Ordinanza cautelare 23 giugno 2023
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01091/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00531/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2023, proposto da
NC UC, MA NZ NT, MAno NT, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefania UC, Roberto Gualtiero Marra, Antonio Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Cesareo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Commissione Locale per il Paesaggio - Unione dei Comuni 3 - Porto Cesareo, Ufficio del Paesaggio Presso il Comune di Porto Cesareo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Comunale di Porto Cesareo n.28 del 6/03/2023 nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o consequenziale e in particolare della autorizzazione paesaggistica n.74 del 16/09/2022 rilasciata con prescrizioni dall'Ufficio Comunale del Paesaggio, nonché ove occorra del silenzio assenso che possa essersi formato a seguito della trasmissione in data 19.05.2022 alla Soprintendenza del parere del 12.05.2022 della Commissione locale per il paesaggio, e di tale ultimo parere 12.05.2022,
ed ancora, ex art. 116 c.p.a,
per l'ordine di esibizione dell'intera documentazione relativa al procedimento conclusosi con Delibera G.C. n. 28/2023 eventualmente esistente e non trasmessa dal Comune a seguito della richiesta di accesso effettuata dai ricorrenti il 21.03.2023, ed in ogni caso in particolare del parere 12.05.2022 della Commissione locale per il paesaggio con la relativa nota di trasmissione 19.5.22 alla Soprintendenza e della nota Soprintendenza ABAP n. 16201 del 30.07.2019, della nota prot. 6171 del 4.03.2022 del Comune di Porto Cesareo di trasmissione di “richiesta di parere” completa della documentazione allegata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Porto Cesareo, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Porto Cesareo n. 28 del 06.03.2023, avente ad oggetto “ Legge Regionale 3 ottobre 2018, n. 48, “Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili”. Attrezzamento di un tratto di spiaggia libera accessibile ai diversamente abili in Porto Cesareo (C75E23000040002). Approvazione del progetto definitivo / esecutivo ”; oltre che per la condanna all’ ostensione, ai sensi dell’art. 116 c.p.a. dei documenti richiesti il 21.03.2023 con riferimento al procedimento esitato nel deliberato gravato e al risarcimento dei danni patiti.
A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno proposto le seguenti censure:
1)assoluta carenza di istruttoria; violazione del giusto procedimento: mancata ed errata acquisizione dei fondamentali apporti procedimentali.
2)falsa ed erronea interpretazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004; sviamento della causa tipica, violazione delle disposizioni in tema di partecipazione di cui alla legge del procedimento amministrativo 07.08.1990 n. 241e succ. int. e mod.
3)violazione della distanza minima da pareti finestrate: art. 9, 1 comma, n. 2, DM 144/1968.
4) eccesso di potere, falsa ed erronea valutazione dei presupposti di fatto. Assoluta irrazionalità della scelta operata. Motivazione apparente e/o strumentale. Sviamento.
Il Comune di Porto Cesareo, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Brindisi e Lecce si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 21.06.2023, questo Tribunale, con ordinanza n. 343 del 23.06.2023 ha respinto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.
Le parti hanno ribadito le proprie difese, mediante deposito di memorie e documenti, a norma dell’art. 73, 1 comma, c.p.a.
All’udienza pubblica del 10.06.2025 la causa è stata introitata in decisione.
Si può prescindere dal vaglio dell’eccezione in rito, sollevata dall’Amministrazione comunale con la memoria del 16.06.2023 e reiterata con la replica ex art. 73, c.p.a. del 20.05.2025, poiché il gravame è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Vanno, in primo luogo, disattese le censure con cui parte ricorrente si duole del difetto di istruttoria - fondantesi sul presupposto che il Comune avrebbe dovuto arrestare l’iter procedimentale in difetto della preventiva acquisizione di tutti gli apporti procedimentali degli Enti interpellati con la nota del 04.03.2022 - in quanto generiche, meramente congetturali e prive di supporto probatorio.
Va, infatti, considerato come parte ricorrente si sia limitata a dedurre una generica carenza di “fondamentali” (id est obbligatori e vincolanti) apporti procedimentali, senza indicare i riferimenti normativi violati che avrebbero richiesto il preteso arresto del procedimento.
Ad avviso del Collegio, in difetto di dettagliati e concreti riscontri probatori, il Comune resistente, acquisiti i necessari pareri dell’Ufficio Paesaggio, Ufficio Urbanistica e Autorità doganale, avrebbe potuto – come ben ha fatto in concreto – procedere indipendentemente dai contributi, non obbligatori e/o vincolanti, degli altri Enti coinvolti.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dal richiamo agli artt. 5, 8 e 22 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, afferendo la controversia - utilizzo di beni demaniali già nella disponibilità del Comune - a fattispecie differente da quelle disciplinate dalle norme citate. (v. anche nota prot. n. 6516 del 02.03.2023 dell’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Porto Cesareo, all. 13 difesa comunale del 16.03.2023).
Non sussiste, inoltre, il dedotto difetto di verifica di compatibilità del progetto rispetto al Piano Regionale delle Coste.
Le contestazioni, oltre ad essere generiche e indimostrate, risultano confutate dalla normativa di riferimento ovvero dall’art. 8.12. NTA del PRC (approvato con delibera di GR n. 2273 del 13.10.2011), rubricato “Aree non oggetto di concessione” secondo il quale “ I comuni costieri hanno altresì l’obbligo, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale: a) di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità; b) di predisporre, ai fini della concreta fruibilità, anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia, con apposite pedane mobili”.
E, nella specie, il Comune di Porto Cesareo, per quanto in atti, in conformità alla normativa sopra richiamata, ha avviato il progetto di che trattasi, previo conseguimento di un contributo economico riconosciutogli dall’Ente Regionale, in attuazione della L.R. 3 ottobre 2018, n. 48 “Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili” (atto dirigenziale Regione Puglia- Sezione Demanio e Patrimonio, n. 869 del 24.6.2021, all. 4 difesa comunale del 16.03.2023).
Vanno, del pari, respinte le censure con cui i ricorrenti contestano il procedimento seguito dall’Ufficio Paesaggio esitato nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n. 74 del 16.09.2022.
Per quanto di interesse, l’art. 146, comma 8, del D.lgs. n. 42 /2004, fissa il termine di 45 giorni decorrenti dalla ricezione degli atti, entro il quale la Soprintendenza deve rendere il parere di propria competenza.
Ai sensi del successivo comma 9, decorso il termine per l’espressione del parere da parte della Soprintendenza, spetta all’Amministrazione procedente valutare autonomamente il progetto presentato dall’istante, alla luce di tutte le risultanze istruttorie in atti.
Da quanto in atti:
-in data 27.04.2022 è stata presentata l’istanza di autorizzazione paesaggistica (all. 7 difesa comunale del 16.3.2023);
-in data 12.05.2022 l’Ufficio Paesaggio ha trasmesso alla Commissione Locale per il paesaggio la relazione istruttoria di compatibilità paesaggistica (all. 8 difesa comunale del 16.3.2023);
-con verbale del 12.05.2022 la Commissione Locale ha espresso parere favorevole ex art 146, c. 7 D.lgs 42/2004 (all 9 difesa comunale del 16.3.2023);
-l’Ufficio Paesaggio del Comune di Porto Cesareo, pertanto, con nota del 19.05.2022, ha trasmesso la pratica alla Soprintendenza per il parere di sua competenza (all. 11 difesa comunale del 16.3.2023);
-la Soprintendenza, di contro, non si è pronunciata nel termine di cui all’art. 146 del D.lgs n. 42/2004 con la conseguenza che le valutazioni paesaggistiche sono state, legittimamente, compiute dall’Ufficio Paesaggio Comunale che, con atto n. 74/2022, ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica di che trattasi.
Tanto basta a respingere le censure sollevate sotto il profilo in esame.
Non meritano condivisione, nemmeno, le ulteriori contestazioni secondo le quali gli elaborati progettuali trasmessi ai vari Enti, ai fini dell’acquisizione dei pareri di rispettiva competenza, sarebbero stati oggetto di modifiche progettuali successive, tali da non consentire agli stessi una valutazione corretta dell’intervento proposto.
Da quanto in atti, non risulta che il progetto, nelle more del procedimento, abbia subito modifiche strutturale e tecniche tali da alterare la percezione degli Enti interpellati.
Il contestato mutamento dell’ubicazione della struttura, del resto, trova conferma nella relazione istruttoria dell’Ufficio paesaggio; relazione questa inoltrata, in uno a tutto il relativo incarto procedimentale, alla Soprintendenza per l’espressione del parere di sua competenza.
A ciò si aggiunga come la stessa clausola contestata rappresenti il frutto di una scelta tecnico discrezionale sindacabile solo in presenza di profili di eccesso di potere, che nella specie non ricorrono.
Tutte le altre contestazioni sul punto (presunta non riferibilità al progettista della Tavola 3.1.bis, presunto maggior costo delle opere, ecc.) sono generiche oltre che contraddette dalle evenienze documentali in atti.
Infondate, del pari, sono anche le censure con i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 9, comma1, del DM 1444/1968; e ciò in considerazione del fatto che, nella specie, non si discute di distanze da rispettare in presenza di costruzioni da realizzare, ma di un manufatto precario, a carattere temporaneo-stagionale, da realizzarsi in materiale ligneo su area demaniale marittima.
Vanno, infine, respinte anche le doglianze con cui i ricorrenti lamentano l’omessa valutazione, da parte del Comune resistente di soluzioni alternative alla localizzazione del manufatto di che trattasi. La questione, per quanto in atti, non ha formato oggetto di esame in sede procedimentale; ne consegue che ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. al Tribunale è preclusa qualsiasi valutazione sul punto.
Le contestazioni, in ogni caso, sono generiche e indimostrate (mancando atti procedimentali che diano conto di tali possibili e diverse soluzioni); così come indimostrate sono tutte le censure sollevate con riferimento alle presunte difficoltà del sito scelto, della carenza di parcheggi, e del camminamento pedonale.
Né i ricorrenti possono pretendere di sostituirsi all’Amministrazione, in valutazioni alla stessa riservate.
Le restanti contestazioni (criticità nella manutenzione e controllo notturno) esulano dalla questione in esame.
In definitiva da quanto esposto, consegue l’infondatezza della domanda di annullamento proposta avverso gli atti gravati.
Va anche respinta l’ulteriore domanda risarcitoria proposta perché formulata in termini assolutamente generici e indimostrati.
Va disattesa, infine, la domanda proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a. avendo l’Amministrazione comunale depositato in giudizio, in sede di costituzione, tutti gli atti del procedimento e non avendo parte ricorrente provveduto ad indicare altri e diversi documenti da quelli prodotti tali da giustificare l’ostensione richiesta.
In conclusione, per quanto esposto, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese di lite, stante la peculiarità della vicenda esaminata, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, per le ragioni di cui in motivazione, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Giancaspro, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Rossi | Silvio Giancaspro |
IL SEGRETARIO