Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/05/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1717/2022 R.g.a.c.
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...], nella Parte_1
via Como n.130, c.f ; , nata a [...],) CodiceFiscale_1 CP_1
il 19.10.1963, c.f: ; , nato a [...], il CodiceFiscale_2 Controparte_2
3.4.2001, ivi residente a [...], c.f: C.F._3
; nato a [...] il [...] e residente in [...],
[...] CP_3
c.f: ; nato a [...] il [...] e residente CodiceFiscale_4 Controparte_4
a Vittoria nella via Como n. 130, c.f: , in proprio e n. q. di CodiceFiscale_5
familiari ( genitori e germani ) del defunto nato a [...] ( SI ) il Persona_1
18.6.1993 e deceduto in località Santa Camerina il 23.9.2015, rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Aprile, per procura in atti
-appellanti-
CONTRO nato in [...] il [...] e residente in [...]
Colombo n. 110, c.f: rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio C.F._6
Zago, per procura in atti
-appellato-
E NEI CONFRONTI DI
1
, in persona del proprio rappresentante legale, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Paolo Gallo, per procura in atti
-appellata-
^^^^^
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 marzo 2025, la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di giorni 20 per il deposito di comparse conclusioni e di memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 7.1.2020 i genitori del defunto , Persona_1 Pt_1
e e i germani,
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
citavano davanti al Tribunale di Ragusa e la compagnia AXA
[...] CP_5
Ass. ni S.p.a. che assicurava per la responsabilità civile il veicolo di quest'ultimo, domandando: di accertare l'esclusiva responsabilità di conducente CP_5 dell'autovettura marca Volkswagen modello Passat, in ordine alla verificazione del sinistro avvenuto il giorno 23.9.2015, in territorio di Santa Croce Camerina, allorquando intorno alle ore 12,00 , nei pressi dell'incrocio tra la e la Controparte_7 [...]
, il loro familiare, , alla guida di un Controparte_8 Persona_1
ciclomotore marca si scontrava contro la vettura di proprietà e condotta da CP_9 assicurata con citata la compagnia, decedendo all'esito del violento CP_5
impatto; di dichiarare la compagnia assicuratrice convenuta obbligata in solido con
l'investitore al risarcimento dei danni patito per la perdita del rapporto parentale che quantificavano nella misura complessiva di euro 1.200,000,00, o comunque in quell'altra somma ritenuta equa in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo”. Articolavano richieste istruttorie, in particolare, l' interrogatorio formale di sui capitoli indicati, e, la prova testimoniale con gli agenti del CP_5
Corpo di Polizia Municipale di Santa Croce Camerina che avevano redatto il verbale dell'incidente; in subordine richiesta di espletamento di CTU cinematica.
Si costituiva l' che domandava il rigetto della domanda in quanto Controparte_10 infondata e temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Deduceva che sul sinistro oggetto di domanda aveva già indagato la Procura Della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, che aveva inizialmente avviato a carico del proprio assicurato il procedimento penale
2 iscritto al n. 3761/2015 R.G.N.R, in seguito archiviato dal GIP, su richiesta della medesima , con provvedimento del 28.4.2016 in quanto a seguito delle svolta Pt_2 indagini tecniche ( consulenza tecnica ) era rimasto accertato che l'incidente stradale era stato causato esclusivamente dal comportamento colposo del soggetto deceduto.
Aggiungeva, che contro detto provvedimento di archiviazione, gli attori non avevano proposto impugnazione. Articolava richiesta di prova testimoniale con che S_ era il teste oculare che aveva assistito al sinistro e fornito nell'imminenza dell'incidente, le proprie dichiarazioni ai Vigili Urbani accertatori.
Non si costituiva sebbene regolarmente citato in giudizio. CP_5
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art 183 comma VI cpc, con ordinanza del 27 .
6.2022 il giudice rigettava le richieste istruttorie delle parti, ritenute irrilevanti per la decisione e rinviava per discussione orale all'udienza del 12.09.2022, concedendo alle parti il termine sino a dieci giorni prima per il deposito di memorie difensive. La causa veniva decisa dal Tribunale di Ragusa con la sentenza n. 1418/2022 pubblicata il 17.10.2022, che sulla scorta degli esiti della consulenza tecnica disposta in ambito penale ha dichiarato che la responsabilità esclusiva del sinistro andava ascritta al de cuius e, di conseguenza, ha rigettato la domanda di indennizzo degli attori che sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza, gli eredi di hanno proposto appello per Persona_1
l'integrale riforma della sentenza, affidato ai motivi di seguito esposti;
hanno reiterato le loro richieste istruttorie già formulate nel grado precedente e rigettate.
Si è costituito che ha resistito all'appello domandandone il rigetto nel CP_5 merito. Si è costituita l' che ha contestato la fondatezza Controparte_6 dell'appello, reiterando le difese già articolate nel grado precedente.
La causa, all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 24.6.2024 è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc e, di seguito, con ordinanza del 17 ottobre 2024 rimessa sul ruolo, per la rimodulazione del Collegio giudicante, per il trasferimento del Presidente del Collegio ad altro ufficio giudiziario, con fissazione della nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il 10.3.2025. A tale ultima udienza, sulle conclusioni già rassegnate in atti, la Corte ha posto la causa in decisione con assegnazione dei termini ridotti di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
3 Conclusioni di parte appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Catania, all'esito del presente giudizio, previa sospensione della Sentenza impugnata e ammissione delle istanze istruttorie del primo giudizio, respinta e disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione formulata dalla controparte, perché infondata/e e/o non provata/e, o con la statuizione che riterrà più opportuna, in accoglimento dei superiori motivi di appello, RIFORMARE E SOSTITUIRE la Sentenza di primo grado appellata accertando e dichiarando che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva del
Sig. ed alla sua condotta di guida e per l'effetto condannando CP_5 quest'ultimo, in solido con la società al risarcimento dei danni subiti Controparte_10
dagli appellanti, in proprio e n. q. di eredi del defunto Sig. , liquidandoli Persona_1 nella somma complessivamente richiesta dagli stessi concludenti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ovvero di €. 1.200.000,00, o comunque di quell'altra somma che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa, da devalutarsi al momento del sinistro secondo gli indici Istat, con aggiunta degli interessi legali e delle rivalutazioni di legge.
Condannando il Sig. in solido con la società a pagare CP_5 Controparte_10
e/o rimborsare in favore degli appellanti le spese legali ed i compensi di avvocato di entrambi i gradi di giudizio nella misura prevista dal DM n. 55/2014 o di quella diversa tariffa ratione temporis applicabile, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed alla C.P.A., come per legge, oltre a tutte le spese successive occorrende e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, che ne fa dichiarazione ex art. 93 c.p.c., per aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. In via istruttoria “ si chiede anche in questa sede disporsi CTU tecnica come richiesta nella
Memoria Istruttoria n. 2 del primo giudizio.Poiché il sottoscritto Procuratore ritiene che la CTU tecnica chiesta nel giudizio di primo grado sulla dinamica dell'incidente sia decisiva e determinante ai fini dell'accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro di cui è causa, chiede che la Ecc.ma Corte di Appello disponga
l'ammissione della chiesta CTU prima della escussione delle prove orali richieste in primo grado e che si reiterano nel presente giudizio e segnatamente: interrogatorio formale del convenuto contumace e prova testimoniale con i testi e sulle circostanze tutte indicate nell'atto di citazione e nella Memoria Integrativa n.2 ex art. 183 c.p.c.Si richiede altresì che, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. la Corte di Appello ordini alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa l'esibizione e/o l'acquisizione degli atti del procedimento
4 penale TRIBUNALE DI RAGUSA – PROCURA DELLA REPUBBLICA - n. 2431/2019
R.G.N.R. – n. 3797/19 R.G. GIP a carico del convenuto Sig. . CP_5
Conclusioni appellato ” all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catania, CP_5 respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 1418/2022, emessa dal Tribunale di Ragusa nel proc. civ. n. 116/2020, pubblicata in data 16.11.2022, e per l'effetto confermare la decisione impugnata. Con la condanna alle spese di lite. In via istruttoria si chiede il rigetto delle richieste istruttorie degli appellanti, irrituali e inconducenti e segnatamente della richiesta di acquisizione del fascicolo n. 2431/2019 R.G.N.R. - n. 3727/2019 R.GIP atteso il difetto dei presupposti previsti dall'art. 210 c.p.c.”.
Conclusioni appellata : respinta ogni contraria istanza, Controparte_6 eccezione e difesa, rigettare l'appello proposto perché del tutto infondato in fatto ed in diritto. Con le spese ed i compensi difensivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la parte deduce la violazione degli artt. 115 e 116 del cpc, per aver il primo decidente disatteso le proprie richieste istruttorie che avrebbero avuto un ruolo decisivo per la corretta ricostruzione dei fatti di causa, e, soprattutto, per dimostrare che la responsabilità esclusiva del sinistro stradale andava posta a carico del conducente dell'autovettura investitrice, ritenuto dal giudice di prime cure esente CP_5
da ogni responsabilità sulla base di presupposti di fatto e di diritto errati
In particolare ciò di cui la parte di duole, riguarda: 1) il rilievo esclusivo dato dal primo giudice alla consulenza disposta in ambito penale, ritenuta utilizzabile in quanto resa nel contraddittorio delle parti, senza però considerare le diverse conclusioni della CTP di parte offesa;
2) l'inutilizzabilità della citata consulenza, disposta dalla Procura della
Repubblica, in quanto smentita dalle opposte risultanze e descrizioni contenute nel verbale dell'incidente redatto dagli Agenti accertatori. Pertanto deducono la CTU non sarebbe stata sufficiente per accertare i fatti di causa che avrebbe richiesto “il concorso di determinate cognizionitecnico/scientifiche proprie di una Consulenza Tecnica d'Ufficio”. Aggiungono, che la sentenza sarebbe anche affetta da nullità in quanto il giudice di prime cure non avrebbe motivato le ragioni per le quali le osservazioni puntuali e contrarie alla CTU formalizzate dal proprio CTP andavano disattese, anche alla luce del fatto che il tecnico di
5 parte aveva posto l'accento su aspetti rilevanti, non presi in considerazione della CTU che, invece, erano necessari per la corretta ricostruzione della dinamica del sinistro.
Altra censura muovono gli appellanti alla sentenza per aver, in maniera assertiva, il primo decidente, dichiarato che la responsabilità dell'incidente mortale era da imputare alla responsabilità esclusiva del defunto senza indicare su quali elementi fondava detta conclusione, rendendo così anche non intellegibile il ragionamento seguito dal giudicante.
Deducono pertanto che spettava al primo decidente indicare in motivazione in ragione di quali elementi aveva ritenuto che la consulenza del P.M. rappresentava, ai fini del decidere, prova prevalente su ogni altra e citano a sostegno di detta censura la sentenza della Core di
Cassazione n. 13770/2018
Deducono altresì che sarebbe stata trascurata la valenza probatoria della contestazione amministrativa che gli Agenti della Polizia Municipale di S. Croce Camerina avevano elevato nei confronti del per la violazione dell'art. 145 comma 1° e 10° del Codice CP_5
della Strada, che costituiva indizio della sua responsabilità nella determinazione dell'incidente stradale, oltre ad aver ignorato i seguenti accertamenti contenuti nel rapporto di incidente stradale. In particolare la CTU non avrebbe tenuto conto : a) che il de cuius e lo scooter a bordo del quale il primo viaggiava dopo la collisione sono stati sbalzati a 17 metri dal punto d'urto e trattenuti dalla recinzione metallica posta al margine opposto della strada comunale ove è avvenuto il sinistro, e, ciò, dimostrava che l'impatto era stato violentissimo, dovuto all'elevata velocità dell'autovettura che non aveva rispettato il limite di 50 Km/h imposto dalla segnaletica stradale in quel tratto viario;
b) l'autovettura, dopo la collisione con lo scooter, si era arrestata a circa 65 metri di distanza dal punto d'urto e, ciò, corroborava la tesi del proprio CTP, che la velocità dell'autovettura al momento dell'impatto era di circa 130 km/h; c) i gravi danni riportati dall'autovettura, nella parte anteriore e nel parabrezza, dimostravano che non era stato lo scooter ad impattare contro l'autovettura ma il contrario e, che quindi, era stata quest'ultima con la parte anteriore sinistra, a caricare in pieno lo scooter unitamente al suo conducente scaraventandolo a distanza di 17 metri dal punto d'impatto; d) le dichiarazioni del e del testimone CP_5
oculare ( ) che avevano dichiarato agli Agenti Accertatori che il de cuius S_
“dopo essere stato investito dall'autovettura, è stato sbalzato “trasversalmente” sul punto di ritrovamento e non invece “trasportato” da questa come erroneamente aveva concluso il consulente della Procura”; e) nel rapporto dell'incidente stradale, gli Agenti Accertatori,
6 avevano verbalizzato che l'autovettura investitrice proveniva da un tratto di strada rettilineo di circa 400 metri prima dell'intersezione, che le consentiva in prossimità dell'intersezione di avere un'ampia visibilità per effettuare manovre di emergenza e, soprattutto, di tentare di rallentare e/o arrestare il veicolo al momento del percepimento del pericolo, se avesse mantenuto la velocità prescritta;
f) la Polizia Municipale aveva contravvenzionato l'automobilista per aver violato l'art. 145 C.d.S., comma 1° e 10° in quanto non avevano rinvenuto tracce di frenata e l'autovettura si era fermata a circa mt 65 dal punto di impatto;
g) il non era nuovo a comportamenti imprudenti nella guida CP_5 tant'è che nel grado precedente avevano documentato la pendenza a suo carico del procedimento penale, iscritto al Tribunale di Ragusa al n. 2431/2019 R.G.N.R. – n.
3797/19 R.G. GIP, nel quale era imputato del delitto di cui all'art. 589 bis. c.p., per avere, in violazione delle norme della circolazione stradale, segnatamente degli artt. 141 commi
2 e 11 C.d.S., cagionato la morte di un altro soggetto;
h) il giudice non avrebbe valorizzato la confessione di resa ai Carabinieri della Stazione di S. Croce ai quali CP_5
avrebbe dichiarato di “ di avere violato il limite di velocità imposto nella strada di percorrenza” , motivo per il quale era stato contravvenzionato, e non rilevava nel presente giudizio di danni che in seguito, su ricorso dell'interessato, il Giudice di Pace di Ragusa aveva annullato la predetta contravvenzione, non avendo gli odierni appellanti partecipato al suddetto giudizio. Per tutte queste ragioni gli appellanti insistono per l'espletamento dell'interrogatorio formale di le cui dichiarazioni avrebbero avuto CP_5
efficacia di confessione giudiziale.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la decisione del giudice di prime cure per aver condiviso acriticamente il ragionamento del consulente della Procura, il quale aveva
“ipotizzato un comportamento di guida “distratto” del centauro che sia all'approssimarsi che nell'impegnare l'intersezione avrebbe proceduto ad una velocità non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo e che, a suo dire, lo stesso avrebbe investito l'autovettura di controparte”. Osservano gli appellanti che tali affermazioni del CTU, sarebbero smentite dagli elementi rilevati dagli Agenti accertatori e nessun elemento vi era agli atti per confermare simile affermazione compresa la dichiarazione sopra citata del teste oculare
. Deducono al riguardo che dalla dichiarazione del teste era emerso Testimone_1 S_ soltanto che “una Volkswagen Passat SW inevitabilmente collide con il ciclomotore e conseguentemente sono volati per aria sia il conducente che il ciclomotore”, pertanto, da
7 detta dichiarazione non poteva trarsi la conclusione che la colpa esclusiva del sinistro ricadeva sul motociclista sol perché era tenuto a dare la precedenza , dovendo il giudicante anche accertare la condotta di guida del conducente dell'autovettura per verificare le rispettive responsabilità, per l'applicazione del II° comma dell'art 2054 cc nel caso in cui sarebbe stato impossibile individuare con certezza il grado di colpa imputabile ai conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro.
Deducono che le prove orali richiesti, e sulle quali insistono, servivano in subordine per dimostrare l'ipotesi della responsabilità concorsuale, poiché, come ha chiarito la S.C. con la sentenza che citano ( n 31142/2022) al conducente del motociclo e, per esso ai suoi eredi, non poteva essere e negata la possibilità di dimostrare la corresponsabilità del conducente dell'altro veicolo , specie se quest'ultimo, come nella fattispecie, non aveva provato di aver fatto tutto quanto in suo potere per evitare l'evento
Aggiungono che tutti gli aspetti sopra elencati, sarebbero fuggite al CTU e di conseguenza anche al giudice di primo grado, e poiché costituivano indizi di colpevolezza a carico dell'odierno appellato andavano necessariamente accertati con l'espletamento dei CP_5
mezzi istruttori richiesti essendo irrilevante nel presente giudizio civile di danni,
l'avvenuta archiviazione del procedimento penale a carico del essendo diverso il CP_5
metodo di accertamento della colpa in ambito penale. Pertanto, insistono nell'espletamento della ctu già richiesta ed in n subordine domandano “in caso di mancata apertura della fase istruttoria, il Giudice doveva considerare tutti gli elementi oggettivi che si apprezzavano dalla documentazione acquisita in atti, e che evidenziano, inequivocabilmente, una responsabilità del conducente l'autovettura, convenuto contumace, nella causazione del sinistro stradale in esame per l'elevata velocità di guida”.
.^^^^^
L'appello è infondato per le ragioni che seguono
Occorre premettere che la sentenza appellata, sebbene non sia pienamente condivisibile, appare tuttavia corretta nel merito.
Innanzitutto è infondata la censura riguardante l'inutilizzabilità della CTU disposta dal
PM in quanto costituisce principio consolidato che “ La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente
8 acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti) (ex multis, Cass n. 30298/2023).
Inoltre, la consulenza tecnica, disposta dal Pubblico Ministero nell'ambito di operazioni irripetibili, è stata svolta nel pieno contraddittorio delle parti, tanto che gli eredi del defunto, oggi appellanti, hanno nominato il loro consulente di parte che risulta abbia partecipato a tutte le operazioni peritali, che, se rinnovate, non potrebbero consegnare risultati diversi da quelli già acquisiti al processo. Ed infatti per la ricostruzione della dinamica del sinistro, non si potrebbe prescindere dai documenti già in atti, rappresentati: dal rapporto dell'incidente, dallo schizzo planimetrico e dalle fotografie che ritraggono fedelmente la scena del sinistro, compreso i mezzi coinvolti, quando ancora non erano stati spostati dalla posizione di quiete, raggiunta dopo l'impatto ed il corpo esanime del giovane , non Per_1
era stato rimosso.
In ordine poi alla capacità tecnica valutativa del CTU, nominato dalla Procura, si osserva, che dalla relazione in atti, risulta che l'ausiliario era iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Ragusa, con la qualifica di perito di sinistri stradali, che punto di vista professionale, si reputa non meno tecnica e specialistica di quella di perito assicurativo, qualifica quest'ultima ricoperta dal CTP di parte appellante.
Donde l'inutilità dell'espletamento di nuova consulenza tecnica cinematica.
Posto quindi che la CTU disposta nell'ambito del giudizio penale è pienamente utilizzabile, le censure mosse alla stessa appaiono infondate.
Ed infatti, dalla CTU in atti, risulta a pag. 43 che il CCTP nominato dall'attuale parte appellante, il perito assicurativo , sebbene, come già detto, aveva Persona_2
partecipato alle suddette operazioni peritali non ha fatto pervenire osservazioni critiche.
Ciò però non esime il giudicante dal prendere in considerazione i rilievi che le parti muovano all'operato del CTU dopo il deposito della relazione, poiché tenuto a prenderli in esame senza limitarsi a rigettarli con il rinvio alla relazione peritale, posto che in una
9 situazione del genere il consulente d' ufficio non poteva dare risposta a critiche che sarebbero state formulate per la prima volta soltanto dopo il deposito della relazione peritale (Cass. n. 2900/1987).
Sulla base di detto principio e, tenuto conto delle censure circostanziate mosse dagli eredi del motocilista, che domandano il ristoro del danno parentale subito, questo Collegio ha esaminato la CTP, su cui poggiano i motivi di appello, giungendo alla determinazione che le conclusioni tratte dal citato tecnico si fondano su accertamenti parziali e non condivisibili sia dal punto di vista tecnico che giuridico.
Preme subito evidenziare che la CTP, in atti, presenta il limite di essere orientata, più che all'effettiva ricostruzione della dinamica del sinistro stradale, ad attribuirne la responsabilità esclusiva in capo al conducente dell'autovettura, enfatizzando aspetti della
CTU che, infondatamente, si assumono inesatti o sottovalutati, sottacendo, contemporaneamente, la condotta di guida estremamente imprudente del defunto Per_1
e le numerose infrazioni al CD .
[...]
Ed infatti, è rimasto accertato dai Vigili Urbani, che hanno redatto il rapporto dell'incidente, che il ciclomotore, sul quale circolava il de cuius senza casco protettivo, era privo di targa, privo di carta di circolazione e di copertura assicurativa;
dalla CTU risulta altresì, e ciò non è stato contestato, che il defunto non aveva conseguito la patente di guida ed il ciclomotore che conduceva si trovava in pessime condizioni di manutenzione, anche per via della sua risalente datazione. Difatti dall'allegato alla CTP si evince che detto modello, marca aveva cessato la produzione nell'anno 2006. CP_9
A parere di questo Collegio, per la ricostruzione della dinamica dell'incidente particolare rilevanza assume la conformazione dello stato dei luoghi.
Il teatro del sinistro all'esame è un crocevia, formato da un'asse orizzontale, la SC 24, strada principale a doppio senso di circolazione, che era quella percorsa dall'autovettura condotta da in direzione provenendo da S. Croce CP_5 Controparte_8
Camerina; da due assi viari perpendicolari, di cui il primo, seguendo la direzione dell'autovettura, posto a sinistra denominato , strada di provenienza del de CP_7 cuius, ove due cartelli presegnalavano l'intersezione con obbligo di stop e di dare la precedenza alla strada principale SC24; l'altro asse, è rappresentato dalla CP_11
, posto di fronte allo sbocco della , strada alla quale era diretto il
[...] CP_7
motociclista.
10 I Vigili Urbani che, come già detto, hanno redatto il rapporto dell'incidente quasi subito dopo l'incidente, hanno così ricostruito la dinamica del sinistro “Il veicolo "A percorreva la con direzione di marcia verso nel contempo il veicolo “B” CP_7 CP_8
percorreva la proveniente da S. Croce Camerina con direzione P. Braccetto.II CP_8 veicolo “A” anziché fermarsi al segnale di STQP posto all'intersezione, proseguiva la marcia ed andava ad impattare contro il veicolo “B'. Si precisa che il veicolo “A” ha sorpassato alla sinistra della vettura Citroen Picasso del testimone in quel S_ momento ferma allo STOP”.
Dai rilievi e dalle misurazioni effettuate dagli Agenti Accertatori, allegati al rapporto dell'incidente, risulta che il de cuius, senza fermarsi allo stop, posto qualche metro prima dell'intersezione, ha attraversato la in modo ortogonale ad essa per dirigersi verso CP_8
la , dopo aver superato da sinistra la Citroen condotta del teste oculare Controparte_11
, che era ferma al citato allo stop, posto prima dell'incrocio. Dagli atti di S_
causa, compreso dallo schizzo planimetrico allegato al rapporto d'incidente, non risulta indicata la posizione dell'autovettura condotta da quando il de cuius è CP_5 uscito dalla ed ha attraversato l'incrocio con per dirigersi alla strada CP_7 CP_8
di fronte. Il dato certo, che si evince dalle fotografie in atti, allegate alle perizie e al rapporto d'incidente, è che, per la conformazione dei luoghi, dalla posizione di che CP_5 percorreva la in direzione , quest'ultimo non poteva avvistare CP_8 Controparte_8
anticipatamente il motociclista se non quando si fosse avvicinato all'intersezione, come dimostrano le foto ai nn. 14 e 15 a pag. 5 della CTP. Invero il CTP ha evidenziato soltanto l'impossibilità per il motociclista di scorgere il traffico della SC 24 senza spostarsi sul ciglio della SC 24. La suddetta limitata visuale si spiega per la conformazione della parte terminale della che presenta in entrambi i lati un andamento curvilineo, CP_7
ricoperto da un folto ed alto canneto, ben evidenziato dal CTP. Inoltre, sempre dallo schizzo planimetrico e dalle fotografie risulta, altresì, che l'autovettura condotta da S_
, dopo essersi fermata allo stop, aveva iniziato il suo inserimento nella SC 24,
[...]
svoltando a destra per immettersi nella predetta strada, in direzione S. Croce Camerina, direzione opposta di quella di percorrenza del in tal modo l'autovettura Citroen ha CP_5
finito per coprire il ciclomotore nel momento iniziale in cui ha attraversato la strada SC
24, per dirigersi in quella di fronte.
11 Il CTU non ha saputo indicare qual era la velocità posseduta dall'autovettura prima dell'impatto, ma, ha concluso, in base ai danni riportati dai due mezzi, che la velocità dell'autovettura doveva essere nella norma, mentre, era elevata quella del motociclista per via dei segni di contatto impressi sull'autovettura e per lo sfondamento del parabrezza contro il quale il corpo di si è abbattuto. Per_1
La questione della velocità posseduta dall'autovettura al momento dell'impatto è l'aspetto che maggiormente divide i due tecnici, come dimostrano i motivi dell'appello. Secondo il
CTP di parte appellante la velocità dell'autovettura al momento dell'impatto non era affatto nella norma, ma elevata, intorno ai 130 km/h e, per questo, gli appellanti ritengono che la velocità dell'autovettura costituisca causa esclusiva dell'incidente.
Il CTP degli appellanti fonda la propria tesi sulla base di due elementi:1) l'autovettura pur rimanendo nella propria corsia di marcia, si è fermata a circa 63, 50 mt dopo il punto di impatto;
2) i detriti, costituiti dalle parti del motociclo distrutto, sono stati sbalzati a notevole distanza dal punto d'urto e seguono la direzione di marcia dell'autovettura.
Premesso che nella valutazione del CTP manca il riferimento alla velocità tenuta dal motociclo che, invece, andava pure considerata per la corretta ricostruzione della dinamica del sinistro e per valutare gli effetti critici dell'impatto testè evidenziati, in ogni caso, il calcolo della velocità ricostruita dal tecnico di parte si fonda, non su elementi tecnici o oggettivi oppure riscontrabili, bensì, su considerazioni ipotetiche e sulle dichiarazioni rese da subito dopo l'incidente alle quali è stato attributo una valenza CP_5
confessoria, ad avviso di questo Collegio, inesistente. Ed infatti, quando CP_5
è stato sentito , subito dopo l'incidente, dai Carabinieri della stazione di S. Croce Camerina, ha testualmente riferito che “il motociclo invadeva la mie corsia di marcia, investendomi sulla parte laterale anteriore sinistra. Ho istintivamente provalo a frenare, ma non sono riuscito ad evitare la collisione anche perchè il conducente dello scooter accelerava la propria corsa, forse nel vano tentativo di evitare l'impatto” dopo aver prima dichiarato che egli viaggiava “ a velocità di crociera intorno i 60 km/h.” Sulla base di dette dichiarazioni la difesa degli appellanti ha tratto la conclusione: che il aveva CP_5
confessato di aver superato il limiti di velocità, imposto in quel tratto stradale ( 50km/h);
e poiché, aveva anche dichiarato di aver tentato di frenare, in base allo studio allegato dal
CTP, hanno desunto che la velocità l'autovettura doveva essere di 130 km /h, e ciò in base ai tempi di arresto, tenuto conto dell'azionamento dei freni e della distanza in cui
12 l'autovettura si è fermata dal punto d'urto (63,50 mt). Detta conclusione, non è condivisibile e si scontra contro il dato obiettivo accertato dai Vigili Urbani, non superato da evidenze contrarie, che l'autovettura condotta dal non ha lasciato sull'asfalto CP_5 impronte di frenata né prima né dopo il punto d'impatto, motivo per il quale i Vigili Urbani hanno ritenuto che il avesse violato l'art 145 comma 1° del codice della strada e per CP_5
questo lo hanno contravvenzionato, ai sensi del successivo comma 10°(sanzione amministrativa in seguito annullata). Tuttavia, il medesimo tecnico di parte, al tempo stesso, ha tralasciato di considerare la restante parte della dichiarazione del che aveva CP_5 riferito dell'accelerazione del motociclista nel tentativo, rivelatosi vano, di evitare la collisione che per le brevi distanze percorse e da percorrere, questo Collegio, reputa altamente probabile ci sia stata. Ed infatti, nella logica imprudente già intrapresa dal motociclista, accelerare per dirigersi velocemente all'imboccatura della CP_11
, dal proprio punto di vista, poteva rappresentare, il modo, seppur azzardato, per
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mettersi al riparo dalla circolazione della SC 24, confidando verosimilmente nella breve distanza che lo separava dalla strada di destinazione, dato che tra il punto d'urto indicato dai Vigili accertatori (PPU) e l'imboccatura della la distanza è di Controparte_11
appena mt 4,50. Ed infatti, estremamente utili, per stabilire come si è svolto in concreto l'incidente e se velocità dell'autovettura ha avuto incidenza causale sullo stesso, sono le distanze riportate nello schizzo planimetrico, che descrivono il breve tratto di appena 4 metri percorso dal motociclista dopo essere uscito dalla strada secondaria prima CP_7 dell'impatto ( punto PPU). Si aggiunga, e ciò, riveste particolare rilevanza, tenuto conto della conformazione della strada , che il sorpasso a sinistra da parte del cuius CP_7 dell'autovettura del ferma allo stop, lo aveva costretto a spostarsi all'estrema S_
destra della suddetta strada, e come riferisce il CTP a pag. 5 della propria relazione (a commento della foto n. 14 ) tale manovra aveva “sensibilmente diminuito la visuale “ del motociclista del traffico circolante sulla SC 24. Per le stesse ragioni indicate dal CTP, a parere di questo Collegio, anche l'automobilista non poteva scorgere in anticipo il de cuius, considerato l'accennato andamento curvilineo del tratto finale della e la CP_7
presenza laterale del folto canneto. Per tale motivo, sono infondate le considerazioni espresse dagli appellanti e dal CTP circa la possibilità per il conducente dell'autovettura di scorgere in tempo il motocilista, per l'andamento rettilineo della strada SC 24, comprese quelle sulla mancata adozione, da parte sua, di misure di rallentamento o di arresto.
13 In definitiva, dall'esame congiunto delle superiori evidenze, questo Collegio ha tratto la conclusione che la velocità dell'autovettura prima dell'impatto non ha avuto alcuna incidenza causale nella collisione in quanto l'autovettura si trovava già nel punto in cui si
è verificata viste le brevi distanze che separavano i due mezzi, con la precisazione, mutuata dalla CTU che “il primo impatto è avvenuto tra la forcella ant. dx del predetto veicolo e la parte laterale sinistra dell'autovettura (paraurti, faro, indicatore di direzione sinistro, convogliatore aria e paraurti in plastica, vetroresina, traversa anteriore lato sinistro
(piegandola),)”. La presenza di segni sullo sportello di sinistra dell'autovettura (foto n. 19
CTP); la rottura dello specchietto retrovisore (sportello sinistro), corrobora tale dinamica dell'incidente, segni che non sarebbero altrimenti spiegabili se l'impatto iniziale fosse stato prevalentemente centrale e non laterale come dimostrano le foto ai nn 17- 20 della CTP.
Inoltre, tale evidenza restituisce l'altra certezza che l'incidente, verificatosi nel breve spazio della carreggiata che separa l'uscita dalla e l'imboccatura della S C CP_7
Bosco Braccetto, è avvenuto perché è stato il ciclomotore ad impattare contro l'autovettura che si trovava all'interno della propria corsia di percorrenza, tenendo la destra della stessa.
Per tali motivi sono condivisibili le conclusioni cui è giunto il CTU il quale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente dal momento iniziale al suo sviluppo, ha preliminarmente proceduto ad accostare ai segni presenti sull'autovettura i pezzi della carenatura del ciclomotore, reperiti sul luogo dell'incidente e dopo averli sovrapposti, riscontrata la coincidenza delle impronte, ha potuto anche ricostruire la traiettoria dei due mezzi dopo l'urto, illustrando come il corpo del motociclista ed il suo ciclomotore sono stati sbalzati a distanza dal punto d'impatto. Il CTU ha così concluso “Il ciclomotore “attraversava la carreggiata intersecando la traiettoria dell'autovettura investendola nella parte anteriore estremità laterale sinistra mentre quest'ultima circolava sulla propria corsia e sulla destra.-. A seguito dell'urto, il conducente del ciclomotore veniva proiettato sul vetro parabrezza e montante anteriore sinistro deformandolo (v. foto n. 24-25 e 26 Pag. 16; foto
n 27-28 e 29 pag. 17; foto n 30-31 pag. 18; foto n 32 pag. 19), dopo averlo sfondato
(frantumandolo in parte) nella parte inferiore sinistra, veniva ''scaricato" in avanti e lateralmente per circa 17 metri (dal presunto punto d'urto) rimanendo esanime nell'opposta corsia, precisamente nei pressi del primo angolo di sinistra della SC 24 rispetto la direzione di marcia , Il CP_8 Parte_3
ciclomotore resosi ingovernabile ed in-controllato, si abbatteva prima sulla sua fiancata
14 sinistra, dopo aver scalfito l'asfalto con la leva della messa in moto (v, foto n 14 pag. 13) percorreva alcuni metri e successivamente la leva del freno destro e la manopola dell'acceleratore dx facevano perno sull'asfalto (v. foto n. 16 pag. 13; foto n 17 e 18 pag.
14 ), determinando un secondo ribaltamento del ciclomotore il quale si adagiava sul lato destro, strisciando sull'asfalto in posizione leggermente obliqua rispetto la direzione di marcia dell'autovettura, terminava la sua corsa sulla corsia di sinistra (direzione PUNTA
BRACCETTO-S.CROCE CAMERINA) arrestandosi nella sua posizione statica finale con la parte anteriore rivolta verso , quasi a ridosso del cadavere di Controparte_8 Per_1
L'autovettura proseguiva la sua corsa in avanti per circa ulteriori 63 metri dai
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punto d'urto, senza lasciare sull'asfalto alcuna traccia di pneumatico o abrasione metallica, arrestandosi in posizione parallela rispetto all'asse della carreggiata e con la sua parte anteriore rivolta verso la sua primitiva direzione”.-.
Per quanto esposto la distruzione del motociclo e la dispersione dei suoi componenti lungo la traiettoria di marcia dell'autovettura trovano spiegazione, non nell'elevata velocità dell'autovettura, circostanza non provata né emersa dagli atti del giudizio, quanto piuttosto nella sopra indicata dinamica del sinistro, oltre, ad avviso di questo Collegio, nell'azione combinata della velocità d'impatto del motociclo, che era di tipo leggero dal peso di appena
91 Kg ( scheda tecnica allegata CTP), anche vetusto ed arrugginito nelle componenti metalliche ( CTU), contro un'autovettura robusta e pesante, come l'autovettura condotta dal marca modello Passat Variant B5. CP_5 CP_12
A questo punto, può trarsi la conclusione che, il grave incidente che ha procurato la morte del giovane , è avvenuto perché quest'ultimo, anziché approssimarsi Persona_1 prudentemente all'incrocio per visionare la circolazione della SC 24, ha attraversato imprudentemente la predetta strada senza verificare che nella traiettoria intrapresa sopraggiungeva l'autovettura condotta da l quale, per le ragioni anzidette, CP_13
non poteva scorgere anticipatamente il ciclomotore che improvvisamente lo ha investito lateralmente alla propria sinistra. Segue, che l'assenza delle tracce di frenata prima della collisione trova spiegazione con il fatto che l'autovettura si trovava a transitare nella propria corsia quando è stata attinta in modo improvviso dal ciclomotore senza aver il tempo di azionare i freni. Si aggiunga, che anche laddove avesse avuto il CP_5
tempo per frenare, considerato il punto iniziale di contatto tra i due mezzi ciò non avrebbe evitato al de cuius di urtare violentemente contro il parabrezza e di essere in seguito
15 rimbalzato a distanza. Né rileva che l'autovettura ha riportato danni, ché dalla sovrapposizione delle impronte, sono risultati compatibili con l'impatto ricevuto dal ciclomotore in quanto, come chiarito dal CTU i danni riscontrati sull'autovettura ( eccetto quello al radiatore intercooler e al convogliatore dell'aria, collocati in prossimità del punto d'urto) sono tutti esterni ( lesioni del paraurti anteriore sinistro;
faro anteriore sinistro;
indicatore direzione sinistro, cofano motore lievemente ammaccato nella parte centro anteriore sinistra, specchietto retrovisore laterale sinistro esterno rotto e divelto dalla sua sede con cristallo integro;
vetro parabrezza, frantumato sul montante inferiore sinistro e rimasto in sede;
vetro parabrezza lesionato su tutta la sua superfice). Difatti, il CTU nel corso delle indagini peritali non ha riscontrato danni alle parti meccaniche o elettriche dell'autovettura che era funzionante e ciò deponeva, secondo l'ausiliario, contro l'ipotesi dell'alta velocità della stessa in quanto diversamente, per effetto della sommatoria della velocità dei due mezzi, i danni che avrebbe dovuto riportare l'autovettura sarebbero stati più rilevanti di quelli rinvenuti.
Si aggiunga che altro aspetto sottovalutato dalla CTP, è che la sede stradale della SC 24 larga mt 5,65 presente ai margini della carreggiata, di destra e di sinistra, delle banchine in cemento non percorribili, sovrastate da recinzioni metalliche coperte da canneti e, questo rendeva impossibile per l'autovettura effettuare la manovra di emergenza poiché
l'unica utilmente praticabile nella fattispecie sarebbe stata quella di spostarsi alla propria destra ma ciò non era possibile per la presenza della banchina di cemento, mentre, un eventuale spostamento a sinistra, non soltanto era sconsigliato perché avrebbe dovuto necessariamente invadere la corsia opposta verso la quale sopraggiungeva la Citroen del teste (la strada SC è a doppio senso di circolazione) e, comunque, non è certo S_
che la collisione sarebbe stata evitata o avrebbe avuto miglior esito, perché, in tal caso,
l'impatto del ciclomotore contro l'autovettura sarebbe stato frontale al posto di laterale- centrale, come avvenuto.
Inoltre, il Collegio reputa irrilevante nell'eziologia del sinistro stradale indagare sulla condotta di guida del dopo la collisione non avendo tale circostanza alcuna incidenza CP_5
sulla causa dell'incidente stradale. In ogni caso, la circostanza che l'autovettura si è fermata a distanza di metri 63,50 dal punto d'urto senza lasciar segni di frenata, non riveste alcun valore dimostrativo, neppure indiretto, della velocità dell'autovettura prima della collisione, potendo, simile comportamento, trovare comune spiegazione, nel diverso modo
16 che ciascun individuo ha di reagire di fronte a fatti gravi, quanto imprevedibili che lo colpiscono.
Né rileva che il sia stato, inizialmente, contravvenzionato dalla Polizia Parte_4
Municipale di S Croce Camerina ai sensi dell'art 145 1° comma, poiché , a prescindere dalle sorte della contravvenzione che in seguito al ricorso al giudice di Pace è stata annullata, in materia vige il principio secondo cui “ In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile”(ex multis Cassazione n.
8311/2023).
Ed infatti la velocità non adeguata alle condizioni della strada avrebbe avuto rilevanza se avesse avuto un ruolo nel determinismo causale del sinistro o avesse impedito l'adozione di efficaci misure di arresto del mezzo oppure di misure di emergenza ma nel caso in esame la collisione, per le ragioni esposte, non era evitabile per l'automobilista.
In definitiva i motivi di appello che ricalcano le critiche mosse dal CTP alla CTU, non sono idonee a scalfirne la ricostruzione dettagliata e appare di scarsa valenza tecnica la critica, ampiamente coltivata nell'atto di appello, legata al termine atecnico “scaricato” utilizzato dal CTU per indicare che il corpo del motocilista dopo l'impatto si è fermato a distanza ,essendo evidente dalla lettura completa della CTU che il perito non ha affermato che il de cuius dopo essersi abbattuto contro il parabrezza dell'autovettura vi è rimasto adagiato per 17 metri prima di essere scaricato a terra.
Infine, appare ancor più peregrina la tesi del CTP, secondo la quale sarebbe stata l'alta velocità dell'autovettura, che si trovava all'interno della propria corsia di marcia, la causa esclusiva del danno, dopo aver dato atto che il de cuius non si era fermato allo stop e non aveva dato la precedenza all'autovettura Passat favorita. Ed infatti costituisce principio pacifico che è il conducente che ha l'obbligo di dare la precedenza a dover osservare la massima prudenza e diligenza nell'attraversare l'incrocio e non potrebbe quindi escludersi la colpa del de cuis con la dedotta elevata velocità tenuta dal poiché anche in tale CP_5
17 ipotesi è pacifico che in caso di concorso tra condotte colpose, di cui l'una integri la violazione dell'obbligo di precedenza e l'altra la violazione dell'obbligo di limitare la velocità, la seconda di tali condotte non è idonea, di per sè, ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito dalla precedenza e l'incidente (ex multis, Ordinanza Cass. n. 15504/2013) . Né la “La precedenza di fatto o cronologica può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo" (Cass., n. 1992/2024). Si aggiunga che anche ad ipotizzare, come lascia intendere l'obiezione del CTP, che per il motocilista esisteva una precedenza cronologica (o di fatto)- ipotesi smentita dalla dinamica sopra descritta- costituisce principio altrettanto pacifico che “ la precedenza di fatto può essere utilmente invocata solo quando il conducente sfavorito si presenti sull'area di intersezione dell'altrui traiettoria di marcia (area di incrocio o di svolta) con tale anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza. In altri termini, la precedenza cronologica (o di fatto), per essere utilmente invocata, richiede che le circostanze di tempo e di luogo consentano di evitare incidenti senza che il veicolo favorito sia tenuto ad arresti, rallentamenti o manovre di fortuna" (Cass. n. 53304/2016 e n.1992/2024).
Per quanto esposto non vi sono neppure i presupposti per l'applicazione del 2° comma dell'art 2054 del cc che notoriamente “ ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto -e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro -ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (Cass. n. 12884/
2021; n 6039/2017).
18 In definitiva valutati tutti gli atti di causa, le ragioni e le osservazioni delle parti, va dichiarato infondato l'appello ed è stata raggiunta la prova liberatoria per l'appellato prevista dal 1° comma dell'art 2054 del cc, per andare esente da ogni CP_5 responsabilità per il sinistro all'esame, accertato che l'evento dannoso è collegato eziologicamente in modo esclusivo o assorbente al comportamento del motociclista (Cass.
n. 13672/2019; n. 20618/20915; n 9550/2006).
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione del valore della causa (scaglione da € 1.000.001 a € 2.000.000) dando applicazione all'art 6 del DM
n. 147/2022 che prevede, per la liquidazione dei compensi nelle controversie di valore superiore a euro 520.000,00 e ricomprese nello scaglione di valore da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00,l'applicazione dell'aumento percentuale che, nella fattispecie, viene determinano nella percentuale del 5% in piu' dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00 ( Cass n. 35665/2023) con l'applicazione dei valori minimi tabellari. stante la bassa complessità delle questioni trattate.
L'impugnazione è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al n. 1717/2022 R.g.a.c., così provvede: rigetta l'appello proposto da , , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
e avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1418/2022
[...] Controparte_4
pubblicata in data 17.10.2022, che conferma;
19 condanna in solido , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
e al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di Controparte_4 che liquida, in complessivi € 13.731,90 (€ 2.995,65 per la fase di studio, CP_5
€ 1.741,95 per la fase introduttiva, € 4.013, 10 per la fase di trattazione, € 4.981,20 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a e iva come per legge;
condanna in solido , , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
e al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore Controparte_4
della compagnia , in persona del suo rappresentante legale,che Controparte_6 liquida, in complessivi € 13.731,90 (€ 2.995,65 per la fase di studio, € 1.741,95 per la fase introduttiva, € 4.013, 10 per la fase di trattazione, € 4.981,20 per fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a e iva come per legge
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello
Così deciso in Catania addì 12 maggio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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