permanenza del figlio presso la madre e della maggiore capacità economica del ricorrente rispetto alla moglie.
A tal riguardo, infatti, si rappresenta, sulla scorta delle dichiarazioni delle parti e della documentazione reddituale da esse allegata, che il ricorrente,
, il quale svolge la professione di carabiniere, ha prodotto la Parte_1 seguente documentazione: modello 730/2019 (reddito netto annuo per il
2018 di € 31.254,00); modello 730/2020 (reddito netto annuo per il 2019 di
€ 31.335,00); modello 730/2021 (reddito netto annuo per il 2020 di €
30.980,00); modello 730/2023 (reddito netto annuo per il 2022 di €
33.235,00); modello 730/2024 (reddito netto per il 2023 di € 36.409,00).
2 Quanto alla resistente, quest'ultima - la quale nei sui scritti difensivi ed in sede di udienza presidenziale del 03.02.2023 ha, tra l'altro, rappresentato di percepire il reddito di cittadinanza (oggi reddito di inclusione), che di per sé costituisce una misura di sostegno del reddito di natura temporanea e, dun- que, non adeguata sotto il profilo economico - ha tra, l'altro, prodotto Cu
2023 e Cu 2024, da cui risulta, per l'appunto, che la ha prodotto CP_1 per gli anni 2022 e 2023 redditi esenti per un ammontare rispettivamente di
€ 10.780,00 e di € 11.130,00.
Ragion per cui, sulla scorta dei dati che precedono e della disparità reddi- tuale riscontrata tra le rispettive situazioni economiche delle parti, sussisto- no, dunque, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in fa- vore della resistente, avuto riguardo alla funzione di detto assegno, di segui- to indicata.
Segnatamente, giova, in proposito, richiamare l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, le quali, con la sen- tenza 11/07/2018 (UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018) n. 18287, hanno espresso il seguente principio di diritto in ordine alla funzione dell'assegno divorzile: «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa
e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comun- que dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applica- zione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il pa- rametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazio- ne, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimo- nio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
4. Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, la domanda proposta da
[...]
e diretta ad ottenere in suo favore un assegno divorzile, può Controparte_1 essere accolta, poiché deve ritenersi, in ragione di quanto precede, che ricor-
3 rano i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970
(mancanza di mezzi adeguati o, comunque, impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) per il riconoscimento in favore della resistente del chiesto assegno di mantenimento e la relativa domanda va accolta.
In particolare, appare equo fissare in € 800,00 mensili la misura del con- tributo da porre a carico del ricorrente, di cui € 150,00 a titolo di assegno di- vorzile ed € 650,00 a titolo di contributo al mantenimento indiretto del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente , da corrispon- R_ dere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, confermandosi, sul punto, quanto già stabilito dall'ordinanza pre- sidenziale del 10.02.2023.
La parte ricorrente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio R_
, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese
[...] straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine de- gli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019
5. In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare inte- gralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
richiamata la sentenza non definitiva n. 4685/2023 dei 23.24/10/2023 del Tribunale di Palermo, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e da;
Controparte_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1 di un assegno mensile di euro 800,00, di cui euro Controparte_1
150,00 a titolo di assegno divorzile, ed euro 650,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio della coppia, maggiorenne non economicamente au-
4 tosufficiente, (nato a [...] in data [...]), somma da ver- R_ sare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Pro- tocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com- petente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribu- nale di Palermo, in data 10/12/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15353 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], eletti- Parte_1 vamente domiciliato presso l'Avv. ALBANESE CESARE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata in [...], in data [...], eletti- Controparte_1 vamente domiciliata presso l'Avv. SPINNATO DANIELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2024 alle quali si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. A seguito della emissione, in data 23.24/10/2023, della sentenza non de- finitiva n. 4685/2023, con la quale è stata pronunciata da questo Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle stesse.
2. Ciò posto – premesso che dall'unione coniugale è nato a Palermo, in [...]
10.01.2002, il figlio – devono analizzarsi le domande di contenuto R_ economico, attinenti alla richiesta della resistente di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente della coppia.
3. Ebbene, nel caso di specie, con riguardo al figlio maggiorenne della cop- pia, costituisce dato incontestato e, dunque, fatto pacifico nel processo che non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica. R_
Inoltre, le emergenze processuali - confortate dalle risultanze anagrafiche di cui al certificato di stato di famiglia della (in atti) di cui fa parte CP_1 il figlio , nonché dalla ulteriore circostanza per cui il ricorrente vive R_
e risiede a Maratea - evidenziano che il figlio della coppia convive con la ma- dre, presso la quale il ragazzo, come detto, ha la propria residenza anagrafi- ca.
Ragion per cui, deve essere confermata l'ordinanza presidenziale del
10.02.2023 in punto di contributo al mantenimento del figlio delle parti, da parte del padre (nella misura ivi stabilità, come infra specificato), considerati, per l'appunto, i maggiori tempi di permanenza del figlio presso la madre e della maggiore capacità economica del ricorrente rispetto alla moglie.
A tal riguardo, infatti, si rappresenta, sulla scorta delle dichiarazioni delle parti e della documentazione reddituale da esse allegata, che il ricorrente,
, il quale svolge la professione di carabiniere, ha prodotto la Parte_1 seguente documentazione: modello 730/2019 (reddito netto annuo per il
2018 di € 31.254,00); modello 730/2020 (reddito netto annuo per il 2019 di
€ 31.335,00); modello 730/2021 (reddito netto annuo per il 2020 di €
30.980,00); modello 730/2023 (reddito netto annuo per il 2022 di €
33.235,00); modello 730/2024 (reddito netto per il 2023 di € 36.409,00).
2 Quanto alla resistente, quest'ultima - la quale nei sui scritti difensivi ed in sede di udienza presidenziale del 03.02.2023 ha, tra l'altro, rappresentato di percepire il reddito di cittadinanza (oggi reddito di inclusione), che di per sé costituisce una misura di sostegno del reddito di natura temporanea e, dun- que, non adeguata sotto il profilo economico - ha tra, l'altro, prodotto Cu
2023 e Cu 2024, da cui risulta, per l'appunto, che la ha prodotto CP_1 per gli anni 2022 e 2023 redditi esenti per un ammontare rispettivamente di
€ 10.780,00 e di € 11.130,00.
Ragion per cui, sulla scorta dei dati che precedono e della disparità reddi- tuale riscontrata tra le rispettive situazioni economiche delle parti, sussisto- no, dunque, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in fa- vore della resistente, avuto riguardo alla funzione di detto assegno, di segui- to indicata.
Segnatamente, giova, in proposito, richiamare l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, le quali, con la sen- tenza 11/07/2018 (UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018) n. 18287, hanno espresso il seguente principio di diritto in ordine alla funzione dell'assegno divorzile: «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa
e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comun- que dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applica- zione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il pa- rametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazio- ne, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimo- nio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
4. Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, la domanda proposta da
[...]
e diretta ad ottenere in suo favore un assegno divorzile, può Controparte_1 essere accolta, poiché deve ritenersi, in ragione di quanto precede, che ricor-
3 rano i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970
(mancanza di mezzi adeguati o, comunque, impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) per il riconoscimento in favore della resistente del chiesto assegno di mantenimento e la relativa domanda va accolta.
In particolare, appare equo fissare in € 800,00 mensili la misura del con- tributo da porre a carico del ricorrente, di cui € 150,00 a titolo di assegno di- vorzile ed € 650,00 a titolo di contributo al mantenimento indiretto del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente , da corrispon- R_ dere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, confermandosi, sul punto, quanto già stabilito dall'ordinanza pre- sidenziale del 10.02.2023.
La parte ricorrente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio R_
, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese
[...] straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine de- gli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019
5. In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare inte- gralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
richiamata la sentenza non definitiva n. 4685/2023 dei 23.24/10/2023 del Tribunale di Palermo, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e da;
Controparte_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1 di un assegno mensile di euro 800,00, di cui euro Controparte_1
150,00 a titolo di assegno divorzile, ed euro 650,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio della coppia, maggiorenne non economicamente au-
4 tosufficiente, (nato a [...] in data [...]), somma da ver- R_ sare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Pro- tocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com- petente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribu- nale di Palermo, in data 10/12/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
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