Sentenza breve 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 25/06/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00729/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00577/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 577 del 2025, proposto da
JA RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Romiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento del Prefetto della Provincia di Rimini Prot. Uscita N. 0008854 del 14.02.2025 con il quale è stata rigettata la richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.5.2025 e munito di istanza di sospensione cautelare, RI JA ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di Rimini ha respinto la richiesta di accoglienza dal medesimo presentata, stante l’indisponibilità di posti nelle strutture della Provincia attivate ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 142/2015, visto il consistente flusso di richiedenti protezione internazionale ivi trasferiti e la necessità di dare priorità, ai sensi dell’art. 8, comma 2 bis del medesimo decreto, a coloro che sono giunti sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare.
Il ricorrente, ha premesso di essere entrato in Italia il 26.6.2022 e di aver richiesto il riconoscimento della protezione internazionale alla Questura di Rimini il 7.7.2022, ottenendo il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio; non disponendo di alloggio, in data 31.1.2025 ha chiesto l’attivazione delle misure di accoglienza previste dal D.lgs. 18 agosto 2015 n. 142, a fronte della quale l’Amministrazione ha assunto l’atto impugnato.
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: “ Violazione di legge per violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 11 e 14 D.lgs. 142/2015 nonché dell'art. 17 Direttiva 2013/33/UE; violazione dell'art. 3 l. 241/90 per difetto e genericità della motivazione; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria ”; in estrema sintesi, il ricorrente, premesso il quadro normativo di riferimento, lamenta la violazione dell’art. 11 comma 2 bis, del D.Lgs n. 142/2015, secondo il quale, qualora non vi siano posti disponibili nei centri dalla medesima disposizione previsti, la Prefettura si dovrebbe comunque attivare per reperire delle soluzioni di emergenza; nemmeno sarebbe legittimo invocare il comma 2 bis dell’art. 8, in quanto il fatto che altri soggetti abbiano la priorità, non potrebbe determinare il mancato accoglimento della domanda del ricorrente e che la Prefettura non debba comunque attivarsi per reperire altre soluzioni; la situazione del ricorrente sarebbe grave, essendo privo di sistemazione alloggiativa e costretto a vivere per strada, con grave pregiudizio per la propria integrità psico-fisica.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza, stante l’evidenziata materia impossibilità di reperire una sistemazione al ricorrente.
Alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, sentite le parti come da verbale di causa anche in merito alla possibile definizione del giudizio ex art. 60 CPA, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Giova ricordare che, in attuazione della direttiva 2013/33/UE, il D.Lgs n. 142/2015 “ stabilisce le norme relative all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale ” (art. 1, comma 1), specificando che “ Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale ” (art. 1 , comma 2); l’art. 14, comma 1, dispone che “Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del presente decreto” ; l’art. 8, comma 2, dispone che “ (…) l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata nei centri di cui agli articoli 9 e 11 (…) ” e il successivo comma 2 bis che “ Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse ”; l’art. 9 prevede che “ Per le esigenze di accoglienza e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri governativi di accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno (…) ” secondo le modalità ivi contemplate; l’art. 11 –recante “ Misura straordinarie di accoglienza ” – prescrive, al comma 1, che “ Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri di cui all’articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza ”; il comma 2 bis del medesimo art. 11 dispone ulteriormente che “ Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12 ”.
Ebbene, tanto premesso sul piano normativo, il provvedimento gravato risulta inficiato dai vizi dedotti in ricorso ed è, quindi, illegittimo, stante la chiara disciplina che regola l’erogazione delle misure di accoglienza nei confronti del richiedente protezione internazionale.
Invero, proprio in relazione all’ipotesi di esaurimento dei posti all’interno delle strutture di accoglienza a causa del considerevole flusso di richiedenti protezione internazionale, la stessa normativa –art. 11, comma 2 bis - prevede che il Prefetto disponga l’accoglienza “ per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2 “.
Dunque, in applicazione di tale specifica previsione normativa, la Prefettura dovrà individuare soluzioni, anche provvisorie, idonee ad assicurare al ricorrente i livelli di assistenza minimi, come prescritti dalla disciplina sopra ricordata.
Non può costituire una valida ragione a supporto del provvedimento gravato il riferimento operato dall’Amministrazione resistente alla “priorità” di cui all’ultimo periodo del comma 2 bis dell’art. 8 del D.Lgs n. 142/2015: invero, in disparte la considerazione che il mero richiamo a detta previsione appare del tutto scollegato da evidenze fattuali concrete con conseguente totale genericità del riferimento medesimo, si osserva che tale previsione non consente, comunque, di omettere ogni tipologia di intervento –in ogni caso previsto dalla disciplina di settore sopra richiamata- a fronte della rappresentata situazione di assoluta mancanza di qualunque sistemazione del ricorrente.
In conclusione, per le esposte ragioni, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell’atto gravato e conseguente obbligo dell’Amministrazione –costituente portato conformativo della presente decisione - di attivarsi in conformità al disposto di cui all’art. 11, comma 2 bis del D.Lgs n. 142/2015 nei termini sopra chiariti.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le pari le spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO