Art. 3.
Alla raccolta dei dati occorrenti per l'espletamento della indagine collaborano gli uffici tecnici erariali e gli uffici tecnici del catasto sotto il controllo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Alla raccolta dei dati occorrenti per l'espletamento della indagine collaborano gli uffici tecnici erariali e gli uffici tecnici del catasto sotto il controllo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.