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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 07/04/2022, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/04/2022
N. 00296/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 296 del 2022, proposto da
Società Cooperativa a r.l. il Focolare Edilizia Economica e Popolare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani, Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Cisternino, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Fanizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Stefania Potenza, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Angelo Sgura, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi D'Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Residence Montelacroce s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di annullamento in autotutela del 13.1.2022, con il quale il Comune di Cisternino ha inteso porre nel nulla la SCIA prot. n. 12391 del 18.6.2021 avente ad oggetto la “ Variante finale in corso d'opera per modifiche interne ”;
- dell'ordinanza di demolizione e restituzione in pristino dell'edificio in contrada San Leonardo (lotto 1) n. 3 del 19.1.2022;
- della nota prot. n. 1353 del 19.1.2022 avente ad oggetto diffida ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 380/2001 alla demolizione “ dei manufatti abusivi eseguiti su proprietà del Comune (Fg. 29 p.lla 366) ed il ripristino dello stato dei luoghi ”;
nonché ove occorra
- della nota prot. n. 22287 del 29.10.2021 di sospensione degli effetti della SCA ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 380/2001;
- della comunicazione di avvio del procedimento di autotutela sulla SCIA prot. n. 12391 del 18.6.20221 del 6.12.2021;
- della relazione di sopralluogo dell'UTC del 30.9.2021;
- del Regolamento edilizio comunale nella parte in cui lo stesso dovesse ritenersi prevalente rispetto alle previsioni tecniche relative al c.d. Programma Costruttivo ex art. 51 l. 865/1971.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Cisternino;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che parte ricorrente ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento del provvedimento in data 13.1.2022, con il quale il Comune di Cisternino ha annullato in autotutela la SCIA prot. n. 12391 del 18.6.2021, nonché l'ordinanza n. 3/19.1.2022 e la nota prot. n. 1353 del 19.1.2022, recanti l’ingiunzione alla demolizione di opere abusive;
Ritenuto che in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa, la domanda cautelare deve essere accolta ai soli fini della sospensione degli effetti dei provvedimenti recanti l’ordine di demolizione;
Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto sospende l’efficacia dell'ordinanza n. 3/19.1.2022 e della nota prot. n. 1353 del 19.1.2022.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21.09.2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO