Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4168 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CASABLANCA C.F._1
MANUELA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. RESTUCCIA C.F._2
DOMENICO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 17/12/2024 i coniugi Parte_2
[...]
[...] Controparte_1
nato a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 18/07/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 297, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nato, in data 12/11/2015, il figlio
[...]
; Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 2075/2023 pubbl. il 09/11/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione e specificatamente:
“a) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
b) la casa familiare sita in Messina, vico Pietrasanta n. 2 Gravitelli, concessa in comodato d'uso gratuito dal padre della sig.ra , viene Parte_1
assegnata alla stessa;
c) il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con domiciliazione privilegiata con la madre presso la casa familiare sita in Messina, vico Pietrasanta n. 2 Gravitelli. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio in relazione alla istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni, mentre in relazione alle
2 questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente, dal genitore con il quale il figlio si trova in quel momento. Per quanto riguarda i problemi di salute decideranno i genitori di comune accordo anche l'eventuale somministrazione di farmaci.
I genitori si impegnano a provvedere alla cura, educazione ed istruzione dei figli, affinchè gli stessi possano mantenere un rapporto equilibrato e duraturo con ciascun genitore e possano conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Si stabilisce, fin d'ora, che starà con il padre secondo le seguenti modalità: una settimana Per_1
il lunedì e il mercoledì dalle ore 13,45 prelevandolo da scuola fino alle ore
21,00 quando il padre riaccompagnerà il minore presso la casa familiare dopo aver consumato con lui la cena - in coincidenza con il fine settimana nel quale il figlio trascorrerà il fine settimana con il padre, mentre nella settimana che rimarrà con la madre, il piccolo pernotterà la notte Per_1
del lunedì con il padre e provvederà ad accompagnarlo la mattina dle martedì
a scuola, rimanendo invariati i giorni di mercoledì. Con riferimento al fine settimana, a settimane alterne, con pernotto dal sabato alle ore 11,00 fino alla domenica sera alle ore 21,00 quando il sig. riaccompagnerà il minore Per_1
presso la casa familiare, dopo aver consumato con lui la cena. Le festività natalizie (24, 25 e 26 dicembre) saranno trascorse dal minore ad anni alterni con il padre e con la madre;
con riferimento alle festività di capodanno (31 dicembre ed 1 gennaio) le stesse saranno trascorse dal minore ad anni alterni con il padre e con la madre precisando che l'anno in cui il minore trascorrerà le festività natalizie con un genitore trascorrerà quelle di capodanno con l'altro genitore e così alternativamente anno per anno. Quanto alle festività pasquali sia il giorno della Santa Pasqua che il Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi ad anni alterni con un genitore o con l'altro genitore. Il minore starà, inoltre, con il papà per il compleanno del papà, l'onomastico del papà e il
3 giorno della festa del papà, con la mamma per il compleanno della mamma,
l'onomastico della mamma e la festa della mamma, a prescindere dal giorno in cui ricade la festività. Starà, nel periodo estivo, per due settimane non consecutive con il papà e per due settimane non consecutive con la mamma, da stabilirsi di accordo tra i genitori entro il primo giugno di ogni anno. Solo in caso di mancato accordo, si prevede che stiano una settimana con mamma e una con papà nel mese di luglio e una settimana con mamma e una con papà nel mese di agosto. Resta inteso che il tempo di frequentazione dell'altro genitore rimarrà sospeso nel periodo in cui il figlio starà con un genitore e non sarà recuperabile. Tutti i giorni di festività in rosso da calendario, a titolo esemplificativo: Tutti i Santi, l'Immacolata, Carnevale,
25 aprile, 1 maggio, Festa della Repubblica, Festa del Santo Patrono etc., verranno trascorsi dal minore alternativamente negli anni un giorno con la mamma e l'altro con il papà. festeggerà possibilment il suo Per_1
compleanno e onomastico insieme ad entrambi i genitori e solo in caso di mancato accordo il pranzo con l'uno e la cena con l'altro e l'anno successivo viceversa. Anche in deroga a quanto previsto entrambi i genitori avranno cura, previa comunicazione da darsi con almeno tre giorni di anticipo, che il figlio possa essere presente alle varie festività dell'uno e dell'altro ramo parentale. Resta inteso che, qualora un genitore non possa essere presente per qualsiasi ragione il giorno in cui il figlio minore è allo stesso affidato, sarà preferito, a qualsiasi altra figura, l'altro genitore nei compiti di cura e assistenza;
e) i genitori hanno l'obbligo di fornire il proprio recapito, anche telefonico, per le comunicazioni familiari e si impegnano a informare l'altro genitore sempre su dove si trova il figlio, nei rispettivi tempi di permanenza;
f) il sig. si impegna a versare, a titolo di mantenimento del Parte_3
figlio , entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 250,00, da Per_1
corrispondere mediante bonifico alla madre , da rivalutarsi Parte_1
4 ogni anno secondo gli indici ISTAT. Il marito, inoltre, disporrà la delega alla moglie nella misura del 50% degli assegni percepiti per il figlio minore a decorrere dal mese di marzo 2023. Le spese straordinarie per il figlio, come individuate dalle linee guida del CNF del 27 novembre 2017, e concordate previamente dai genitori, sono suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
g) la casa coniugale, rimarrà assegnata alla sig.ra che vi Pt_1
vivrà unitamente al figlio, così come l'arredo ed il corredo ivi presente. Si precisa che i mobili sono di proprietà del mentre il corredo e i Per_1
tendaggi sono di proprietà esclusiva della h) i coniugi si danno Pt_1
reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio e si impegnano a prestare il consenso per il rilascio del passaporto a solo uso turistico anche per il figlio di volta in volta uno o l'altro genitore desidererà fare un viaggio con il minore”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21 gennaio 2025.
All'udienza del 19/03/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 2075/2023 pubbl. il 09/11/2023, e che dall'udienza di comparizione dei
5 coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17/12/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 18/07/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 297, parte II, serie A, tra , nata Parte_1
a MESSINA (ME) il 10/06/1978, e , nato a [...] Controparte_1
(ME) il 04/03/1984, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
6 Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 20/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
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