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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 851/2021 RGC promossa
DA
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Parte_1
Fano alla via Einaudi n. 6/A;
CF.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sorcinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fano (PU) al viale Colombo n. 36;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI , residente in [...]; CP_1
CF.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Ugolini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pesaro alla via Ciro Menotti n. 3;
(appellato)
AVVERSO la sentenza n. 477/2021 del giorno 24.06.2021 del Tribunale di
Pesaro, resa in procedimento n. 3411/2016 RGC.
OGGETTO: pagamento somme.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 02.07.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte la ha Parte_1
impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata rigettata la propria domanda di pagamento di corrispettivi avanzata nei confronti di CP_1
[...]
Si è costituito nel grado l'appellato al fine di resistere all'impugnazione proposta.
pag. 2/9 La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 02.07.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello in esame la soc. impugna la decisione Parte_1
in epigrafe muovendo alla medesima le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Innanzitutto, avrebbe errato il Tribunale di
Pesaro nel ritenere che l'atto di transazione concluso tra la medesima Parte_1
e la , relativo alla composizione del giudizio civile n.
[...] Controparte_2
29390/2015 tra di esse pendente dinanzi al Tribunale di Torino, riguardasse anche l'odierna controversia che invece, secondo l'appellante, aveva (ed ha) ad oggetto pretese completamente diverse e più precisamente il mancato pagamento, da parte del di quanto oggetto di accordo tra quest'ultimo CP_1
e la in ordine alla gestione temporanea da parte del primo della Parte_1
Agenzia di Fano della (poi divenuta Controparte_3 CP_4
. Con un secondo motivo l'appellante si duole poi di come il Tribunale
[...]
di Pesaro avrebbe erroneamente valutato la documentazione agli atti e pag. 3/9 comunque impedito – escludendo il completamento della prova orale pur inizialmente ammessa, che torna ad invocare in appello – alla di Parte_1
provare i propri assunti. Ciò con particolare riferimento al mancato pagamento,
da parte del delle utenze relative all'ufficio per il periodo di CP_1 CP_2
tempo in cui questo fu dal medesimo utilizzato, nonché alla mancata corresponsione del compenso pattuito sia per l'utilizzo degli arredi dell'ufficio che per la gestione temporanea come tale dell'agenzia. Nel terzo motivo di gravame, infine, l'appellante si duole della condanna ex art. 96 co. 1 e 3 disposta a suo carico in primo grado, osservando come non vi fossero i presupposti per la stessa, dal momento appunto che la transazione non riguardava anche il giudizio che oggi occupa.
Costituendosi in giudizio, ha evidenziato le ragioni di conferma CP_1
della decisione gravata, per la quale ha insistito, opponendosi all'ammissione della prova richiesta dall'appellante e instando, per il solo caso di ammissione della medesima, per l'espletamento anche della propria prova, così come richiesta in primo grado.
L'appello può ritenersi fondato nei soli limiti appresso chiariti.
E' innanzitutto infondato il primo motivo di gravame. Il passaggio dell'atto di transazione acquisito agli atti del giudizio di primo grado a seguito di ordine di esibizione (art. 9), secondo cui “le rinunce di cui sopra si intendono estese al sig.
relativamente alle pretese azionate nei suoi confronti dalla soc. CP_1
pag. 4/9 davanti al Tribunale di Pesaro (RG 3411/2016) per la Parte_1
parte in cui risultano coincidenti con quelle già azionate dalla stessa società nei confronti di nella causa in premessa qui transatta (RG 29390/15 Controparte_2
dott.ssa Chiavazza)” non può che coinvolgere – a meno di voler escludere qualsiasi valore e significato dello stesso, il che evidentemente non è possibile –
ogni pretesa avanzata dalla nei confronti del con riguardo Parte_1 CP_1
alle provvigioni dovute e/o comunque a tutti gli utili conseguiti o conseguibili
(come pure ai danni e/o alle perdite eventualmente subite dalla per Pt_1
effetto della temporanea gestione dell'agenzia da parte del come CP_1
agente (in sostituzione della della (poi Parte_1 Controparte_3 [...]
). La del resto, con l'atto di transazione in questione ha CP_2 Parte_1
definitivamente chiuso e transatto (con rinuncia a qualsiasi pretesa non effettivamente soddisfatta in transazione) la domanda dalla medesima svolta nei confronti di con riguardo a tutte le perdite subite per Controparte_2
effetto della mancata riattribuzione in proprio favore dell'agenzia e comunque per il periodo in cui questa era stata gestita, in via sostitutiva, da terzi (ovvero appunto il . Non soltanto dunque, come già correttamente osservato CP_1
dal Tribunale di Pesaro, appare radicalmente incompatibile con l'atto di transazione in questione la pretesa della di vedersi corrispondere Parte_1
dal somme dallo stesso incassate a titolo di provvigione, ma la stessa CP_1
sorte non può che essere riservata anche alla domanda con la quale la Pt_1
pag. 5/9 Par si duole del mancato pagamento da parte del del corrispettivo CP_1
pattuito per l'utilizzo dell'agenzia. Anche volendo difatti qui dare per dimostrato e provato uno specifico accordo tra le parti sul punto, il fatto è che detto corrispettivo riguarderebbe appunto un indennizzo per la mancata gestione temporanea dell'agenzia, ovvero dunque una voce di danno (e comunque una pretesa) indubbiamente ricompresa nella volontà dispositiva posta in essere dalla con l'accordo transattivo raggiunto con Parte_1
. Ciò chiarito, la validità del ragionamento che precede non Controparte_2
può allora non essere estesa anche alla domanda relativa al pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo degli arredi dell'agenzia. A prescindere dal fatto –
oggettivamente anomalo – per cui le parti non abbiano formalizzato un accordo del genere (né tantomeno, invero, quello relativo al pagamento del corrispettivo per la gestione dell'agenzia come tale), anomalia nel caso di cui si tratta aggravata ulteriormente dal fatto che il (come dimostrato dalle CP_1
produzioni agli atti di quest'ultimo) pagava regolarmente un compenso per l'utilizzo di un macchinario da ufficio (di modo che non si vede perché, Tes_1
se davvero esisteva un accordo per l'utilizzo degli altri beni, non pagasse già
regolarmente anche questi ultimi), e ancora dal fatto che nella lettera del
07.04.2016 al la non facesse menzione di un tale specifico CP_1 Parte_1
accordo, il punto è che comunque anche un tale accordo, in quanto volto in definitiva a costituire, anch'esso, parte del compenso previsto per l'utilizzo pag. 6/9 temporaneo dell'agenzia, deve del pari ritenersi rinunciato e caducato in virtù
della transazione raggiunta con le . Controparte_2
Se ne ricava dunque che può invece ritenersi esclusa dalla transazione solo la domanda svolta dalla in ordine alla restituzione delle spese Parte_1
sostenute per le utenze relative alla stessa. Con riferimento a detta domanda,
peraltro, sussiste un sostanziale riconoscimento della fondatezza della medesima anche nelle comunicazioni intercorse via pec tra i legali delle parti
(cfr pec. Avv. Ugolini legale del del 01.07.2016 e del 07.06.2016). Sul CP_1
punto, il fatto, contestato da parte appellata, per cui – nonostante la disponibilità manifestata dal al pagamento di quanto dovuto per le CP_1
utenze – la non ebbe mai a rifatturare gli importi (come neppure Parte_1
invero, a specificare gli stessi, secondo quanto invece richiesto dall'avv.
Ugolini), non vale però ad escludere la fondatezza della domanda (perché la fattura riguarda comunque un rapporto fiscale diverso da quello civilistico e perché, quanto agli importi, si sarebbe in ogni caso potuta effettuare una stima approssimata del dovuto). Ciò chiarito, va però osservato che tra le fatture di utenze depositate agli atti dalla l'unica che riguarda effettivamente Parte_1
il periodo di detenzione da parte del dei locali dell'agenzia (Luglio CP_1
2013 / Febbraio 2014) è la fattura Eni per luce n. M156458950 per € 2.373,39=
totali, relativi ad un periodo compreso tra il Luglio 2013 e il Maggio 2015.
Operando così, in assenza di una diversa e migliore specificazione, una pag. 7/9 valutazione equitativa del dovuto, può ritenersi che il debba CP_1
corrispondere, a tal titolo, l'importo di € 1.250,00=. Le altre fatture di utenze agli atti non rilevano invece perché o sono relative a periodi in cui la detenzione dei locali era cessata da parte del ovvero non recano indicazione di sorta CP_1
circa il periodo cui si riferiscono.
Complessivamente, pertanto, in accoglimento sul punto dell'appello, il CP_1
deve essere condannato a restituire alla l'importo di € 1.250,00= Parte_1
oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale.
L'accoglimento pur marginale dell'appello e della domanda originaria della impedisce la condanna della stessa alle spese legali (cfr. Cass., Parte_1
6135/2024), che pertanto debbono di conseguenza essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della soccombenza reciproca.
Per lo stesso motivo poi, ovvero l'accoglimento pur marginale della domanda,
va del pari revocata la condanna disposta in primo grado ex art 96 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
• Condanna al pagamento in favore della soc. CP_1 Parte_1
dell'importo di € 1.250,00= oltre interessi dalla domanda al saldo;
[...]
pag. 8/9 • Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
• Revoca la condanna della ex art. 96 cpc disposta in primo Parte_1
grado;
• Conferma nel resto.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 03.12.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 851/2021 RGC promossa
DA
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Parte_1
Fano alla via Einaudi n. 6/A;
CF.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sorcinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fano (PU) al viale Colombo n. 36;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI , residente in [...]; CP_1
CF.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Ugolini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pesaro alla via Ciro Menotti n. 3;
(appellato)
AVVERSO la sentenza n. 477/2021 del giorno 24.06.2021 del Tribunale di
Pesaro, resa in procedimento n. 3411/2016 RGC.
OGGETTO: pagamento somme.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 02.07.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte la ha Parte_1
impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata rigettata la propria domanda di pagamento di corrispettivi avanzata nei confronti di CP_1
[...]
Si è costituito nel grado l'appellato al fine di resistere all'impugnazione proposta.
pag. 2/9 La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 02.07.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello in esame la soc. impugna la decisione Parte_1
in epigrafe muovendo alla medesima le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Innanzitutto, avrebbe errato il Tribunale di
Pesaro nel ritenere che l'atto di transazione concluso tra la medesima Parte_1
e la , relativo alla composizione del giudizio civile n.
[...] Controparte_2
29390/2015 tra di esse pendente dinanzi al Tribunale di Torino, riguardasse anche l'odierna controversia che invece, secondo l'appellante, aveva (ed ha) ad oggetto pretese completamente diverse e più precisamente il mancato pagamento, da parte del di quanto oggetto di accordo tra quest'ultimo CP_1
e la in ordine alla gestione temporanea da parte del primo della Parte_1
Agenzia di Fano della (poi divenuta Controparte_3 CP_4
. Con un secondo motivo l'appellante si duole poi di come il Tribunale
[...]
di Pesaro avrebbe erroneamente valutato la documentazione agli atti e pag. 3/9 comunque impedito – escludendo il completamento della prova orale pur inizialmente ammessa, che torna ad invocare in appello – alla di Parte_1
provare i propri assunti. Ciò con particolare riferimento al mancato pagamento,
da parte del delle utenze relative all'ufficio per il periodo di CP_1 CP_2
tempo in cui questo fu dal medesimo utilizzato, nonché alla mancata corresponsione del compenso pattuito sia per l'utilizzo degli arredi dell'ufficio che per la gestione temporanea come tale dell'agenzia. Nel terzo motivo di gravame, infine, l'appellante si duole della condanna ex art. 96 co. 1 e 3 disposta a suo carico in primo grado, osservando come non vi fossero i presupposti per la stessa, dal momento appunto che la transazione non riguardava anche il giudizio che oggi occupa.
Costituendosi in giudizio, ha evidenziato le ragioni di conferma CP_1
della decisione gravata, per la quale ha insistito, opponendosi all'ammissione della prova richiesta dall'appellante e instando, per il solo caso di ammissione della medesima, per l'espletamento anche della propria prova, così come richiesta in primo grado.
L'appello può ritenersi fondato nei soli limiti appresso chiariti.
E' innanzitutto infondato il primo motivo di gravame. Il passaggio dell'atto di transazione acquisito agli atti del giudizio di primo grado a seguito di ordine di esibizione (art. 9), secondo cui “le rinunce di cui sopra si intendono estese al sig.
relativamente alle pretese azionate nei suoi confronti dalla soc. CP_1
pag. 4/9 davanti al Tribunale di Pesaro (RG 3411/2016) per la Parte_1
parte in cui risultano coincidenti con quelle già azionate dalla stessa società nei confronti di nella causa in premessa qui transatta (RG 29390/15 Controparte_2
dott.ssa Chiavazza)” non può che coinvolgere – a meno di voler escludere qualsiasi valore e significato dello stesso, il che evidentemente non è possibile –
ogni pretesa avanzata dalla nei confronti del con riguardo Parte_1 CP_1
alle provvigioni dovute e/o comunque a tutti gli utili conseguiti o conseguibili
(come pure ai danni e/o alle perdite eventualmente subite dalla per Pt_1
effetto della temporanea gestione dell'agenzia da parte del come CP_1
agente (in sostituzione della della (poi Parte_1 Controparte_3 [...]
). La del resto, con l'atto di transazione in questione ha CP_2 Parte_1
definitivamente chiuso e transatto (con rinuncia a qualsiasi pretesa non effettivamente soddisfatta in transazione) la domanda dalla medesima svolta nei confronti di con riguardo a tutte le perdite subite per Controparte_2
effetto della mancata riattribuzione in proprio favore dell'agenzia e comunque per il periodo in cui questa era stata gestita, in via sostitutiva, da terzi (ovvero appunto il . Non soltanto dunque, come già correttamente osservato CP_1
dal Tribunale di Pesaro, appare radicalmente incompatibile con l'atto di transazione in questione la pretesa della di vedersi corrispondere Parte_1
dal somme dallo stesso incassate a titolo di provvigione, ma la stessa CP_1
sorte non può che essere riservata anche alla domanda con la quale la Pt_1
pag. 5/9 Par si duole del mancato pagamento da parte del del corrispettivo CP_1
pattuito per l'utilizzo dell'agenzia. Anche volendo difatti qui dare per dimostrato e provato uno specifico accordo tra le parti sul punto, il fatto è che detto corrispettivo riguarderebbe appunto un indennizzo per la mancata gestione temporanea dell'agenzia, ovvero dunque una voce di danno (e comunque una pretesa) indubbiamente ricompresa nella volontà dispositiva posta in essere dalla con l'accordo transattivo raggiunto con Parte_1
. Ciò chiarito, la validità del ragionamento che precede non Controparte_2
può allora non essere estesa anche alla domanda relativa al pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo degli arredi dell'agenzia. A prescindere dal fatto –
oggettivamente anomalo – per cui le parti non abbiano formalizzato un accordo del genere (né tantomeno, invero, quello relativo al pagamento del corrispettivo per la gestione dell'agenzia come tale), anomalia nel caso di cui si tratta aggravata ulteriormente dal fatto che il (come dimostrato dalle CP_1
produzioni agli atti di quest'ultimo) pagava regolarmente un compenso per l'utilizzo di un macchinario da ufficio (di modo che non si vede perché, Tes_1
se davvero esisteva un accordo per l'utilizzo degli altri beni, non pagasse già
regolarmente anche questi ultimi), e ancora dal fatto che nella lettera del
07.04.2016 al la non facesse menzione di un tale specifico CP_1 Parte_1
accordo, il punto è che comunque anche un tale accordo, in quanto volto in definitiva a costituire, anch'esso, parte del compenso previsto per l'utilizzo pag. 6/9 temporaneo dell'agenzia, deve del pari ritenersi rinunciato e caducato in virtù
della transazione raggiunta con le . Controparte_2
Se ne ricava dunque che può invece ritenersi esclusa dalla transazione solo la domanda svolta dalla in ordine alla restituzione delle spese Parte_1
sostenute per le utenze relative alla stessa. Con riferimento a detta domanda,
peraltro, sussiste un sostanziale riconoscimento della fondatezza della medesima anche nelle comunicazioni intercorse via pec tra i legali delle parti
(cfr pec. Avv. Ugolini legale del del 01.07.2016 e del 07.06.2016). Sul CP_1
punto, il fatto, contestato da parte appellata, per cui – nonostante la disponibilità manifestata dal al pagamento di quanto dovuto per le CP_1
utenze – la non ebbe mai a rifatturare gli importi (come neppure Parte_1
invero, a specificare gli stessi, secondo quanto invece richiesto dall'avv.
Ugolini), non vale però ad escludere la fondatezza della domanda (perché la fattura riguarda comunque un rapporto fiscale diverso da quello civilistico e perché, quanto agli importi, si sarebbe in ogni caso potuta effettuare una stima approssimata del dovuto). Ciò chiarito, va però osservato che tra le fatture di utenze depositate agli atti dalla l'unica che riguarda effettivamente Parte_1
il periodo di detenzione da parte del dei locali dell'agenzia (Luglio CP_1
2013 / Febbraio 2014) è la fattura Eni per luce n. M156458950 per € 2.373,39=
totali, relativi ad un periodo compreso tra il Luglio 2013 e il Maggio 2015.
Operando così, in assenza di una diversa e migliore specificazione, una pag. 7/9 valutazione equitativa del dovuto, può ritenersi che il debba CP_1
corrispondere, a tal titolo, l'importo di € 1.250,00=. Le altre fatture di utenze agli atti non rilevano invece perché o sono relative a periodi in cui la detenzione dei locali era cessata da parte del ovvero non recano indicazione di sorta CP_1
circa il periodo cui si riferiscono.
Complessivamente, pertanto, in accoglimento sul punto dell'appello, il CP_1
deve essere condannato a restituire alla l'importo di € 1.250,00= Parte_1
oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale.
L'accoglimento pur marginale dell'appello e della domanda originaria della impedisce la condanna della stessa alle spese legali (cfr. Cass., Parte_1
6135/2024), che pertanto debbono di conseguenza essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della soccombenza reciproca.
Per lo stesso motivo poi, ovvero l'accoglimento pur marginale della domanda,
va del pari revocata la condanna disposta in primo grado ex art 96 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
• Condanna al pagamento in favore della soc. CP_1 Parte_1
dell'importo di € 1.250,00= oltre interessi dalla domanda al saldo;
[...]
pag. 8/9 • Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
• Revoca la condanna della ex art. 96 cpc disposta in primo Parte_1
grado;
• Conferma nel resto.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 03.12.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 9/9