Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10562 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
1 05 62 /0 2 REPUBBLICA POR TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Re SEZIONE TERZA CIVILE del custoote Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo - Presidente GIULIANO R.G.N. 18744/99 Cron. 28165 Dott. Paolo ONsigliere VITTORIA 2164 ONsigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rep. - Dott. Ennio ONsigliere MALZONE Ud.04/04/02 Dott. Antonio Rel. ONsigliere SEGRETO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA 3,10 per diritti sul ricorso proposto da: 20 LUG 2002 IL CANCELLEME AN EL TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIORGIO SCALIA 39, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MARETTO, difesa dagli avvocati VINCENZO TAFURI, CONSIGLIA TAGLIALATELA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RI LO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che lo difende, giusta delega in atti;
* 2002 controricorrente 815 nonchè
contro
-1- S.A.C.M. SOC AN CALA MORESCA SRL;
intimata avverso la sentenza n. 757/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione IV Civile, emessa il 24/02/99 e depositata il 23/03/99 (R.G. 84/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal ONsigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo citazione notificata 1'1.3.1990 ES IA ON LO conveniva davanti al tribunale di PO MA ON, quale titolare dell'hotel "Cala Moresca", assumendo di aver subito danni all'anca, a seguito di caduta avvenuta il 18.6.1987, durante un ricevimento nuziale presso detto hotel e chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno. Si costituiva il convenuto, che resisteva alla domanda. Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della s.r.l. Cala Moresca, che non si costituiva. Il tribunale, con sentenza del 29.11.1995, rigettava la domanda. Proponeva appello l'attrice. La corte di appello di PO, con sentenza depositata il 23.3.1999, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che non sussisteva la responsabilità dei convenuti a norma dell'art. 2051 c.c., in quanto, essendo il gradino nel quale era inciampata l'attrice perfettamente visibile, se la stessa avesse adottato una maggiore cautela l'evento dannoso non si sarebbe verificato, per cui detto danno era da ascriversi costituito dal esclusivamente al caso fortuito, comportamento colposo della danneggiata. ' 3 Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attrice. Resiste con controricorso il ON, che ha presentato memoria. Non si è costituita l'intimata società "Cala Moresca". Motivi della decisione 1. ON il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Ritiene la ricorrente che la sentenza impugnata ha erratamente escluso la responsabilità dei convenuti sul un'intrinsecarilievo che lo scalino non presentava pericolosità, mentre avrebbe dovuto valutare se lo scalino imbrattato in quel punto creava un dinamismo dannoso, per cui l'eventuale fatto colposo dell'attrice dava luogo solo ad un concorso di colpa, valutabile a norma dell'art. 1227 ,C. 1, C.C.. ON il secondo motivo del ricorso la ricorrente lamenta la 2051 C.C., ai violazione e falsa applicazione dell'art. sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Rileva la ricorrente che la responsabilità del custode doveva essere affermata per il solo fatto della custodia e cosa ed il danno, per il nesso causale tra la indipendentemente dalla colpa del custode, per cui non ° ! 4 poteva essere esclusa sul rilievo che lo scalino non costituisse insidia.
2.1.I due motivi di ricorso, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e, quindi, vanno rigettati. Preliminarmente va osservato che la corte di merito, ha ritenuto che lo scalino in questione fosse perfettamente visibile e che la caduta trovava causa esclusiva nel fatto colposo dell'attrice, che non prestò la dovuta attenzione nello scendere il gradino;
che anche se questo fosse stato in parte coperto da un tavolo e bagnato, essendo esso ben visibile (ovviamente nella parte non coperta dal tavolo e quindi transitabile dalle persone), la IA doveva prestare maggiore cautela. Secondo la Corte di merito tanto integrava il caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.. 2.2. Benche' la corte territoriale abbia impropriamente fatto riferimento al concetto di insidia ° trabocchetto (posto a base della responsabilita' della pubblica amministrazione, ex art. 2043, per i danni derivati da strade), la conclusionedifetto di manutenzione delle cui appare tuttavia in linea coi principi e' addivenuta enunciati da questa corte di legittimita' in tema di danno cagionato da cose in custodia. : 5 Premesso che il profilo del comportamento del custode e' estraneo alla struttura della fattispecie normativa di : cui all'art. 2051 C.C. e che il fondamento della sua rischio che grava su di responsabilita' e' costituito dal che non dipendano da lui per i danni prodotti dalla cosa fortuito (Cass. 20.5.1998, 5031 che, sulla scia di n. stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza quanto 11.11.1991, n. 12019, ha cosi' innovato l'indirizzo secondo della responsabilita' il quale il criterio di imputazione individuato nella sua del custode era tradizionalmente colpa presunta per essere egli venuto meno al dovere di controllo e vigilanza sulla cosa, volto ad evitare che essa sia produttiva di danni a terzi), si e' infatti chiarito - che allorche' la cosa svolge solo il e va qui ribadito ruolo di occasione dell'evento ed e' svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben puo' essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il fortuito incidentale, idoneo ad cosiddetto il collegamento causale tra la cosa ed il interrompere danno (Cass. n. 4689/99).
3.1.Il giudizio sull'autonoma idoneita' causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosita', nel senso I e' intrinsecamente pericolosa e che quanto meno essa quanto piu' la situazione di possibile pericolo, per effetto di un fattore esterno, e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilita' del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.. 3.2.Invero l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura (cioè per suo intrinseco potere) e tanto meno che essa sia pericolosa, ma anche dinamico per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorchè provocato da agenti esterni. Infatti la "pericolosità" non è, nell'ambito della norma in questione un requisito necessario della cosa e quindi della fattispecie, come lo è, invece, per la "attività”, considerata nel precedente art. 2050 c.c.. Da ciò consegue che tutte le cose, come rilevato dalla più avvertita dottrina, possono costituire causa di danno ai sensi della norma in esame, quale che sia la loro struttura e qualità, siano esse inerti о in;
movimento, pericolose o meno. E' solo necessario che il danno sia provocato dalla "cosa", che è già di per sè, in grado di produrli, о perchè, per effetto della : combinazione con altri elementi, diventa produttiva di danni. Occorre poi che la cosa, pur nella combinazione con l'elemento esterno, costituisca essa la causa 0 la concausa del danno, sotto il profilo dinamico, per cui va esclusa la responsabilità del custode nel caso in cui il fatto esterno, non imputabile al custode, sia stato da solo sufficiente a causare il danno (Cass. 28.11.1995 n. 12300). Qui si vuol dire che se la pericolosità della cosa 0 del dinamismo creatosi con la combinazione con avvistabile e prevedibile l'elemento esterno agevolmente dal soggetto danneggiato, che avrebbe potuto comodamente evitarla con una comune prudenza e che, ciononostante non ha inteso evitarla о non ha inteso adottare nella circostanza la comune prudenza, risulta escluso il nesso eziologico tra la cosa ed il danno, per l'insorgenza del fortuito, costituito dal suddetto comportamento del danneggiato. Qualora invece l'evento dannoso trovi causa sia nella cosa sia nel concorso del comportamento colposo del danneggiato, secondo un accertamento fattuale, che rientra nei 0 8 0 compiti esclusivi del giudice di merito, si applicherà la disciplina di cui all'art. 1227, c.1, c.c.. 4.1. Si suole, infatti, dire che il fortuito, che del custode, ai sensiesclude la responsabilità dell'art. 2051 C.C., va inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo (anche se rimasto ignoto) e del fatto dello stesso danneggiato, purchè detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno 1947; (Cass. 28.10.1995,n. 11264; Cass. 26.2.1994, n. Cass. 6340 del 1988; Cass. 15.3.1988 n. 2458). In particolare si assume che il fatto colposo dello stesso danneggiato integra gli estremi del fortuito idoneo a superare, ai sensi dell'art. 2051, la presunzione di responsabilità del custode della cosa soltanto quando sia dotato di autonomo impulso causale e sia per lo stesso custode imprevedibile ed inevitabile (Cass. 16.2.2001, n. 2331; Cass. 6.10.2000, n. 13337; Cass. 28.10.1995,n. 11264;) 4.2. Il limite della responsabilità del custode, costituito dal fortuito, integra il punto nodale ( e per certi versi l'approdo) del dibattuto tema concernente la natura (soggettiva o oggettiva) della responsabilità ex art. 2051 c.c.. - ५. Il fatto che il custode sia stato diligente non esclude la sua responsabilità per danno dalla cosa, se non è provato il fortuito. responsabilità si fonda non su un Poichè la о un'attività del custode, ma su una comportamento relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poichè il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047,2048,2050 e 2054 c.c.), ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
4.3. Si intende, così, anche la ragione della ripartizione dell'onere della prova, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c.. All'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso - causale. 10 4.4. A tali principi la corte di merito si è valutazione disostanzialmente attenuta laddove, con merito evidentemente non reiterabile in questa sede ed infondatamente censurata sotto il profilo del vizio di la cosa avesse svolto unmotivazione, ha ritenuto che ruolo meramente passivo nella dinamica del sinistro, invece verificatosi per il fatto esclusivo della stessa danneggiata, che non adottò la normale prudenza, inciampando nello scalino, che non era un ostacolo che potesse aver provocato un dinamismo tale da determinare un danno. L'esclusività eziologica del comportamento colposo della danneggiata nella produzione dell'evento dannoso, secondo la ricostruzione operata dal giudice del merito, configurando il caso fortuito, esclude la responsabilità dei convenuti, anche solo in via di concorso di cause. Le censure sul punto della ricorrente si risolvono in una lettura delle risultanze processuali, diversa non ammissibile in questa sede di sindacato di legittimità.
5.Il ricorso va conclusivamente respinto. Si ravvisano, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese di questo giudizio di legittimità. - Così deciso in Roma, lì 4 aprile 2002. 11 Il Presidente Il cons. est. Adonis Segreto IL CAIX Doses Mana Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 19.07.0 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T129.11 456T 30,99 тот. 160, ло 170 8065 0 1 . 2 7 1 AGO 005 2 ROMA E T AGO $9805 A DELLE ENTRATE T e/10 P 1 l Registrato in date ENZIA € اسلام со AG versate a se l m (our 12