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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/07/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 249/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 249/2023 R. G., vertente tra
, nato a [...], il [...], ivi residente in [...], Parte_1
n. 32, C.F. , rappresentato e difeso dalla Lo Presti Gullotti & Associati S.T.A. C.F._1
S.r.l. e per essa dall'Avvocato Decimo Lo Presti del Foro di Prato, C.F. , C.F._2 all'uopo designato, ed elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando, Via Consolare Antica, n. 745, giusta procura in calce al presente atto, su foglio separato PEC: Email_1
FAX: 0941 904013
appellante
e
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.141 (Cod. fisc. ) rappresentato e difeso, giusta procura da considerarsi CodiceFiscale_3 rilasciata in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83, terzo comma, ultima parte c.p.c. dall'avv. Francesco PIZZUTO - (c.f.: ), il quale dichiara di volere ricevere CodiceFiscale_4 comunicazioni e avvisi all'indirizzo di p.e.c.: ed al numero di fax Email_2
0941/563349 - con studio in Brolo, Via L. Da Vinci n. 5
- appellato
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 653/2022, emessa dal Tribunale di Patti in data 21 settembre 2022nel giudizio iscritto al n. 100811/2009 R.G. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “1. Preliminarmente ritenere ammissibile l'appello proposto;
2. Sempre in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 653/2022, emessa dal Tribunale di Patti in data 21.09.2022, nell'ambito del procedimento n. 100811/2009 R.G., notificata dalla Cancelleria in data 22.09.2022, sussistendone i presupposti di legge, per tutti i motivi sopra esposti, e/o per qualsiasi altro vi sia ravvisabile.
3. In riforma della sentenza n. 653/2022, emessa dal Tribunale di Patti, in data 21.09.2022, nell'ambito del procedimento n. 100811/2009 R.G., accertare l'assenza o, comunque, l'infondatezza della pretesa creditoria del NO e per Parte_2
l'effetto annullare il decreto ingiuntivo opposto in primo grado, per tutti i motivi sopra esposti.
4. Annullare e/o revocare e/o riformare la sentenza impugnata in ogni sua parte in quanto illegittima ed erronea per i motivi sopra espressi.
5. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Con riserva di ogni diritto ed azione.
Per l'appellato: in via preliminare: a) ritenere e dichiarare inammissibile l'impugnazione ex adverso proposta per intervenuta decadenza ex art. 327 c.p.c.; b) ritenere e dichiarare l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'appello proposto dal sig. ; nel merito: c) rigettare l'appello Parte_1 proposto da controparte con qualunque statuizione e confermare la sentenza appellata;
d) condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, con il quale gli era stato intimato, unitamente al precetto, il pagamento del complessivo importo di € 11.988,22 oltre interessi e spese, fondato su assegno bancario protestato.
A sostegno dell'opposizione, deduceva che le somme portate nel titolo erano state corrisposte con la datazione di due assegni emessi da e girati da , figlio Controparte_1 Persona_1 dell'opponente, in favore dell'opposto, , per liberare il padre dall'esposizione verso Parte_2 lo stesso il quale non aveva provveduto, nonostante la promessa fatta, a restituire il tiolo CP_2 sulla base del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposto, rilevando che tra le parti sussisteva un rapporto creditorio di gran lunga superiore a quello oggetto di causa e che il vantava ulteriori somme dal , come Pt_2 Parte_1 da titoli di credito ancora in suo possesso. Insisteva, pertanto, nella conferma del decreto ingiuntivo.
Veniva ammessa ed espletata prova testimoniale sui fatti di causa.
Con la sentenza impugnata, l'opposizione è stata rigettata.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che il avesse provato la fonte del suo diritto attraverso Pt_2
l'allegazione dell'assegno rimasto impagato e protestato, mentre l'opponente non avesse fornito prove in merito alla sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito azionato, contravvenendo così all'onere probatorio su di esso gravante ex art. 2967 c.c.
In particolare, secondo la sentenza, a fornire tale prova non erano sufficienti le dichiarazioni di
, a sua volta debitore del figlio dell'opponente, , giacché Controparte_1 Persona_1 costui, pur ammettendo di avere corrisposto un importo superiore a € 12.000,00 mediante l'emissione di due assegni girati dal predetto al nulla aveva potuto riferire Persona_1 Pt_2 sull'imputabilità di tali pagamenti al debito oggetto del giudizio, sull'esistenza di un maggior credito, ovvero sulla promessa di restituzione da parte del dell'assegno per cui è causa. Pt_2
Sicché, non essedo stata contestata dall'opponente l'esistenza di un rapporto di credito più esteso tra le parti e non risultando provato che il pagamento eseguito con gli assegni emessi dal fosse CP_1 destinato a estinguere il credito di cui all'assegno fatto valere con l'ingiunzione di pagamento in oggetto, l'opposizione è stata respinta, con spese a carico dell'opponente.
Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
1. Con il primo motivo, deduce difetto di motivazione della pronuncia, per avere dato per certe le circostanze dedotte dal che, tuttavia, non sono state in alcun modo provate a seguito delle Pt_2 contestazioni mosse dal , il quale invece ha provato di aver soddisfatto il diritto di Parte_1 credito portato dall'assegno, senza che questo gli sia stato restituito.
Rileva l'appellante che, se è vero che, a norma dell'articolo 1992 c.c., “Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in essa indicata verso presentazione del titolo purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge”, tuttavia il debitore può dimostrare con ogni mezzo che in realtà l'adempimento dell'obbligazione cartolare ha già avuto luogo, e ciò è stato fatto, attraverso la prova di pagamenti fatti da in nome e per conto del padre, che Persona_1 sono successivi all'avvenuto protesto dell'assegno e fatti proprio per evitare che lo stesso portasse ad una procedura esecutiva a carico dell'odierno appellante.
Prosegue l'appellante puntualizzando che, s norma dell'art. 1193 c.c., spetta al debitore decidere quale sia il debito di cui intenda liberarsi al momento di un pagamento e solo in mancanza di tale dichiarazione trovano applicazione i criteri suppletivi indicati dal medesimo articolo con riferimento all'imputazione del pagamento. Nel caso di specie, , fin dal momento del Persona_1 pagamento della somma di circa € 12.000,00 fatta al ha chiarito la volontà di imputare tale Pt_2 pagamento al debito contratto nel suo interesse dal padre, odierno appellante, portato dall'assegno azionato poi in via monitoria. Tale circostanza è stata chiarita e messa in evidenza dai testi escussi, Tes_ NOi e . CP_1
Infatti, il teste ha ammesso di avere corrisposto un importo superiore ad € 12.000,00, CP_1 mediante l'emissione di due assegni girati dal al ma non avrebbe dovuto Parte_1 Pt_2 riferire alcunché sulla imputabilità di tali pagamenti al debito oggetto del giudizio, cosa che, invece, ai sensi dell'articolo 1193 c.c., ha dichiarato il debitore medesimo.
2. Con il secondo motivo, l'appellante deduce erronea e/o omessa valutazione delle prove, per non avere la sentenza correttamente apprezzato le dichiarazioni testimoniali assunte da parte di e CP_3 Controparte_1
In particolare, ha confermato la circostanza che, all'inizio del mese di Febbraio Controparte_1
2008, provvide su richiesta di ad anticipare in suo favore un pagamento di Persona_1 importo pari ad Euro 12.653,00, perché facesse fronte ad alcuni impegni nei confronti del NO
, e, pur non ricordando, stante il tempo trascorso, di un titolo che il promise Parte_2 Pt_2 di restituire al alla consegna dei due assegni citati, ha rammentato con Persona_1 precisione che le richieste di quest'ultimo di versargli il pagamento dovuto erano fatte per liberare la posizione debitoria del padre, nei confronti dello stesso Parte_1 Pt_2
Secondo l'appellante, dunque, il titolo azionato con il procedimento monitorio si riferiva a un rapporto economico già estinto e, pertanto, non avrebbe dovuto essere in alcun modo incassato, né è sufficiente per l'opposto dimostrare unicamente l'esistenza del titolo, idoneo quale prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c., per ottenere l'ingiunzione di un pagamento non dovuto.
L'assegno, per orientamento costante, è da considerarsi quale promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c.; tuttavia, nel caso di specie, manca del tutto il rapporto causale sottostante, non solo perché l'opponente ha fornito puntuale prova dell'estinzione del credito da cui l'assegno a garanzia aveva avuto origine, ma anche perché, per stessa ammissione di controparte, alcun rapporto economico sussisteva tra e , avendo quest'ultimo solamente inteso dare Parte_2 Parte_1 aiuto al proprio figlio . Per_1
3. Con il terzo motivo, si impugna la pronuncia sulle spese, rilevando che, a fronte del valore della causa di Euro 11.988,22 ,sono state liquidate Euro 7.075,56 di spese legali (4.835,50 oltre accessori di legge).
Si è costituito l'appellante, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione sia dell'art. 342 c.p.c. sia dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, contesta i motivi di appello, condividendo in toto le motivazioni della sentenza, con specifico riferimento al fatto che, in presenza di un'adeguata dimostrazione del credito da parte del controparte non ha dimostrato che il pagamento avvenuto attraverso la girata degli assegni Pt_2 emessi dal fosse finalizzato a estinguere lo specifico debito contratto dall'odierno CP_1 appellante.
L'appellato specifica che egli aveva altri crediti nei confronti di , come Persona_1 dimostrato anche dalle quattro cambiali prodotte in primo grado, per cui controparte non ha fornito alcuna prova che il pagamento effettuato attraverso i due titoli emessi dal si riferisse CP_1 all'assegno di cui si discute.
Infine, chiede anche il rigetto dell'appello sulle spese.
Dopo un primo rinvio della causa, disposto dal Presidente istruttore per trattazione, con ordinanza del 17.12.2024, veniva fissata udienza ex art. 352 c.p.c. l'udienza del 15 maggio 2025, per la decisione, con concessione dei termini anticipati per le comparse conclusionali e le repliche.
L'udienza del 15 maggio 2025 veniva quindi rinviata d'ufficio al 5 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Le parti depositavano note scritte.
La camera di consiglio si teneva il 17 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, dovendosi sul punto ritenere infondata l'eccezione proposta dall'odierno appellato nella comparsa di costituzione in questo grado di giudizio.
Avuto riguardo all'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c, la Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa
Sotto il primo profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c., che non si versi in ipotesi di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'appello, è dimostrato dal fatto che esso è invece fondato, come risulterà da prosieguo dell'esposizione.
Nel merito, l'appello è fondato.
Il tema decisorio della controversia verte, essenzialmente, sull'accertamento circa l'effetto estintivo che il pagamento avvenuto attraverso l'emissione di due assegni da parte di CP_1
e girati da (figlio dell'odierno appellante) in favore del
[...] Persona_1 Pt_2 avrebbe prodotto sul debito contratto da mediante l'emissione dell'assegno Parte_1 protestato posto a fondamento del decreto ingiuntivo.
Infatti, che vi sia stato questo pagamento non è contestato dal il quale si limita a obiettare Pt_2 che non vi sarebbe prova che esso fosse destinato a estinguere il debito oggetto della presente controversia, poiché egli era creditore di per somme molto superiori. Persona_1
La soluzione della controversia va assunta alla stregua del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità – richiamato anche negli atti difensivi – secondo cui “il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito spetta al creditore che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione non si applica allorchè il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno, che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno”…..(Cassazione civile, sez. VI 04.06.2021 n. 15708; conforme Sez. 2 - , Ordinanza n. 27247 del 25/09/2023).
Non vi è dubbio che il caso in esame sia da inquadrare nella cornice disegnata da tale principio, dal momento che l'assunto attraverso cui il intende provare di aver estinto il Controparte_4 debito nascente dall'assegno da lui emesso nei confronti del risiede nel fatto che Pt_2 CP_1
, debitore del figlio dello stesso , a nome , avrebbe
[...] Controparte_4 Per_1 emesso in favore di quest'ultimo due assegni per gli importi, rispettivamente, di € 3.100,00 e di € 9.523,00, allo scopo di estinguere il debito che aveva contratto nei confronti del Pt_1 Pt_2
Come si è anticipato, sull'avvenuto pagamento di tale somma non vi sono contestazioni da parte dell'odierno appellato, che non ha mai messo in dubbio l'attendibilità del teste e la CP_1 rispondenza al vero dei fatti da quest'ultimo narrati, ma si è limitato a obiettare che quei due assegni non erano destinati alla estinzione del debito oggetto della odierna controversia, essendo egli creditore di per altri importi, con ciò addossando l'onere della prova sull'appellante, Controparte_5 alla stregua del principio prima enunciato.
La prova che quei pagamenti fossero effettivamente destinati a estinguere il debito oggetto di causa si ricava dalla lettura combinata delle dichiarazioni del e dalle allegazioni dello stesso CP_1 appellato. Il teste ha confermato di aver provveduto, all'inizio del mese di Febbraio 2008, su richiesta CP_1 di , ad anticipare in suo favore un pagamento di importo pari ad € 12.653,00 Persona_1
(€ 3.100,00 + € 9.523,00), affinché facesse fronte ad alcuni impegni nei confronti di Pt_2
.
[...]
Lo stesso teste ha narrato della costante presenza del che accompagnava Pt_2 Persona_1
nelle ripetute occasioni in cui questi si era recato presso i suoi uffici, e ha specificato che “il
[...] NO nei giorni di attesa del mio pagamento nei confronti del Parte_2 Persona_1
si è ripetutamente recato nel mio ufficio per avere informazioni su quando avrei provveduto
[...] ad effettuare il pagamento richiestomi”.
Soprattutto, il teste ha dichiarato che “nell'occasione dell'incontro con il NO Persona_1
lo stesso mi riferì di avere bisogno dei soldi richiestimi per liberare la posizione debitoria
[...] del padre, , nei confronti del NO ”. Parte_1 Pt_2
Tale circostanza è confermata nella stessa comparsa di risposta dell'appellato, ove si dà atto che il teste per un verso afferma di aver anticipato un pagamento in favore del NO anche al Per_1 fine di liberare dalla esposizione nei confronti del , il padre…”. Pt_2
La difesa dell'appellato obietta (con argomenti condivisi dalla sentenza) che tali dichiarazioni del non sarebbero sufficienti per dare la prova della imputazione di quei pagamenti allo CP_1 specifico debito oggetto di causa, giacché il teste non è stato in grado di riferire alcunché circa la effettiva imputazione del proprio pagamento e di non ricordare se al fosse stato richiesto di Pt_2 restituire il titolo emesso dall'odierno appellante, così come era indicato nel capitolato di prova.
Ciò, tuttavia, non preclude la possibilità di accertare la effettiva imputazione dei pagamenti, che si ricava dalle stesse allegazioni difensive assunte dal costui, infatti, non nega di essere stato Pt_2 giratario degli assegni emessi dal né che essi siano stati utilmente incassati, ma assume che CP_1 essi sarebbero da riferire ad altri crediti.
Segnatamente, si afferma nella comparsa di costituzione:
Peraltro i due assegni che il sig. aveva ricevuto dal sig. e girato Persona_1 CP_1 al sig. non erano certamente riferibili al debito del ma si inserivano Pt_2 Parte_1 nell'ambito di un complesso rapporti di dare ed avere intercorrenti tra il sig. Persona_1
e l'opposto ed attestavano l'esistenza di un credito vantato dal sig. di gran lunga
[...] Pt_2 superiore rispetto a quello oggetto di causa non costituendo altro che acconti sul totale.
Come si vede dal contenuto di tali allegazioni, la tesi difensiva dell'appellato è quella secondo cui la controparte non avrebbe provato che quei pagamenti fossero valsi a estinguere il credito oggetto in questione, dovendo essere considerati meri acconti su un totale che nasceva da un più ampio complesso di rapporti di dare e avere.
Tuttavia, secondo le stesse parole dell'appellato, tali rapporti di dare e avere intercorrevano con
, non con il padre di quest'ultimo, odierno opponente, divenuto debitore del Persona_1 unicamente in virtù dell'emissione dell'assegno protestato, e con il quale lo stesso Pt_2 Pt_2 non ha mai affermato di avere altri rapporti di credito o debito, né che questi avesse emesso altri assegni oltre quello oggetto di causa, sia pure per far fronte a debiti del figlio.
Le allegazioni dell'appellato circa l'esistenza di altri rapporti debitori si riferiscono solo ed esclusivamente al figlio dell'odierno opponente, . Per_1 Le stesse quattro cambiali prodotte dal risultano tutte emesse da , Pt_2 Persona_1 non da . Pt_1
Se ne deve trarre la conseguenza logica che quando il teste riferisce che “…nell'occasione CP_1 dell'incontro con il NO lo stesso mi riferì di avere bisogno dei soldi Persona_1 richiestimi per liberare la posizione debitoria del padre, , nei confronti del Parte_1 NO ”, non possa che fare riferimento all'unico debito che – per quanto risulta dagli atti del Pt_2 procedimenti e dalle stesse allegazioni dell'appellato – lo stesso aveva Parte_1 contratto nei confronti del . Pt_2
Se a tutto ciò si aggiunge la quasi corrispondenza tra l'importo complessivo dei due assegni emessi dal (€ 12.653,00) e quello dell'assegno protestato emesso dall'odierno appellante nei CP_1 confronti del (€ 11.988,22), deve ritenersi che l'appellante sia riuscito “… a dimostrare il Pt_2 collegamento tra il debito azionato e quello cartolare con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno.”.
L'appello va pertanto accolto.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e, avendo riguardo al valore della controversia e alle questioni giuridiche trattate, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, per il primo grado, in misura pari ai valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00), e dunque in € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680.00 per la fase di trattazione, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria – cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, € 1.701,00 per la fase decisoria), per il secondo grado, in misura pari ai valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00), e dunque in € 5.809,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843.00 per la fase di trattazione, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria – cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, € 1.911,00 per la fase decisoria).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 653/2022, emessa dal Tribunale di Patti in data 21 settembre 2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'opposizione di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
2) condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi, che liquida, per il primo grado, in € 5.077,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado, in € 5.809,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente estensore
(dott. Massimo GULLINO)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 249/2023 R. G., vertente tra
, nato a [...], il [...], ivi residente in [...], Parte_1
n. 32, C.F. , rappresentato e difeso dalla Lo Presti Gullotti & Associati S.T.A. C.F._1
S.r.l. e per essa dall'Avvocato Decimo Lo Presti del Foro di Prato, C.F. , C.F._2 all'uopo designato, ed elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando, Via Consolare Antica, n. 745, giusta procura in calce al presente atto, su foglio separato PEC: Email_1
FAX: 0941 904013
appellante
e
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.141 (Cod. fisc. ) rappresentato e difeso, giusta procura da considerarsi CodiceFiscale_3 rilasciata in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83, terzo comma, ultima parte c.p.c. dall'avv. Francesco PIZZUTO - (c.f.: ), il quale dichiara di volere ricevere CodiceFiscale_4 comunicazioni e avvisi all'indirizzo di p.e.c.: ed al numero di fax Email_2
0941/563349 - con studio in Brolo, Via L. Da Vinci n. 5
- appellato
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 653/2022, emessa dal Tribunale di Patti in data 21 settembre 2022nel giudizio iscritto al n. 100811/2009 R.G. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “1. Preliminarmente ritenere ammissibile l'appello proposto;
2. Sempre in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 653/2022, emessa dal Tribunale di Patti in data 21.09.2022, nell'ambito del procedimento n. 100811/2009 R.G., notificata dalla Cancelleria in data 22.09.2022, sussistendone i presupposti di legge, per tutti i motivi sopra esposti, e/o per qualsiasi altro vi sia ravvisabile.
3. In riforma della sentenza n. 653/2022, emessa dal Tribunale di Patti, in data 21.09.2022, nell'ambito del procedimento n. 100811/2009 R.G., accertare l'assenza o, comunque, l'infondatezza della pretesa creditoria del NO e per Parte_2
l'effetto annullare il decreto ingiuntivo opposto in primo grado, per tutti i motivi sopra esposti.
4. Annullare e/o revocare e/o riformare la sentenza impugnata in ogni sua parte in quanto illegittima ed erronea per i motivi sopra espressi.
5. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Con riserva di ogni diritto ed azione.
Per l'appellato: in via preliminare: a) ritenere e dichiarare inammissibile l'impugnazione ex adverso proposta per intervenuta decadenza ex art. 327 c.p.c.; b) ritenere e dichiarare l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'appello proposto dal sig. ; nel merito: c) rigettare l'appello Parte_1 proposto da controparte con qualunque statuizione e confermare la sentenza appellata;
d) condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, con il quale gli era stato intimato, unitamente al precetto, il pagamento del complessivo importo di € 11.988,22 oltre interessi e spese, fondato su assegno bancario protestato.
A sostegno dell'opposizione, deduceva che le somme portate nel titolo erano state corrisposte con la datazione di due assegni emessi da e girati da , figlio Controparte_1 Persona_1 dell'opponente, in favore dell'opposto, , per liberare il padre dall'esposizione verso Parte_2 lo stesso il quale non aveva provveduto, nonostante la promessa fatta, a restituire il tiolo CP_2 sulla base del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposto, rilevando che tra le parti sussisteva un rapporto creditorio di gran lunga superiore a quello oggetto di causa e che il vantava ulteriori somme dal , come Pt_2 Parte_1 da titoli di credito ancora in suo possesso. Insisteva, pertanto, nella conferma del decreto ingiuntivo.
Veniva ammessa ed espletata prova testimoniale sui fatti di causa.
Con la sentenza impugnata, l'opposizione è stata rigettata.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che il avesse provato la fonte del suo diritto attraverso Pt_2
l'allegazione dell'assegno rimasto impagato e protestato, mentre l'opponente non avesse fornito prove in merito alla sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito azionato, contravvenendo così all'onere probatorio su di esso gravante ex art. 2967 c.c.
In particolare, secondo la sentenza, a fornire tale prova non erano sufficienti le dichiarazioni di
, a sua volta debitore del figlio dell'opponente, , giacché Controparte_1 Persona_1 costui, pur ammettendo di avere corrisposto un importo superiore a € 12.000,00 mediante l'emissione di due assegni girati dal predetto al nulla aveva potuto riferire Persona_1 Pt_2 sull'imputabilità di tali pagamenti al debito oggetto del giudizio, sull'esistenza di un maggior credito, ovvero sulla promessa di restituzione da parte del dell'assegno per cui è causa. Pt_2
Sicché, non essedo stata contestata dall'opponente l'esistenza di un rapporto di credito più esteso tra le parti e non risultando provato che il pagamento eseguito con gli assegni emessi dal fosse CP_1 destinato a estinguere il credito di cui all'assegno fatto valere con l'ingiunzione di pagamento in oggetto, l'opposizione è stata respinta, con spese a carico dell'opponente.
Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
1. Con il primo motivo, deduce difetto di motivazione della pronuncia, per avere dato per certe le circostanze dedotte dal che, tuttavia, non sono state in alcun modo provate a seguito delle Pt_2 contestazioni mosse dal , il quale invece ha provato di aver soddisfatto il diritto di Parte_1 credito portato dall'assegno, senza che questo gli sia stato restituito.
Rileva l'appellante che, se è vero che, a norma dell'articolo 1992 c.c., “Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in essa indicata verso presentazione del titolo purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge”, tuttavia il debitore può dimostrare con ogni mezzo che in realtà l'adempimento dell'obbligazione cartolare ha già avuto luogo, e ciò è stato fatto, attraverso la prova di pagamenti fatti da in nome e per conto del padre, che Persona_1 sono successivi all'avvenuto protesto dell'assegno e fatti proprio per evitare che lo stesso portasse ad una procedura esecutiva a carico dell'odierno appellante.
Prosegue l'appellante puntualizzando che, s norma dell'art. 1193 c.c., spetta al debitore decidere quale sia il debito di cui intenda liberarsi al momento di un pagamento e solo in mancanza di tale dichiarazione trovano applicazione i criteri suppletivi indicati dal medesimo articolo con riferimento all'imputazione del pagamento. Nel caso di specie, , fin dal momento del Persona_1 pagamento della somma di circa € 12.000,00 fatta al ha chiarito la volontà di imputare tale Pt_2 pagamento al debito contratto nel suo interesse dal padre, odierno appellante, portato dall'assegno azionato poi in via monitoria. Tale circostanza è stata chiarita e messa in evidenza dai testi escussi, Tes_ NOi e . CP_1
Infatti, il teste ha ammesso di avere corrisposto un importo superiore ad € 12.000,00, CP_1 mediante l'emissione di due assegni girati dal al ma non avrebbe dovuto Parte_1 Pt_2 riferire alcunché sulla imputabilità di tali pagamenti al debito oggetto del giudizio, cosa che, invece, ai sensi dell'articolo 1193 c.c., ha dichiarato il debitore medesimo.
2. Con il secondo motivo, l'appellante deduce erronea e/o omessa valutazione delle prove, per non avere la sentenza correttamente apprezzato le dichiarazioni testimoniali assunte da parte di e CP_3 Controparte_1
In particolare, ha confermato la circostanza che, all'inizio del mese di Febbraio Controparte_1
2008, provvide su richiesta di ad anticipare in suo favore un pagamento di Persona_1 importo pari ad Euro 12.653,00, perché facesse fronte ad alcuni impegni nei confronti del NO
, e, pur non ricordando, stante il tempo trascorso, di un titolo che il promise Parte_2 Pt_2 di restituire al alla consegna dei due assegni citati, ha rammentato con Persona_1 precisione che le richieste di quest'ultimo di versargli il pagamento dovuto erano fatte per liberare la posizione debitoria del padre, nei confronti dello stesso Parte_1 Pt_2
Secondo l'appellante, dunque, il titolo azionato con il procedimento monitorio si riferiva a un rapporto economico già estinto e, pertanto, non avrebbe dovuto essere in alcun modo incassato, né è sufficiente per l'opposto dimostrare unicamente l'esistenza del titolo, idoneo quale prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c., per ottenere l'ingiunzione di un pagamento non dovuto.
L'assegno, per orientamento costante, è da considerarsi quale promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c.; tuttavia, nel caso di specie, manca del tutto il rapporto causale sottostante, non solo perché l'opponente ha fornito puntuale prova dell'estinzione del credito da cui l'assegno a garanzia aveva avuto origine, ma anche perché, per stessa ammissione di controparte, alcun rapporto economico sussisteva tra e , avendo quest'ultimo solamente inteso dare Parte_2 Parte_1 aiuto al proprio figlio . Per_1
3. Con il terzo motivo, si impugna la pronuncia sulle spese, rilevando che, a fronte del valore della causa di Euro 11.988,22 ,sono state liquidate Euro 7.075,56 di spese legali (4.835,50 oltre accessori di legge).
Si è costituito l'appellante, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione sia dell'art. 342 c.p.c. sia dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, contesta i motivi di appello, condividendo in toto le motivazioni della sentenza, con specifico riferimento al fatto che, in presenza di un'adeguata dimostrazione del credito da parte del controparte non ha dimostrato che il pagamento avvenuto attraverso la girata degli assegni Pt_2 emessi dal fosse finalizzato a estinguere lo specifico debito contratto dall'odierno CP_1 appellante.
L'appellato specifica che egli aveva altri crediti nei confronti di , come Persona_1 dimostrato anche dalle quattro cambiali prodotte in primo grado, per cui controparte non ha fornito alcuna prova che il pagamento effettuato attraverso i due titoli emessi dal si riferisse CP_1 all'assegno di cui si discute.
Infine, chiede anche il rigetto dell'appello sulle spese.
Dopo un primo rinvio della causa, disposto dal Presidente istruttore per trattazione, con ordinanza del 17.12.2024, veniva fissata udienza ex art. 352 c.p.c. l'udienza del 15 maggio 2025, per la decisione, con concessione dei termini anticipati per le comparse conclusionali e le repliche.
L'udienza del 15 maggio 2025 veniva quindi rinviata d'ufficio al 5 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Le parti depositavano note scritte.
La camera di consiglio si teneva il 17 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, dovendosi sul punto ritenere infondata l'eccezione proposta dall'odierno appellato nella comparsa di costituzione in questo grado di giudizio.
Avuto riguardo all'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c, la Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa
Sotto il primo profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c., che non si versi in ipotesi di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'appello, è dimostrato dal fatto che esso è invece fondato, come risulterà da prosieguo dell'esposizione.
Nel merito, l'appello è fondato.
Il tema decisorio della controversia verte, essenzialmente, sull'accertamento circa l'effetto estintivo che il pagamento avvenuto attraverso l'emissione di due assegni da parte di CP_1
e girati da (figlio dell'odierno appellante) in favore del
[...] Persona_1 Pt_2 avrebbe prodotto sul debito contratto da mediante l'emissione dell'assegno Parte_1 protestato posto a fondamento del decreto ingiuntivo.
Infatti, che vi sia stato questo pagamento non è contestato dal il quale si limita a obiettare Pt_2 che non vi sarebbe prova che esso fosse destinato a estinguere il debito oggetto della presente controversia, poiché egli era creditore di per somme molto superiori. Persona_1
La soluzione della controversia va assunta alla stregua del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità – richiamato anche negli atti difensivi – secondo cui “il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito spetta al creditore che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione non si applica allorchè il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno, che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno”…..(Cassazione civile, sez. VI 04.06.2021 n. 15708; conforme Sez. 2 - , Ordinanza n. 27247 del 25/09/2023).
Non vi è dubbio che il caso in esame sia da inquadrare nella cornice disegnata da tale principio, dal momento che l'assunto attraverso cui il intende provare di aver estinto il Controparte_4 debito nascente dall'assegno da lui emesso nei confronti del risiede nel fatto che Pt_2 CP_1
, debitore del figlio dello stesso , a nome , avrebbe
[...] Controparte_4 Per_1 emesso in favore di quest'ultimo due assegni per gli importi, rispettivamente, di € 3.100,00 e di € 9.523,00, allo scopo di estinguere il debito che aveva contratto nei confronti del Pt_1 Pt_2
Come si è anticipato, sull'avvenuto pagamento di tale somma non vi sono contestazioni da parte dell'odierno appellato, che non ha mai messo in dubbio l'attendibilità del teste e la CP_1 rispondenza al vero dei fatti da quest'ultimo narrati, ma si è limitato a obiettare che quei due assegni non erano destinati alla estinzione del debito oggetto della odierna controversia, essendo egli creditore di per altri importi, con ciò addossando l'onere della prova sull'appellante, Controparte_5 alla stregua del principio prima enunciato.
La prova che quei pagamenti fossero effettivamente destinati a estinguere il debito oggetto di causa si ricava dalla lettura combinata delle dichiarazioni del e dalle allegazioni dello stesso CP_1 appellato. Il teste ha confermato di aver provveduto, all'inizio del mese di Febbraio 2008, su richiesta CP_1 di , ad anticipare in suo favore un pagamento di importo pari ad € 12.653,00 Persona_1
(€ 3.100,00 + € 9.523,00), affinché facesse fronte ad alcuni impegni nei confronti di Pt_2
.
[...]
Lo stesso teste ha narrato della costante presenza del che accompagnava Pt_2 Persona_1
nelle ripetute occasioni in cui questi si era recato presso i suoi uffici, e ha specificato che “il
[...] NO nei giorni di attesa del mio pagamento nei confronti del Parte_2 Persona_1
si è ripetutamente recato nel mio ufficio per avere informazioni su quando avrei provveduto
[...] ad effettuare il pagamento richiestomi”.
Soprattutto, il teste ha dichiarato che “nell'occasione dell'incontro con il NO Persona_1
lo stesso mi riferì di avere bisogno dei soldi richiestimi per liberare la posizione debitoria
[...] del padre, , nei confronti del NO ”. Parte_1 Pt_2
Tale circostanza è confermata nella stessa comparsa di risposta dell'appellato, ove si dà atto che il teste per un verso afferma di aver anticipato un pagamento in favore del NO anche al Per_1 fine di liberare dalla esposizione nei confronti del , il padre…”. Pt_2
La difesa dell'appellato obietta (con argomenti condivisi dalla sentenza) che tali dichiarazioni del non sarebbero sufficienti per dare la prova della imputazione di quei pagamenti allo CP_1 specifico debito oggetto di causa, giacché il teste non è stato in grado di riferire alcunché circa la effettiva imputazione del proprio pagamento e di non ricordare se al fosse stato richiesto di Pt_2 restituire il titolo emesso dall'odierno appellante, così come era indicato nel capitolato di prova.
Ciò, tuttavia, non preclude la possibilità di accertare la effettiva imputazione dei pagamenti, che si ricava dalle stesse allegazioni difensive assunte dal costui, infatti, non nega di essere stato Pt_2 giratario degli assegni emessi dal né che essi siano stati utilmente incassati, ma assume che CP_1 essi sarebbero da riferire ad altri crediti.
Segnatamente, si afferma nella comparsa di costituzione:
Peraltro i due assegni che il sig. aveva ricevuto dal sig. e girato Persona_1 CP_1 al sig. non erano certamente riferibili al debito del ma si inserivano Pt_2 Parte_1 nell'ambito di un complesso rapporti di dare ed avere intercorrenti tra il sig. Persona_1
e l'opposto ed attestavano l'esistenza di un credito vantato dal sig. di gran lunga
[...] Pt_2 superiore rispetto a quello oggetto di causa non costituendo altro che acconti sul totale.
Come si vede dal contenuto di tali allegazioni, la tesi difensiva dell'appellato è quella secondo cui la controparte non avrebbe provato che quei pagamenti fossero valsi a estinguere il credito oggetto in questione, dovendo essere considerati meri acconti su un totale che nasceva da un più ampio complesso di rapporti di dare e avere.
Tuttavia, secondo le stesse parole dell'appellato, tali rapporti di dare e avere intercorrevano con
, non con il padre di quest'ultimo, odierno opponente, divenuto debitore del Persona_1 unicamente in virtù dell'emissione dell'assegno protestato, e con il quale lo stesso Pt_2 Pt_2 non ha mai affermato di avere altri rapporti di credito o debito, né che questi avesse emesso altri assegni oltre quello oggetto di causa, sia pure per far fronte a debiti del figlio.
Le allegazioni dell'appellato circa l'esistenza di altri rapporti debitori si riferiscono solo ed esclusivamente al figlio dell'odierno opponente, . Per_1 Le stesse quattro cambiali prodotte dal risultano tutte emesse da , Pt_2 Persona_1 non da . Pt_1
Se ne deve trarre la conseguenza logica che quando il teste riferisce che “…nell'occasione CP_1 dell'incontro con il NO lo stesso mi riferì di avere bisogno dei soldi Persona_1 richiestimi per liberare la posizione debitoria del padre, , nei confronti del Parte_1 NO ”, non possa che fare riferimento all'unico debito che – per quanto risulta dagli atti del Pt_2 procedimenti e dalle stesse allegazioni dell'appellato – lo stesso aveva Parte_1 contratto nei confronti del . Pt_2
Se a tutto ciò si aggiunge la quasi corrispondenza tra l'importo complessivo dei due assegni emessi dal (€ 12.653,00) e quello dell'assegno protestato emesso dall'odierno appellante nei CP_1 confronti del (€ 11.988,22), deve ritenersi che l'appellante sia riuscito “… a dimostrare il Pt_2 collegamento tra il debito azionato e quello cartolare con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno.”.
L'appello va pertanto accolto.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e, avendo riguardo al valore della controversia e alle questioni giuridiche trattate, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, per il primo grado, in misura pari ai valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00), e dunque in € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680.00 per la fase di trattazione, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria – cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, € 1.701,00 per la fase decisoria), per il secondo grado, in misura pari ai valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00), e dunque in € 5.809,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843.00 per la fase di trattazione, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria – cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, € 1.911,00 per la fase decisoria).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 653/2022, emessa dal Tribunale di Patti in data 21 settembre 2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'opposizione di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
2) condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi, che liquida, per il primo grado, in € 5.077,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado, in € 5.809,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente estensore
(dott. Massimo GULLINO)