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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/07/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2850 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Miccichè Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2850/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIORGIO Parte_1 C.F._1
AMODEO, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Perugia, alla via Luigi Canali n. 19, presso lo studio dell'avv. MARIO FRANCAVILLA;
RICORRENTE contro
C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso introduttivo, ossia “che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia
a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il sig. Parte_1
e la sig.ra ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere
[...] CP_1 Per_ all'annotazione della Sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da della consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, confermandone i tempi e le modalità previsti in sede di separazione personale dei coniugi, riportati nel piano genitoriale allegato (doc. 9); c) come già statuito "pro futuro" a seguito della separazione personale dei coniugi, la sig.ra si è trasferita presso altra dimora dall'anno 2015, e pertanto la CP_1 casa coniugale, sita a Citerna (PG) Loc. Le Fornaci n. 26, di proprietà dei genitori del ricorrente
è e tornata nella loro disponibilità; d) il sig. si obbliga a Controparte_2 Persona_2 Parte_1 Per_ versare un assegno di mantenimento per il figlio minore pari ad € 450,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo le rivalutazioni ISTAT, da corrispondere alla sig.ra CP_1
pagina 1 di 4 entro non oltre il5 di ogni mese, oltre a1 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche previamente concordate e documentate, nonché a provvedere integralmente ed in via esclusiva al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente studentessa Per_3 universitaria collocata presso la sua abitazione;
e) non stabilire alcun assegno di mantenimento per i coniugi che vi avevano già reciprocamente rinunciato in sede di separazione. Vinte le spese di giudizio”;
Conclusioni del pubblico ministero: “conclude per l'accoglimento della domanda sullo status con conferma dei provvedimenti provvisori adottati”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo depositato il 16.7.2024, il sig. conveniva in giudizio la sig.ra Parte_1
esponendo: di aver contratto con lei matrimonio concordatario in Sarsina (PG) il CP_1
7.4.1991 (atto trascritto al n. 2, parte II, serie A del registro di stato civile del relativo comune), adottando il regime della separazione dei beni;
che dall'unione nascevano i figli (il 26.7.1991), (il PE Per_5
10.11.1996), ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, (il 14.8.1998), ad oggi Per_3 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (il 17.9.2010), ad oggi ancora minorenne;
_1 che il Tribunale di Perugia, con provvedimento del 20.6.2014, pronunciava la separazione tra i coniugi con previsione a suo carico dell'obbligo di provvedere al mantenimento diretto dei figli e Per_3 Per_5 che venivano collocati presso l'abitazione di sua proprietà sita in Citerna (PG), Loc. Le Fornaci n. 26, oltre a sostenere economicamente il figlio fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, PE onerandolo altresì alla corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del figlio minore _1 collocato presso la madre nella sua abitazione sita in Sarsina (PG), alla via Cà di Maggio n. 174, pari a €
450,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, mentre alla IG.ra venivano affidate tutte le prestazioni a sostegno del CP_1 reddito inerenti la prole;
che i coniugi in sede di separazione rinunciavano al reciproco mantenimento, dichiarandosi economicamente indipendenti;
che da allora la convivenza non era ripresa e che risultavano trascorsi i termini di cui all'art. 3, c. 2, lett. b, L. 898/1970 senza che vi fosse alcuna possibilità in ordine ad una eventuale riconciliazione coniugale. Quanto al profilo economico deduceva di essere contitolare di un'officina e di percepire uno stipendio mensile pari ad € 1.500,00, maggiorato dei relativi dividendi a fine anno, oltre ad essere proprietario di alcuni immobili. Concludeva per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione, modificate tenendo in considerazione l'attuale condizione finanziaria dei figli maggiorenni, e , ad oggi PE Per_5 indipendenti economicamente.
All'udienza del 5.3.2024, innanzi al giudice delegato comparivano, personalmente, sia il ricorrente, sia la ricorrente, pur non costituita in giudizio;
entrambi rendevano le loro dichiarazioni e in particolare la resistente rappresentava di non essersi costituita in giudizio in quanto contraria al divorzio per motivi religiosi, ma di poter confermare quanto riferito dal marito in ordine alla gestione dei figli in modo sereno e concorde;
il giudice disponeva il rinvio della causa per consentire il deposito di documentazione necessaria al fine della pronuncia di divorzio.
Alla successiva udienza del 28.3.2024, la causa, istruita documentalmente, veniva rimessa al collegio per la decisione, con conferma in via provvisoria delle condizioni della sentenza di separazione, ad eccezione di quelle relative alle spese della casa coniugale e al mantenimento dei figli e , che venivano PE Per_5 revocate stante il raggiungimento da parte loro dell'indipendenza economica.
****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente, non costituita in giudizio nonostante regolare notifica del ricorso.
Nel merito, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta;
invero, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra pagina 2 di 4 i coniugi non può che concludersi negativamente: di fatti, considerando la durata della separazione, il tenore delle difese svolte da parte ricorrente e le dichiarazioni rese in sede di udienza di comparizione, è palese l'irrimediabile venir meno di ogni affectio coniugalis.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/70 sì come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata pronunciata la separazione consensuale e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi, a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale.
Passando alle domande accessorie occorre provvedere in punto di affidamento esclusivamente con riguardo al figlio stante la maggiore età degli altri figli della coppia. _1
Sul punto merita di essere certamente confermato il regime di affido condiviso, in quanto modalità preferenziale di affidamento, peraltro già adottata in sede di separazione, senza che siano emerse criticità al riguardo.
Il minore resterà collocato presso la madre, in continuità con la situazione già adottata in sede di separazione.
Resta confermato anche il regime di frequentazione padre-figlio previsto nel decreto di omologa della separazione consensuale.
Analogamente meritano conferma i provvedimenti, già assunti in sede di separazione, in punto di contributo del padre al mantenimento del figlio minorenne e di mantenimento diretto da parte del _1 padre della figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente. Per_3
Deve a tal fine evidenziarsi che sussiste una disparità reddituale tra le parti in quanto il sig. è Parte_1 titolare di un'officina, che gestisce con il proprio fratello e dalla quale trae un reddito netto annuo di circa
€ 30.000,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso), mentre la sig.ra è disoccupata e CP_1 invalida al 55% e percepisce solamente una pensione di € 613,00 mensili.
Alla luce di tali condizioni economiche appare ragionevole prevedere che il sig. oltre a Parte_1 provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario della figlia (da ritenersi Per_3 convivente con il padre, nonostante i periodi trascorsi a Firenze per gli studi universitari), contribuisca anche al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 450,00, oltre al 50% delle spese _1 straordinarie.
Non deve invece prevedersi alcun mantenimento per i figli e , ormai economicamente PE Per_5 indipendenti.
Va infine dato atto che la sig.ra si è trasferita in un'abitazione di sua proprietà a Sarsina (Forlì- CP_1
Cesena), sicché non è più attuale la previsione di un contributo economico del marito alle utenze domestiche.
Le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Sarsina (PG) il
7.4.1991, tra il sig. nato a [...] il [...], e la sig.ra nata Parte_1 CP_1
a Cesena il 20.1.1969, trascritto al n. 2, parte II, serie A del registro di stato civile del Comune di Sarsina;
2) Manda alla cancelleria la trasmissione della copia autentica del dispositivo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sarsina, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge, al pagina 3 di 4 passaggio in giudicato della presente sentenza;
3) Dispone l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio collocandolo prevalentemente _1 presso la madre con previsione della possibilità per il sig. di visitarlo a suo piacere, Parte_1 previo accordo con la sig.ra e nel rispetto delle esigenze scolastiche e d extrascolastiche CP_1 del minore;
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese Parte_1 a favore di a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di € CP_1 _1
450,00, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) Dispone che provveda direttamente ed in via esclusiva al mantenimento ordinario e Parte_1 straordinario della figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente;
Per_3
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 23.7.2025.
La Presidente relatrice
Gaia Muscato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Miccichè Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2850/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIORGIO Parte_1 C.F._1
AMODEO, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Perugia, alla via Luigi Canali n. 19, presso lo studio dell'avv. MARIO FRANCAVILLA;
RICORRENTE contro
C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso introduttivo, ossia “che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia
a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il sig. Parte_1
e la sig.ra ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere
[...] CP_1 Per_ all'annotazione della Sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da della consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, confermandone i tempi e le modalità previsti in sede di separazione personale dei coniugi, riportati nel piano genitoriale allegato (doc. 9); c) come già statuito "pro futuro" a seguito della separazione personale dei coniugi, la sig.ra si è trasferita presso altra dimora dall'anno 2015, e pertanto la CP_1 casa coniugale, sita a Citerna (PG) Loc. Le Fornaci n. 26, di proprietà dei genitori del ricorrente
è e tornata nella loro disponibilità; d) il sig. si obbliga a Controparte_2 Persona_2 Parte_1 Per_ versare un assegno di mantenimento per il figlio minore pari ad € 450,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo le rivalutazioni ISTAT, da corrispondere alla sig.ra CP_1
pagina 1 di 4 entro non oltre il5 di ogni mese, oltre a1 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche previamente concordate e documentate, nonché a provvedere integralmente ed in via esclusiva al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente studentessa Per_3 universitaria collocata presso la sua abitazione;
e) non stabilire alcun assegno di mantenimento per i coniugi che vi avevano già reciprocamente rinunciato in sede di separazione. Vinte le spese di giudizio”;
Conclusioni del pubblico ministero: “conclude per l'accoglimento della domanda sullo status con conferma dei provvedimenti provvisori adottati”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo depositato il 16.7.2024, il sig. conveniva in giudizio la sig.ra Parte_1
esponendo: di aver contratto con lei matrimonio concordatario in Sarsina (PG) il CP_1
7.4.1991 (atto trascritto al n. 2, parte II, serie A del registro di stato civile del relativo comune), adottando il regime della separazione dei beni;
che dall'unione nascevano i figli (il 26.7.1991), (il PE Per_5
10.11.1996), ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, (il 14.8.1998), ad oggi Per_3 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (il 17.9.2010), ad oggi ancora minorenne;
_1 che il Tribunale di Perugia, con provvedimento del 20.6.2014, pronunciava la separazione tra i coniugi con previsione a suo carico dell'obbligo di provvedere al mantenimento diretto dei figli e Per_3 Per_5 che venivano collocati presso l'abitazione di sua proprietà sita in Citerna (PG), Loc. Le Fornaci n. 26, oltre a sostenere economicamente il figlio fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, PE onerandolo altresì alla corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del figlio minore _1 collocato presso la madre nella sua abitazione sita in Sarsina (PG), alla via Cà di Maggio n. 174, pari a €
450,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, mentre alla IG.ra venivano affidate tutte le prestazioni a sostegno del CP_1 reddito inerenti la prole;
che i coniugi in sede di separazione rinunciavano al reciproco mantenimento, dichiarandosi economicamente indipendenti;
che da allora la convivenza non era ripresa e che risultavano trascorsi i termini di cui all'art. 3, c. 2, lett. b, L. 898/1970 senza che vi fosse alcuna possibilità in ordine ad una eventuale riconciliazione coniugale. Quanto al profilo economico deduceva di essere contitolare di un'officina e di percepire uno stipendio mensile pari ad € 1.500,00, maggiorato dei relativi dividendi a fine anno, oltre ad essere proprietario di alcuni immobili. Concludeva per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione, modificate tenendo in considerazione l'attuale condizione finanziaria dei figli maggiorenni, e , ad oggi PE Per_5 indipendenti economicamente.
All'udienza del 5.3.2024, innanzi al giudice delegato comparivano, personalmente, sia il ricorrente, sia la ricorrente, pur non costituita in giudizio;
entrambi rendevano le loro dichiarazioni e in particolare la resistente rappresentava di non essersi costituita in giudizio in quanto contraria al divorzio per motivi religiosi, ma di poter confermare quanto riferito dal marito in ordine alla gestione dei figli in modo sereno e concorde;
il giudice disponeva il rinvio della causa per consentire il deposito di documentazione necessaria al fine della pronuncia di divorzio.
Alla successiva udienza del 28.3.2024, la causa, istruita documentalmente, veniva rimessa al collegio per la decisione, con conferma in via provvisoria delle condizioni della sentenza di separazione, ad eccezione di quelle relative alle spese della casa coniugale e al mantenimento dei figli e , che venivano PE Per_5 revocate stante il raggiungimento da parte loro dell'indipendenza economica.
****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente, non costituita in giudizio nonostante regolare notifica del ricorso.
Nel merito, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta;
invero, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra pagina 2 di 4 i coniugi non può che concludersi negativamente: di fatti, considerando la durata della separazione, il tenore delle difese svolte da parte ricorrente e le dichiarazioni rese in sede di udienza di comparizione, è palese l'irrimediabile venir meno di ogni affectio coniugalis.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/70 sì come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata pronunciata la separazione consensuale e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi, a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale.
Passando alle domande accessorie occorre provvedere in punto di affidamento esclusivamente con riguardo al figlio stante la maggiore età degli altri figli della coppia. _1
Sul punto merita di essere certamente confermato il regime di affido condiviso, in quanto modalità preferenziale di affidamento, peraltro già adottata in sede di separazione, senza che siano emerse criticità al riguardo.
Il minore resterà collocato presso la madre, in continuità con la situazione già adottata in sede di separazione.
Resta confermato anche il regime di frequentazione padre-figlio previsto nel decreto di omologa della separazione consensuale.
Analogamente meritano conferma i provvedimenti, già assunti in sede di separazione, in punto di contributo del padre al mantenimento del figlio minorenne e di mantenimento diretto da parte del _1 padre della figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente. Per_3
Deve a tal fine evidenziarsi che sussiste una disparità reddituale tra le parti in quanto il sig. è Parte_1 titolare di un'officina, che gestisce con il proprio fratello e dalla quale trae un reddito netto annuo di circa
€ 30.000,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso), mentre la sig.ra è disoccupata e CP_1 invalida al 55% e percepisce solamente una pensione di € 613,00 mensili.
Alla luce di tali condizioni economiche appare ragionevole prevedere che il sig. oltre a Parte_1 provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario della figlia (da ritenersi Per_3 convivente con il padre, nonostante i periodi trascorsi a Firenze per gli studi universitari), contribuisca anche al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 450,00, oltre al 50% delle spese _1 straordinarie.
Non deve invece prevedersi alcun mantenimento per i figli e , ormai economicamente PE Per_5 indipendenti.
Va infine dato atto che la sig.ra si è trasferita in un'abitazione di sua proprietà a Sarsina (Forlì- CP_1
Cesena), sicché non è più attuale la previsione di un contributo economico del marito alle utenze domestiche.
Le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Sarsina (PG) il
7.4.1991, tra il sig. nato a [...] il [...], e la sig.ra nata Parte_1 CP_1
a Cesena il 20.1.1969, trascritto al n. 2, parte II, serie A del registro di stato civile del Comune di Sarsina;
2) Manda alla cancelleria la trasmissione della copia autentica del dispositivo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sarsina, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge, al pagina 3 di 4 passaggio in giudicato della presente sentenza;
3) Dispone l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio collocandolo prevalentemente _1 presso la madre con previsione della possibilità per il sig. di visitarlo a suo piacere, Parte_1 previo accordo con la sig.ra e nel rispetto delle esigenze scolastiche e d extrascolastiche CP_1 del minore;
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese Parte_1 a favore di a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di € CP_1 _1
450,00, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) Dispone che provveda direttamente ed in via esclusiva al mantenimento ordinario e Parte_1 straordinario della figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente;
Per_3
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 23.7.2025.
La Presidente relatrice
Gaia Muscato
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