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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 31/10/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TRANI nella persona del giudice monocratico dott.ssa NA Binetti la quale ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 3438/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, promossa
DA rappresentato e difeso, dall'avv. Mario Mancusi, giusto mandato in atti, Parte_1
- Attrice - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Chiapperini, giusto mandato Controparte_1 in atti,
- Convenuta –
*******************
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione ex artt. 615, 617 c.p.c. con istanza di sospensiva inaudita altera parte depositato il 17.7.2024 il sig. ricorreva al Tribunale al fine di sentir accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previa sospensione dell'ececuzione (come infra richiesta e dettagliata nell'istanza in calce), accogliere il presente ricorso e per l'effetto, dichiarare la nullità e/o
l'illegittimità e/o pronunciare l'annullamento della procedura esecutiva eseguita con l'atto di pignoramento presso terzi del 27.6.2024 alla stregua di una o più delle motivazioni addotte nel presente atto, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge. Con vittoria di spese
e competenze processuali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con decreto del 05.08.2024, il Giudice, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, sospendeva inaudita altera parte l'esecuzione e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 25.9.2024.
1 Il ricorso ed il decreto venivano notificati in data 13.8.2024 sia a che al terzo pignorato Pt_1
Parte_2
Con comparsa di risposta del 29.8.2024 si costituiva in giudizio il terzo Parte_1 pignorato rimaneva contumace.
All'esito dell'udienza del 25.9.2024, svolta in modalità cartolare, con provvedimento del
30.9.2024, “Verificato che dalla documentazione prodotta in atti, il titolo esecutivo (sentenza del
07.12.2016) ed il relativo precetto posto a base del procedimento in esame non sono stati notificati al debitore, così come risultante dalle rispettive relate di notifica (…) e Verificato che prima facie appare fondato il dedotto periculum in mora consistente nella presunta impossibilità del recupero delle somme eventualmente assegnate, il Giudice accoglie l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, e per l'effetto, dichiara inefficace la procedura esecutiva eseguita con atto di pignoramento presso terzi del 27.06.2024; Assegna termine perentorio di 60 giorni per
l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui l'art. 163 bis c.p.c. o altri se previsti, ridotti alla metà.
Compensa le spese tra le parti”.
Con atto di citazione ex art. 624 c.p.c. la itava il sig. a comparire Parte_1 CP_1 dinanzi a codesto Tribunale per ivi sentir accogliere le conclusioni meglio rassegnate in atti;
con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il sig. . CP_1
All'udienza del 28.10.2025, la causa veniva riservata per la decisione, a seguito dei termini concessi ex art. 189 cpc.
§§§§§§§§
La domanda attorea, all'esito dell'istruttoria svolta, non appare fondata, pertanto deve essere rigetta per le ragioni che seguono.
Il ricorso si fonda sulla validità dell'azione esecutiva intrapresa dalla sulla base di un Pt_1 titolo esecutivo, derivante dalla sentenza emessa in data 07.12.2026, che, dalla documentazione probatoria in atti, non è stata mai notificata al debitore.
La notifica del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio dell'azione esecutiva. Assolve alla funzione di rendere noto al debitore l'oggetto del debito in ordine al quale si intende procedere in executivis, nonché la fonte della relativa obbligazione.
Per questi motivi
, l'art. 479 c.p.c. prescrive che l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica del titolo in forma esecutiva e dell'atto di precetto, salvo che la legge disponga altrimenti.
2 Ed ancora l'articolo 480 c.p.c. stabilisce espressamente la nullità del precetto in caso di mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo o di mancata trascrizione integrale del titolo stesso, laddove richiesta dalla legge.
Tale disposizione normativa non lascia alcun dubbio circa l'invalidità di ogni azione esecutiva successiva posta in essere dal creditore senza la dimostrazione dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo.
Era onere del creditore dare prova dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo, producendo la relativa relata di notifica.
Tale onere non può essere assolto mediante altre modalità, come il deposito della copia del provvedimento monitorio munito di formula esecutiva, cui va negata efficacia presuntiva in tal senso.
Nel caso di specie, il creditore non ha fornito la prova della notifica del titolo esecutivo, e tale mancanza non può ritenersi sanata con la prova dell'avvenuta notifica del successivo decreto ingiuntivo, pignoramento e precetto.
Ne deriva, pertanto, che l'assenza della prova dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo, come anche rilevato in sede di prime cure dal Giudice dell'esecuzione, determina il rigetto della domanda.
Infine, questo Giudice ritiene superfluo esaminare gli ulteriori motivi di opposizione, in applicazione del principio della "ragione più liquida", che consente di decidere la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, idonea a dirimere l'intera controversia.
Alla luce di quanto innanzi, si appalesa privo di fondamento la domanda attorea, che quindi deve essere rigettata, con conseguenza anche in ordine alle spese.
Pertanto, alla luce di quanto innanzi, provvede come segue
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso così come formulato dalla , per l'effetto, Parte_1
- Dichiara l'estinzione del procedimento esecutivo eseguito con l'atto di pignoramento presso terzi del 27.06.2024;
- Ordina al terzo pignorato, contumace, la liberazione delle somme accantonate per la procedura esecutiva, con conseguente cessazione di ogni forma di trattenuta operata sulla busta paga del sig. ; CP_1
3 - condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, in favore del convenuto, che vengono distratte in favore del procuratore legale costituito, dichiaratosi antistatario, ai sensi del D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M. 13 AGOSTO 2022 N. 147, nella misura di € 3.809,00, con la precisazione che in base al valore della controversia, dichiarato in sede di iscrizione al ruolo, è stato applicato lo scaglione compreso tra gli
Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00, nei valori minimi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a., IVA e accessori di legge, come e se per legge dovuti ed esborsi documentati, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
- Assorbito ogni altro profilo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Trani, li 31.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA Binetti
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TRANI nella persona del giudice monocratico dott.ssa NA Binetti la quale ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 3438/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, promossa
DA rappresentato e difeso, dall'avv. Mario Mancusi, giusto mandato in atti, Parte_1
- Attrice - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Chiapperini, giusto mandato Controparte_1 in atti,
- Convenuta –
*******************
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione ex artt. 615, 617 c.p.c. con istanza di sospensiva inaudita altera parte depositato il 17.7.2024 il sig. ricorreva al Tribunale al fine di sentir accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previa sospensione dell'ececuzione (come infra richiesta e dettagliata nell'istanza in calce), accogliere il presente ricorso e per l'effetto, dichiarare la nullità e/o
l'illegittimità e/o pronunciare l'annullamento della procedura esecutiva eseguita con l'atto di pignoramento presso terzi del 27.6.2024 alla stregua di una o più delle motivazioni addotte nel presente atto, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge. Con vittoria di spese
e competenze processuali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con decreto del 05.08.2024, il Giudice, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, sospendeva inaudita altera parte l'esecuzione e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 25.9.2024.
1 Il ricorso ed il decreto venivano notificati in data 13.8.2024 sia a che al terzo pignorato Pt_1
Parte_2
Con comparsa di risposta del 29.8.2024 si costituiva in giudizio il terzo Parte_1 pignorato rimaneva contumace.
All'esito dell'udienza del 25.9.2024, svolta in modalità cartolare, con provvedimento del
30.9.2024, “Verificato che dalla documentazione prodotta in atti, il titolo esecutivo (sentenza del
07.12.2016) ed il relativo precetto posto a base del procedimento in esame non sono stati notificati al debitore, così come risultante dalle rispettive relate di notifica (…) e Verificato che prima facie appare fondato il dedotto periculum in mora consistente nella presunta impossibilità del recupero delle somme eventualmente assegnate, il Giudice accoglie l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, e per l'effetto, dichiara inefficace la procedura esecutiva eseguita con atto di pignoramento presso terzi del 27.06.2024; Assegna termine perentorio di 60 giorni per
l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui l'art. 163 bis c.p.c. o altri se previsti, ridotti alla metà.
Compensa le spese tra le parti”.
Con atto di citazione ex art. 624 c.p.c. la itava il sig. a comparire Parte_1 CP_1 dinanzi a codesto Tribunale per ivi sentir accogliere le conclusioni meglio rassegnate in atti;
con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il sig. . CP_1
All'udienza del 28.10.2025, la causa veniva riservata per la decisione, a seguito dei termini concessi ex art. 189 cpc.
§§§§§§§§
La domanda attorea, all'esito dell'istruttoria svolta, non appare fondata, pertanto deve essere rigetta per le ragioni che seguono.
Il ricorso si fonda sulla validità dell'azione esecutiva intrapresa dalla sulla base di un Pt_1 titolo esecutivo, derivante dalla sentenza emessa in data 07.12.2026, che, dalla documentazione probatoria in atti, non è stata mai notificata al debitore.
La notifica del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio dell'azione esecutiva. Assolve alla funzione di rendere noto al debitore l'oggetto del debito in ordine al quale si intende procedere in executivis, nonché la fonte della relativa obbligazione.
Per questi motivi
, l'art. 479 c.p.c. prescrive che l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica del titolo in forma esecutiva e dell'atto di precetto, salvo che la legge disponga altrimenti.
2 Ed ancora l'articolo 480 c.p.c. stabilisce espressamente la nullità del precetto in caso di mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo o di mancata trascrizione integrale del titolo stesso, laddove richiesta dalla legge.
Tale disposizione normativa non lascia alcun dubbio circa l'invalidità di ogni azione esecutiva successiva posta in essere dal creditore senza la dimostrazione dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo.
Era onere del creditore dare prova dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo, producendo la relativa relata di notifica.
Tale onere non può essere assolto mediante altre modalità, come il deposito della copia del provvedimento monitorio munito di formula esecutiva, cui va negata efficacia presuntiva in tal senso.
Nel caso di specie, il creditore non ha fornito la prova della notifica del titolo esecutivo, e tale mancanza non può ritenersi sanata con la prova dell'avvenuta notifica del successivo decreto ingiuntivo, pignoramento e precetto.
Ne deriva, pertanto, che l'assenza della prova dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo, come anche rilevato in sede di prime cure dal Giudice dell'esecuzione, determina il rigetto della domanda.
Infine, questo Giudice ritiene superfluo esaminare gli ulteriori motivi di opposizione, in applicazione del principio della "ragione più liquida", che consente di decidere la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, idonea a dirimere l'intera controversia.
Alla luce di quanto innanzi, si appalesa privo di fondamento la domanda attorea, che quindi deve essere rigettata, con conseguenza anche in ordine alle spese.
Pertanto, alla luce di quanto innanzi, provvede come segue
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso così come formulato dalla , per l'effetto, Parte_1
- Dichiara l'estinzione del procedimento esecutivo eseguito con l'atto di pignoramento presso terzi del 27.06.2024;
- Ordina al terzo pignorato, contumace, la liberazione delle somme accantonate per la procedura esecutiva, con conseguente cessazione di ogni forma di trattenuta operata sulla busta paga del sig. ; CP_1
3 - condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, in favore del convenuto, che vengono distratte in favore del procuratore legale costituito, dichiaratosi antistatario, ai sensi del D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M. 13 AGOSTO 2022 N. 147, nella misura di € 3.809,00, con la precisazione che in base al valore della controversia, dichiarato in sede di iscrizione al ruolo, è stato applicato lo scaglione compreso tra gli
Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00, nei valori minimi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a., IVA e accessori di legge, come e se per legge dovuti ed esborsi documentati, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
- Assorbito ogni altro profilo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Trani, li 31.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA Binetti
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