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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/02/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati:
1) Dott. ssa Enica De Sire - Presidente
2) Dott. Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2576 del ruolo generale degli affari contenziosi dell' anno 2022
OGGETTO: divorzio giudiziale, e vertente
T R A
nato il [...] in [...], cod. fisc. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso, dall'avv. Vincenzo
Lambiase, cod. fisc. , giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
E
, nata il [...] in [...] ed ivi residente a[...], Controparte_1
(SA) C.F.: elettivamente domiciliata in Pagani (SA) alla via Mangino n. 7, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Casalino, Codice Fiscale dal quale è C.F._4 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.05.2022, ha chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con il 13.08.1981, in Cava de'NI (SA), Controparte_1 esponendo che dall'unione sono nati due figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti:
[...]
a Cava de'NI (SA) il 07.05.1982 (operaio in Germania) e (insegnante) Per_1 Persona_2
a Cava de'NI (SA) il 30.10.1983. A sostegno della domanda ha poi dedotto l'intervenuta separazione tra i coniugi giusta sentenza n.
1665/2012, pubblicata il 24.07.2012, dal Tribunale di Salerno.
Ritualmente si costituiva in giudizio la resistente non opponendosi alla domanda di divorzio ma chiedendo che fosse posto a carico della controparte un assegno divorzile in proprio favore.
Alla domanda si opponeva il ricorrente, rappresentando come in sede di accordo di separazione alcun mantenimento ea stato previsto a favore della controparte.
All'udienza presidenziale del 18.09.2023, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione il Presidente del Tribunale, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Incardinata la causa dinanzi al giudice istruttore, non essendo state articolate richieste istruttorie, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
In primo luogo va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi inin- terrotta. Del resto le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Collegio rileva che non v'è contestazione tra le parti circa l'autosufficienza economica dei due figli della coppia, pertanto alcun provvedimento dovrà in tal senso essere reso.
Quanto poi alla domanda di assegno divorzile proposta da ella ha dedotto Controparte_1 sostanzialmente la sussistenza di una disparità reddituale tra le parti oltre che l'oggettiva impossibilità di reperire idonea occupazione data l'età e la comune scelta in costanza di matrimonio di dedicarsi alla cura dei figli e della famiglia.
Alla suddetta domanda si è opposto il ricorrente.
Ebbene, vanno in proposito richiamati i principi espressi dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287, dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile.
Nella pronuncia in discorso, la Suprema Corte ha rilevato la necessità di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi della domanda. Secondo il consolidato orientamento, attuato dall'emissione delle Sentenze del 1990, doveva essere compiuta in via preliminare la valutazione sull'an della domanda, per accertare l'adeguatezza delle consistenze reddituali e patrimoniali della parte richiedente l'assegno alla luce del parametro del tenore di vita familiare, e solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive, poteva essere compita la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970. Nella recente pronuncia delle Sezioni Unite, la Suprema Corte al fine di fornire un'interpretazione “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito
…dagli artt. 2,3, e 29 Cost.” ha ritenuto di mutare la consolidata interpretazione della norma. Quanto alla natura dell'assegno divorzile il Collegio di legittimità, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa- perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione) criterio quest'ultimo che, seppure evocato nella motivazione della decisione, sembra, comunque, assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale. Gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come monadi senza passato, ma come persone con una precisa storia pregressa, presente e futura che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del
“modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi”.
Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
Nella concreta applicazione di tali principio occorre partire, come rilevato dai giudici di legittimità, dall'accertamento dell'esistenza ed dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi, sulla base delle allegazioni delle parti, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice e ciò
“nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”. Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta emerge la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno in favore di , tenuto conto innanzitutto della disparità Controparte_1 reddituale sussistente tra le parti, per come documentata dalle stesse in corso di causa.
Va altresì tenuta in considerazione l'età delle parti e la lunga durata del matrimonio, durante il quale la resistente si è dedicata alla cura della famiglia (circostanza non contestata dalla controparte).
Né appare dirimente il fatto che in sede di separazione le parti avessero concordato per l'esclusione di un mantenimento in favore di , posto che la valutazione da operare in sede Controparte_1 divorzile è del tutto autonoma e fondata su presupposti diversi.
Dette circostanze, tenuto conto anche dell'età delle parti consentono a giudizio del Collegio di riconoscere in favore della resistente un assegno divorzile, che si stima equo determinare nell'importo di euro 200,00 mensili a carico di oltre rivalutazione Istat come per legge. Parte_1
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti.
Si dà atto che la resistente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
il 13.08.1981, in Cava de'NI (SA), (Atto anno 1981, parte II, serie A, n. CP_1
293,);
b) Pone a carico di un assegno mensile di euro 200,00 da versare in favore di Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico, oltre rivalutazione Istat CP_1 come per legge;
c) Compensa le spese di lite tra le parti;
d) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g),
69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire