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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/01/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17491/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. . iscritto al n. r.g. 17491/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
ALFONSO LAMARMORA, 39 10128 TORINO presso lo studio dell'avv. PUCCIARELLI
SAMANTA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA LAURO CP_1 C.F._2
ROSSI, 33 10151 TORINO presso lo studio dell'avv. DE SILVESTRI FABRIZIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
“che l'Ill.mo Giudice adito, previa fissazione d' apposita udienza e ordinata, in ogni caso, la comparizione personale delle parti, voglia - disporre l'affidamento esclusivo dei minori e alla Per_1 Persona_2 madre, signora - incaricare i Servizi Sociali e affinché, valutate le competenze genitoriali del Parte_1 signor e le condizioni psicofisiche dello stesso anche in relazione alla presa in carico presso il Serd, CP_1 individuino, se del caso, le modalità più adeguate per gli incontri padre/figli; - disporre, ove ritenuto opportuno, la presa da parte della NPI di e;
- disporre che il signor versi Per_1 Per_2 CP_2 alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei minori, la somma mensile di € 300,00 Parte_1
(€ 150 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo d'Intesa fra magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino del 15/3/2016; - Disporre che l'assegno unico per i minori verrà percepito al 100% dalla signora la quale attende in via diretta ad ogni loro Pt_1 esigenza;
In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari, oltre 15% rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.”
Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione
“Che codesto Ill.mo Giudice, voglia calendarizzare gli incontri con la prole, rimettendosi ai suoi buoni uffici
e insistendo unicamente per poter proseguire un sano rapporto genitoriale.”
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, sono nati i minori il 26/4/2010 e Per_1 Persona_2
il 12/4/2019
Con ricorso depositato il 09/10/2023 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1
provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento in forma esclusiva dei figli minori, alla loro collocazione presso la medesima, alla determinazione del regime di visita padre
- figli e alla previsione di un contributo per il loro mantenimento, nella misura complessiva di euro
300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e l'integrale assegno unico.
Con memoria depositata il 09/10/2023 si è costituito rappresentando la sua CP_1
situazione in quanto attualmente impegnato in un percorso di disintossicazione presso la cooperativa sociale Rinascita, nel merito domandando la calendarizzazione degli incontri padre-figli.
Nelle more pervenivano, su richiesta del Tribunale, le relazioni dei Servizi.
All'udienza del 20/2/2023 sono comparse le parti personalmente e all'esito dell'ascolto il Giudice relatore fissava udienza per procedere all'ascolto della minore . Per_1
All'esito concedeva termine per il deposito di note, e si riservava di provvedere alla scadenza. Con successiva ordinanza provvedeva in via provvisoria ed urgente sull'affidamento dei minori;
richiedeva aggiornamenti sia da parte dei Servizi che della comunità presso cui dimora parte convenuta, fissando così udienza di discussione.
Nelle more del procedimento pervenivano note difensive delle parti, e le relazioni.
All'udienza del 27/11/2024 comparivano i rispettivi difensori e richiamavano le proprie conclusioni.
Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio previo parere del PM.
***
Il Collegio ritiene di confermare quanto già disposto con ordinanza 473 bis 22 cpc del 23/5/2024, eccezion fatta in punto di visite padre-minori e di contribuzione delle spese straordinarie, ordinanza che si riporta per completezza “P.Q.M. provvede in via provvisoria ed urgente come segue. Dispone
l'affidamento esclusivo di entrambi i minori e alla madre presso la Persona_3 Controparte_3 quale vanno collocati. Attribuisce alla madre il potere di adottare in via esclusiva le decisioni inerenti il rilascio di documenti ed il disbrigo di pratiche amministrative nell'interesse dei figli. Dispone la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali territoriali e della NPI/psicologia con funzioni di supporto e monitoraggio dei minori e per la organizzazione di incontri padre figli con la presenza costante di personale educativo tenuto conto, quanto a , della volontà della minore. (…). Pone a carico del ed a favore Per_1 CP_1 della un contributo al mantenimento dei figli di € 150,00 mensili rivalutabili, oltre al 25% delle spese Pt_1 straordinarie individuate secondo vigente protocollo. L'assegno unico verrà percepito per intero dalla ricorrente “.
Ad oggi, infatti, la situazione del nucleo familiare non è sostanzialmente mutata.
Preliminarmente, non può non darsi atto che, dalle relazioni della comunità presso cui dimora parte resistente, emergono progressi personali nel percorso intrapreso, nonché impegno e motivazione da parte del (“Oggi, dopo un anno di percorso comunitario, sta imparando strategie CP_1
di coping funzionali per gestire rabbia e impulsività, ha imparato modalità comunicative più adeguate e riesce, finalmente, a parlare di sé, di ciò che prova;
Questi ultimi sei mesi di progetto saranno incentrati sul reinserimento socio-lavorativo. Il sig. s'impegnerà a trovare un lavoro CP_1
stabile che gli consenta di mantenersi una volta terminato il progetto. L'ambito di lavoro sarà
l'edilizia vista l'esperienza lavorativa pregressa.
Pertanto, si recherà a lavoro ritornando a pernottare in comunità e, parallelamente, cercherà una soluzione abitativa.
Nel tempo libero proseguirà il lavoro terapeutico intrapreso e frequenterà compagna e familiari (con cui ha ripreso i rapporti durante il percorso)” cfr. relazione del 15/11/2024, parte resistente).
Tuttavia, ponendo l'attenzione alla relazione genitoriale, non vi sono le condizioni per la ripresa di contatti liberi tra padre e figli (conclude la relazione della NPI del 22.11.2024: “in condivisione con il Servizio Sociale si ritiene che al momento attuale non sussistano le condizioni per un avvio degli incontri padre-figli; si ritiene opportuna la prosecuzione del monitoraggio del nucleo e dell'intervento educativo di supporto alla genitorialità già attivato dai Servizi Sociali).
La minore , oggi quindicenne, in sede di ascolto in udienza ha del resto espresso la volontà di Per_1 poter decidere “quando” vedere il padre e, ancora, in sede di incontri con i servizi preposti con riguardo al padre “esplicita che non costituisce per lei una mancanza non essendo una figura presente nella sua vita” (cfr. all. del 20/11/2024)
Il secondogenito appare a sua volta oggi più sereno e responsabile rispetto al passato, Per_2 nonché più partecipativo alle attività di gruppo;
dalla relazione NPI poi “non emerge un grande attaccamento nei confronti del padre”, invero, vi è un legame con la madre e legame altrettanto significativo con la sorella.
Qualora i minori manifestassero la volontà di incontrare il padre, previo accertamento dell'assenza di pregiudizio per gli stessi, gli incontri avverranno comunque in luogo neutro.
In secondo luogo, la modalità di affidamento richiesta da parte ricorrente, e cioè affidamento esclusivo, non è stata oggetto di contestazione ed appare comunque confacente all'interesse dei minori non foss'altro perché il è inserito in una comunità di recupero. CP_1
E' poi emersa non solo una condotta ostativa nella gestione dei minori da parte del padre (ad esempio, sollecito per rinnovo C.I. primogenita, cfr. all.1 nota difensiva parte ricorrente) ma anche l'assenza di contribuzione al mantenimento dei figli, nel cui interesse è pertanto necessario attribuire alla madre il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti i minori in materia sanitaria, scolastica e sul rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
Le relazioni dei servizi sociali, della NPI e infine dell'intervento educativo a favore del nucleo
(cooperativa Sociale, “Accomazzi”) sono concordi in tal senso (la in occasione di un incontro Pt_1
tenutosi il 13.11.2024 presso i Servizi ha riferito di non avere notizie del da tempo). CP_1
Occorre comunque disporre la prosecuzione del monitoraggio e del supporto da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti e della NPI psicologia e dell'intervento educativo a favore del nucleo (la sig.ra si è del resto mostrata collaborativa mettendo in atto le Pt_1
indicazioni/consigli suggeriti).
Infine, con riguardo al contributo al mantenimento dei figli deve confermarsi l'assegno nella complessiva somma di euro 150,00 mensili rivalutabili, con la contribuzione al 25% delle spese straordinarie individuate secondo vigente protocollo.
L'assegno unico verrà percepito per intero dalla ricorrente.
La è dipendente presso un supermercato con contratto a tempo indeterminato, per 25 ore Pt_1
settimanali, con reddito mensile che si attesta (esaminati gli estratti conto) su somme di solito di poco inferiori ai 1500,00 euro mensili;
inoltre, emerge da informazioni de relato che la stessa svolga anche un secondo lavoro per “permetterle di mantenere la famiglia” (cfr. relazione cooperativa Accomazzi
14/11/2024).
Il padre allo stato svolge, sporadicamente, l'attività di muratore.
Il quantum dell'assegno di mantenimento assai contenuto si giustifica considerato che, allo stato, il padre dimora presso una struttura di recupero e il prossimo obiettivo del progetto sarà, per l'appunto, il suo reinserimento nel mondo del lavoro.
Del resto, la peculiare situazione personale non esonera, nondimeno, il sig. , giovane uomo CP_1 di anni 38, dall'adempimento dei doveri primari nei confronti dei figli mediante l'espletamento di attività lavorativa.
Spese di lite
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc (stante l'integrale accoglimento delle domande attoree), le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta.
L'importo, meglio visito in dispositivo, viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM
55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E.
26.000,01 ad E. 52.000), valori minimi delle fasi studio, introduttiva, e decisionale, tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, dell'oggetto della causa e dell'assenza di attività di assunzione probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.ss c.p.c.
AFFIDA i minori , nata il [...] e , n. il 12.4.2019, in via Persona_3 Controparte_3 esclusiva alla madre, attribuendole il potere di adottare tutte le decisioni di maggiore importanza per i figli relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
DISPONE che i minori mantengano residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
DISPONE la continuazione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali territoriali e della NPI psicologia al fine di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e sostegno.
DISPONE che ove il padre manifesti volontà in tal senso, gli incontri avvengano in luogo neutro, da individuarsi a cura dei Servizi Sociali, alla presenza di personale educativo, previa verifica della volontà dei minori e dell'assenza di pregiudizio per i medesimi.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento dei figli, l'assegno mensile di euro 150,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Oltre al 25% delle spese straordinarie richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.
DICHIARA TENUTO E CONDANNA a rifondere a CP_1 Parte_1 le spese di lite, che liquida, per il loro intero ammontare, in € 2.905,00 oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/01/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. . iscritto al n. r.g. 17491/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
ALFONSO LAMARMORA, 39 10128 TORINO presso lo studio dell'avv. PUCCIARELLI
SAMANTA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA LAURO CP_1 C.F._2
ROSSI, 33 10151 TORINO presso lo studio dell'avv. DE SILVESTRI FABRIZIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
“che l'Ill.mo Giudice adito, previa fissazione d' apposita udienza e ordinata, in ogni caso, la comparizione personale delle parti, voglia - disporre l'affidamento esclusivo dei minori e alla Per_1 Persona_2 madre, signora - incaricare i Servizi Sociali e affinché, valutate le competenze genitoriali del Parte_1 signor e le condizioni psicofisiche dello stesso anche in relazione alla presa in carico presso il Serd, CP_1 individuino, se del caso, le modalità più adeguate per gli incontri padre/figli; - disporre, ove ritenuto opportuno, la presa da parte della NPI di e;
- disporre che il signor versi Per_1 Per_2 CP_2 alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei minori, la somma mensile di € 300,00 Parte_1
(€ 150 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo d'Intesa fra magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino del 15/3/2016; - Disporre che l'assegno unico per i minori verrà percepito al 100% dalla signora la quale attende in via diretta ad ogni loro Pt_1 esigenza;
In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari, oltre 15% rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.”
Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione
“Che codesto Ill.mo Giudice, voglia calendarizzare gli incontri con la prole, rimettendosi ai suoi buoni uffici
e insistendo unicamente per poter proseguire un sano rapporto genitoriale.”
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, sono nati i minori il 26/4/2010 e Per_1 Persona_2
il 12/4/2019
Con ricorso depositato il 09/10/2023 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1
provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento in forma esclusiva dei figli minori, alla loro collocazione presso la medesima, alla determinazione del regime di visita padre
- figli e alla previsione di un contributo per il loro mantenimento, nella misura complessiva di euro
300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e l'integrale assegno unico.
Con memoria depositata il 09/10/2023 si è costituito rappresentando la sua CP_1
situazione in quanto attualmente impegnato in un percorso di disintossicazione presso la cooperativa sociale Rinascita, nel merito domandando la calendarizzazione degli incontri padre-figli.
Nelle more pervenivano, su richiesta del Tribunale, le relazioni dei Servizi.
All'udienza del 20/2/2023 sono comparse le parti personalmente e all'esito dell'ascolto il Giudice relatore fissava udienza per procedere all'ascolto della minore . Per_1
All'esito concedeva termine per il deposito di note, e si riservava di provvedere alla scadenza. Con successiva ordinanza provvedeva in via provvisoria ed urgente sull'affidamento dei minori;
richiedeva aggiornamenti sia da parte dei Servizi che della comunità presso cui dimora parte convenuta, fissando così udienza di discussione.
Nelle more del procedimento pervenivano note difensive delle parti, e le relazioni.
All'udienza del 27/11/2024 comparivano i rispettivi difensori e richiamavano le proprie conclusioni.
Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio previo parere del PM.
***
Il Collegio ritiene di confermare quanto già disposto con ordinanza 473 bis 22 cpc del 23/5/2024, eccezion fatta in punto di visite padre-minori e di contribuzione delle spese straordinarie, ordinanza che si riporta per completezza “P.Q.M. provvede in via provvisoria ed urgente come segue. Dispone
l'affidamento esclusivo di entrambi i minori e alla madre presso la Persona_3 Controparte_3 quale vanno collocati. Attribuisce alla madre il potere di adottare in via esclusiva le decisioni inerenti il rilascio di documenti ed il disbrigo di pratiche amministrative nell'interesse dei figli. Dispone la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali territoriali e della NPI/psicologia con funzioni di supporto e monitoraggio dei minori e per la organizzazione di incontri padre figli con la presenza costante di personale educativo tenuto conto, quanto a , della volontà della minore. (…). Pone a carico del ed a favore Per_1 CP_1 della un contributo al mantenimento dei figli di € 150,00 mensili rivalutabili, oltre al 25% delle spese Pt_1 straordinarie individuate secondo vigente protocollo. L'assegno unico verrà percepito per intero dalla ricorrente “.
Ad oggi, infatti, la situazione del nucleo familiare non è sostanzialmente mutata.
Preliminarmente, non può non darsi atto che, dalle relazioni della comunità presso cui dimora parte resistente, emergono progressi personali nel percorso intrapreso, nonché impegno e motivazione da parte del (“Oggi, dopo un anno di percorso comunitario, sta imparando strategie CP_1
di coping funzionali per gestire rabbia e impulsività, ha imparato modalità comunicative più adeguate e riesce, finalmente, a parlare di sé, di ciò che prova;
Questi ultimi sei mesi di progetto saranno incentrati sul reinserimento socio-lavorativo. Il sig. s'impegnerà a trovare un lavoro CP_1
stabile che gli consenta di mantenersi una volta terminato il progetto. L'ambito di lavoro sarà
l'edilizia vista l'esperienza lavorativa pregressa.
Pertanto, si recherà a lavoro ritornando a pernottare in comunità e, parallelamente, cercherà una soluzione abitativa.
Nel tempo libero proseguirà il lavoro terapeutico intrapreso e frequenterà compagna e familiari (con cui ha ripreso i rapporti durante il percorso)” cfr. relazione del 15/11/2024, parte resistente).
Tuttavia, ponendo l'attenzione alla relazione genitoriale, non vi sono le condizioni per la ripresa di contatti liberi tra padre e figli (conclude la relazione della NPI del 22.11.2024: “in condivisione con il Servizio Sociale si ritiene che al momento attuale non sussistano le condizioni per un avvio degli incontri padre-figli; si ritiene opportuna la prosecuzione del monitoraggio del nucleo e dell'intervento educativo di supporto alla genitorialità già attivato dai Servizi Sociali).
La minore , oggi quindicenne, in sede di ascolto in udienza ha del resto espresso la volontà di Per_1 poter decidere “quando” vedere il padre e, ancora, in sede di incontri con i servizi preposti con riguardo al padre “esplicita che non costituisce per lei una mancanza non essendo una figura presente nella sua vita” (cfr. all. del 20/11/2024)
Il secondogenito appare a sua volta oggi più sereno e responsabile rispetto al passato, Per_2 nonché più partecipativo alle attività di gruppo;
dalla relazione NPI poi “non emerge un grande attaccamento nei confronti del padre”, invero, vi è un legame con la madre e legame altrettanto significativo con la sorella.
Qualora i minori manifestassero la volontà di incontrare il padre, previo accertamento dell'assenza di pregiudizio per gli stessi, gli incontri avverranno comunque in luogo neutro.
In secondo luogo, la modalità di affidamento richiesta da parte ricorrente, e cioè affidamento esclusivo, non è stata oggetto di contestazione ed appare comunque confacente all'interesse dei minori non foss'altro perché il è inserito in una comunità di recupero. CP_1
E' poi emersa non solo una condotta ostativa nella gestione dei minori da parte del padre (ad esempio, sollecito per rinnovo C.I. primogenita, cfr. all.1 nota difensiva parte ricorrente) ma anche l'assenza di contribuzione al mantenimento dei figli, nel cui interesse è pertanto necessario attribuire alla madre il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti i minori in materia sanitaria, scolastica e sul rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
Le relazioni dei servizi sociali, della NPI e infine dell'intervento educativo a favore del nucleo
(cooperativa Sociale, “Accomazzi”) sono concordi in tal senso (la in occasione di un incontro Pt_1
tenutosi il 13.11.2024 presso i Servizi ha riferito di non avere notizie del da tempo). CP_1
Occorre comunque disporre la prosecuzione del monitoraggio e del supporto da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti e della NPI psicologia e dell'intervento educativo a favore del nucleo (la sig.ra si è del resto mostrata collaborativa mettendo in atto le Pt_1
indicazioni/consigli suggeriti).
Infine, con riguardo al contributo al mantenimento dei figli deve confermarsi l'assegno nella complessiva somma di euro 150,00 mensili rivalutabili, con la contribuzione al 25% delle spese straordinarie individuate secondo vigente protocollo.
L'assegno unico verrà percepito per intero dalla ricorrente.
La è dipendente presso un supermercato con contratto a tempo indeterminato, per 25 ore Pt_1
settimanali, con reddito mensile che si attesta (esaminati gli estratti conto) su somme di solito di poco inferiori ai 1500,00 euro mensili;
inoltre, emerge da informazioni de relato che la stessa svolga anche un secondo lavoro per “permetterle di mantenere la famiglia” (cfr. relazione cooperativa Accomazzi
14/11/2024).
Il padre allo stato svolge, sporadicamente, l'attività di muratore.
Il quantum dell'assegno di mantenimento assai contenuto si giustifica considerato che, allo stato, il padre dimora presso una struttura di recupero e il prossimo obiettivo del progetto sarà, per l'appunto, il suo reinserimento nel mondo del lavoro.
Del resto, la peculiare situazione personale non esonera, nondimeno, il sig. , giovane uomo CP_1 di anni 38, dall'adempimento dei doveri primari nei confronti dei figli mediante l'espletamento di attività lavorativa.
Spese di lite
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc (stante l'integrale accoglimento delle domande attoree), le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta.
L'importo, meglio visito in dispositivo, viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM
55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E.
26.000,01 ad E. 52.000), valori minimi delle fasi studio, introduttiva, e decisionale, tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, dell'oggetto della causa e dell'assenza di attività di assunzione probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.ss c.p.c.
AFFIDA i minori , nata il [...] e , n. il 12.4.2019, in via Persona_3 Controparte_3 esclusiva alla madre, attribuendole il potere di adottare tutte le decisioni di maggiore importanza per i figli relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
DISPONE che i minori mantengano residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
DISPONE la continuazione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali territoriali e della NPI psicologia al fine di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e sostegno.
DISPONE che ove il padre manifesti volontà in tal senso, gli incontri avvengano in luogo neutro, da individuarsi a cura dei Servizi Sociali, alla presenza di personale educativo, previa verifica della volontà dei minori e dell'assenza di pregiudizio per i medesimi.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento dei figli, l'assegno mensile di euro 150,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Oltre al 25% delle spese straordinarie richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.
DICHIARA TENUTO E CONDANNA a rifondere a CP_1 Parte_1 le spese di lite, che liquida, per il loro intero ammontare, in € 2.905,00 oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/01/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.