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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/11/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 759/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 759/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO CONGIUNTO PER AFFIDAMENTO DI FIGLIO MINORE (…)”, promosso da:
, nato a [...] il [...] ( , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Amm. Spano, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Provenzano, del Foro di Tempio Pausania
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in La Maddalena, C.F._2
Via Ilva nr.44;
pagina 1 di 5 e nata in [...] il [...] ( ), residente in [...]C.F._3
Maddalena, Via Usai, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Sirena, del Foro di Tempio Pausania
, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in La Maddalena, Via C.F._4
IO AR AN nr.12;
ricorrenti in via congiunta con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM non ha formulato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta, chiedevano, all'intestato Tribunale, di
“disciplinare l'affidamento del figlio minore e le modalità dei rapporti con ciascun genitore con i correlati diritti di mantenimento e visita”, alle seguenti condizioni: “1) Il minore viene affidato Per_1 in forma condivisa ad entrambi i genitori, con domiciliazione e residenza privilegiata presso la madre;
il padre avrà diritto di vedere il figlio e tenerlo con sè quotidianamente ovvero per tre giorni settimanali in particolate una settimana il lunedì, mercoledì e venerdi dall'uscita di scuola e fino al massimo alle
22.00, e la settimana successiva il martedì, giovedì e sabato, salvo diversi accordi tra le parti. in ogni caso il padre potrà tenere con sè il piccolo a week-end alternati il sabato e la domenica dalle h.10 alle
20.30, o comunque secondo altri orari da concordare, tenendo conto delle esigenze lavorative con l'accordo delle parti nonché secondo le volontà e le esigenze del bambino. 2) Durante le festività principali (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.) i periodi di permanenza del minore, rispettivamente presso ciascuno dei genitori, verrà di volta in volta concordato tra gli stessi nel rispetto del principio dell'alternanza (es. Natale con la madre, Capodanno con il padre;
Pasqua con la madre;
Pasquetta con pagina 2 di 5 il padre, ecc.) conciliandoli con le esigenze lavorative dei genitori e le volontà del predetto figlio. 3) In ogni ipotesi, nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra genitori e figlio, ognuno dei due genitori nei periodi in cui il minore si trova con l'altro genitore, potrà vederlo quando vuole, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche, con gli impegni precedentemente assunti e con il consenso dell'altro genitore. 4) Inoltre per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori potrà esercitare la potestà separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso i genitori, le decisioni di maggiore importanza verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori, che devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio. 5) Il padre provvederà a corrispondere alla madre a titolo di mantenimento per il minore la somma complessiva mensile di euro 200,00 (duecento/00), entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. L'Assegno unico verrà assegnato alla signora al 100 % CP_1 come per legge. Si dà atto che il minore percepisce indennità di frequenza mensile, che andrà versata nel libretto nominativo intestato al minore per le spese dello stesso quali mediche ed altre che dovessero rendersi necessarie. 6) Le parti concordano che le somme versate sul predetto libretto nominativo potranno essere ritirate ed utilizzate solo ed esclusivamente in via congiunta e nell'esclusivo interesse del minore e per le necessità dello stesso tra le quali a titolo esemplificativo le eventuali spese straordinarie di cui al punto successivo. 7) Saranno suddivise tra i genitori nel 50%, previo accordo tra di essi circa l'an ed il quantum delle stesse, tutte le spese straordinarie;
in particolare le spese mediche e farmaceutiche, e quelle relative all'istruzione del figlio e le attività ad essi complementari, nonché le attività sportive che lo stesso svolgerà. 8) La casa familiare sita in La Maddalena via Usai già di proprietà di terzi resterà assegnata alla signora dove abiterà unitamente al figlio. Si dà atto che CP_1 il sig. si è già allontanato dalla casa familiare, portando con sé gli effetti personali”. Parte_1
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 5 novembre 2025, i ricorrenti si richiamavano a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, chiedendo l'omologa delle condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Il Collegio ritiene che le condizioni rassegnate dalle parti in via congiunta possano essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, ed essendo le stesse conformi e rispondenti al superiore interesse della prole.
pagina 3 di 5 Non occorre pronunciarsi sulle spese di lite, vista la natura congiunta del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
OMOLOGA le seguenti condizioni:
“1) Il minore viene affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, con domiciliazione e Per_1 residenza privilegiata presso la madre;
il padre avrà diritto di vedere il figlio e tenerlo con sè quotidianamente ovvero per tre giorni settimanali in particolate una settimana il lunedì, mercoledì e venerdi dall'uscita di scuola e fino al massimo alle 22.00, e la settimana successiva il martedì, giovedì e sabato, salvo diversi accordi tra le parti. in ogni caso il padre potrà tenere con sè il piccolo a week-end alternati il sabato e la domenica dalle h.10 alle 20.30, o comunque secondo altri orari da concordare, tenendo conto delle esigenze lavorative con l'accordo delle parti nonché secondo le volontà e le esigenze del bambino.
2) Durante le festività principali (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.) i periodi di permanenza del minore, rispettivamente presso ciascuno dei genitori, verrà di volta in volta concordato tra gli stessi nel rispetto del principio dell'alternanza (es. Natale con la madre, Capodanno con il padre;
Pasqua con la madre;
Pasquetta con il padre, ecc.) conciliandoli con le esigenze lavorative dei genitori e le volontà del predetto figlio.
3) In ogni ipotesi, nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra genitori e figlio, ognuno dei due genitori nei periodi in cui il minore si trova con l'altro genitore, potrà vederlo quando vuole, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche, con gli impegni precedentemente assunti e con il consenso dell'altro genitore.
4) Inoltre per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori potrà esercitare la potestà separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso i genitori, le decisioni di maggiore importanza verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori, che devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio. pagina 4 di 5 5) Il padre provvederà a corrispondere alla madre a titolo di mantenimento per il minore la somma complessiva mensile di euro 200,00 (duecento/00), entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. L'Assegno unico verrà assegnato alla signora al 100 % CP_1 come per legge.
Si da atto che il minore percepisce indennità di frequenza mensile, che andrà versata nel libretto nominativo intestato al minore per le spese dello stesso quali mediche ed altre che dovessero rendersi necessarie.
6) Le parti concordano che le somme versate sul predetto libretto nominativo potranno essere ritirate ed utilizzate solo ed esclusivamente in via congiunta e nell'esclusivo interesse del minore e per le necessità dello stesso tra le quali a titolo esemplificativo le eventuali spese straordinarie di cui al punto successivo.
7) Saranno suddivise tra i genitori nel 50%, previo accordo tra di essi circa l'an ed il quantum delle stesse, tutte le spese straordinarie;
in particolare le spese mediche e farmaceutiche, e quelle relative all'istruzione del figlio e le attività ad essi complementari, nonché le attività sportive che lo stesso svolgerà.
8) La casa familiare sita in La Maddalena via Usai già di proprietà di terzi resterà assegnata alla signora dove abiterà unitamente al figlio. Si da atto che il sig. si è già allontanato dalla CP_1 Parte_1 casa familiare, portando con sé gli effetti personali”;
NULLA per le spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 7 novembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 759/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO CONGIUNTO PER AFFIDAMENTO DI FIGLIO MINORE (…)”, promosso da:
, nato a [...] il [...] ( , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Amm. Spano, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Provenzano, del Foro di Tempio Pausania
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in La Maddalena, C.F._2
Via Ilva nr.44;
pagina 1 di 5 e nata in [...] il [...] ( ), residente in [...]C.F._3
Maddalena, Via Usai, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Sirena, del Foro di Tempio Pausania
, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in La Maddalena, Via C.F._4
IO AR AN nr.12;
ricorrenti in via congiunta con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM non ha formulato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta, chiedevano, all'intestato Tribunale, di
“disciplinare l'affidamento del figlio minore e le modalità dei rapporti con ciascun genitore con i correlati diritti di mantenimento e visita”, alle seguenti condizioni: “1) Il minore viene affidato Per_1 in forma condivisa ad entrambi i genitori, con domiciliazione e residenza privilegiata presso la madre;
il padre avrà diritto di vedere il figlio e tenerlo con sè quotidianamente ovvero per tre giorni settimanali in particolate una settimana il lunedì, mercoledì e venerdi dall'uscita di scuola e fino al massimo alle
22.00, e la settimana successiva il martedì, giovedì e sabato, salvo diversi accordi tra le parti. in ogni caso il padre potrà tenere con sè il piccolo a week-end alternati il sabato e la domenica dalle h.10 alle
20.30, o comunque secondo altri orari da concordare, tenendo conto delle esigenze lavorative con l'accordo delle parti nonché secondo le volontà e le esigenze del bambino. 2) Durante le festività principali (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.) i periodi di permanenza del minore, rispettivamente presso ciascuno dei genitori, verrà di volta in volta concordato tra gli stessi nel rispetto del principio dell'alternanza (es. Natale con la madre, Capodanno con il padre;
Pasqua con la madre;
Pasquetta con pagina 2 di 5 il padre, ecc.) conciliandoli con le esigenze lavorative dei genitori e le volontà del predetto figlio. 3) In ogni ipotesi, nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra genitori e figlio, ognuno dei due genitori nei periodi in cui il minore si trova con l'altro genitore, potrà vederlo quando vuole, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche, con gli impegni precedentemente assunti e con il consenso dell'altro genitore. 4) Inoltre per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori potrà esercitare la potestà separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso i genitori, le decisioni di maggiore importanza verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori, che devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio. 5) Il padre provvederà a corrispondere alla madre a titolo di mantenimento per il minore la somma complessiva mensile di euro 200,00 (duecento/00), entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. L'Assegno unico verrà assegnato alla signora al 100 % CP_1 come per legge. Si dà atto che il minore percepisce indennità di frequenza mensile, che andrà versata nel libretto nominativo intestato al minore per le spese dello stesso quali mediche ed altre che dovessero rendersi necessarie. 6) Le parti concordano che le somme versate sul predetto libretto nominativo potranno essere ritirate ed utilizzate solo ed esclusivamente in via congiunta e nell'esclusivo interesse del minore e per le necessità dello stesso tra le quali a titolo esemplificativo le eventuali spese straordinarie di cui al punto successivo. 7) Saranno suddivise tra i genitori nel 50%, previo accordo tra di essi circa l'an ed il quantum delle stesse, tutte le spese straordinarie;
in particolare le spese mediche e farmaceutiche, e quelle relative all'istruzione del figlio e le attività ad essi complementari, nonché le attività sportive che lo stesso svolgerà. 8) La casa familiare sita in La Maddalena via Usai già di proprietà di terzi resterà assegnata alla signora dove abiterà unitamente al figlio. Si dà atto che CP_1 il sig. si è già allontanato dalla casa familiare, portando con sé gli effetti personali”. Parte_1
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 5 novembre 2025, i ricorrenti si richiamavano a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, chiedendo l'omologa delle condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Il Collegio ritiene che le condizioni rassegnate dalle parti in via congiunta possano essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, ed essendo le stesse conformi e rispondenti al superiore interesse della prole.
pagina 3 di 5 Non occorre pronunciarsi sulle spese di lite, vista la natura congiunta del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
OMOLOGA le seguenti condizioni:
“1) Il minore viene affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, con domiciliazione e Per_1 residenza privilegiata presso la madre;
il padre avrà diritto di vedere il figlio e tenerlo con sè quotidianamente ovvero per tre giorni settimanali in particolate una settimana il lunedì, mercoledì e venerdi dall'uscita di scuola e fino al massimo alle 22.00, e la settimana successiva il martedì, giovedì e sabato, salvo diversi accordi tra le parti. in ogni caso il padre potrà tenere con sè il piccolo a week-end alternati il sabato e la domenica dalle h.10 alle 20.30, o comunque secondo altri orari da concordare, tenendo conto delle esigenze lavorative con l'accordo delle parti nonché secondo le volontà e le esigenze del bambino.
2) Durante le festività principali (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.) i periodi di permanenza del minore, rispettivamente presso ciascuno dei genitori, verrà di volta in volta concordato tra gli stessi nel rispetto del principio dell'alternanza (es. Natale con la madre, Capodanno con il padre;
Pasqua con la madre;
Pasquetta con il padre, ecc.) conciliandoli con le esigenze lavorative dei genitori e le volontà del predetto figlio.
3) In ogni ipotesi, nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra genitori e figlio, ognuno dei due genitori nei periodi in cui il minore si trova con l'altro genitore, potrà vederlo quando vuole, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche, con gli impegni precedentemente assunti e con il consenso dell'altro genitore.
4) Inoltre per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori potrà esercitare la potestà separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso i genitori, le decisioni di maggiore importanza verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori, che devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio. pagina 4 di 5 5) Il padre provvederà a corrispondere alla madre a titolo di mantenimento per il minore la somma complessiva mensile di euro 200,00 (duecento/00), entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. L'Assegno unico verrà assegnato alla signora al 100 % CP_1 come per legge.
Si da atto che il minore percepisce indennità di frequenza mensile, che andrà versata nel libretto nominativo intestato al minore per le spese dello stesso quali mediche ed altre che dovessero rendersi necessarie.
6) Le parti concordano che le somme versate sul predetto libretto nominativo potranno essere ritirate ed utilizzate solo ed esclusivamente in via congiunta e nell'esclusivo interesse del minore e per le necessità dello stesso tra le quali a titolo esemplificativo le eventuali spese straordinarie di cui al punto successivo.
7) Saranno suddivise tra i genitori nel 50%, previo accordo tra di essi circa l'an ed il quantum delle stesse, tutte le spese straordinarie;
in particolare le spese mediche e farmaceutiche, e quelle relative all'istruzione del figlio e le attività ad essi complementari, nonché le attività sportive che lo stesso svolgerà.
8) La casa familiare sita in La Maddalena via Usai già di proprietà di terzi resterà assegnata alla signora dove abiterà unitamente al figlio. Si da atto che il sig. si è già allontanato dalla CP_1 Parte_1 casa familiare, portando con sé gli effetti personali”;
NULLA per le spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 7 novembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 5 di 5