TAR Roma, sez. IV, sentenza 23/04/2026, n. 7382
TAR
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione delle disposizioni sulla tipologia e modalità di controllo

    Il Collegio ritiene che il riconoscimento di vantaggi economici sia improntato al principio di autoresponsabilità, che impone al richiedente l'onere di fornire la prova di tutti i presupposti per l'ammissione all'incentivo. Il SE ha il potere di effettuare controlli ad ampio raggio e la mancata produzione di documenti necessari giustifica la decadenza. La disciplina applicabile ratione temporis prevedeva già l'obbligo di conservazione e produzione di documentazione idonea.

  • Rigettato
    Imposizione di obblighi di produzione documentale non previsti dalla disciplina vigente

    La giurisprudenza ha chiarito una sostanziale continuità tra la disciplina del DM 2012 e quella del DM 2017, con l'obbligo di conservazione e produzione di documentazione necessaria anche sotto la previgente disciplina. L'art. 14 del DM 2012 già prevedeva la verifica della completezza e regolarità della documentazione da conservare. I chiarimenti operativi del 2017 non hanno introdotto prescrizioni assenti nella disciplina previgente.

  • Rigettato
    Contestazione dell'oggetto del controllo e applicazione retroattiva della normativa

    Si rinvia a quanto dedotto nel punto precedente riguardo all'applicabilità ratione temporis. Le richieste documentali trovano fondamento normativo nell'art. 14, comma 3, delle Linee Guida EEN 9/11. Il SE ha fornito indicazione puntuale della documentazione mancante. La documentazione richiesta era essenziale per la verifica dei requisiti sostanziali.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 12, commi 13 e 14, lett. c), co. 17 del D.M. 11.01.2017 e altre disposizioni

    Si rinvia alle motivazioni precedenti. Il SE ha chiesto documentazione atta a comprovare il rispetto dei requisiti previsti nella scheda tecnica. La richiesta di documentazione relativa al rapporto univoco tra società e cliente è legittima per accertare il divieto di cumulo e l'assenza di duplicazioni. La documentazione fiscale non sempre permetteva di verificare l'esatto numero di UFR o la novità della costruzione. Il provvedimento di revoca è plurimotivato.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 21 nonies della L. n. 241/90

    Il potere di verifica del Gestore non ha natura sanzionatoria ma è un atto vincolato di decadenza accertativa della mancanza dei requisiti. Non è manifestazione del potere di autotutela ma di un potere di verifica, accertamento e controllo.

  • Rigettato
    Violazione del principio del legittimo affidamento

    Il potere di verifica esercitato dal SE non è un potere di autotutela propriamente inteso, ma inerisce alla verifica di conformità. Non si ravvisa un legittimo affidamento del privato rispetto ad atti del procedimento seguiti da valutazioni conseguenti a detta verifica. Il recupero di risorse pubbliche indebitamente erogate è vincolato e doveroso.

  • Rigettato
    Violazione dei principi costituzionali e sovranazionali sull'azione amministrativa

    Il SE ha dato modo alla società di partecipare al procedimento, sospendendo l'attività e concedendo proroghe. La richiesta di documenti non integra aggravamento ma è conseguenza della vastità dell'oggetto. La motivazione del provvedimento è completa. Le osservazioni della società sono state esaminate ma non risolutive.

  • Inammissibile
    Verifica oltre il periodo di vita utile di alcune RVC

    La censura è inammissibile per genericità, non essendo state indicate le pertinenti RVC né fornito alcun esempio.

  • Rigettato
    Restituzione dei TEE contraria al divieto di decadenza con effetti ex tunc

    La giurisprudenza ritiene che il recupero integrale degli incentivi indebitamente percepiti debba estendersi anche alla mancata presentazione della documentazione richiesta, in quanto la ratio è escludere beneficiari che non soddisfano i requisiti. L'omissione documentale è equiparata alla mancata dimostrazione della spettanza del beneficio.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 42, D.Lgs. 28/2011, commi 3, 3bis e 3 ter

    Si rinvia alle motivazioni relative all'infondatezza della censura sulla decadenza ex tunc.

  • Rigettato
    Domanda subordinata di rettifica dell'importo richiesto per restituzione

    La contestazione degli importi richiesti è generica e apodittica.

  • Rigettato
    Incompetenza del SE al recupero dei TEE

    La competenza del GME e del GSE è stata puntualmente suddivisa: il GME gestisce l'emissione e il registro dei certificati, mentre il GSE adotta provvedimenti di decadenza e recupera le somme erogate. Il SE ha agito nel legittimo esercizio del suo potere.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata del provvedimento di restituzione

    Le contestazioni sollevate verso l'atto di revoca sono state ritenute infondate.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 42 D. Lgs. 28/2011, come modificato dall'art. 56 comma 7 D.L. 76/2020

    La nuova formulazione dell'art. 42 rinvia all'art. 21-nonies L. 241/1990 per i presupposti del potere di revoca. Tuttavia, tale modifica non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva e si applica ai procedimenti pendenti solo su istanza dell'interessato. Non può fungere da parametro di valutazione della legittimità del provvedimento di decadenza e recupero impugnati.

  • Inammissibile
    Impugnazione di atto endoprocedimentale

    L'atto impugnato ha carattere endoprocedimentale, privo di autonoma portata lesiva e non suscettibile di impugnazione diretta. Le censure relative al contenuto possono essere esaminate nell'ambito del provvedimento finale.

  • Accolto
    Rigetto dell'istanza ex art. 56 DL 76/2020 per omessa valutazione dei presupposti dell'art. 21-nonies L. 241/1990

    Il Collegio ritiene fondate le censure. Il procedimento di riesame ex art. 56 impone una valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati secondo i parametri dell'art. 21-nonies. Il SE ha omesso tale valutazione, limitandosi a confermare il precedente provvedimento di decadenza. L'atto impugnato va annullato con onere per il SE di rinnovare il procedimento.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità, trasparenza e affidamento

    Si rinvia alle motivazioni precedenti. La novella non prevede un automatismo nella revoca della decadenza. Il termine di 18 mesi non si applica retroattivamente.

  • Rigettato
    Sussistenza di una 'falsa rappresentazione dei fatti'

    La 'falsa rappresentazione' può sostanziarsi anche nell'omessa indicazione di elementi essenziali o nella mancata ostensione di documenti. Le molteplici difformità riscontrate, nella loro globalità, configurano una condotta non diligente e inaffidabile. Il mancato assolvimento dell'onere di produzione documentale si è tradotto in una insufficiente ed inesatta rappresentazione della realtà.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio

    Il diritto di partecipazione è stato garantito con la nota del 29.03.2021. Non è necessaria un'ulteriore comunicazione dei motivi ostativi. Le osservazioni della società sono state esaminate e disattese motivatamente.

  • Accolto
    Mancata valutazione dell'interesse pubblico comparato con quello privato

    Si rinvia alle motivazioni del rigetto del ricorso introduttivo. Il provvedimento di rigetto dell'istanza è stato annullato per omessa valutazione dei parametri dell'art. 21-nonies.

  • Rigettato
    Domanda di accertamento e condanna

    La domanda non può essere accolta stante la necessità che il SE si ridetermini sull'istanza ex art. 56 D.L. 76/2020.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 23/04/2026, n. 7382
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7382
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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